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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
(CF ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudia Cimato (CF: ), giusta C.F._1 procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo 210,laquale dichiara di voler rice vere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC it; Email_1 Email_2
- Appellante – E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Rosaria Violante (C.F. ) C.F._2 unitamente all'Avv. Adriano Giallauria (C.F. ), elett.te C.F._3 dom.to c/o l'Ufficio dell'Avvocatura Civica del Comune alla P.zza CP_1
Crocifisso, 23, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio a mezzo pec all'indirizzo: Email_3 ngri.sa.it
[...] Email_4 CP_1
- Appellato –
NONCHE'
– C.F. CP_2 C.F._4
- Appellata contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1059/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida in persona del dott. Pasquale Ammendola, depositata in data 22/12/2023 e non notificata.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26 febbraio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 17.12.2022 la sig.ra conveniva in CP_2 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Procida, nel procedimento iscritto al n. R.G. 173/2023, l (quale soggetto incaricato della Parte_1 riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) e il (quale ente Controparte_1 impositore), al fine di ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella n. 10020110025622373000 (ruolo n. 2655/11), presumibilmente notificata in data 05/04/2011, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 1002021900123000600, notificatale il 19/02/2022, relativa a del risalente all'anno Per_1 Controparte_1
2009, dell'importo complessivo di euro 1.096,17.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc, l'opponente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, intervenuta anche successivamente alla presumibile notifica della cartella. Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, annullare e dichiarare prescritto ed inefficace il titolo esecutivo portato dalla domanda, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l eccependo: l'incompetenza territoriale del Giudice CP_3 di Pace adito, in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la rituale notifica delle cartelle e di un successivo preavviso di iscrizione ipotecaria. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore e, nel merito, rigettarsi la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore alle spese di lite.
Si costituiva altresì il Controparte_1
Con sentenza n. 1059 depositata il 22.12.2023, il Giudice di Pace di Procida qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc;
dichiarava sussistente la propria giurisdizione in virtù di quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 34447/2019 e si dichiarava, inoltre, territorialmente competente sulla base del domicilio del debitore ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 480 c. 3 c.p.c.
Ciò premesso, accoglieva l'opposizione in ragione del fatto che il credito vantato dalla P.A. dovesse dichiararsi prescritto e, pertanto disponeva l'annullamento della cartella n.10020110025622373000 e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 19.06.2024, l impugnava la sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni CP_3 erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese. L'Agente della Riscossione, in primo luogo, reiterava l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nonché l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, in quanto la cartella di pagamento opposta aveva ad oggetto tassa smaltimento rifiuti per il Comune di per l'anno 2009. Eccepiva, CP_1 inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento. Chiedeva, dunque:
in via preliminare, ritenere ammissibile il gravame, poiché conforme all'art.342c.p.c.; annullare e quindi riformare la sentenza n. 1059/2023, R.G. 173/2023, emessa dal Giudice di Pace di Procida e dichiarare la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario, nonché la competenza territoriale della CGT 1^ di Salerno;
in subordine dichiarare la competenza territoriale del Gdp di Nocera Inferiore;
confermare il diritto della a riscuotere il Parte_1 credito sotteso all'intimazione di pagamento n. 10020219001230006000 ed in particolare in relazione alla cartella n. 10020110025622373000.
Non si costituiva l'appellata , nonostante la rituale vocatio in ius. CP_2
All'udienza del 18 dicembre 2024, tenutasi a trattazione scritta, il G.U., ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava la contumacia di e del CP_2 ordinando la discussione orale della causa in presenza all'udienza Controparte_1 del 26 febbraio 2025.
Con comparsa depositata telematicamente in data 07/02/2025 si costitutiva il aderendo alle domande ed alle eccezioni formulate dall'appellante Controparte_1 principale e reiterando, a sua volta, l'eccezione di giurisdizione, sollevata in primo grado.
All'udienza del 26.02.2025 la causa veniva discussa oralmente dalle parti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e, all'esito della discussione, durante la quale i difensori illustravano le ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della sig.ra , la CP_2 quale, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Va invece revocata la declaratoria di contumacia del il quale Controparte_1 risulta essersi costituito in giudizio con comparsa depositata in data 07/02/2025.
§ 2. Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'appellante , reiterata anche dal poiché tale questione CP_3 Controparte_1 riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che la sig.ra ha impugnato l'intimazione di CP_2 pagamento n. 1002021900123000600, notificatale il 19/02/2022., avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella n. 10020110025622373000 (ruolo n. 2655/11), presumibilmente notificata in data 05/04/2011, relativa alla Tassa SM UT (AR ) del risalente all'anno 2009, dell'importo complessivo di euro 1.096,17. Controparte_1
L'attore chiedeva accertarsi la prescrizione del credito, eventualmente maturata anche dopo la data di presumibile notifica della cartella.
Ad avviso di questo giudicante va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della corte di giustizia tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella specie, sia di natura tributaria.
Con riferimento al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020). La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020). Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022. La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U. n. 12642/2021; Cass. S.U. n. 16986 del 25/05/2022; Cass. n. 32539 del 14/12/2024): “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“. Nella parte motiva si è precisato come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di TARSU, tasse automobilistiche,etc, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., sent. n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie;
analogamente, Cass. civ., S.U., sent. n.8770/2016). Il principio così enunciato precipuamente si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'intimazione di pagamento, che ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
essa segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria ed è, quindi, un atto a contenuto vincolato che assolve alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace (Cass. civ. ordinanza n. 5546 del 22/02/2023).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assorbimento delle restanti questioni. La repentina e continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da
[...]
nei confronti di e del ogni Parte_1 CP_2 Controparte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello, proposto da , e, per l'effetto, in riforma CP_2 totale della sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 1059/2023, pubblicata in data 22.12.2023, dichiara il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del giudice tributario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti