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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2148/2023 tra le parti:
RICORRENTE
cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. ANTONELLI PASQUALINA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
ON
, cf , contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Pagina 1 di 4 Nulla per quanto riguarda mantenimento tra i coniugi.
Nulla per quanto riguarda affidamento dei figli minorenni, tenuto conto delle risultanze documentali e partitamente dei provvedimenti emessi del Tribunale per i minorenni di Firenze e
Tribunale per i minorenni Cagliari. “.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 16.12.2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale per CP_1 chiedere la separazione personale dal coniuge sposato con rito civile Controparte_2 in data 22.7.2013 a Quartucciu, atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune, dell'anno 2013, Parte I, atto n. 16.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto (1) che dal matrimonio sono nate due figlie, e;
(2) che la prima è stata affidata, di comune Per_1 Persona_2 accordo tra i genitori a parenti che si trovano in Sardegna, affidamento formalizzato anche presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente;
(2) che Per_2
invece, è stata dichiarata adottabile con provvedimento del Tribunale per i
[...]
Minorenni di Firenze con sentenza n. 119/2017; (3) che i rapporti tra i coniugi si sono nel tempo deteriorati venendo meno la comunione materiale e spirituale;
(4) che entrambi lavorano saltuariamente e sono supportati dai Servizi Sociale di Poggio a
Caiano.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio rimanendo così Controparte_2 contumace.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, il giudice delegato ha richiesto il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari relativamente alla minore accertando, effettivamente, che la responsabilità genitoriale delle Per_1 odierne parti in causa è sospesa e che la minore è affidata agli zii. Risulta, inoltre, in atti, il provvedimento di adottabilità della minore . Persona_2
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del
10.12.2024 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Declaratoria di contumacia – Attesa la mancata costituzione di parte convenuta nonostante la regolarità della notifica deve esser dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_2
Pagina 2 di 4 Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. I coniugi conducono vite autonome dal 2022, e da quel momento non hanno contatti neppure telefonici. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio, oltre alla contumacia della convenuta, sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Figli minori – In ordine alle figlie minori della coppia il Tribunale rileva che la minore
è stata dichiarata adottabile dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, il Persona_2 quale ha disposto la permanenza del collocamento della medesima presso la famiglia affidataria. Per quanto attiene alla minore la stessa risulta affidata agli zii Per_1 paterni, come da provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari depositato in atti. In detto provvedimento il Tribunale ha, altresì, disposto la sospensione delle odierne parti in causa dall'esercizio della responsabilità genitoriale, risultando così carente la legittimazione dei medesimi a proporre domande in relazione alla minore medesima.
Spese di lite - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi).
Il convenuto dovrà essere condannato al pagamento di dette spese in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. pronuncia la separazione personale tra e , sposati CP_1 Controparte_2 con rito civile in data 22.7.2013 a Quartucciu, atto trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune, dell'anno 2013, Parte I, atto n. 16;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per
Pagina 3 di 4 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
4. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Quartucciu (CA) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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