Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11661/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11661/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 25.2.2025
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via dei Mille n.47, presso lo studio dell'avvocato Valeria Tramontano, c.f. , che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione
-attrice
E
Controparte_1
-convenuta contumace
Conclusioni: all'udienza del 27.1.2025, celebrata mediante trattazione scritta, la parte attrice si riportava a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 esponeva di essere creditrice dell' Controparte_1
della somma complessiva di €123.630,00 per la fornitura di
[...] apparecchiature elettromedicali, diagnostiche, strumenti scientifici, prodotti sanitari, parasanitari.
In particolare, sino al dicembre 2015, quale sistema di pagamento delle Cont forniture effettuate in favore dell' suddetta, la aveva Parte_1 fatto ricorso allo strumento finanziario del cosiddetto anticipo fatture, Cont cedendo alla Banca Ifis S.p.A. il proprio credito commerciale verso l' per
aveva disposto il pagamento con relativo mandato del 4.10.2017.
[...] Tuttavia, l' aveva eseguito il bonifico della somma Controparte_4 indicata ancora in favore della Banca Ifis, anziché della nuova cessionaria
Banca Nazionale del Lavoro. La Banca Ifis, con missiva del 19.1.2018, aveva comunicato l'avvenuta restituzione dell'importo di €123.630,00 a mezzo bonifico eseguito in favore della di . CP_2 CP_1
Nonostante i reiterati solleciti, da ultimo con lettera pec del 16.2.2022 la convenuta ancora non aveva provveduto a versare la somma al corretto istituto di credito. Pertanto, l'attrice chiedeva al Tribunale di “Accertare e dichiarare che l'attrice ha eseguito correttamente la propria prestazione di fornitura come sopra indicata;
- accertare e dichiarare che, a fronte della prestazione ricevuta, la convenuta era tenuta al pagamento della somma di euro 123.630,00 oltre interessi a decorrere dal 04.10.2017 e per l'effetto - condannare l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di euro 123.630,00 per le causali sopra indicate;
- condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma
[...] di euro 43.246,79 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs d. lgs. 231/2002 (come modificato da ultimo con D. Lgs 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.
27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91.), a decorrere dal 04.10.2017 (data dell'erroneo mandato di pagamento) al 16.02.2022 oltre interessi successivi - con vittoria di spese e compensi altre CSG IVA e CPA come per legge”. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
e assegnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come chiesti da parte
[...] attrice. Con le memorie secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c., la parte attrice chiedeva deferirsi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di parte convenuta, nonché ordine di esibizione dell'attestazione relativa all'accredito dell'importo di €123.630,00 da parte di Banca Ifis, nonché ordine di
- 2 - esibizione della copia conforme dell'ordine del 19.1.2018, per il riaccredito dell'importo di €123.630,00, eseguito in favore della
[...]
. Controparte_5
Con ordinanza del 26.4.2023, venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue.
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata per tutti i motivi che seguono. Nel processo civile l'interesse ad agire costituisce, insieme alla legittimazione ad agire, una condizione dell'azione. Ciò implica che quest'ultimo deve sussistere tanto al momento dell'inizio dell'azione tanto al momento della decisione.
Infatti, ove non sia presente nella domanda, costituendo un suo requisito di natura sostanziale, il giudice non può arrivare a esaminare il merito della causa ma si deve arrestare a una fase precedente e pronunciare una sentenza di rito. Tale carenza è, infatti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ciò è quanto si desume dall'art.100 c.c., il quale stabilisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La norma suddetta, infatti, assolve alla funzione essenziale di bloccare l'esercizio dell'azione quando emerga che la parte non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio dalla sentenza di accoglimento.
Occorre ribadire che, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, spettante a chiunque voglia far valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, oltre che essere rilevata d'ufficio dal giudice, diversamente dalla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio quando se ne chiede l'accertamento, che attiene al merito della causa. Altresì, l'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce;
nonché attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda;
ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Ebbene, nel caso di specie, non è ben chiaro in forza di quale titolo la Pt_1 agisca in giudizio in quanto omette di produrre il contratto stipulato con
[...] la Banca Nazionale del Lavoro, pertanto, non provandolo nemmeno nella sua tipologia, ossia se si tratti di un rapporto di factoring ovvero di cessione dei crediti. La divergenza tra i due, peraltro, è rilevante alla luce delle premesse fatte in ordine alla legittimazione ad agire, in quanto per la cessione ordinaria, il cedente risponde della solvenza del debitore solo nel caso di esplicita assunzione del relativo impegno, mentre nel factoring la garanzia della solvenza rientra tra gli effetti naturali della cessione dei crediti d'impresa.
- 3 - Ad ogni buon conto, la domanda va rigettata per l'assenza del contratto originario.
Infatti, per stessa ammissione della parte attrice nella comparsa conclusionale, il rapporto era iniziato di fatto, poiché dopo l'aggiudicazione non era stato stipulato alcun contratto tra le parti. Tuttavia, i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni devono farsi per atto pubblico sotto pena di nullità ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d.
n.2440 del 1923, che integrano le ipotesi previste dal codice civile ai sensi dell'art.1350 c.c.. Ciò posto, era onere di parte attrice produrre il contratto di somministrazione oggetto di cessione. La normativa, infatti, prevede che “quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Trib. Di Napoli, sent. n.8908/2023 pubbl. il 3.10.2023; cfr anche Cass. 25999/2018).
Per questi motivi
la domanda di parte attrice, che si sostanzia in una domanda di adempimento contrattuale, non può essere accolta mancando agli atti il contratto.
Nulla deve essere disposto per le spese, essendo la parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.11661/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 l' ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Rigetta la domanda di parte attrice;
2)Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 24.4.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa
Chiara Rotunno.
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