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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8651 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6218 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA IU, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 23 APPELLANTE E
, Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: 1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente l'impugnata Sentenza n. 10541/2023 del giudice di Pace di Napoli emessa il 22.02.2023 e depositata presso la competente cancelleria il 27.02.2023, ed ancora per l'effetto annullare il ruolo e per esso le cartelle impugnate n. 07120060051480685 e n. 07120120131938115; 2) accertare e dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo esattoriale delle cartelle di pagamento come suindicate, perché mai notificate all'istante nei modi di legge ed adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
3) condannare le appellate alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ed al rimborso delle spese generali, maggiorate di C.p.a. e IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e, con successivo atto di Pt_1 integrazione del contraddittorio, gli enti impositori, Controparte_2
e impugnando le cartelle di pagamento n.
[...] Controparte_3
071200060051480685 - relativa al mancato versamento di somme a titolo di multe e ammende - e n. 07120120131938115 - relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada, premettendo di esserne venuto a conoscenza a seguito di estratto di ruolo.
pagina 1 di 6 Eccependo la prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle, per decorso del termine quinquennale, in relazione al carico di cui alla cartella n. 07120120131938115, e per decorso del termine decennale, in relazione al carico di cui alla cartella n. 07120060051480685, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica delle cartelle, chiese accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle stesse e dell'iscrizione al ruolo esattoriale delle stesse, con conseguente annullamento, e condanna dei convenuti, in solido o ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto, mentre il e l' Controparte_3 Controparte_2 benché ritualmente citati, rimasero contumaci. CP_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 10541/2023, nell'affermare la propria competenza funzionale, dichiarò inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, deducendo che la documentazione depositata da parte attrice (fattura n. 21 del 2016; sollecito di pagamento inviato al a mezzo pec il 02.02.2017 e Controparte_4 relativo riscontro del 22.03.2017) non era idonea a provare il pregiudizio ai sensi dell'art.
3-bis che ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, introducendo il nuovo comma 4-bis, che disciplina casi tassativi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo. In ordine alle spese, ne dispose la compensazione tra le parti. L'appellante ha impugnato tale decisione, deducendo che il giudice a quo ha errato nel ritenere inammissibile l'opposizione e nel valutare la documentazione depositata in atti come non utile a riprova del pregiudizio dovuto dall'iscrizione del proprio nominativo al ruolo esattoriale, evidenziando, al contrario, che tale ipotesi è ricompresa nell'ambito di cui all'art.
3-bis che ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, in base al nuovo comma 4-bis, riproponendo le doglianze già articolate, in particolare di prescrizione della pretesa azionata. L' , il e l' , pur a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1 seguito di regolare notifica dell'atto introduttivo, sono rimasti contumaci. L'appello è infondato. Premesso che la questione sull'interesse ad agire, nei casi come quello di specie, è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta pagina 2 di 6 impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
pagina 3 di 6 Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative in cui è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e va dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere dal nomen iuris, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano pagina 4 di 6 concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Fatta tale premessa, va osservato che l'odierno appellante, al fine di dimostrare la sussistenza del pregiudizio nel senso di cui alla normativa sopra riportata e, quindi, la sussistenza dell'interesse ad agire per impugnare un mero estratto di ruolo, ha allegato l'esistenza di un credito da lui vantato nei confronti del pari ad Controparte_4
€ 14.030,00, risalente all'anno 2016 (cfr. fattura n. 21/2016 in atti), per il cui recupero il predetto ente avrebbe opposto un diniego con nota del 22.03.2017, adducendo “la presenza di verifiche negative ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73”. Tuttavia, si ritiene, condividendo la decisione del giudice di prime cure, anche se per motivi non del tutto sovrapponibili, che tale documentazione non sia utile a dimostrare l'attualità del pregiudizio di cui l'opponente-appellante si duole. In particolare, va osservato che l'art. 48 bis citato prevede che “…le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”. Detta norma impedisce, dunque, alla P.A. di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 solo se il beneficiario ha cartelle non pagate “per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo”. Nella specie, l'odierno appellante ha prodotto un estratto di ruolo che riporta le due cartelle di pagamento impugnate per un totale di € 2.841,99, inferiore al limite di cui alla citata disposizione. Dato il rifiuto del al pagamento in favore Controparte_4 dell'appellante, lo scrivente ha chiesto informazioni ex art. 213 c.p.c., al fine di verificare l'attuale sussistenza dell'interesse ad agire;
tuttavia, essendo tale richiesta rimasta a senza esito, non può che valutarsi, a tal fine, la documentazione prodotta dall'appellante, da cui non si evince l'esistenza dei presupposti indicati dall'art. 48 bis;
dagli elementi disponibili, appare unicamente che la P.A. ha rifiutato, senza giusta causa, un pagamento dovuto, sicchè residua una responsabilità diretta ma non l'interesse ad agire ex art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue l'infondatezza dell'appello. Nulla per le spese stante la contumacia degli appellati.
pagina 5 di 6 Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 1/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 6 di 6
, c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA IU, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 23 APPELLANTE E
, Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: 1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente l'impugnata Sentenza n. 10541/2023 del giudice di Pace di Napoli emessa il 22.02.2023 e depositata presso la competente cancelleria il 27.02.2023, ed ancora per l'effetto annullare il ruolo e per esso le cartelle impugnate n. 07120060051480685 e n. 07120120131938115; 2) accertare e dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo esattoriale delle cartelle di pagamento come suindicate, perché mai notificate all'istante nei modi di legge ed adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
3) condannare le appellate alla rifusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ed al rimborso delle spese generali, maggiorate di C.p.a. e IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e, con successivo atto di Pt_1 integrazione del contraddittorio, gli enti impositori, Controparte_2
e impugnando le cartelle di pagamento n.
[...] Controparte_3
071200060051480685 - relativa al mancato versamento di somme a titolo di multe e ammende - e n. 07120120131938115 - relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada, premettendo di esserne venuto a conoscenza a seguito di estratto di ruolo.
pagina 1 di 6 Eccependo la prescrizione del credito, anche successiva all'eventuale notifica delle cartelle, per decorso del termine quinquennale, in relazione al carico di cui alla cartella n. 07120120131938115, e per decorso del termine decennale, in relazione al carico di cui alla cartella n. 07120060051480685, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica delle cartelle, chiese accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle stesse e dell'iscrizione al ruolo esattoriale delle stesse, con conseguente annullamento, e condanna dei convenuti, in solido o ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto, mentre il e l' Controparte_3 Controparte_2 benché ritualmente citati, rimasero contumaci. CP_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 10541/2023, nell'affermare la propria competenza funzionale, dichiarò inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, deducendo che la documentazione depositata da parte attrice (fattura n. 21 del 2016; sollecito di pagamento inviato al a mezzo pec il 02.02.2017 e Controparte_4 relativo riscontro del 22.03.2017) non era idonea a provare il pregiudizio ai sensi dell'art.
3-bis che ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, introducendo il nuovo comma 4-bis, che disciplina casi tassativi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo. In ordine alle spese, ne dispose la compensazione tra le parti. L'appellante ha impugnato tale decisione, deducendo che il giudice a quo ha errato nel ritenere inammissibile l'opposizione e nel valutare la documentazione depositata in atti come non utile a riprova del pregiudizio dovuto dall'iscrizione del proprio nominativo al ruolo esattoriale, evidenziando, al contrario, che tale ipotesi è ricompresa nell'ambito di cui all'art.
3-bis che ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, in base al nuovo comma 4-bis, riproponendo le doglianze già articolate, in particolare di prescrizione della pretesa azionata. L' , il e l' , pur a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1 seguito di regolare notifica dell'atto introduttivo, sono rimasti contumaci. L'appello è infondato. Premesso che la questione sull'interesse ad agire, nei casi come quello di specie, è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta pagina 2 di 6 impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
pagina 3 di 6 Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative in cui è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e va dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere dal nomen iuris, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano pagina 4 di 6 concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Fatta tale premessa, va osservato che l'odierno appellante, al fine di dimostrare la sussistenza del pregiudizio nel senso di cui alla normativa sopra riportata e, quindi, la sussistenza dell'interesse ad agire per impugnare un mero estratto di ruolo, ha allegato l'esistenza di un credito da lui vantato nei confronti del pari ad Controparte_4
€ 14.030,00, risalente all'anno 2016 (cfr. fattura n. 21/2016 in atti), per il cui recupero il predetto ente avrebbe opposto un diniego con nota del 22.03.2017, adducendo “la presenza di verifiche negative ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73”. Tuttavia, si ritiene, condividendo la decisione del giudice di prime cure, anche se per motivi non del tutto sovrapponibili, che tale documentazione non sia utile a dimostrare l'attualità del pregiudizio di cui l'opponente-appellante si duole. In particolare, va osservato che l'art. 48 bis citato prevede che “…le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”. Detta norma impedisce, dunque, alla P.A. di effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 solo se il beneficiario ha cartelle non pagate “per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo”. Nella specie, l'odierno appellante ha prodotto un estratto di ruolo che riporta le due cartelle di pagamento impugnate per un totale di € 2.841,99, inferiore al limite di cui alla citata disposizione. Dato il rifiuto del al pagamento in favore Controparte_4 dell'appellante, lo scrivente ha chiesto informazioni ex art. 213 c.p.c., al fine di verificare l'attuale sussistenza dell'interesse ad agire;
tuttavia, essendo tale richiesta rimasta a senza esito, non può che valutarsi, a tal fine, la documentazione prodotta dall'appellante, da cui non si evince l'esistenza dei presupposti indicati dall'art. 48 bis;
dagli elementi disponibili, appare unicamente che la P.A. ha rifiutato, senza giusta causa, un pagamento dovuto, sicchè residua una responsabilità diretta ma non l'interesse ad agire ex art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue l'infondatezza dell'appello. Nulla per le spese stante la contumacia degli appellati.
pagina 5 di 6 Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 1/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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