Articolo 3 della Legge 12 giugno 1955, n. 538
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 luglio 1955
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 7 miliardi previsto al precedente art. 2 si provvedera' con un'aliquota delle disponibilita' recate dalla legge 28 gennaio 1955, n. 20 .
Entrata in vigore il 23 luglio 1955