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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 14005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14005 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 19131/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 10 ottobre 2025, ore 10.00, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 19131 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
per la parte opponente, Avv. GIOVANNI LO, personalmente, in proprio e nella qualità;
per la parte opposta, , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita il procuratore di parte opponente a precisare le conclusioni.
L'Avv. Lorè, per parte opponente, si riporta alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.10, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, IV Sezione Civile, in persona della dr.ssa ERMINIA MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 19131 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
Avv. LO GIOVANNI (C.F. – PEC C.F._1
– FAX 0664495739), da sé rappresentato e difeso, Email_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via O. Gentiloni 40.
Parte Opponente
E
, elettivamente domiciliata in Taranto, Via Cavour, 21, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Veronica De Gradis (PEC , che la Email_2 rappresenta e difende, come indicato nel viziato atto di precetto pec “
Parte Opposta- Contumace
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 26.4.2024, l'Avv. Giovanni Lorè, in proprio e nella qualità, proponeva opposizione, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato ad istanza della sig.ra in data 8.4.20214, con cui gli veniva Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di euro 585,16, comprensive di spese di precetto ed oneri di legge, a titolo di contributo di mantenimento per il mese di marzo 2024 (con scadenza al giorno 5 di ogni mese), in favore della figlia della coppia, come determinato dal decreto emesso dal
Tribunale di Taranto nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al R.G. n. 2272/2016, notificato all'odierno opponente unitamente all'atto di precetto opposto.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva: 1) la nullità dell'atto di precetto per notifica di un titolo carente delle prescritte indicazioni di numero cronologico, numero di ruolo generale, indicazione della pubblicazione, sottoscrizione digitale, nonché dell'attestazione di conformità ed autentica che avrebbero dovuto conferire originalità allo stesso, ai fini della certezza;
2) in via subordinata, la nullità parziale del precetto opposto per eccessività della somma precettata in quanto non conforme al titolo azionato;
3) l'estinzione del credito fatto valere con il precetto opposto per effetto della compensazione con altri controcrediti vantati dall'opponente nei confronti dell'opposta; 4) difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. trattandosi di un credito di modico valore.
L'opponente concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia del precetto sopra indicato per tutti i motivi meglio esposti in parte narrativa: 1) In via preliminare, per i fatti di cui in narrativa, sospendere inaudita altera parte l'esecuzione, ovvero, in subordine, così provvedere con apposita
e preventiva udienza da tenersi in contraddittorio tra le parti prima della data della citazione o ancora, nell'eventualità, all'esito della prima udienza;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato l' 8 aprile 2024 stante, l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità insanabile nonché la non conformità, così come previsto ai sensi di legge, del titolo presupposto (dall' istante creditrice) quale fondante l'azione esecutiva e per l'effetto accogliere la spiegata opposizione;
3) In via subordinata, in ogni caso, a precisazione della domanda inizialmente formulata, accertare e dichiarare il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, di entità economica oggettivamente minima, difettandone, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata;
4) In via subordinata, in ogni caso, accertare e dichiarare la
3 prescrizione dell'asserito credito di controparte;
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di legge della presente opposizione.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al numero di RG 19131/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
La causa veniva chiamata all'udienza del 4.10.2024, durante la quale l'opponente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento ed il giudice riservava ogni provvedimento.
Con successivo provvedimento del 10.10.2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, rilevato che non era stato emesso il decreto ex art. art. 171 bis c.p.c. e ritenuto che l'omesso deposito di detto decreto impediva il decorso del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., rilevata, altresì la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione avvenuta a mezzo PEC, dichiarava la contumacia della convenuta, sig.ra , rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 del titolo e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 10.1.2025, precisando che tale data costituiva il nuovo dies a quo per il computo a ritroso dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza di prima comparizione il giudice confermava i provvedimenti assunti con ordinanza dell'11.10.2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies, c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il primo motivo di opposizione, così come indicato nella narrazione del fatto, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo essi sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per l'intero importo precettato o per parte dello stesso.
L'opposizione come sopra qualificata ex art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
4 Sempre preliminarmente, va rilevato che successivamente alla notifica del precetto l'odierno opponente ha provveduto, con bonifico bancario del 12.3.2024 (cfr. contabile di pagamento in atti - all. 3), al pagamento della somma di euro 350,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia per il mese di marzo 2024, residuando, pertanto, rispetto alla maggiore somma Per_1 precettata, un importo di euro 245,50, comprensivo delle spese legali.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e in quanto tale dev'essere respinta.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, in via di principio, deve essere preliminarmente rilevato che, nel regime anteriore alla cd. Riforma Cartabia, l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore, determinava una irregolarità formale del titolo medesimo, che doveva essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione potesse determinare l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3,
c.p.c.
Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato
(Cass. n. 3967 del 12.2.2019).
In sostanza e con particolare riferimento al processo esecutivo è unanime l'orientamento della
Suprema Corte secondo il quale “la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti conseguenti alla irregolarità stessa” (Cass. ord. 18.07.2018 n. 19105; Cass. sent. 15.12.2016
n. 25900).
Orbene, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte, si determina la sanatoria dell'atto nullo ogni volta che non risulti leso, nel concreto, l'interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie: non esistendo “un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria”, “la parte che intende far valere la nullità processuale deve (…) indicare quale attività processuale le sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità” (Cass. civ., sez. III, 12/02/2019 n. 3967).
5 L'opponente, dunque, non può limitarsi, come nel caso in esame, a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo.
In tema, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, esigendosi , di norma, dalla parte, che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura.
La possibilità di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali, infatti, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cfr. tra le altre: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685).
Con specifico riferimento al processo esecutivo era invalsa in passato l'interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell'opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall'effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato (Cass.
06/07/2006, n. 15378), poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l'opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato.
Si è poi talvolta escluso l'onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore quanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma e la S.C. di Cassazione ha rilevato la nullità, non sanata dalla mera proposizione dell'opposizione e pur senza allegazione di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa, ed ha cassato la sentenza che aveva disatteso l'opposizione agli atti esecutivi dispiegata dall'intimato (cfr: Cass. 16/10/2017, n. 24291; Cass.
12/06/2020, n. 11290; Cass., ord. 09/11/2021, n. 32838; Cass., ord. 13/04/2023, nn.
9901 e 9907; Cass., ord. 24/04/2023, nn. 10861 e 10871).
La richiamata giurisprudenza, invero, non si pone in contraddizione ai principi generali riguardanti l'ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante
6 dalla nullità denunciata sopra richiamato, ma trova la sua giustificazione nella peculiarità della nullità di volta in volta esaminata.
In particolare, quando la lesione del diritto di difesa abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l'onere di una specifica allegazione pregiudizio subito.
Un esempio in tal senso è quello riguardante la nullità della notifica del precetto immediatamente seguito dal pignoramento, nullità che, con evidenza, ha impedito all'intimato l'esito determinante di evitare il processo esecutivo, oppure quello della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (Cass., ord. 29/03/2017, n. 8150) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l'esecuzione.
Si tratta pertanto di casi in cui quella notifica viziata non ha consentito all'intimato di individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un'azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti.
Pertanto, se le nullità formali dell'atto di precetto non minano l'estrinsecazione del diritto del suo destinatario a difendersi dalla minacciata esecuzione, riprende vigore l'onere di specifica allegazione di un pregiudizio ulteriore (Cass., ord. 18/07/2018, n. 19105).
Le fattispecie oggetto dei precedenti sopra richiamati non sono affatto sovrapponibili a quella di odierna trattazione.
Nel caso in esame, infatti, la dedotta violazione delle norme processuali non ha, in modo evidente, reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa dell'odierno opponente, ciò anche in considerazione della qualità dell'intimato – avvocato – che ben poteva, più di chiunque altro, prendere conoscenza del titolo notificato – che peraltro ben conosce provvedendo mensilmente al pagamento dell'assegno di mantenimento ivi stabilito - e comprenderne le conseguenze, della circostanza che l'esecuzione minacciata con il precetto opposto non è ancora iniziata con conseguente possibilità per l'odierno opponente di organizzarsi per l'adempimento spontaneo o per la resistenza alle pretese prima dell'instaurazione del processo esecutivo.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, devono ritenersi inammissibili le censure formali denunciate e consistenti nella notifica di un titolo carente delle prescritte indicazioni di numero cronologico, numero di ruolo generale, indicazione della pubblicazione, sottoscrizione digitale, nonché dell'attestazione di conformità ed autentiche, dal momento che l'opponente omette di
7 prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo.
Le lamentate omissioni, pertanto, non possono, anche in questo caso, avere ingenerato equivoci od incertezze nel debitore, posto che lo stesso debitore, avvocato, è stato edotto della pretesa creditoria risultante dal titolo per il quale si chiede l'adempimento – titolo che si ribadisce ben conosce dal momento che, da anni, mensilmente provvede al versamento del rateo mensile di mantenimento ivi stabilito - con la conseguenza che si deve ritenere che l'atto di precetto opposto abbia raggiunto lo scopo.
Tale motivo di opposizione deve, pertanto ritenersi infondato ed inammissibile.
Per quel che concerne il secondo motivo di opposizione, con il quale parte opponente lamenta genericamente l'erroneità della somma dovuta, va rilevato che detta eccezione, seppur genericamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non trova alcun seguito nelle conclusioni formulate da parte opponente e deve pertanto ritenersi come non proposta.
Incidenter tantum, va comunque rilevato la somma richiesta nel precetto opposto a titolo di rateo mensile di mantenimento, pari ad euro 415,33, deve ritenersi corretta e conforme al titolo azionato applicando all'originario importo di 350,00 stabilito dal titolo nel 2018, la rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT.
Lo stesso dicasi per la somma richiesta a titolo di onorari di precetto, pari ad euro 169,83, comprensive di rimborso forfetario e CAP, che appare conforme, in relazione allo scaglione di riferimento, ai parametri forensi previsti dagli artt. 1 - 11, del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022.
Anche detta eccezione, oltre che inammissibile perché non oggetto di specifica domanda sul punto, deve ritenersi, pertanto, infondata.
Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione di estinzione per compensazione del credito precettato con altro controcredito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta.
In proposito basta osservare che è principio consolidato che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non è compensabile con altri crediti dell'obbligato. Ciò in virtù del divieto previsto dall'art. 447, comma 2, c.c. per cui
8 “l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. Ed ancora, è orientamento giurisprudenziale prevalente, quello secondo il quale il divieto di compensazione trova applicazione per il mantenimento in favore dei figli, a differenza di quello in favore del coniuge, in quanto l'assegno di mantenimento a favore della prole ha carattere sostanzialmente alimentare, derivando dal dovere dei genitori di garantire che i figli abbiano tutto quanto sia necessario per il soddisfacimento dei loro bisogni di vita (Cass.
n. 6519/1996; Cass. civ. ordinanza 14 maggio 2018, n. 11689.
Quanto all'ulteriore eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. trattandosi di un credito di modico valore, va osservato che - sebbene il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata" (Cass. civ., Sez. III, n.
4228/2015) trovi applicazione, in un'ottica di prevenzione dell'abuso, anche alla fase prodromica dell'esecuzione che è quella in esame dell'intimazione del precetto - le circostanze specifiche del caso concreto portano ad escludere l'applicazione del principio dell'abuso dal momento che un credito di euro 585,16, di cui euro 415,33 per alimenti non corrisposti, non può essere in alcun modo considerato "bagatellare" o "minimo". Si tratta, infatti, di una somma che, se non pagata, giustifica pienamente l'iniziativa esecutiva del creditore.
Inoltre, il credito ha origine da obblighi di mantenimento verso una figlia minore. Questo attribuisce alla pretesa una rilevanza non esclusivamente patrimoniale, investendo anche profili di carattere personale e familiare che rafforzano l'interesse del creditore a vederla soddisfatta, anche per via esecutiva.
Il fatto che il debitore abbia estinto solo una parte dell'obbligazione precettata non trasforma il credito originariamente legittimo in un abuso. La riduzione dell'importo ad euro 245,50 (di cui solo
65.33 a titolo di sorte) è una conseguenza del comportamento dell'opponente, non una scelta vessatoria del creditore. Il creditore conserva un legittimo interesse a recuperare il residuo, inclusi i legittimi accessori (come gli onorari di precetto), che la legge gli riconosce a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute, posto che il parziale pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del precetto.
9 Non può, pertanto, ritenersi abusivo perseguire il recupero di un credito di euro 245,00 che rappresenta il legittimo residuo di una pretesa originaria di ben più ampio importo e di peculiare natura.
Dichiarare l'abuso in tali circostanze significherebbe penalizzare il creditore che, avendo un credito legittimo e non minimo, vede il proprio diritto frustrato da un pagamento parziale del debitore.
Quanto, infine, alla censura relativa alla condotta deontologica dell'avvocato della parte opposta, deve precisarsi che il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 961/2017 – secondo il quale è sanzionabile la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'avvocato che, senza un valido motivo, moltiplica le azioni esecutive aggravando la posizione del debitore – non ha diretta incidenza sulla validità sostanziale o formale dell'atto di precetto in esame.
La declaratoria di nullità di un atto processuale, infatti, presuppone l'accertamento di un vizio che la legge collega espressamente a tale sanzione. La violazione di una norma deontologica, per quanto grave, non integra di per sé un vizio di nullità dell'atto nel giudizio civile.
Pertanto, la predetta condotta, se sussistente, assume rilievo squisitamente disciplinare, dinanzi al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale – come si evince dagli atti – è stato già investito della questione dall'opponente mediante specifico esposto. Spetta a quel solo ed autonomo giudizio, regolato da proprie norme procedurali e finalità istituzionali, valutare l'operato del professionista ed eventualmente irrogare le sanzioni di competenza.
Va, infine, dichiarata la inammissibilità della domanda formulata al punto 3) delle conclusioni rassegnate l'opponente in cui si chiede, in via subordinata, “accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito credito di controparte”.
Il nostro sistema processuale civile, nel bilanciare il principio dispositivo con le garanzie del contraddittorio, impone alla parte di esporre in modo chiaro e specifico, nell'atto introduttivo, sia i fatti costitutivi del proprio diritto sia le ragioni giuridiche su cui la domanda si fonda (art. 163
c.p.c.). Questo per consentire alla controparte una piena e consapevole difesa ed al giudice di conoscere le ragioni di fatto e di diritto e decidere la controversia.
Nella specie, l'atto di opposizione, sebbene articolato e dettagliato su altri profili, omette del tutto qualsiasi argomentazione a sostegno della suddetta domanda subordinata. Altrettanto è da dirsi con riguardo ai successivi scritti difensivi.
10 Una domanda, per quanto formalmente inserita nelle conclusioni, che non sia preceduta da una causa petendi minimamente delineata, è viziata da assoluta indeterminatezza e non consente un regolare svolgimento del contraddittorio ed una piena cognizione. Essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve essere respinta con la conseguenza che il precetto opposto rimane valido ed efficace, in considerazione dell'intervenuto pagamento della somma di euro 350,00 come sopra descritto, perla residua somma di euro 245,50.
Nonostante la soccombenza dell'opponente, non si procede alla liquidazione delle spese stante la contumacia della parte vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da LO GIOVANNI nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione;
DICHIARA la validità ed efficacia del precetto opposto limitatamente alla somma di euro 245,50 per effetto dell'intervenuto parziale pagamento;
NULLA per le spese.
Così deciso in Roma all'udienza del 10 ottobre 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
11
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 10 ottobre 2025, ore 10.00, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 19131 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
per la parte opponente, Avv. GIOVANNI LO, personalmente, in proprio e nella qualità;
per la parte opposta, , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita il procuratore di parte opponente a precisare le conclusioni.
L'Avv. Lorè, per parte opponente, si riporta alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.10, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, IV Sezione Civile, in persona della dr.ssa ERMINIA MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 19131 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
Avv. LO GIOVANNI (C.F. – PEC C.F._1
– FAX 0664495739), da sé rappresentato e difeso, Email_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via O. Gentiloni 40.
Parte Opponente
E
, elettivamente domiciliata in Taranto, Via Cavour, 21, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Veronica De Gradis (PEC , che la Email_2 rappresenta e difende, come indicato nel viziato atto di precetto pec “
Parte Opposta- Contumace
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 26.4.2024, l'Avv. Giovanni Lorè, in proprio e nella qualità, proponeva opposizione, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato ad istanza della sig.ra in data 8.4.20214, con cui gli veniva Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di euro 585,16, comprensive di spese di precetto ed oneri di legge, a titolo di contributo di mantenimento per il mese di marzo 2024 (con scadenza al giorno 5 di ogni mese), in favore della figlia della coppia, come determinato dal decreto emesso dal
Tribunale di Taranto nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al R.G. n. 2272/2016, notificato all'odierno opponente unitamente all'atto di precetto opposto.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva: 1) la nullità dell'atto di precetto per notifica di un titolo carente delle prescritte indicazioni di numero cronologico, numero di ruolo generale, indicazione della pubblicazione, sottoscrizione digitale, nonché dell'attestazione di conformità ed autentica che avrebbero dovuto conferire originalità allo stesso, ai fini della certezza;
2) in via subordinata, la nullità parziale del precetto opposto per eccessività della somma precettata in quanto non conforme al titolo azionato;
3) l'estinzione del credito fatto valere con il precetto opposto per effetto della compensazione con altri controcrediti vantati dall'opponente nei confronti dell'opposta; 4) difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. trattandosi di un credito di modico valore.
L'opponente concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia del precetto sopra indicato per tutti i motivi meglio esposti in parte narrativa: 1) In via preliminare, per i fatti di cui in narrativa, sospendere inaudita altera parte l'esecuzione, ovvero, in subordine, così provvedere con apposita
e preventiva udienza da tenersi in contraddittorio tra le parti prima della data della citazione o ancora, nell'eventualità, all'esito della prima udienza;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato l' 8 aprile 2024 stante, l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità insanabile nonché la non conformità, così come previsto ai sensi di legge, del titolo presupposto (dall' istante creditrice) quale fondante l'azione esecutiva e per l'effetto accogliere la spiegata opposizione;
3) In via subordinata, in ogni caso, a precisazione della domanda inizialmente formulata, accertare e dichiarare il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, di entità economica oggettivamente minima, difettandone, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata;
4) In via subordinata, in ogni caso, accertare e dichiarare la
3 prescrizione dell'asserito credito di controparte;
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di legge della presente opposizione.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al numero di RG 19131/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
La causa veniva chiamata all'udienza del 4.10.2024, durante la quale l'opponente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento ed il giudice riservava ogni provvedimento.
Con successivo provvedimento del 10.10.2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, rilevato che non era stato emesso il decreto ex art. art. 171 bis c.p.c. e ritenuto che l'omesso deposito di detto decreto impediva il decorso del termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., rilevata, altresì la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione avvenuta a mezzo PEC, dichiarava la contumacia della convenuta, sig.ra , rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1 del titolo e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 10.1.2025, precisando che tale data costituiva il nuovo dies a quo per il computo a ritroso dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza di prima comparizione il giudice confermava i provvedimenti assunti con ordinanza dell'11.10.2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies, c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il primo motivo di opposizione, così come indicato nella narrazione del fatto, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo essi sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per l'intero importo precettato o per parte dello stesso.
L'opposizione come sopra qualificata ex art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
4 Sempre preliminarmente, va rilevato che successivamente alla notifica del precetto l'odierno opponente ha provveduto, con bonifico bancario del 12.3.2024 (cfr. contabile di pagamento in atti - all. 3), al pagamento della somma di euro 350,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia per il mese di marzo 2024, residuando, pertanto, rispetto alla maggiore somma Per_1 precettata, un importo di euro 245,50, comprensivo delle spese legali.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e in quanto tale dev'essere respinta.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, in via di principio, deve essere preliminarmente rilevato che, nel regime anteriore alla cd. Riforma Cartabia, l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore, determinava una irregolarità formale del titolo medesimo, che doveva essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione potesse determinare l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3,
c.p.c.
Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato
(Cass. n. 3967 del 12.2.2019).
In sostanza e con particolare riferimento al processo esecutivo è unanime l'orientamento della
Suprema Corte secondo il quale “la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti conseguenti alla irregolarità stessa” (Cass. ord. 18.07.2018 n. 19105; Cass. sent. 15.12.2016
n. 25900).
Orbene, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte, si determina la sanatoria dell'atto nullo ogni volta che non risulti leso, nel concreto, l'interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie: non esistendo “un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria”, “la parte che intende far valere la nullità processuale deve (…) indicare quale attività processuale le sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità” (Cass. civ., sez. III, 12/02/2019 n. 3967).
5 L'opponente, dunque, non può limitarsi, come nel caso in esame, a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo.
In tema, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, esigendosi , di norma, dalla parte, che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura.
La possibilità di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali, infatti, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cfr. tra le altre: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685).
Con specifico riferimento al processo esecutivo era invalsa in passato l'interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell'opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall'effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato (Cass.
06/07/2006, n. 15378), poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l'opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato.
Si è poi talvolta escluso l'onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore quanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma e la S.C. di Cassazione ha rilevato la nullità, non sanata dalla mera proposizione dell'opposizione e pur senza allegazione di uno specifico pregiudizio del diritto di difesa, ed ha cassato la sentenza che aveva disatteso l'opposizione agli atti esecutivi dispiegata dall'intimato (cfr: Cass. 16/10/2017, n. 24291; Cass.
12/06/2020, n. 11290; Cass., ord. 09/11/2021, n. 32838; Cass., ord. 13/04/2023, nn.
9901 e 9907; Cass., ord. 24/04/2023, nn. 10861 e 10871).
La richiamata giurisprudenza, invero, non si pone in contraddizione ai principi generali riguardanti l'ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante
6 dalla nullità denunciata sopra richiamato, ma trova la sua giustificazione nella peculiarità della nullità di volta in volta esaminata.
In particolare, quando la lesione del diritto di difesa abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l'onere di una specifica allegazione pregiudizio subito.
Un esempio in tal senso è quello riguardante la nullità della notifica del precetto immediatamente seguito dal pignoramento, nullità che, con evidenza, ha impedito all'intimato l'esito determinante di evitare il processo esecutivo, oppure quello della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (Cass., ord. 29/03/2017, n. 8150) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l'esecuzione.
Si tratta pertanto di casi in cui quella notifica viziata non ha consentito all'intimato di individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un'azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti.
Pertanto, se le nullità formali dell'atto di precetto non minano l'estrinsecazione del diritto del suo destinatario a difendersi dalla minacciata esecuzione, riprende vigore l'onere di specifica allegazione di un pregiudizio ulteriore (Cass., ord. 18/07/2018, n. 19105).
Le fattispecie oggetto dei precedenti sopra richiamati non sono affatto sovrapponibili a quella di odierna trattazione.
Nel caso in esame, infatti, la dedotta violazione delle norme processuali non ha, in modo evidente, reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa dell'odierno opponente, ciò anche in considerazione della qualità dell'intimato – avvocato – che ben poteva, più di chiunque altro, prendere conoscenza del titolo notificato – che peraltro ben conosce provvedendo mensilmente al pagamento dell'assegno di mantenimento ivi stabilito - e comprenderne le conseguenze, della circostanza che l'esecuzione minacciata con il precetto opposto non è ancora iniziata con conseguente possibilità per l'odierno opponente di organizzarsi per l'adempimento spontaneo o per la resistenza alle pretese prima dell'instaurazione del processo esecutivo.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, devono ritenersi inammissibili le censure formali denunciate e consistenti nella notifica di un titolo carente delle prescritte indicazioni di numero cronologico, numero di ruolo generale, indicazione della pubblicazione, sottoscrizione digitale, nonché dell'attestazione di conformità ed autentiche, dal momento che l'opponente omette di
7 prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo.
Le lamentate omissioni, pertanto, non possono, anche in questo caso, avere ingenerato equivoci od incertezze nel debitore, posto che lo stesso debitore, avvocato, è stato edotto della pretesa creditoria risultante dal titolo per il quale si chiede l'adempimento – titolo che si ribadisce ben conosce dal momento che, da anni, mensilmente provvede al versamento del rateo mensile di mantenimento ivi stabilito - con la conseguenza che si deve ritenere che l'atto di precetto opposto abbia raggiunto lo scopo.
Tale motivo di opposizione deve, pertanto ritenersi infondato ed inammissibile.
Per quel che concerne il secondo motivo di opposizione, con il quale parte opponente lamenta genericamente l'erroneità della somma dovuta, va rilevato che detta eccezione, seppur genericamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non trova alcun seguito nelle conclusioni formulate da parte opponente e deve pertanto ritenersi come non proposta.
Incidenter tantum, va comunque rilevato la somma richiesta nel precetto opposto a titolo di rateo mensile di mantenimento, pari ad euro 415,33, deve ritenersi corretta e conforme al titolo azionato applicando all'originario importo di 350,00 stabilito dal titolo nel 2018, la rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT.
Lo stesso dicasi per la somma richiesta a titolo di onorari di precetto, pari ad euro 169,83, comprensive di rimborso forfetario e CAP, che appare conforme, in relazione allo scaglione di riferimento, ai parametri forensi previsti dagli artt. 1 - 11, del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022.
Anche detta eccezione, oltre che inammissibile perché non oggetto di specifica domanda sul punto, deve ritenersi, pertanto, infondata.
Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione di estinzione per compensazione del credito precettato con altro controcredito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta.
In proposito basta osservare che è principio consolidato che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non è compensabile con altri crediti dell'obbligato. Ciò in virtù del divieto previsto dall'art. 447, comma 2, c.c. per cui
8 “l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. Ed ancora, è orientamento giurisprudenziale prevalente, quello secondo il quale il divieto di compensazione trova applicazione per il mantenimento in favore dei figli, a differenza di quello in favore del coniuge, in quanto l'assegno di mantenimento a favore della prole ha carattere sostanzialmente alimentare, derivando dal dovere dei genitori di garantire che i figli abbiano tutto quanto sia necessario per il soddisfacimento dei loro bisogni di vita (Cass.
n. 6519/1996; Cass. civ. ordinanza 14 maggio 2018, n. 11689.
Quanto all'ulteriore eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. trattandosi di un credito di modico valore, va osservato che - sebbene il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata" (Cass. civ., Sez. III, n.
4228/2015) trovi applicazione, in un'ottica di prevenzione dell'abuso, anche alla fase prodromica dell'esecuzione che è quella in esame dell'intimazione del precetto - le circostanze specifiche del caso concreto portano ad escludere l'applicazione del principio dell'abuso dal momento che un credito di euro 585,16, di cui euro 415,33 per alimenti non corrisposti, non può essere in alcun modo considerato "bagatellare" o "minimo". Si tratta, infatti, di una somma che, se non pagata, giustifica pienamente l'iniziativa esecutiva del creditore.
Inoltre, il credito ha origine da obblighi di mantenimento verso una figlia minore. Questo attribuisce alla pretesa una rilevanza non esclusivamente patrimoniale, investendo anche profili di carattere personale e familiare che rafforzano l'interesse del creditore a vederla soddisfatta, anche per via esecutiva.
Il fatto che il debitore abbia estinto solo una parte dell'obbligazione precettata non trasforma il credito originariamente legittimo in un abuso. La riduzione dell'importo ad euro 245,50 (di cui solo
65.33 a titolo di sorte) è una conseguenza del comportamento dell'opponente, non una scelta vessatoria del creditore. Il creditore conserva un legittimo interesse a recuperare il residuo, inclusi i legittimi accessori (come gli onorari di precetto), che la legge gli riconosce a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute, posto che il parziale pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del precetto.
9 Non può, pertanto, ritenersi abusivo perseguire il recupero di un credito di euro 245,00 che rappresenta il legittimo residuo di una pretesa originaria di ben più ampio importo e di peculiare natura.
Dichiarare l'abuso in tali circostanze significherebbe penalizzare il creditore che, avendo un credito legittimo e non minimo, vede il proprio diritto frustrato da un pagamento parziale del debitore.
Quanto, infine, alla censura relativa alla condotta deontologica dell'avvocato della parte opposta, deve precisarsi che il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 961/2017 – secondo il quale è sanzionabile la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'avvocato che, senza un valido motivo, moltiplica le azioni esecutive aggravando la posizione del debitore – non ha diretta incidenza sulla validità sostanziale o formale dell'atto di precetto in esame.
La declaratoria di nullità di un atto processuale, infatti, presuppone l'accertamento di un vizio che la legge collega espressamente a tale sanzione. La violazione di una norma deontologica, per quanto grave, non integra di per sé un vizio di nullità dell'atto nel giudizio civile.
Pertanto, la predetta condotta, se sussistente, assume rilievo squisitamente disciplinare, dinanzi al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale – come si evince dagli atti – è stato già investito della questione dall'opponente mediante specifico esposto. Spetta a quel solo ed autonomo giudizio, regolato da proprie norme procedurali e finalità istituzionali, valutare l'operato del professionista ed eventualmente irrogare le sanzioni di competenza.
Va, infine, dichiarata la inammissibilità della domanda formulata al punto 3) delle conclusioni rassegnate l'opponente in cui si chiede, in via subordinata, “accertare e dichiarare la prescrizione dell'asserito credito di controparte”.
Il nostro sistema processuale civile, nel bilanciare il principio dispositivo con le garanzie del contraddittorio, impone alla parte di esporre in modo chiaro e specifico, nell'atto introduttivo, sia i fatti costitutivi del proprio diritto sia le ragioni giuridiche su cui la domanda si fonda (art. 163
c.p.c.). Questo per consentire alla controparte una piena e consapevole difesa ed al giudice di conoscere le ragioni di fatto e di diritto e decidere la controversia.
Nella specie, l'atto di opposizione, sebbene articolato e dettagliato su altri profili, omette del tutto qualsiasi argomentazione a sostegno della suddetta domanda subordinata. Altrettanto è da dirsi con riguardo ai successivi scritti difensivi.
10 Una domanda, per quanto formalmente inserita nelle conclusioni, che non sia preceduta da una causa petendi minimamente delineata, è viziata da assoluta indeterminatezza e non consente un regolare svolgimento del contraddittorio ed una piena cognizione. Essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Per tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve essere respinta con la conseguenza che il precetto opposto rimane valido ed efficace, in considerazione dell'intervenuto pagamento della somma di euro 350,00 come sopra descritto, perla residua somma di euro 245,50.
Nonostante la soccombenza dell'opponente, non si procede alla liquidazione delle spese stante la contumacia della parte vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da LO GIOVANNI nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione;
DICHIARA la validità ed efficacia del precetto opposto limitatamente alla somma di euro 245,50 per effetto dell'intervenuto parziale pagamento;
NULLA per le spese.
Così deciso in Roma all'udienza del 10 ottobre 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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