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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1026/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
SANFILIPPO ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4408/2018 depositato il 01/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1786/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 03/05/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070020884353 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/10/2007 la Riscossione Sicilia procedeva nei confronti dell'Resistente_1
S.R.L. alla notifica della cartella n. 298 20070020884353 dell'ammontare complessivo di
€ 12.886,40 per IVA con sanzioni ed interessi, per omesso versamento.
Specificatamente, al termine della procedura di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi, presentata per l'anno 2004, Modello Unico, operata dall'A.F. ex art. 36 bis DPR 600/73 e dell'art. 54 bis dpr
633/72, all'ente impositore risultava l'omesso versamento IVA di € 9.247,00, derivante dall'aver effettuato compensazioni per € 25.192,00 ( vedi versamenti abbinati anno 2002), a fronte di quelle dichiarate di
€ 10.338,00 ( vedi quadro VL 022 001). Pertanto L'Ufficio avendo constatato che la parte aveva effettuato compensazioni maggiori di quelle dichiarate procedeva legittimamente alla riscossione coattiva mediante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle sanzioni irrogate ed interessi, pertanto nessun credito, come sosteneva la società risultava dalla dichiarazione ma bensì un debito. L'Agente della Riscossione, per quanto di sua competenza, ha provveduto a notificare alla controparte la cartella di pagamento n. 298
20070020884353, intimando il pagamento delle somme dovute per un importo complessivo di € 12.886,40.
Avverso il predetto atto della riscossione, in data 12/12/2007, la SRL ha proposto ricorso innanzi la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, eccependone illegittimità e l'infondatezza.
La società contribuente, previa richiesta di sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs 546/1992, ha impugnato il predetto atto della riscossione sulla base del seguente motivo:
La dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2003, presentata dalla ricorrente, esponeva un credito IVA e non un debito di € 9.247,00.
Chiedendo, pertanto, l'annullamento della cartella opposta.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 1786/02/2017, accoglieva il ricorso ponendo a fondamento del suddetto accoglimento il principio di non contestazione di cui all'art.115, comma 1 del c.p.
c. applicabile al processo tributario, infatti, la ricorrente ha dichiarato ed attestato che la dichiarazione IVA dell'anno 2003 esponeva un credito IVA e non un debito. Per tali motivi i giudici hanno accolto il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate propone appello per Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del c.p.c. ( principio di non contestazione).
L'appellato si è costituito contestando il termine perentorio di costituzione e la perdita di prerogative previste dalla irregolare costituzione.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' opportuno evidenziare, in ordine alle conseguenze dell'intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti (cfr. Cass. nn. 27795/2020, 14638/19; 2585/19;
947/19; 6734/15; 28908/08; 18962/05; 21212/04; 7329/03);
Questi principi sono stati ribaditi dall'ordinanza n. 14567/2021, in cui si afferma che nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto.
Con l'ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:
“Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., "è tenuto", anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile,
a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”.
Sulla base di tali argomentazioni, stante il comportamento dell'Agenzia delle Entrate non si ritiene possibile modificare la sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto della limitata attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna altresì l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 550,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI DO NZ IG LO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
SANFILIPPO ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4408/2018 depositato il 01/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1786/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 03/05/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070020884353 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/10/2007 la Riscossione Sicilia procedeva nei confronti dell'Resistente_1
S.R.L. alla notifica della cartella n. 298 20070020884353 dell'ammontare complessivo di
€ 12.886,40 per IVA con sanzioni ed interessi, per omesso versamento.
Specificatamente, al termine della procedura di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi, presentata per l'anno 2004, Modello Unico, operata dall'A.F. ex art. 36 bis DPR 600/73 e dell'art. 54 bis dpr
633/72, all'ente impositore risultava l'omesso versamento IVA di € 9.247,00, derivante dall'aver effettuato compensazioni per € 25.192,00 ( vedi versamenti abbinati anno 2002), a fronte di quelle dichiarate di
€ 10.338,00 ( vedi quadro VL 022 001). Pertanto L'Ufficio avendo constatato che la parte aveva effettuato compensazioni maggiori di quelle dichiarate procedeva legittimamente alla riscossione coattiva mediante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle sanzioni irrogate ed interessi, pertanto nessun credito, come sosteneva la società risultava dalla dichiarazione ma bensì un debito. L'Agente della Riscossione, per quanto di sua competenza, ha provveduto a notificare alla controparte la cartella di pagamento n. 298
20070020884353, intimando il pagamento delle somme dovute per un importo complessivo di € 12.886,40.
Avverso il predetto atto della riscossione, in data 12/12/2007, la SRL ha proposto ricorso innanzi la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, eccependone illegittimità e l'infondatezza.
La società contribuente, previa richiesta di sospensione ex art. 47, comma 3 del D. Lgs 546/1992, ha impugnato il predetto atto della riscossione sulla base del seguente motivo:
La dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2003, presentata dalla ricorrente, esponeva un credito IVA e non un debito di € 9.247,00.
Chiedendo, pertanto, l'annullamento della cartella opposta.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 1786/02/2017, accoglieva il ricorso ponendo a fondamento del suddetto accoglimento il principio di non contestazione di cui all'art.115, comma 1 del c.p.
c. applicabile al processo tributario, infatti, la ricorrente ha dichiarato ed attestato che la dichiarazione IVA dell'anno 2003 esponeva un credito IVA e non un debito. Per tali motivi i giudici hanno accolto il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate propone appello per Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del c.p.c. ( principio di non contestazione).
L'appellato si è costituito contestando il termine perentorio di costituzione e la perdita di prerogative previste dalla irregolare costituzione.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' opportuno evidenziare, in ordine alle conseguenze dell'intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti (cfr. Cass. nn. 27795/2020, 14638/19; 2585/19;
947/19; 6734/15; 28908/08; 18962/05; 21212/04; 7329/03);
Questi principi sono stati ribaditi dall'ordinanza n. 14567/2021, in cui si afferma che nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto.
Con l'ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:
“Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., "è tenuto", anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile,
a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”.
Sulla base di tali argomentazioni, stante il comportamento dell'Agenzia delle Entrate non si ritiene possibile modificare la sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto della limitata attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna altresì l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 550,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI DO NZ IG LO