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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/08/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2167/2019 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio degli avv.ti Emma Sibilia e Marica Pezzani, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Marica Pezzani, giusta procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Brugnoli, elettivamente domiciliata in Fermo, Vicolo Erioni, n. 4, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
OPPOSTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso l'intestato Tribunale, la
[...] chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 759/2019, emesso in data 21.10.2019, CP_1 nei confronti della intimante il pagamento della somma di euro 6.215,43, oltre Parte_1 interessi e spese, risultante da fattura emessa per il pagamento di prestazioni rese, dall'intimante in favore dell'ingiunta, in esecuzione di un contratto di fornitura di merci.
1 Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 28.10.2019, la Parte_1 proponeva opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato, con cui conveniva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, così giudicare
Nel merito:
In via principale: - accertare e dichiarare la radicale infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande e pretese, anche in virtù dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 cod. civ., e per lo effetto revocare integralmente e/o dichiarare inesistente e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - accertare e dichiarare che ha validamente eccepito a Parte_1 CP_1
l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., e quindi che il credito di portato dalla fattura n. CP_1
266/2017 era ed è inesigibile, e per lo effetto accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ingiunge ad il pagamento dell'importo di cui alla Parte_1 fattura n. 266/2017;
In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare che ha validamente eccepito a Parte_1 [...]
l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., e quindi che il credito di relativo al CP_1 CP_1 pagamento del prezzo dello MP Annabella era ed è inesigibile, e per lo effetto accertare e dichiarare la nullità
o l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ingiunge ad il Parte_1 pagamento del prezzo relativo allo MP Annabella;
- accertare e dichiarare che il credito di nei confronti di per lo CP_1 Parte_1 Parte_2 ammonta a complessivi Euro 1.200,00 e non ad Euro 1.460,00 e per lo effetto accertare e dichiarare la nullità
o l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ingiunge ad il Parte_1 pagamento dell'ulteriore somma di Euro 260,00 a titolo di prezzo dello;
Parte_2
In ogni caso: - accertare e dichiarare l'inadempimento di non avendo essa mai consegnato CP_1 ad lo MP , e per lo effetto dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra Parte_1 Parte_1
e avente ad oggetto lo MP;
Parte_1 CP_1 Parte_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA e CPA”.
La parte opposta si costitutiva in giudizio e, resistendo alla proposta opposizione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
- respingere le domande e le eccezioni tutte proposte dalla società opponente perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
2 Fermo (n. 759/2019), oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 dalla data dell'1.2.2018 (doc. 4) sino al saldo;
ovvero, in subordine, condannare comunque al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di Euro 6.215,43, sempre oltre ad interessi moratori dalla data dell'1.2.2018 sino al saldo;
[...]
- in ogni caso vinte le spese di lite, con accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in cui
è incorsa per aver resistito in giudizio con mala fede e conseguente sua condanna ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma che verrà determinata in via equitativa”.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.07.2024, il giudizio veniva interrotto, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in conseguenza del decesso del difensore della parte opposta.
Con ricorso, depositato in data 11.10.2024, la parte opponente istava affinché venisse fissata udienza per la prosecuzione del giudizio. All'udienza del 06.03.2025. le parti reiteravano le domande già svolte, rispettivamente, nella memoria, ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.04.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, a fondamento della domanda, assumeva quanto segue:
1. quale società il cui oggetto sociale era l'attività di produzione e vendita Parte_1 di calzature, nel mese di settembre 2017, acquistava due stampi per calzature dalla CP_1
società che, a sua volta, si occupava della produzione di stampi per il settore calzaturiero;
[...]
2. in fase di esecuzione del contratto emergevano, tuttavia, due profili di criticità: in primo luogo e relativamente ad uno dei due stampi, la società venditrice aveva chiesto all'acquirente il pagamento di un prezzo differente rispetto a quello precedentemente concordato. In relazione all'altro stampo, invece, l'odierna opposta aveva chiesto ad la corresponsione Parte_1 del prezzo senza aver provveduto alla consegna del prodotto acquistato, nonostante l'ampio lasso temporale trascorso dalla conclusione del contratto;
3. in particolare, in data 19.09.2017 la emetteva la conferma d'ordine n. Controparte_1
949/2017, nella quale dava atto dell'accordo sulla vendita ad di uno stampo Parte_1 per calzature, contraddistinto con il codice OVS-1460 e identificato come stampo NN, cui seguiva la fattura n. 266/2017 in cui la quantificava il prezzo relativo al Controparte_1 prodotto nell'importo di 3.100,00;
3 4. in data 27.06.2019, riceveva un sollecito di pagamento da parte della Parte_1
relativo al pagamento dei due stampi ordinati, identificati e Controparte_1 Pt_2
”, che l'opponente riscontrava negativamente, dal momento che il secondo degli Parte_1 stampi non era stato consegnato dalla venditrice;
5. con e-mail datata 16.07.2019, la a fondamento delle proprie pretese, Controparte_1 trasmetteva all'opponente il D.D.T. n. 439/2017, quale prova dell'avvenuta consegna. Tuttavia, riscontrava che il predetto D.D.T. riportava una sottoscrizione, asseritamente Parte_1 riconducibile ad un ex collaboratore della società, , che risultava apocrifa;
Persona_1
6. con missiva del 18.07.2019, disconosceva la sottoscrizione apposta sul Parte_1
D.D.T. n. 439/2017. Disconoscimento che veniva proposto anche nella presente sede, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
7. quanto allo stampo “ , doveva eccepirsi la fatturazione di un prezzo maggiore Pt_2 rispetto a quello concordato. A tal riguardo, la previo accordo con la Controparte_1
in data 14.09.2017, consegnava al vettore un secondo stampo, da recapitare alla Parte_1
In data 19.09.2017, veniva emesso il predetto documento di conferma d'ordine n. CP_2
949/2017, con il quale la dava atto che lo stampo in questione, Controparte_1 contraddistinto dal codice OVS-2200, era composto da tre pezzi (fondo, anello e coperchio) e che il prezzo del prodotto ammontava ad euro 1.200,00;
8. in data 29.09.2017 la emetteva la fattura n. 266/2017 nella quale, pur Controparte_1
facendo riferimento allo stesso stampo oggetto del documento di conferma d'ordine, veniva computato e richiesto l'ulteriore importo di euro 260,00 per la fustellatura dell'inserto dello stampo, di cui tuttavia non era presente alcun riferimento né nel D.D.T. n. 416/2017, né nella conferma d'ordine n. 949/2017. Pertanto, la contestava il prezzo richiesto nei Parte_1 limiti della maggior somma fatturata rispetto a quella oggetto di accordo;
9. la richiesta di pagamento della poi, aveva ad oggetto il pagamento Controparte_1
anche della fattura n. 294/2016, relativa ad un servizio ulteriore asseritamente eseguito nel mese di settembre 2017;
10. il decreto ingiuntivo opposto era pertanto inesistente e/o affetto da nullità, in quanto aveva ad oggetto il pagamento di un credito inesigibile, già oggetto, in sede stragiudiziale, di un'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte del debitore opponente, che rendeva legittimo il rifiuto di pagare le fatture, azionate in via monitoria, in ragione dell'inadempimento dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa venduta. Tali circostanze fondavano la domanda di accertamento della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, ex art. 1453 c.c.;
4 11. per effetto del disconoscimento del D.D.T. n. 439/2017, effettuato dalla parte opponente, il documento non era utilizzabile in giudizio, in difetto di proposizione di un'istanza di verificazione da parte della convenuta opposta. Conseguentemente, la fattura n. 266/2017 era priva di efficacia probatoria, dal momento che il credito dalla stessa portato risultava espressamente quello di cui al “rif. documento di trasporto n. 439 del 22/09/2017”;
12. la domanda monitoria dell'odierna opposta era stata svolta in violazione del principio di correttezza e buona fede in ambito contrattuale, in quanto: la stessa aveva prodotto in giudizio un inesistente accordo modificativo del prezzo dello stampo , nonché un documento la Pt_2 cui sottoscrizione era già stata disconosciuta prima del giudizio dall'opponente, infine, aveva omesso di dare atto di una circostanza suscettibile di paralizzare la pretesa creditoria, ovvero l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. nel mese di settembre del 2017, la ordinava alla la Parte_1 Controparte_1 produzione di due stampi: il primo, catalogato OVS-1460, al prezzo di euro 3.100,00, oltre IVA, inviato all'opponente, come attestato dal D.D.T. n. 439/2017; mentre il secondo, catalogato come OVS-2200, al prezzo di euro 1.200,00, oltre IVA, inviato alla società in conto CP_2 lavorazione per l'opponente, come attestato dal D.D.T. n. 416/2017;
2. la realizzava entrambi gli stampi ordinati, provvedendo in un secondo Controparte_1 momento ad integrare la lavorazione del secondo stampo con la “fustellatura dell'inserto”, a seguito di accordo verbale tra le parti;
3. lo stampo “Annabella” veniva consegnato da , dipendente della Testimone_1 [...]
ad , al tempo collaboratore della il quale CP_1 Persona_1 Parte_1 provvedeva al trasporto del prodotto presso l'azienda, dopo aver sottoscritto, per ricevuta, il relativo D.D.T.;
4. lo stampo veniva, invece, affidato al vettore che Pt_2 Controparte_3 provvedeva alla consegna dello stesso presso la società CP_2
5. quanto allo stampo “Annabella”, controparte non contestava di averlo ordinato al prezzo di euro 3.100,00, oltre IVA, mentre, con riferimento allo stampo , non contestava di Pt_2 aver effettuato il relativo l'ordine, né l'avvenuta consegna del medesimo stampo, limitando la propria contestazione ad un'incoerenza documentale tra la conferma d'ordine e la fattura relativamente alla voce “fustellatura dell'inserto”, per euro 260,00, senza peraltro negare che tale servizio aggiuntivo fosse stato effettivamente eseguito;
6. a tal riguardo assumeva dirimente rilievo probatorio il catalogo della collezione
2019/2020 del marchio “Fighter”, di proprietà della ove comparivano 7 Parte_1
5 modelli di calzatura la cui suola era stata realizzata con lo stampo “Annabella” ed il cui inserto era stato realizzato con lo stampo;
Pt_2
7. nello specifico, mediante lo stampo “Annabella” a “colata bicolore” venivano realizzate suole di vari colori ed il sovrastante bordo di colore grigio;
mentre con lo stampo Pt_2 venivano prodotti gli inserti di colore bianco posizionati all'interno del tacco. Tale ultima circostanza postulava che la produzione delle calzature con l'utilizzo dello stampo Pt_2 aveva richiesto non soltanto il fondo, l'anello di contenimento ed il coperchio, ma anche la fustellatura del prodotto per consentirne l'inserimento nel tacco;
8. infine, controparte non contestava l'effettiva esecuzione ed il quantum delle prestazioni rese per suo conto, oggetto della fattura n. 294/2016 che, pertanto, dovevano ritenersi incontestate, ex art. 115 c.p.c.;
9. nessun inadempimento contrattuale era imputabile alla in quanto, in Controparte_1
primo luogo, la stessa opponente aveva riconosciuto che le somme oggetto delle fatture azionate in via monitoria erano le medesime concordate con la conferma d'ordine dei due stampi, fatta eccezione che per l'esigua somma di euro 260,00; in secondo luogo, avuto riguardo al disconoscimento del D.D.T. n. 439/2017, l'opposta si era limitata a produrre in giudizio tale documento, senza identificare il soggetto che aveva materialmente sottoscritto il documento per ricevuta, diversamente da quanto fatto, con rilevanza confessoria, dalla controparte;
10. inoltre, controparte non aveva la possibilità di effettuare il disconoscimento del documento di trasporto sottoscritto da , in quanto quest'ultimo, all'epoca dei Persona_1 fatti, era un mero collaboratore dell'opponente e, dunque, soggetto privo dei poteri di rappresentanza della Ciononostante, il documento era liberamente Parte_1 apprezzabile da parte del Giudice, come scritto proveniente da terzi estranei alla lite e, pertanto, il D.D.T. aveva efficacia probatoria quale prova della consegna dello stampo ”; Parte_1
11. inoltre, il fatto storico dell'effettiva consegna alla società opponente dello stampo
“Annabella” risultava, comunque, dimostrato dal suo utilizzo nella successiva produzione della società opponente;
12. l'asserito difetto di prova del credito limitatamente alla quota di euro 260,00, inerente alla c.d. fustellatura, consentiva di poter ritenere incontestata la debenza della restante parte del credito. In ogni caso, risultava pacifico che il predetto stampo era stato consegnato all'opponente con la fustellatura dell'inserto, né il prezzo dello stampo era mai stato contestato, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
13. il disconoscimento della sottoscrizione del D.D.T., effettuato dalla controparte, non era idoneo a determinare l'inutilizzabilità in giudizio del documento, dal momento che,
6 coerentemente con quanto previsto dall'art. 214 c.p.c., tale effetto processuale era conseguibile soltanto nel caso in cui lo stesso fosse stato svolto in sede contenziosa, con la conseguente irrilevanza di quello fatto in sede stragiudiziale;
14. quanto, infine, alla dedotta omessa segnalazione, in sede monitoria, dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna opponente, anche tale censura era infondata in ragione di quanto detto ed era sintomatico della malafede di controparte nel proporre, con intento meramente dilatorio, la presente opposizione a decreto ingiuntivo, giustificando, pertanto, la condanna della medesima al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96, comma 3
c.p.c..
* * *
Preme osservare che il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Sul punto preme, ancora, osservare che nelle azioni contrattuali di adempimento, incombe all'attore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001; Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 9351/2007).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la ricorrente aveva agito, in sede monitoria, azionando il credito asseritamente vantato nei confronti dell'odierna opponente per il mancato pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura di due stampi per calzature, nonché a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero di calzature da presentare all'edizione di settembre 2016 della Fiera “MICAM”, oggetto, rispettivamente delle fatture nn. 266/2017 del
29.09.2017, di euro 5.563,20 e 294/2016 del 25.11.2016, di euro 652,23 (cfr. docc. n. 4 e 5, nel fascicolo di parte opposta). Il tutto per un totale di euro 6.215,43.
7 In primo luogo, mette conto rilevare che l'opponente non ha contesto di aver commissionato i prodotti (stampi “ ” e ), oggetto della fattura n. 266/2017, con Parte_1 Pt_2 ciò dovendosi, sostanzialmente, ritenere provata la ricorrenza tra le parti di un rapporto di natura negoziale.
Peraltro, le doglianze della si sono appuntate, a mezzo della presente Parte_3 opposizione, sull'effettiva debenza dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, assumendo, quanto alla fornitura dei beni oggetto della fattura n. 266/2017, che lo stampo
OVS-1460 ” non le fosse stato consegnato, mentre, avuto riguardo allo stampo OVS- Parte_1
2200 “ , che l'importo fatturato non corrispondesse a quanto pattuito tra le parti a titolo Pt_2 di corrispettivo del prezzo.
Quanto a detto ultimo motivo di opposizione, la parte opponente ha sostenuto che le parti avevano pattuito, a titolo di corrispettivo per l'acquisto dello stampo “ , il minor Pt_2 prezzo riportato nella conferma d'ordine n. 949/2017, vale a dire, la somma complessiva di euro 1.200,00, oltre IVA, diversamente da quanto risultante nella fattura n. 266/2017, nella quale era stato computato anche l'ulteriore importo di euro 260,00 per la fustellatura dell'inserto.
Da ultimo, l'opponente ha contestato la debenza del credito richiesto dalla controparte a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto della oggetto della fattura n. Parte_1
294/2016, in assenza di un titolo negoziale.
Sul punto, la parte opponente ha dedotto che l'opposta non aveva prodotto, a fondamento della pretesa creditoria, alcun rendiconto analitico di tali spese, né alcun documento relativo al trasporto delle calzature descritte in fattura.
La parte opponente, inoltre, ha evidenziato come le anticipazioni di spesa, oggetto della domanda di rimborso di cui alla fattura n. 294/2016, fossero state chieste da Persona_1 personalmente a titolo di cortesia e, quindi, non in nome e per conto della Parte_1
Conseguentemente, l'opponente non aveva la legittimazione passiva con riguardo alla domanda di pagamento di tale fattura.
Tanto ricostruito, allora, deve darsi atto di come la abbia formulato, nei Parte_1
termini appena specificati, un'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Dinanzi alla exceptio non adimpleti contractus, il contegno della società opposta deve essere valutato alla stregua dell'art. 1495 c.c. al fine di verificare la ricorrenza di un inadempimento grave legittimante in capo al committente la paralisi della rispettiva controprestazione.
La formulazione di tale eccezione in questa sede è pienamente ammissibile, dovendosi ritenere che la parte evocata in giudizio per il pagamento della merce alla stessa venduta e per i
8 servizi alla stessa asseritamente resi, così come può chiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c., allo stesso modo può limitarsi ad eccepire, nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. al fine di ottenere il rigetto della pretesa avversaria, il mancato o l'imperfetto adempimento della parte venditrice in qualunque delle configurazioni che quest'ultimo può assumere.
Al riguardo, per giurisprudenza, nell'ipotesi di eccezione di inadempimento, ex art. 1460
c.c., l'inversione dell'onere della prova prevede, in effetti, che sia il creditore che agisce in giudizio a dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. civ. n. 12501/2015).
Tanto detto, allora, la presente trattazione deve proseguire esaminando separatamente le singole prestazioni dedotte in lite e i relativi inadempimenti eccepiti al fine di paralizzare l'altrui pretesa.
In primo luogo, deve darsi spazio al vaglio delle doglianze della parte opponente con riguardo alla pretesa fatta valere dalla controparte in sede monitoria, azionando la fattura n.
266/2017, nella parte in cui la stessa si riferisce allo stampo contraddistinto dal codice OVS-
1460 (c.d. stampo “Annabella”).
Giova rammentare che, con riguardo allo stampo in questione, la società opponente mai ha negato la conclusione di un contratto per la realizzazione e fornitura dello stesso, stigmatizzando, peraltro, l'inadempimento della controparte quanto all'effettiva consegna del bene.
A fronte del deposito, a cura dell'opposta, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, del D.D.T. n. 439/2017 attestante, secondo la prospettazione di quest'ultima, l'avvenuta consegna dello stampo “Annabella”, si rileva come, per quanto di rilievo in questa sede, la abbia formalmente disconosciuto il documento, individuando nella Parte_1 sottoscrizione apposta in calce, nella sezione “firma del destinatario”, il nominativo di
[...]
, all'epoca dei fatti collaboratore della società, peraltro, eccependo l'apocrifia della firma Per_1 in questione.
In punto di diritto, è noto come il disconoscimento e la verificazione, di cui all'art. 214
c.p.c., attengano al profilo della falsità materiale del documento, con due finalità opposte: il disconoscimento contesta l'autenticità di un documento che non sia stato autenticato e che non sia stato riconosciuto nei termini decadenziali di cui all'art. 215 c.p.c.; esso mira, cioè, ad impedire che il documento medesimo acquisti l'efficacia di prova legale. La verificazione, invece, presuppone l'intervenuto disconoscimento e viene proposta per contestare gli effetti del disconoscimento medesimo e far acquisire al documento una efficacia probatoria privilegiata.
9 Quanto alla legittimazione del soggetto che promuove il disconoscimento della scrittura privata, è altresì noto che il relativo onere incombe soltanto sul soggetto che risulti essere autore della sottoscrizione e non, invece, su chi intenda contestare l'opponibilità del documento, che però non contenga alcuna firma a lui riferibile (cfr. Cass., sez. III, n.
23155/2014; Cass., sez. III, n. 20814/2018). Ancora, la parte che voglia contestare una scrittura privata intercorsa inter alios può farlo con ogni mezzo di prova, restando la verità di essa affidata al libero apprezzamento del giudice.
Emerge agevolmente, allora, come, per l'ipotesi in cui sia parte in giudizio una persona giuridica, la stessa potrà disconoscere solo la scrittura privata vergata da un suo rappresentante legale e, a tal fine, si renderà necessario procedere a un vero e proprio disconoscimento, non risultando sufficiente - in virtù del rapporto organico - la mera dichiarazione di non conoscenza della sottoscrizione (cfr., in merito, Cass. n. 3620/2010; Cass. n. 9131/1997 e Ttib. Milano, sent. del 19/06/2017).
Legittimato al disconoscimento sarà, in ogni caso, il legale rappresentante della società, anche ove si tratti di persona fisica diversa da colui che vi appose la sottoscrizione (cfr. Cass. n.
1025/1984); in tal caso la giurisprudenza, premesso che il disconoscimento necessita, in questo caso, di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificabili, ha altresì precisato che qualora la persona giuridica sia assistita da una pluralità di organi con potere di firma, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr. Cass. n. 7240/2019; Trib.
Roma, sent. del 02/10/2013; Trib. Benevento, sent. del 28/01/2021; Trib. Padova, sent. del
29/07/2019; Trib. Milano, sent. del 03/12/2014).
Nel caso di specie, allora, osserva il Tribunale come debba ritenersi sostanzialmente inammissibile il disconoscimento formalizzato dalla parte opponente, mai essendo stato neppure dedotto in lite alcun rapporto di immedesimazione organica tra e la Persona_1 società stessa.
Al contrario, la società opponente ha negato proprio qualsivoglia potere di rappresentanza in capo al predetto soggetto. Pertanto, il disconoscimento de quo deve essere inteso alla stregua della contestazione dell'effettiva riferibilità della sottoscrizione relativa alla consegna e ricezione dello stampo alla Parte_1
La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la
10 provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori.
Ne consegue che la parte contro la quale esse siano state prodotte non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità, ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo disconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico (cfr. Cass., sez.
II, n. 30948/2018).
In particolare, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario (cfr. Cass. S.U., n. 15169/2010;
Cass., sez. III, n. 9329/2024; Cass., sez. lav., n. 1315/2017; Cass., sez. II, n. 21554/2020; Cass., sez. III, n. 6650/2020).
In questi termini, allora, la stessa sottoscrizione del D.D.T. in esame deve essere considerata alla stregua di una scrittura proveniente da terzi alla quale, in quanto tale, deve attribuirsi un'efficacia meramente indiziaria, liberamente apprezzabile dal giudice di merito (cfr.
Cass., S.U., n. 15169/2010; Cass. n. 35649/2022; Cass. n. 38805/2021; Cass. n. 21554/2020;
Cass. n. 23155/2014; Cass. n. 24208/2010; Cass. n. 76/2010; Cass. n. 28096/2009; Cass. n.
14122/2004; Cass. n. 10968/2004; Cass. n. 10041/2000; Cass. n. 12066/1998; Cass. n.
4767/1984; Trib. Milano, sent. del 04/05/2017; Trib. Roma, sent. del 20/04/2011; Trib.
Milano, sent. del 10/6/2019; Trib. Trento, sent. del 05/05/2015; Trib. Roma, sent. del
05/01/2010) e, in presenza di altre risultanze, concorrono a fondare la decisione del giudizio
(cfr. Cass. n. 18190/2004). Vige, infatti, sul punto, il principio per cui colui che sia interessato ad avvalersi di siffatti documenti a fini probatori avrà l'onere di provarne con ogni mezzo la veridicità formale (cfr. Cass. n. 6650/2020; Cass. n. 5974/1988; Cass. n. 4719/1987; Cass. n.
4216/1980).
Del resto, non può che farsi riferimento al principio di diritto secondo cui “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna" (cfr. Cass. civ., sez. III, 22/06/2007, n. 14594).
Ebbene, proprio e anche con riguardo, all'effettiva ricezione dello stampo NN da parte di , per conto della stessa società opponente, è stata articolata e assunta la Persona_1 prova testimoniale.
11 Sul punto, peraltro, la parte opponente ha eccepito l'incapacità a testimoniare di
[...]
, coerentemente con quanto previsto dall'art. 246 c.p.c., rilevando come lo stesso Per_1 sarebbe portatore di un interesse diretto nella controversia in esame.
L'opponente ha motivato la detta incapacità, in primo luogo, evidenziando che il medesimo sarebbe l'unico soggetto a possedere la legittimazione passiva relativamente alla domanda di pagamento della fattura n. 294/2016, essendo emerso in sede istruttoria che le anticipazioni di spesa ivi riportate erano state effettuate dalla in favore di Controparte_1
personalmente e a titolo di cortesia;
in secondo luogo, è stato dedotto che la Persona_1 avrebbe potuto proporre la domanda giudiziale, alternativamente o in via Controparte_1 solidale, sia nei confronti dell'odierna opponente che di , avendo quest'ultimo Persona_1 sostanzialmente agito nella veste di falsus procurator della Parte_1
Sul punto, il Tribunale osserva che l'art. 246 c.p.c. condensa il principio di incompatibilità tra la posizione di parte (anche solo potenziale) e quella di testimone.
L'interesse in causa previsto da tale norma coincide con quello di cui all'art. 100 c.p.c., che costituisce uno dei requisiti fondanti l'ammissibilità della domanda. Esso deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare in astratto una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105
c.p.c., nonché la chiamata in causa.
La valutazione relativa alla sussistenza di un interesse, pertanto, deve essere svolta facendo riferimento al petitum dedotto in giudizio, risultante dal contenuto delle domande e delle eccezioni ed indipendentemente dal loro fondamento.
Sulla base di quanto precede, ne deriva che non è sufficiente a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto (cfr. Cass. civ., sez. I, 06/02/2024, n.3361).
Giova osservare, infatti, che vi è distinzione tra incapacità a testimoniare del terzo e inattendibilità della testimonianza: la prima attiene alla sussistenza, in capo al terzo, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte;
la seconda riguarda, invece, la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi e oggettivi.
La testimonianza resa dal teste incapace determina un'ipotesi di nullità relativa, disciplinata dall'art. 157, comma 2 c.p.c., sanabile se non viene fatta valere dal soggetto interessato nel momento immediatamente successivo all'assunzione della prova costituenda, in quanto stabilita dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la sanatoria della nullità, riconosciuta per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 246 e 157, comma 2 c.p.c., la quale si realizza nel momento
12 in cui la parte decade dalla facoltà di eccepire l'incapacità del teste, risponde ad un principio di ordine pubblico, ovvero quello di soddisfare le esigenze di celerità del processo, non potendo gli atti essere caducati per un periodo di tempo illimitato.
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, si rileva, nel caso di specie, la tempestività dell'eccezione di incapacità a testimoniare di svolta dalla parte Persona_1 opponente (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2021, in atti), dovendosi, allora, piuttosto, valutare se il teste escusso sia o meno effettivamente titolare di un interesse diretto e personale nella controversia in esame, suscettibile di determinare l'operatività del regime di incapacità testimoniale prevista dall'art. 246 c.p.c..
Si è visto, allora, come la parte opponente ha sostenuto che la avrebbe Controparte_1 potuto esperire l'azione in sede monitoria anche nei suoi confronti – avendo quest'ultimo agito come falsus procurator della Peraltro, una simile deduzione non può ritenersi Parte_1 dimostrata all'esito della valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti di causa.
Ed invero, da quanto dedotto dalle parti, nonché dallo scrutinio della stessa prova testimoniale resa da , risulta incontestato che lo stesso abbia ricoperto per un Persona_1 determinato periodo un ruolo di collaborazione con la Parte_1
Nello specifico, , in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato di “aver Persona_1 lavorato per dal 07.02.2016 al 15.05.2019 in qualità di Direttore Generale del progetto Parte_1
Calzature Safety” (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2021, in atti).
Il predetto rapporto di collaborazione con la società opponente, sussistente al momento in cui si sono verificati i fatti per cui è causa, esclude in radice qualsivoglia potere di rappresentanza in capo al pari di un rapporto di immedesimazione organica con Persona_1 la società stessa.
Prendendo, dunque, in esame l'eccezione svolta dall'opponente con riguardo alla condotta posta in essere dal , individuato quale falsus procurator, deve premettersi che la Per_1 medesima eccezione ricomprende, da un lato, la presa in consegna dello stampo “Annabella”, senza che l'opponente abbia mai contestato di aver effettivamente ordinato tale stampo, negando solo l'effettiva ricezione. Dall'altro lato, quanto alla contestazione inerente all'illegittimo addebito in fattura della voce di costo di euro 260,00 relativa alla fustellatura dell'inserto per lo stampo , anche in tal caso non viene specificamente contestata la Pt_2 veridicità dell'ordine relativo ad uno stampo (anche) munito di fustellatura dell'inserto, neppure specificamente contestando che lo stesso ordine sia stato effettuato verbalmente da
[...]
per conto dell'opponente, quanto piuttosto la circostanza che il prezzo convenuto tra Per_1
13 le parti fosse effettivamente quello indicato nella conferma d'ordine n. 949/2017, di euro
1.200,00 oltre IVA e non quello maggiorato di cui alla fattura n. 266/2017.
Il riferimento all'attività del teste quale falsus procurator rende, dunque, necessario rievocare l'istituto in esame.
È noto, sul punto, come, nella figura in esame, rientri il soggetto che abbia agito quale rappresentante pur senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, ovvero che abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, ossia in eccesso di potere.
Osserva il Tribunale, peraltro, come la questione del falsus procurator non venga in rilievo con riferimento alla doglianza relativa alla consegna dello stampo oggetto del motivo di opposizione oggetto del presente vaglio.
Ed invero, deve escludersi che l'adempimento dell'obbligazione del venditore di consegna della merce oggetto di compravendita possa ritenersi adempiuta solo laddove i beni vengano ricevuti dal legale rappresentante o da un addetto dell'impresa, ritenendosi sufficiente che la detta consegna avvenga nelle mani di un soggetto, in ogni caso, riconducibile alla società.
In questi termini, non è revocabile in dubbio, che , per stessa asserzione Persona_1 dell'opponente, avesse curato la produzione delle calzature relative agli stampi per cui è causa e, in questi termini, fosse riconducibile, all'atto della consegna del bene – oggetto di ordine da parte della – a riceverlo. Parte_1
Ne deriva che, in ogni caso, proprio alla luce dei rapporti commerciali tra le società, non possa rintracciarsi un interesse in capo al con riguardo alla pretesa creditoria in Per_1 questione, avendo chiaramente agito lo stesso per conto della società opponente e non potendosi – neppure in via astratta – ritenersi parte del presente giudizio o di altro connesso per la ripetizione da parte dello stesso del controvalore dello stampo di cui è causa.
Del resto, la stessa opponente non ha contestato specificamente che il potesse Per_1 ricevere la consegna dello stampo, limitandosi ad eccepire l'apocrifia della sottoscrizione in calce al DDT.
Nel caso in questione, poi, neppure propriamente potrebbe invocarsi qualsivoglia responsabilità del teste ai sensi dell'art. 1398 c.c. non attenendo il momento della consegna alla conclusione del contratto, quanto piuttosto, al momento dell'esecuzione delle obbligazioni che in conseguenza della stipula del contratto di fornitura sorgono in capo al venditore.
Analogamente, con riferimento allo stampo OVS-2200 “ , si è dato conto di come Pt_2 la parte opponente abbia contestato che l'importo fatturato non corrispondesse a quanto pattuito tra le parti a titolo di corrispettivo del prezzo e, più specificamente, la non corrispondenza è stata dedotta nella misura di euro 260,00 in più per la fustellatura dell'inserto.
14 Rispetto alla circostanza in questione, deve evidenziarsi come la parte opponente non si
è doluta di un'eventuale illegittima spendita del nome della da parte del Parte_1
nella contrattazione del prezzo dello stampo, negando in termini assoluti la debenza Per_1 della somma per uno stampo che – si ricorda – non è contestato che fosse stato ordinato completo di tutti i suoi pezzi e, dunque, anche nell'inserto per la fustellatura.
Del resto, neppure la parte opposta ha sostenuto, costituendosi nel presente giudizio, che la pattuizione, in aumento, del prezzo fosse avvenuta da parte del , in un secondo Per_1 momento, rispetto all'ordine effettuato dalla società opponente.
Solo in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'opposta ha formulato un capitolo di prova nei termini anzidetti (cfr. memoria ec art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. parte opposta: “Vero che, alcuni giorni dopo la data del 14.9.2017 di invio dello “stampo inserto” presso la società
(cfr.si doc. 3 di parte opposta da rammostrare al teste) e successivamente alla realizzazione dello CP_2 stesso inserto da parte di detta società, il Sig. ha chiesto a la realizzazione Persona_1 Controparte_1 della fustella per il taglio di precisione dell'inserto, concordando altresì con il rimborso del costo Controparte_1 della fustella di Euro 260,00?”), senza, del resto, chiarire se la stessa commessa fosse avvenuta su incarico o meno della società opponente.
Emerge, pertanto, come anche in questo caso non sia ipotizzabile la ricorrenza della disciplina del falsus procurator, esclusa in nuce proprio dal tenore delle difese della parte opposta la quale, neppure in sede di formulazione delle istanze istruttorie, ha chiarito la ricorrenza o meno di una contemplatio domini o di una rappresentanza apparente ascrivibile al teste, tale da legittimare, anche solo in via astratta, il coinvolgimento processuale dello stesso nel presente giudizio o in altro connesso.
Le considerazioni appena svolte ben possono essere estese all'ulteriore quota parte di pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, in relazione alla fattura n.
294/2016, afferente al servizio di consegna asseritamente reso. La stessa opposta, invero, mai ha inteso provare che una detta obbligazione sia stata adempiuta per conto dell'opponente, bensì personalmente in favore di , a titolo di cortesia, dovendosi negare, anche in Persona_1 questo caso la spendita illegittima del nome della e con essa il coinvolgimento Parte_1 del nel presente giudizio o in altro connesso, tra le medesime parti. Per_1
Del resto, poi, non è irrilevante notare come i capitoli di prova relativi alla circostanza in questione, neppure siano stati ammessi in forza della loro irrilevanza proprio in quanto inidonei a provare che lo stesso avesse agito in nome o (anche solo per conto) Persona_1 dell'opponente.
15 In definitiva, deve essere rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare svolta nei confronti di non essendo stato dimostrato un interesse dello stesso nel presente Persona_1 giudizio, dovendosi dare pieno ingresso alle dichiarazioni rese dal collaboratore della Parte_1
[...]
Tanto detto, allora, deve proseguirsi alla valutazione nel merito della domanda attorea.
Concludendo la trattazione, sotto il profilo della prova della consegna dello stampo
”, deve attribuirsi rilievo, sul piano indiziario, al contenuto della prova testimoniale Parte_1 resa da e da , rispettivamente ex collaboratore della Persona_1 Testimone_2 Parte_1
e lavoratore dipendente della Overstampi S.r.l. (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2021, in
[...] atti).
Sul punto, infatti, come già detto, la circostanza che il D.D.T. n. 439/2017 sia stato espressamente disconosciuto dall'opponente non preclude al giudice di valutare, sul piano indiziario, la verosimiglianza di tale circostanza nell'ambito del contesto probatorio complessivamente delineatosi all'esito della fase istruttoria.
Ed invero, dallo scrutinio delle prove orali assunte è emerso, in ordine alla prova della consegna dello stampo “Annabella”, oggetto della fattura n. 266/2017 emessa dall'opposta, che
, lavoratore dipendente della abbia consegnato ad Testimone_3 Controparte_1 [...]
, presso la sede della lo stampo “AHG Casual-taglia 42-piede destro”, Per_1 Controparte_1 indicato nel D.D.T. n. 439/2017, la cui descrizione corrisponde a quella presente nel documento di conferma d'ordine n. 949/2017 ed è riferita al prodotto con il codice identificativo “OVS-1460”, ovvero quello espressamente denominato dall'opponente come stampo “Annabella” (cfr. prova testimoniale di , contenuta nel verbale d'udienza Persona_1 del 21.10.2021 e, in particolare, la risposta al capitolo di prova n. 3 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opposta, ovvero: “Vero che in data 22.9.2017 il Sig. di ha consegnato al Sig. , in quel momento presente presso Testimone_3 Controparte_1 Persona_1
lo stampo “AHG Casual - taglia 42 - piede destro” descritto nel DDT n. 439/2017 (…) Controparte_1 unitamente alla fustella per il taglio di precisione dell'inserto realizzato da , alla quale il teste CP_2 rispondeva: “è vero”).
Inoltre, ad ulteriore conferma di tale circostanza, è emerso altresì che il predetto stampo sia stato, poi, utilizzato nell'ambito della produzione calzaturiera della società opponente (cfr. prove testimoniali di e , contenute nel verbale d'udienza del Persona_1 Testimone_2
21.10.2021 e, in particolare, le risposte al capitolo di prova n. 5 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opposta, ovvero: “Vero che gli stampi e la fustella di cui ai precedenti capitoli di prova da 1 a 4 sono stati utilizzati per la realizzazione del modello di scarpa “Dap
16 Scratch” che compare nel catalogo “Fighter - Collezione di calzature di sicurezza 2019/2020” di Parte_1
, alla quale i testimoni, rispettivamente, rispondevano: “è vero. Riconosco il catalogo che mi viene
[...] mostrato. Specifico che tutte le scarpe di cui al documento che mi viene mostrato montano una suola realizzata con gli stampi di cui stiamo trattando”; “è vero. Posso confermare la circostanza in quanto la Controparte_1 ha consegnato a lo stampo che, in negativo, riproduce il prodotto successivamente realizzato e che vedo Per_1 nel catalogo di cui al documento che mi viene mostrato. Non sono mai stato presente alla produzione della scarpa finita”).
Pertanto, alla luce del compendio probatorio emerso agli atti di causa, deve ritenersi documentalmente provata la circostanza dell'avvenuta consegna all'opponente nonché dell'utilizzo da parte della stessa dello stampo “Annabella”, in relazione al quale è stata emessa la fattura n. 266/2017, azionata in via monitoria.
Quanto, invece, al profilo dell'illegittimo addebito dell'importo di euro 260,00 per la fustellatura dell'inserto dello stampo ” che, secondo la prospettazione dell'opponente, Pt_2 non era stato precedentemente convenuto tra le parti nella conferma d'ordine n. 949/2017, si osserva quanto segue.
All'esito dell'istruttoria può, al massimo, ritenersi provata la circostanza che la richiesta, da parte dell'opponente, di eseguire la fustellatura dello “stampo inserto” al prezzo concordato di euro 260,00 – ovvero il prodotto con il codice identificativo “OVS-2200”, espressamente denominato dall'opponente come stampo “ – sia stata effettuata da , nella Pt_2 Persona_1 propria qualità di Direttore Generale del progetto “Calzature Safety” per la Parte_1 senza poteri di rappresentanza, nel periodo compreso tra il 07.02.2016 e il 15.05.2019, solo successivamente all'invio dello stampo presso la società giustificando così il fatto CP_2 che tale voce di costo non fosse presente nella conferma d'ordine n. 949/2017, né nel relativo
D.D.T. n. 416/2017 (cfr. prova testimoniale di , contenuta nel verbale d'udienza Persona_1 del 21.10.2021 e, in particolare, la risposta al capitolo di prova n. 2 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opposta, ovvero: “Vero che, alcuni giorni dopo la data del
14.9.2017 di invio dello “stampo inserto” presso la società (…) e successivamente alla CP_2 realizzazione dello stesso inserto da parte di detta società, il Sig. ha chiesto a Persona_1 Controparte_1 la realizzazione della fustella per il taglio di precisione dell'inserto, concordando altresì con il Controparte_1 rimborso del costo della fustella di Euro 260,00”, alla quale il teste rispondeva: “è vero. Parlai direttamente con ”). Testimone_1
Peraltro, come sopra già rilevato, se è incontestata e, comunque, provata pacificamente la circostanza dell'ordine e dell'avvenuta consegna dello stampo “ , in relazione al quale è Pt_2 stata emessa la fattura n. 266/2017, non può ritenersi raggiunta la prova che l'accordo,
17 raggiunto dalle odierne parti in causa, relativo all'ordine di uno stampo completo anche dell'inserto per la fustellatura ricomprendesse un rimborso del costo ulteriore a carico dell'opponente.
In questi termini, pertanto, non può ritenersi dimostrata la debenza, da parte della società opponente del prezzo successivamente fatturato in aumento, limitatamente all'importo di euro 260,00.
Quanto, infine, alla deduzione di parte opponente inerente all'omessa prova dell'esborso delle spese sostenute per conto di di cui alla fattura n. 294/2016, la stessa ha Parte_1 rilevato come l'opposta non abbia prodotto, a fondamento della pretesa creditoria, alcun rendiconto analitico di tali spese, né alcun documento relativo al trasporto delle calzature descritte in fattura e, infine, che la Overstampi S.r.l. non aveva la legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento della fattura n. 294/2016, dovendo la stessa essere ascritta unicamente in capo ad . Persona_1
In tal senso, il Tribunale osserva come, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, l'odierna opposta non abbia specificamente dedotto e provato, né
l'effettiva sussistenza del mandato conferito alla Overstampi S.r.l. rispetto all'anticipazione delle spese necessarie al recupero delle calzature da presentare all'edizione del mese di settembre
2016 della Fiera “MICAM” – cui, verosimilmente, appare far riferimento la “dichiarazione di intento n. 131 del 15.02.2016”, presente nella fattura n. 294/216 (cfr. doc. 5, nel fascicolo di parte opposta), la quale tuttavia non è stata versata agli atti di causa dall'opposta -, né l'effettiva esecuzione di tale prestazione nei termini di cui alla fattura azionata.
Sul punto, inoltre, la parte opposta – come visto – non ha formulato alcun capitolo idoneo a dimostrare la conclusione di un contratto avente ad oggetto il servizio in questione con la L'unico capitolo di prova relativo all'esecuzione del servizio in esame, Parte_1 inoltre, è del tutto generico in termini di contestualizzazione spazio-temporale delle relative prestazioni.
Tanto detto, deve rilevarsi come, in definitiva, in relazione all'emissione della fattura n.
294/2016, non sia stato provato che tra le parti sia stato validamente costituito un rapporto di natura negoziale e, pertanto, l'opposizione deve essere accolta anche relativamente a tale profilo.
Le superiori considerazioni, allora, si pongono quali motivi assorbenti relativamente alla domanda di risoluzione del contratto avente ad oggetto lo stampo asseritamente non consegnato e l'exceptio doli generalis proposte dall'opponente.
18 Ne deriva, in conclusione, che il credito vantato dall'opposta risulta parzialmente provato soltanto in relazione al credito portato dalla conferma d'ordine n. 949/2017, per un totale di euro 5.246,00 (3.100,00+1.200,00 oltre IVA), nonché della fattura n. 266/2017, al netto del maggiore importo di euro 260,00 oltre Iva. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo n.
759/2019, emesso in data 21.10.2019 dal Tribunale di Fermo, deve essere revocato e la deve essere condannata al pagamento della predetta somma in favore Parte_1 dell'opposta.
In relazione alla domanda di riconoscimento degli interessi di mora secondo l'aliquota prevista dagli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, la parte opposta nulla ha dedotto o eccepito specificamente, sicché deve darsi atto che non risulta che le parti abbiano convenuto, in sede contrattuale, la misura percentuale dell'interesse di mora in caso di inadempimento.
A questo punto, si osserva che il saggio dell'interesse legale di mora, se non convenuto convenzionalmente dalle parti, deve intendersi commisurato, relativamente alle transazioni commerciali concluse a decorrere dall'01.01.2013, nella misura del cosiddetto “tasso di riferimento”, maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 231/2002.
Il calcolo del predetto tasso di riferimento viene disciplinato dall'art. 5 D.lgs. n.
231/2002, il quale prevede che “il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.
Quanto, invece, all'individuazione del termine di decorrenza degli interessi, l'art. 4 D.lgs.
n. 231/2002 stabilisce che esso deve essere identificato nel termine di scadenza dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria stabilito dalle parti, specificando, poi, ai commi
1, 2 e 4, per quanto di rilievo in questa sede, rispettivamente, che: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”; “(...) il periodo di pagamento non può superare (...) i trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, nonché che “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
19 termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
Con riferimento al caso che ci occupa, il termine di scadenza per il pagamento della fattura n. 266/2017 deve essere individuato nella data del 28.02.2018 (cfr. doc. 4, nel fascicolo di parte opposta, in cui il termine di scadenza del pagamento, da eseguirsi tramite rimessa bancaria, viene individuato nei “120 giorni f.m.”, ovvero decorrenti dal fine mese successivo alla data di emissione della fattura n. 266/2017, del 29.09.2017). Pertanto, la decorrenza degli interessi moratori deve essere ancorata alla data del 28.02.2018 sino al saldo, sulla sorte capitale costituita dall'importo di euro 5.246,00 e applicando il saggio d'interesse poc'anzi individuato.
Infine, passando al vaglio la domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., svolta dalla parte opposta, non si ravvisano nel caso di specie, né dalle allegazioni delle parti né dal comportamento processuale dell'opponente, elementi suscettibili di integrare i presupposti della norma richiamata.
La previsione, contenuta nell'art. 96 comma 3 c.p.c., che il Giudice pronunci condanna
«quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91», se da un lato implica che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese processuali e che non vi siano state ragioni per compensarle (neanche in parte); dall'altro postula l'applicabilità della disposizione a tutte le ipotesi di soccombenza in cui si ravvisi un "abuso" dello strumento processuale, con la previsione di una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria.
Nel caso di specie la parte opposta non ha allegato né prodotto elementi di prova suscettibili di confermare la ricorrenza del presupposto soggettivo della “mala fede o colpa grave”, prescritto dall'art. 96, comma 1 c.p.c.; né, parimenti, dell'obiettivo abuso del processo, che avrebbe legittimato la ricorrenza dell'ulteriore ipotesi prescritta dall'art. 96, comma 3 c.p.c., non essendo sufficiente, a tal riguardo, il mero rilievo dell'infondatezza dell'opposizione. Non possono, pertanto, ritenersi soddisfatti i requisiti, prescritti dalla citata norma, per la condanna della parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione, tra le stesse, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2167/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 759/2019, emesso, dal Tribunale di Fermo, in data 21.10.2019;
20 ❖ condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo di euro 5.246,00 oltre ad interessi come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., svolta dalla parte opposta;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, in data 05.08.2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Mariannunziata Taverna
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2167/2019 promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio degli avv.ti Emma Sibilia e Marica Pezzani, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Marica Pezzani, giusta procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo Brugnoli, elettivamente domiciliata in Fermo, Vicolo Erioni, n. 4, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
OPPOSTA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso l'intestato Tribunale, la
[...] chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 759/2019, emesso in data 21.10.2019, CP_1 nei confronti della intimante il pagamento della somma di euro 6.215,43, oltre Parte_1 interessi e spese, risultante da fattura emessa per il pagamento di prestazioni rese, dall'intimante in favore dell'ingiunta, in esecuzione di un contratto di fornitura di merci.
1 Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 28.10.2019, la Parte_1 proponeva opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato, con cui conveniva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa e reietta, così giudicare
Nel merito:
In via principale: - accertare e dichiarare la radicale infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande e pretese, anche in virtù dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 cod. civ., e per lo effetto revocare integralmente e/o dichiarare inesistente e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - accertare e dichiarare che ha validamente eccepito a Parte_1 CP_1
l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., e quindi che il credito di portato dalla fattura n. CP_1
266/2017 era ed è inesigibile, e per lo effetto accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ingiunge ad il pagamento dell'importo di cui alla Parte_1 fattura n. 266/2017;
In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare che ha validamente eccepito a Parte_1 [...]
l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., e quindi che il credito di relativo al CP_1 CP_1 pagamento del prezzo dello MP Annabella era ed è inesigibile, e per lo effetto accertare e dichiarare la nullità
o l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ingiunge ad il Parte_1 pagamento del prezzo relativo allo MP Annabella;
- accertare e dichiarare che il credito di nei confronti di per lo CP_1 Parte_1 Parte_2 ammonta a complessivi Euro 1.200,00 e non ad Euro 1.460,00 e per lo effetto accertare e dichiarare la nullità
o l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ingiunge ad il Parte_1 pagamento dell'ulteriore somma di Euro 260,00 a titolo di prezzo dello;
Parte_2
In ogni caso: - accertare e dichiarare l'inadempimento di non avendo essa mai consegnato CP_1 ad lo MP , e per lo effetto dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra Parte_1 Parte_1
e avente ad oggetto lo MP;
Parte_1 CP_1 Parte_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA e CPA”.
La parte opposta si costitutiva in giudizio e, resistendo alla proposta opposizione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
- respingere le domande e le eccezioni tutte proposte dalla società opponente perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
2 Fermo (n. 759/2019), oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 dalla data dell'1.2.2018 (doc. 4) sino al saldo;
ovvero, in subordine, condannare comunque al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di Euro 6.215,43, sempre oltre ad interessi moratori dalla data dell'1.2.2018 sino al saldo;
[...]
- in ogni caso vinte le spese di lite, con accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in cui
è incorsa per aver resistito in giudizio con mala fede e conseguente sua condanna ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma che verrà determinata in via equitativa”.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.07.2024, il giudizio veniva interrotto, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in conseguenza del decesso del difensore della parte opposta.
Con ricorso, depositato in data 11.10.2024, la parte opponente istava affinché venisse fissata udienza per la prosecuzione del giudizio. All'udienza del 06.03.2025. le parti reiteravano le domande già svolte, rispettivamente, nella memoria, ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 17.04.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, a fondamento della domanda, assumeva quanto segue:
1. quale società il cui oggetto sociale era l'attività di produzione e vendita Parte_1 di calzature, nel mese di settembre 2017, acquistava due stampi per calzature dalla CP_1
società che, a sua volta, si occupava della produzione di stampi per il settore calzaturiero;
[...]
2. in fase di esecuzione del contratto emergevano, tuttavia, due profili di criticità: in primo luogo e relativamente ad uno dei due stampi, la società venditrice aveva chiesto all'acquirente il pagamento di un prezzo differente rispetto a quello precedentemente concordato. In relazione all'altro stampo, invece, l'odierna opposta aveva chiesto ad la corresponsione Parte_1 del prezzo senza aver provveduto alla consegna del prodotto acquistato, nonostante l'ampio lasso temporale trascorso dalla conclusione del contratto;
3. in particolare, in data 19.09.2017 la emetteva la conferma d'ordine n. Controparte_1
949/2017, nella quale dava atto dell'accordo sulla vendita ad di uno stampo Parte_1 per calzature, contraddistinto con il codice OVS-1460 e identificato come stampo NN, cui seguiva la fattura n. 266/2017 in cui la quantificava il prezzo relativo al Controparte_1 prodotto nell'importo di 3.100,00;
3 4. in data 27.06.2019, riceveva un sollecito di pagamento da parte della Parte_1
relativo al pagamento dei due stampi ordinati, identificati e Controparte_1 Pt_2
”, che l'opponente riscontrava negativamente, dal momento che il secondo degli Parte_1 stampi non era stato consegnato dalla venditrice;
5. con e-mail datata 16.07.2019, la a fondamento delle proprie pretese, Controparte_1 trasmetteva all'opponente il D.D.T. n. 439/2017, quale prova dell'avvenuta consegna. Tuttavia, riscontrava che il predetto D.D.T. riportava una sottoscrizione, asseritamente Parte_1 riconducibile ad un ex collaboratore della società, , che risultava apocrifa;
Persona_1
6. con missiva del 18.07.2019, disconosceva la sottoscrizione apposta sul Parte_1
D.D.T. n. 439/2017. Disconoscimento che veniva proposto anche nella presente sede, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
7. quanto allo stampo “ , doveva eccepirsi la fatturazione di un prezzo maggiore Pt_2 rispetto a quello concordato. A tal riguardo, la previo accordo con la Controparte_1
in data 14.09.2017, consegnava al vettore un secondo stampo, da recapitare alla Parte_1
In data 19.09.2017, veniva emesso il predetto documento di conferma d'ordine n. CP_2
949/2017, con il quale la dava atto che lo stampo in questione, Controparte_1 contraddistinto dal codice OVS-2200, era composto da tre pezzi (fondo, anello e coperchio) e che il prezzo del prodotto ammontava ad euro 1.200,00;
8. in data 29.09.2017 la emetteva la fattura n. 266/2017 nella quale, pur Controparte_1
facendo riferimento allo stesso stampo oggetto del documento di conferma d'ordine, veniva computato e richiesto l'ulteriore importo di euro 260,00 per la fustellatura dell'inserto dello stampo, di cui tuttavia non era presente alcun riferimento né nel D.D.T. n. 416/2017, né nella conferma d'ordine n. 949/2017. Pertanto, la contestava il prezzo richiesto nei Parte_1 limiti della maggior somma fatturata rispetto a quella oggetto di accordo;
9. la richiesta di pagamento della poi, aveva ad oggetto il pagamento Controparte_1
anche della fattura n. 294/2016, relativa ad un servizio ulteriore asseritamente eseguito nel mese di settembre 2017;
10. il decreto ingiuntivo opposto era pertanto inesistente e/o affetto da nullità, in quanto aveva ad oggetto il pagamento di un credito inesigibile, già oggetto, in sede stragiudiziale, di un'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., da parte del debitore opponente, che rendeva legittimo il rifiuto di pagare le fatture, azionate in via monitoria, in ragione dell'inadempimento dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore la cosa venduta. Tali circostanze fondavano la domanda di accertamento della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, ex art. 1453 c.c.;
4 11. per effetto del disconoscimento del D.D.T. n. 439/2017, effettuato dalla parte opponente, il documento non era utilizzabile in giudizio, in difetto di proposizione di un'istanza di verificazione da parte della convenuta opposta. Conseguentemente, la fattura n. 266/2017 era priva di efficacia probatoria, dal momento che il credito dalla stessa portato risultava espressamente quello di cui al “rif. documento di trasporto n. 439 del 22/09/2017”;
12. la domanda monitoria dell'odierna opposta era stata svolta in violazione del principio di correttezza e buona fede in ambito contrattuale, in quanto: la stessa aveva prodotto in giudizio un inesistente accordo modificativo del prezzo dello stampo , nonché un documento la Pt_2 cui sottoscrizione era già stata disconosciuta prima del giudizio dall'opponente, infine, aveva omesso di dare atto di una circostanza suscettibile di paralizzare la pretesa creditoria, ovvero l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. nel mese di settembre del 2017, la ordinava alla la Parte_1 Controparte_1 produzione di due stampi: il primo, catalogato OVS-1460, al prezzo di euro 3.100,00, oltre IVA, inviato all'opponente, come attestato dal D.D.T. n. 439/2017; mentre il secondo, catalogato come OVS-2200, al prezzo di euro 1.200,00, oltre IVA, inviato alla società in conto CP_2 lavorazione per l'opponente, come attestato dal D.D.T. n. 416/2017;
2. la realizzava entrambi gli stampi ordinati, provvedendo in un secondo Controparte_1 momento ad integrare la lavorazione del secondo stampo con la “fustellatura dell'inserto”, a seguito di accordo verbale tra le parti;
3. lo stampo “Annabella” veniva consegnato da , dipendente della Testimone_1 [...]
ad , al tempo collaboratore della il quale CP_1 Persona_1 Parte_1 provvedeva al trasporto del prodotto presso l'azienda, dopo aver sottoscritto, per ricevuta, il relativo D.D.T.;
4. lo stampo veniva, invece, affidato al vettore che Pt_2 Controparte_3 provvedeva alla consegna dello stesso presso la società CP_2
5. quanto allo stampo “Annabella”, controparte non contestava di averlo ordinato al prezzo di euro 3.100,00, oltre IVA, mentre, con riferimento allo stampo , non contestava di Pt_2 aver effettuato il relativo l'ordine, né l'avvenuta consegna del medesimo stampo, limitando la propria contestazione ad un'incoerenza documentale tra la conferma d'ordine e la fattura relativamente alla voce “fustellatura dell'inserto”, per euro 260,00, senza peraltro negare che tale servizio aggiuntivo fosse stato effettivamente eseguito;
6. a tal riguardo assumeva dirimente rilievo probatorio il catalogo della collezione
2019/2020 del marchio “Fighter”, di proprietà della ove comparivano 7 Parte_1
5 modelli di calzatura la cui suola era stata realizzata con lo stampo “Annabella” ed il cui inserto era stato realizzato con lo stampo;
Pt_2
7. nello specifico, mediante lo stampo “Annabella” a “colata bicolore” venivano realizzate suole di vari colori ed il sovrastante bordo di colore grigio;
mentre con lo stampo Pt_2 venivano prodotti gli inserti di colore bianco posizionati all'interno del tacco. Tale ultima circostanza postulava che la produzione delle calzature con l'utilizzo dello stampo Pt_2 aveva richiesto non soltanto il fondo, l'anello di contenimento ed il coperchio, ma anche la fustellatura del prodotto per consentirne l'inserimento nel tacco;
8. infine, controparte non contestava l'effettiva esecuzione ed il quantum delle prestazioni rese per suo conto, oggetto della fattura n. 294/2016 che, pertanto, dovevano ritenersi incontestate, ex art. 115 c.p.c.;
9. nessun inadempimento contrattuale era imputabile alla in quanto, in Controparte_1
primo luogo, la stessa opponente aveva riconosciuto che le somme oggetto delle fatture azionate in via monitoria erano le medesime concordate con la conferma d'ordine dei due stampi, fatta eccezione che per l'esigua somma di euro 260,00; in secondo luogo, avuto riguardo al disconoscimento del D.D.T. n. 439/2017, l'opposta si era limitata a produrre in giudizio tale documento, senza identificare il soggetto che aveva materialmente sottoscritto il documento per ricevuta, diversamente da quanto fatto, con rilevanza confessoria, dalla controparte;
10. inoltre, controparte non aveva la possibilità di effettuare il disconoscimento del documento di trasporto sottoscritto da , in quanto quest'ultimo, all'epoca dei Persona_1 fatti, era un mero collaboratore dell'opponente e, dunque, soggetto privo dei poteri di rappresentanza della Ciononostante, il documento era liberamente Parte_1 apprezzabile da parte del Giudice, come scritto proveniente da terzi estranei alla lite e, pertanto, il D.D.T. aveva efficacia probatoria quale prova della consegna dello stampo ”; Parte_1
11. inoltre, il fatto storico dell'effettiva consegna alla società opponente dello stampo
“Annabella” risultava, comunque, dimostrato dal suo utilizzo nella successiva produzione della società opponente;
12. l'asserito difetto di prova del credito limitatamente alla quota di euro 260,00, inerente alla c.d. fustellatura, consentiva di poter ritenere incontestata la debenza della restante parte del credito. In ogni caso, risultava pacifico che il predetto stampo era stato consegnato all'opponente con la fustellatura dell'inserto, né il prezzo dello stampo era mai stato contestato, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
13. il disconoscimento della sottoscrizione del D.D.T., effettuato dalla controparte, non era idoneo a determinare l'inutilizzabilità in giudizio del documento, dal momento che,
6 coerentemente con quanto previsto dall'art. 214 c.p.c., tale effetto processuale era conseguibile soltanto nel caso in cui lo stesso fosse stato svolto in sede contenziosa, con la conseguente irrilevanza di quello fatto in sede stragiudiziale;
14. quanto, infine, alla dedotta omessa segnalazione, in sede monitoria, dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna opponente, anche tale censura era infondata in ragione di quanto detto ed era sintomatico della malafede di controparte nel proporre, con intento meramente dilatorio, la presente opposizione a decreto ingiuntivo, giustificando, pertanto, la condanna della medesima al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96, comma 3
c.p.c..
* * *
Preme osservare che il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Sul punto preme, ancora, osservare che nelle azioni contrattuali di adempimento, incombe all'attore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001; Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 9351/2007).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, la ricorrente aveva agito, in sede monitoria, azionando il credito asseritamente vantato nei confronti dell'odierna opponente per il mancato pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura di due stampi per calzature, nonché a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero di calzature da presentare all'edizione di settembre 2016 della Fiera “MICAM”, oggetto, rispettivamente delle fatture nn. 266/2017 del
29.09.2017, di euro 5.563,20 e 294/2016 del 25.11.2016, di euro 652,23 (cfr. docc. n. 4 e 5, nel fascicolo di parte opposta). Il tutto per un totale di euro 6.215,43.
7 In primo luogo, mette conto rilevare che l'opponente non ha contesto di aver commissionato i prodotti (stampi “ ” e ), oggetto della fattura n. 266/2017, con Parte_1 Pt_2 ciò dovendosi, sostanzialmente, ritenere provata la ricorrenza tra le parti di un rapporto di natura negoziale.
Peraltro, le doglianze della si sono appuntate, a mezzo della presente Parte_3 opposizione, sull'effettiva debenza dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, assumendo, quanto alla fornitura dei beni oggetto della fattura n. 266/2017, che lo stampo
OVS-1460 ” non le fosse stato consegnato, mentre, avuto riguardo allo stampo OVS- Parte_1
2200 “ , che l'importo fatturato non corrispondesse a quanto pattuito tra le parti a titolo Pt_2 di corrispettivo del prezzo.
Quanto a detto ultimo motivo di opposizione, la parte opponente ha sostenuto che le parti avevano pattuito, a titolo di corrispettivo per l'acquisto dello stampo “ , il minor Pt_2 prezzo riportato nella conferma d'ordine n. 949/2017, vale a dire, la somma complessiva di euro 1.200,00, oltre IVA, diversamente da quanto risultante nella fattura n. 266/2017, nella quale era stato computato anche l'ulteriore importo di euro 260,00 per la fustellatura dell'inserto.
Da ultimo, l'opponente ha contestato la debenza del credito richiesto dalla controparte a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto della oggetto della fattura n. Parte_1
294/2016, in assenza di un titolo negoziale.
Sul punto, la parte opponente ha dedotto che l'opposta non aveva prodotto, a fondamento della pretesa creditoria, alcun rendiconto analitico di tali spese, né alcun documento relativo al trasporto delle calzature descritte in fattura.
La parte opponente, inoltre, ha evidenziato come le anticipazioni di spesa, oggetto della domanda di rimborso di cui alla fattura n. 294/2016, fossero state chieste da Persona_1 personalmente a titolo di cortesia e, quindi, non in nome e per conto della Parte_1
Conseguentemente, l'opponente non aveva la legittimazione passiva con riguardo alla domanda di pagamento di tale fattura.
Tanto ricostruito, allora, deve darsi atto di come la abbia formulato, nei Parte_1
termini appena specificati, un'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Dinanzi alla exceptio non adimpleti contractus, il contegno della società opposta deve essere valutato alla stregua dell'art. 1495 c.c. al fine di verificare la ricorrenza di un inadempimento grave legittimante in capo al committente la paralisi della rispettiva controprestazione.
La formulazione di tale eccezione in questa sede è pienamente ammissibile, dovendosi ritenere che la parte evocata in giudizio per il pagamento della merce alla stessa venduta e per i
8 servizi alla stessa asseritamente resi, così come può chiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c., allo stesso modo può limitarsi ad eccepire, nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. al fine di ottenere il rigetto della pretesa avversaria, il mancato o l'imperfetto adempimento della parte venditrice in qualunque delle configurazioni che quest'ultimo può assumere.
Al riguardo, per giurisprudenza, nell'ipotesi di eccezione di inadempimento, ex art. 1460
c.c., l'inversione dell'onere della prova prevede, in effetti, che sia il creditore che agisce in giudizio a dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore eccipiente basterà allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. civ. n. 12501/2015).
Tanto detto, allora, la presente trattazione deve proseguire esaminando separatamente le singole prestazioni dedotte in lite e i relativi inadempimenti eccepiti al fine di paralizzare l'altrui pretesa.
In primo luogo, deve darsi spazio al vaglio delle doglianze della parte opponente con riguardo alla pretesa fatta valere dalla controparte in sede monitoria, azionando la fattura n.
266/2017, nella parte in cui la stessa si riferisce allo stampo contraddistinto dal codice OVS-
1460 (c.d. stampo “Annabella”).
Giova rammentare che, con riguardo allo stampo in questione, la società opponente mai ha negato la conclusione di un contratto per la realizzazione e fornitura dello stesso, stigmatizzando, peraltro, l'inadempimento della controparte quanto all'effettiva consegna del bene.
A fronte del deposito, a cura dell'opposta, già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, del D.D.T. n. 439/2017 attestante, secondo la prospettazione di quest'ultima, l'avvenuta consegna dello stampo “Annabella”, si rileva come, per quanto di rilievo in questa sede, la abbia formalmente disconosciuto il documento, individuando nella Parte_1 sottoscrizione apposta in calce, nella sezione “firma del destinatario”, il nominativo di
[...]
, all'epoca dei fatti collaboratore della società, peraltro, eccependo l'apocrifia della firma Per_1 in questione.
In punto di diritto, è noto come il disconoscimento e la verificazione, di cui all'art. 214
c.p.c., attengano al profilo della falsità materiale del documento, con due finalità opposte: il disconoscimento contesta l'autenticità di un documento che non sia stato autenticato e che non sia stato riconosciuto nei termini decadenziali di cui all'art. 215 c.p.c.; esso mira, cioè, ad impedire che il documento medesimo acquisti l'efficacia di prova legale. La verificazione, invece, presuppone l'intervenuto disconoscimento e viene proposta per contestare gli effetti del disconoscimento medesimo e far acquisire al documento una efficacia probatoria privilegiata.
9 Quanto alla legittimazione del soggetto che promuove il disconoscimento della scrittura privata, è altresì noto che il relativo onere incombe soltanto sul soggetto che risulti essere autore della sottoscrizione e non, invece, su chi intenda contestare l'opponibilità del documento, che però non contenga alcuna firma a lui riferibile (cfr. Cass., sez. III, n.
23155/2014; Cass., sez. III, n. 20814/2018). Ancora, la parte che voglia contestare una scrittura privata intercorsa inter alios può farlo con ogni mezzo di prova, restando la verità di essa affidata al libero apprezzamento del giudice.
Emerge agevolmente, allora, come, per l'ipotesi in cui sia parte in giudizio una persona giuridica, la stessa potrà disconoscere solo la scrittura privata vergata da un suo rappresentante legale e, a tal fine, si renderà necessario procedere a un vero e proprio disconoscimento, non risultando sufficiente - in virtù del rapporto organico - la mera dichiarazione di non conoscenza della sottoscrizione (cfr., in merito, Cass. n. 3620/2010; Cass. n. 9131/1997 e Ttib. Milano, sent. del 19/06/2017).
Legittimato al disconoscimento sarà, in ogni caso, il legale rappresentante della società, anche ove si tratti di persona fisica diversa da colui che vi appose la sottoscrizione (cfr. Cass. n.
1025/1984); in tal caso la giurisprudenza, premesso che il disconoscimento necessita, in questo caso, di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificabili, ha altresì precisato che qualora la persona giuridica sia assistita da una pluralità di organi con potere di firma, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (cfr. Cass. n. 7240/2019; Trib.
Roma, sent. del 02/10/2013; Trib. Benevento, sent. del 28/01/2021; Trib. Padova, sent. del
29/07/2019; Trib. Milano, sent. del 03/12/2014).
Nel caso di specie, allora, osserva il Tribunale come debba ritenersi sostanzialmente inammissibile il disconoscimento formalizzato dalla parte opponente, mai essendo stato neppure dedotto in lite alcun rapporto di immedesimazione organica tra e la Persona_1 società stessa.
Al contrario, la società opponente ha negato proprio qualsivoglia potere di rappresentanza in capo al predetto soggetto. Pertanto, il disconoscimento de quo deve essere inteso alla stregua della contestazione dell'effettiva riferibilità della sottoscrizione relativa alla consegna e ricezione dello stampo alla Parte_1
La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la
10 provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori.
Ne consegue che la parte contro la quale esse siano state prodotte non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità, ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo disconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico (cfr. Cass., sez.
II, n. 30948/2018).
In particolare, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario (cfr. Cass. S.U., n. 15169/2010;
Cass., sez. III, n. 9329/2024; Cass., sez. lav., n. 1315/2017; Cass., sez. II, n. 21554/2020; Cass., sez. III, n. 6650/2020).
In questi termini, allora, la stessa sottoscrizione del D.D.T. in esame deve essere considerata alla stregua di una scrittura proveniente da terzi alla quale, in quanto tale, deve attribuirsi un'efficacia meramente indiziaria, liberamente apprezzabile dal giudice di merito (cfr.
Cass., S.U., n. 15169/2010; Cass. n. 35649/2022; Cass. n. 38805/2021; Cass. n. 21554/2020;
Cass. n. 23155/2014; Cass. n. 24208/2010; Cass. n. 76/2010; Cass. n. 28096/2009; Cass. n.
14122/2004; Cass. n. 10968/2004; Cass. n. 10041/2000; Cass. n. 12066/1998; Cass. n.
4767/1984; Trib. Milano, sent. del 04/05/2017; Trib. Roma, sent. del 20/04/2011; Trib.
Milano, sent. del 10/6/2019; Trib. Trento, sent. del 05/05/2015; Trib. Roma, sent. del
05/01/2010) e, in presenza di altre risultanze, concorrono a fondare la decisione del giudizio
(cfr. Cass. n. 18190/2004). Vige, infatti, sul punto, il principio per cui colui che sia interessato ad avvalersi di siffatti documenti a fini probatori avrà l'onere di provarne con ogni mezzo la veridicità formale (cfr. Cass. n. 6650/2020; Cass. n. 5974/1988; Cass. n. 4719/1987; Cass. n.
4216/1980).
Del resto, non può che farsi riferimento al principio di diritto secondo cui “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna" (cfr. Cass. civ., sez. III, 22/06/2007, n. 14594).
Ebbene, proprio e anche con riguardo, all'effettiva ricezione dello stampo NN da parte di , per conto della stessa società opponente, è stata articolata e assunta la Persona_1 prova testimoniale.
11 Sul punto, peraltro, la parte opponente ha eccepito l'incapacità a testimoniare di
[...]
, coerentemente con quanto previsto dall'art. 246 c.p.c., rilevando come lo stesso Per_1 sarebbe portatore di un interesse diretto nella controversia in esame.
L'opponente ha motivato la detta incapacità, in primo luogo, evidenziando che il medesimo sarebbe l'unico soggetto a possedere la legittimazione passiva relativamente alla domanda di pagamento della fattura n. 294/2016, essendo emerso in sede istruttoria che le anticipazioni di spesa ivi riportate erano state effettuate dalla in favore di Controparte_1
personalmente e a titolo di cortesia;
in secondo luogo, è stato dedotto che la Persona_1 avrebbe potuto proporre la domanda giudiziale, alternativamente o in via Controparte_1 solidale, sia nei confronti dell'odierna opponente che di , avendo quest'ultimo Persona_1 sostanzialmente agito nella veste di falsus procurator della Parte_1
Sul punto, il Tribunale osserva che l'art. 246 c.p.c. condensa il principio di incompatibilità tra la posizione di parte (anche solo potenziale) e quella di testimone.
L'interesse in causa previsto da tale norma coincide con quello di cui all'art. 100 c.p.c., che costituisce uno dei requisiti fondanti l'ammissibilità della domanda. Esso deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare in astratto una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105
c.p.c., nonché la chiamata in causa.
La valutazione relativa alla sussistenza di un interesse, pertanto, deve essere svolta facendo riferimento al petitum dedotto in giudizio, risultante dal contenuto delle domande e delle eccezioni ed indipendentemente dal loro fondamento.
Sulla base di quanto precede, ne deriva che non è sufficiente a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto (cfr. Cass. civ., sez. I, 06/02/2024, n.3361).
Giova osservare, infatti, che vi è distinzione tra incapacità a testimoniare del terzo e inattendibilità della testimonianza: la prima attiene alla sussistenza, in capo al terzo, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte;
la seconda riguarda, invece, la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi e oggettivi.
La testimonianza resa dal teste incapace determina un'ipotesi di nullità relativa, disciplinata dall'art. 157, comma 2 c.p.c., sanabile se non viene fatta valere dal soggetto interessato nel momento immediatamente successivo all'assunzione della prova costituenda, in quanto stabilita dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la sanatoria della nullità, riconosciuta per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 246 e 157, comma 2 c.p.c., la quale si realizza nel momento
12 in cui la parte decade dalla facoltà di eccepire l'incapacità del teste, risponde ad un principio di ordine pubblico, ovvero quello di soddisfare le esigenze di celerità del processo, non potendo gli atti essere caducati per un periodo di tempo illimitato.
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, si rileva, nel caso di specie, la tempestività dell'eccezione di incapacità a testimoniare di svolta dalla parte Persona_1 opponente (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2021, in atti), dovendosi, allora, piuttosto, valutare se il teste escusso sia o meno effettivamente titolare di un interesse diretto e personale nella controversia in esame, suscettibile di determinare l'operatività del regime di incapacità testimoniale prevista dall'art. 246 c.p.c..
Si è visto, allora, come la parte opponente ha sostenuto che la avrebbe Controparte_1 potuto esperire l'azione in sede monitoria anche nei suoi confronti – avendo quest'ultimo agito come falsus procurator della Peraltro, una simile deduzione non può ritenersi Parte_1 dimostrata all'esito della valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti di causa.
Ed invero, da quanto dedotto dalle parti, nonché dallo scrutinio della stessa prova testimoniale resa da , risulta incontestato che lo stesso abbia ricoperto per un Persona_1 determinato periodo un ruolo di collaborazione con la Parte_1
Nello specifico, , in sede di escussione testimoniale, ha dichiarato di “aver Persona_1 lavorato per dal 07.02.2016 al 15.05.2019 in qualità di Direttore Generale del progetto Parte_1
Calzature Safety” (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2021, in atti).
Il predetto rapporto di collaborazione con la società opponente, sussistente al momento in cui si sono verificati i fatti per cui è causa, esclude in radice qualsivoglia potere di rappresentanza in capo al pari di un rapporto di immedesimazione organica con Persona_1 la società stessa.
Prendendo, dunque, in esame l'eccezione svolta dall'opponente con riguardo alla condotta posta in essere dal , individuato quale falsus procurator, deve premettersi che la Per_1 medesima eccezione ricomprende, da un lato, la presa in consegna dello stampo “Annabella”, senza che l'opponente abbia mai contestato di aver effettivamente ordinato tale stampo, negando solo l'effettiva ricezione. Dall'altro lato, quanto alla contestazione inerente all'illegittimo addebito in fattura della voce di costo di euro 260,00 relativa alla fustellatura dell'inserto per lo stampo , anche in tal caso non viene specificamente contestata la Pt_2 veridicità dell'ordine relativo ad uno stampo (anche) munito di fustellatura dell'inserto, neppure specificamente contestando che lo stesso ordine sia stato effettuato verbalmente da
[...]
per conto dell'opponente, quanto piuttosto la circostanza che il prezzo convenuto tra Per_1
13 le parti fosse effettivamente quello indicato nella conferma d'ordine n. 949/2017, di euro
1.200,00 oltre IVA e non quello maggiorato di cui alla fattura n. 266/2017.
Il riferimento all'attività del teste quale falsus procurator rende, dunque, necessario rievocare l'istituto in esame.
È noto, sul punto, come, nella figura in esame, rientri il soggetto che abbia agito quale rappresentante pur senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, ovvero che abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, ossia in eccesso di potere.
Osserva il Tribunale, peraltro, come la questione del falsus procurator non venga in rilievo con riferimento alla doglianza relativa alla consegna dello stampo oggetto del motivo di opposizione oggetto del presente vaglio.
Ed invero, deve escludersi che l'adempimento dell'obbligazione del venditore di consegna della merce oggetto di compravendita possa ritenersi adempiuta solo laddove i beni vengano ricevuti dal legale rappresentante o da un addetto dell'impresa, ritenendosi sufficiente che la detta consegna avvenga nelle mani di un soggetto, in ogni caso, riconducibile alla società.
In questi termini, non è revocabile in dubbio, che , per stessa asserzione Persona_1 dell'opponente, avesse curato la produzione delle calzature relative agli stampi per cui è causa e, in questi termini, fosse riconducibile, all'atto della consegna del bene – oggetto di ordine da parte della – a riceverlo. Parte_1
Ne deriva che, in ogni caso, proprio alla luce dei rapporti commerciali tra le società, non possa rintracciarsi un interesse in capo al con riguardo alla pretesa creditoria in Per_1 questione, avendo chiaramente agito lo stesso per conto della società opponente e non potendosi – neppure in via astratta – ritenersi parte del presente giudizio o di altro connesso per la ripetizione da parte dello stesso del controvalore dello stampo di cui è causa.
Del resto, la stessa opponente non ha contestato specificamente che il potesse Per_1 ricevere la consegna dello stampo, limitandosi ad eccepire l'apocrifia della sottoscrizione in calce al DDT.
Nel caso in questione, poi, neppure propriamente potrebbe invocarsi qualsivoglia responsabilità del teste ai sensi dell'art. 1398 c.c. non attenendo il momento della consegna alla conclusione del contratto, quanto piuttosto, al momento dell'esecuzione delle obbligazioni che in conseguenza della stipula del contratto di fornitura sorgono in capo al venditore.
Analogamente, con riferimento allo stampo OVS-2200 “ , si è dato conto di come Pt_2 la parte opponente abbia contestato che l'importo fatturato non corrispondesse a quanto pattuito tra le parti a titolo di corrispettivo del prezzo e, più specificamente, la non corrispondenza è stata dedotta nella misura di euro 260,00 in più per la fustellatura dell'inserto.
14 Rispetto alla circostanza in questione, deve evidenziarsi come la parte opponente non si
è doluta di un'eventuale illegittima spendita del nome della da parte del Parte_1
nella contrattazione del prezzo dello stampo, negando in termini assoluti la debenza Per_1 della somma per uno stampo che – si ricorda – non è contestato che fosse stato ordinato completo di tutti i suoi pezzi e, dunque, anche nell'inserto per la fustellatura.
Del resto, neppure la parte opposta ha sostenuto, costituendosi nel presente giudizio, che la pattuizione, in aumento, del prezzo fosse avvenuta da parte del , in un secondo Per_1 momento, rispetto all'ordine effettuato dalla società opponente.
Solo in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'opposta ha formulato un capitolo di prova nei termini anzidetti (cfr. memoria ec art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. parte opposta: “Vero che, alcuni giorni dopo la data del 14.9.2017 di invio dello “stampo inserto” presso la società
(cfr.si doc. 3 di parte opposta da rammostrare al teste) e successivamente alla realizzazione dello CP_2 stesso inserto da parte di detta società, il Sig. ha chiesto a la realizzazione Persona_1 Controparte_1 della fustella per il taglio di precisione dell'inserto, concordando altresì con il rimborso del costo Controparte_1 della fustella di Euro 260,00?”), senza, del resto, chiarire se la stessa commessa fosse avvenuta su incarico o meno della società opponente.
Emerge, pertanto, come anche in questo caso non sia ipotizzabile la ricorrenza della disciplina del falsus procurator, esclusa in nuce proprio dal tenore delle difese della parte opposta la quale, neppure in sede di formulazione delle istanze istruttorie, ha chiarito la ricorrenza o meno di una contemplatio domini o di una rappresentanza apparente ascrivibile al teste, tale da legittimare, anche solo in via astratta, il coinvolgimento processuale dello stesso nel presente giudizio o in altro connesso.
Le considerazioni appena svolte ben possono essere estese all'ulteriore quota parte di pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, in relazione alla fattura n.
294/2016, afferente al servizio di consegna asseritamente reso. La stessa opposta, invero, mai ha inteso provare che una detta obbligazione sia stata adempiuta per conto dell'opponente, bensì personalmente in favore di , a titolo di cortesia, dovendosi negare, anche in Persona_1 questo caso la spendita illegittima del nome della e con essa il coinvolgimento Parte_1 del nel presente giudizio o in altro connesso, tra le medesime parti. Per_1
Del resto, poi, non è irrilevante notare come i capitoli di prova relativi alla circostanza in questione, neppure siano stati ammessi in forza della loro irrilevanza proprio in quanto inidonei a provare che lo stesso avesse agito in nome o (anche solo per conto) Persona_1 dell'opponente.
15 In definitiva, deve essere rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare svolta nei confronti di non essendo stato dimostrato un interesse dello stesso nel presente Persona_1 giudizio, dovendosi dare pieno ingresso alle dichiarazioni rese dal collaboratore della Parte_1
[...]
Tanto detto, allora, deve proseguirsi alla valutazione nel merito della domanda attorea.
Concludendo la trattazione, sotto il profilo della prova della consegna dello stampo
”, deve attribuirsi rilievo, sul piano indiziario, al contenuto della prova testimoniale Parte_1 resa da e da , rispettivamente ex collaboratore della Persona_1 Testimone_2 Parte_1
e lavoratore dipendente della Overstampi S.r.l. (cfr. verbale d'udienza del 21.10.2021, in
[...] atti).
Sul punto, infatti, come già detto, la circostanza che il D.D.T. n. 439/2017 sia stato espressamente disconosciuto dall'opponente non preclude al giudice di valutare, sul piano indiziario, la verosimiglianza di tale circostanza nell'ambito del contesto probatorio complessivamente delineatosi all'esito della fase istruttoria.
Ed invero, dallo scrutinio delle prove orali assunte è emerso, in ordine alla prova della consegna dello stampo “Annabella”, oggetto della fattura n. 266/2017 emessa dall'opposta, che
, lavoratore dipendente della abbia consegnato ad Testimone_3 Controparte_1 [...]
, presso la sede della lo stampo “AHG Casual-taglia 42-piede destro”, Per_1 Controparte_1 indicato nel D.D.T. n. 439/2017, la cui descrizione corrisponde a quella presente nel documento di conferma d'ordine n. 949/2017 ed è riferita al prodotto con il codice identificativo “OVS-1460”, ovvero quello espressamente denominato dall'opponente come stampo “Annabella” (cfr. prova testimoniale di , contenuta nel verbale d'udienza Persona_1 del 21.10.2021 e, in particolare, la risposta al capitolo di prova n. 3 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opposta, ovvero: “Vero che in data 22.9.2017 il Sig. di ha consegnato al Sig. , in quel momento presente presso Testimone_3 Controparte_1 Persona_1
lo stampo “AHG Casual - taglia 42 - piede destro” descritto nel DDT n. 439/2017 (…) Controparte_1 unitamente alla fustella per il taglio di precisione dell'inserto realizzato da , alla quale il teste CP_2 rispondeva: “è vero”).
Inoltre, ad ulteriore conferma di tale circostanza, è emerso altresì che il predetto stampo sia stato, poi, utilizzato nell'ambito della produzione calzaturiera della società opponente (cfr. prove testimoniali di e , contenute nel verbale d'udienza del Persona_1 Testimone_2
21.10.2021 e, in particolare, le risposte al capitolo di prova n. 5 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opposta, ovvero: “Vero che gli stampi e la fustella di cui ai precedenti capitoli di prova da 1 a 4 sono stati utilizzati per la realizzazione del modello di scarpa “Dap
16 Scratch” che compare nel catalogo “Fighter - Collezione di calzature di sicurezza 2019/2020” di Parte_1
, alla quale i testimoni, rispettivamente, rispondevano: “è vero. Riconosco il catalogo che mi viene
[...] mostrato. Specifico che tutte le scarpe di cui al documento che mi viene mostrato montano una suola realizzata con gli stampi di cui stiamo trattando”; “è vero. Posso confermare la circostanza in quanto la Controparte_1 ha consegnato a lo stampo che, in negativo, riproduce il prodotto successivamente realizzato e che vedo Per_1 nel catalogo di cui al documento che mi viene mostrato. Non sono mai stato presente alla produzione della scarpa finita”).
Pertanto, alla luce del compendio probatorio emerso agli atti di causa, deve ritenersi documentalmente provata la circostanza dell'avvenuta consegna all'opponente nonché dell'utilizzo da parte della stessa dello stampo “Annabella”, in relazione al quale è stata emessa la fattura n. 266/2017, azionata in via monitoria.
Quanto, invece, al profilo dell'illegittimo addebito dell'importo di euro 260,00 per la fustellatura dell'inserto dello stampo ” che, secondo la prospettazione dell'opponente, Pt_2 non era stato precedentemente convenuto tra le parti nella conferma d'ordine n. 949/2017, si osserva quanto segue.
All'esito dell'istruttoria può, al massimo, ritenersi provata la circostanza che la richiesta, da parte dell'opponente, di eseguire la fustellatura dello “stampo inserto” al prezzo concordato di euro 260,00 – ovvero il prodotto con il codice identificativo “OVS-2200”, espressamente denominato dall'opponente come stampo “ – sia stata effettuata da , nella Pt_2 Persona_1 propria qualità di Direttore Generale del progetto “Calzature Safety” per la Parte_1 senza poteri di rappresentanza, nel periodo compreso tra il 07.02.2016 e il 15.05.2019, solo successivamente all'invio dello stampo presso la società giustificando così il fatto CP_2 che tale voce di costo non fosse presente nella conferma d'ordine n. 949/2017, né nel relativo
D.D.T. n. 416/2017 (cfr. prova testimoniale di , contenuta nel verbale d'udienza Persona_1 del 21.10.2021 e, in particolare, la risposta al capitolo di prova n. 2 contenuto nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. di parte opposta, ovvero: “Vero che, alcuni giorni dopo la data del
14.9.2017 di invio dello “stampo inserto” presso la società (…) e successivamente alla CP_2 realizzazione dello stesso inserto da parte di detta società, il Sig. ha chiesto a Persona_1 Controparte_1 la realizzazione della fustella per il taglio di precisione dell'inserto, concordando altresì con il Controparte_1 rimborso del costo della fustella di Euro 260,00”, alla quale il teste rispondeva: “è vero. Parlai direttamente con ”). Testimone_1
Peraltro, come sopra già rilevato, se è incontestata e, comunque, provata pacificamente la circostanza dell'ordine e dell'avvenuta consegna dello stampo “ , in relazione al quale è Pt_2 stata emessa la fattura n. 266/2017, non può ritenersi raggiunta la prova che l'accordo,
17 raggiunto dalle odierne parti in causa, relativo all'ordine di uno stampo completo anche dell'inserto per la fustellatura ricomprendesse un rimborso del costo ulteriore a carico dell'opponente.
In questi termini, pertanto, non può ritenersi dimostrata la debenza, da parte della società opponente del prezzo successivamente fatturato in aumento, limitatamente all'importo di euro 260,00.
Quanto, infine, alla deduzione di parte opponente inerente all'omessa prova dell'esborso delle spese sostenute per conto di di cui alla fattura n. 294/2016, la stessa ha Parte_1 rilevato come l'opposta non abbia prodotto, a fondamento della pretesa creditoria, alcun rendiconto analitico di tali spese, né alcun documento relativo al trasporto delle calzature descritte in fattura e, infine, che la Overstampi S.r.l. non aveva la legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento della fattura n. 294/2016, dovendo la stessa essere ascritta unicamente in capo ad . Persona_1
In tal senso, il Tribunale osserva come, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, l'odierna opposta non abbia specificamente dedotto e provato, né
l'effettiva sussistenza del mandato conferito alla Overstampi S.r.l. rispetto all'anticipazione delle spese necessarie al recupero delle calzature da presentare all'edizione del mese di settembre
2016 della Fiera “MICAM” – cui, verosimilmente, appare far riferimento la “dichiarazione di intento n. 131 del 15.02.2016”, presente nella fattura n. 294/216 (cfr. doc. 5, nel fascicolo di parte opposta), la quale tuttavia non è stata versata agli atti di causa dall'opposta -, né l'effettiva esecuzione di tale prestazione nei termini di cui alla fattura azionata.
Sul punto, inoltre, la parte opposta – come visto – non ha formulato alcun capitolo idoneo a dimostrare la conclusione di un contratto avente ad oggetto il servizio in questione con la L'unico capitolo di prova relativo all'esecuzione del servizio in esame, Parte_1 inoltre, è del tutto generico in termini di contestualizzazione spazio-temporale delle relative prestazioni.
Tanto detto, deve rilevarsi come, in definitiva, in relazione all'emissione della fattura n.
294/2016, non sia stato provato che tra le parti sia stato validamente costituito un rapporto di natura negoziale e, pertanto, l'opposizione deve essere accolta anche relativamente a tale profilo.
Le superiori considerazioni, allora, si pongono quali motivi assorbenti relativamente alla domanda di risoluzione del contratto avente ad oggetto lo stampo asseritamente non consegnato e l'exceptio doli generalis proposte dall'opponente.
18 Ne deriva, in conclusione, che il credito vantato dall'opposta risulta parzialmente provato soltanto in relazione al credito portato dalla conferma d'ordine n. 949/2017, per un totale di euro 5.246,00 (3.100,00+1.200,00 oltre IVA), nonché della fattura n. 266/2017, al netto del maggiore importo di euro 260,00 oltre Iva. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo n.
759/2019, emesso in data 21.10.2019 dal Tribunale di Fermo, deve essere revocato e la deve essere condannata al pagamento della predetta somma in favore Parte_1 dell'opposta.
In relazione alla domanda di riconoscimento degli interessi di mora secondo l'aliquota prevista dagli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n. 192/2012, la parte opposta nulla ha dedotto o eccepito specificamente, sicché deve darsi atto che non risulta che le parti abbiano convenuto, in sede contrattuale, la misura percentuale dell'interesse di mora in caso di inadempimento.
A questo punto, si osserva che il saggio dell'interesse legale di mora, se non convenuto convenzionalmente dalle parti, deve intendersi commisurato, relativamente alle transazioni commerciali concluse a decorrere dall'01.01.2013, nella misura del cosiddetto “tasso di riferimento”, maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 231/2002.
Il calcolo del predetto tasso di riferimento viene disciplinato dall'art. 5 D.lgs. n.
231/2002, il quale prevede che “il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.
Quanto, invece, all'individuazione del termine di decorrenza degli interessi, l'art. 4 D.lgs.
n. 231/2002 stabilisce che esso deve essere identificato nel termine di scadenza dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria stabilito dalle parti, specificando, poi, ai commi
1, 2 e 4, per quanto di rilievo in questa sede, rispettivamente, che: “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”; “(...) il periodo di pagamento non può superare (...) i trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, nonché che “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
19 termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
Con riferimento al caso che ci occupa, il termine di scadenza per il pagamento della fattura n. 266/2017 deve essere individuato nella data del 28.02.2018 (cfr. doc. 4, nel fascicolo di parte opposta, in cui il termine di scadenza del pagamento, da eseguirsi tramite rimessa bancaria, viene individuato nei “120 giorni f.m.”, ovvero decorrenti dal fine mese successivo alla data di emissione della fattura n. 266/2017, del 29.09.2017). Pertanto, la decorrenza degli interessi moratori deve essere ancorata alla data del 28.02.2018 sino al saldo, sulla sorte capitale costituita dall'importo di euro 5.246,00 e applicando il saggio d'interesse poc'anzi individuato.
Infine, passando al vaglio la domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., svolta dalla parte opposta, non si ravvisano nel caso di specie, né dalle allegazioni delle parti né dal comportamento processuale dell'opponente, elementi suscettibili di integrare i presupposti della norma richiamata.
La previsione, contenuta nell'art. 96 comma 3 c.p.c., che il Giudice pronunci condanna
«quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91», se da un lato implica che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese processuali e che non vi siano state ragioni per compensarle (neanche in parte); dall'altro postula l'applicabilità della disposizione a tutte le ipotesi di soccombenza in cui si ravvisi un "abuso" dello strumento processuale, con la previsione di una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria.
Nel caso di specie la parte opposta non ha allegato né prodotto elementi di prova suscettibili di confermare la ricorrenza del presupposto soggettivo della “mala fede o colpa grave”, prescritto dall'art. 96, comma 1 c.p.c.; né, parimenti, dell'obiettivo abuso del processo, che avrebbe legittimato la ricorrenza dell'ulteriore ipotesi prescritta dall'art. 96, comma 3 c.p.c., non essendo sufficiente, a tal riguardo, il mero rilievo dell'infondatezza dell'opposizione. Non possono, pertanto, ritenersi soddisfatti i requisiti, prescritti dalla citata norma, per la condanna della parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione, tra le stesse, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2167/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 759/2019, emesso, dal Tribunale di Fermo, in data 21.10.2019;
20 ❖ condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo di euro 5.246,00 oltre ad interessi come in parte motiva;
❖ rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., svolta dalla parte opposta;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, in data 05.08.2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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