Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 7 miliardi previsto al precedente art. 2 si provvedera' con un'aliquota delle disponibilita' recate dalla legge 28 gennaio 1955, n. 20 .
Alla copertura dell'onere di lire 7 miliardi previsto al precedente art. 2 si provvedera' con un'aliquota delle disponibilita' recate dalla legge 28 gennaio 1955, n. 20 .