Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4052
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Sentenza 24 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, dal G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, riguarda una controversia tra una società attrice e una convenuta contumace. La parte attrice ha richiesto l'accertamento della propria prestazione di fornitura di apparecchiature elettromedicali e il conseguente pagamento di una somma di €123.630,00, oltre interessi moratori, a causa di un errore nel pagamento da parte della convenuta. La questione centrale verte sull'interesse ad agire e sulla legittimazione della parte attrice, che non ha prodotto il contratto di cessione del credito con la nuova banca, essenziale per dimostrare la propria posizione.

Il giudice ha rigettato la domanda, evidenziando che l'assenza del contratto originario impedisce di accertare la legittimazione ad agire della parte attrice. Inoltre, ha sottolineato che, in mancanza di un contratto stipulato in forma scritta, come richiesto dalla normativa per i contratti con le pubbliche amministrazioni, non è possibile riconoscere il diritto fatto valere. La sentenza chiarisce che l'interesse deve essere attuale e concreto, e che la carenza di prova documentale preclude l'accoglimento della domanda. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato nulla la richiesta di spese, data la contumacia della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4052
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 4052
    Data del deposito : 24 aprile 2025

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