Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
La notifica all'imputato effettuata presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen., è valida anche in caso di mutamento della toponomastica stradale, se tale variazione era già intervenuta all'atto di elezione del domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2014, n. 39959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39959 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1109
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43122/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR UR, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 135/2013 GIP TRIBUNALE di LATINA del 03/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 3 maggio 2013 il G.i.p. del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di ME UR, diretta a ottenere, ai sensi degli artt. 175 e 462 c.p.p., la rimessione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna alla pena di euro sedicimila di ammenda, emesso il 4 aprile 2011 dallo stesso Giudice, ritenendo valida la notifica dello stesso decreto effettuata presso il domicilio eletto e rituale l'elezione di domicilio anche in difetto della sottoscrizione del verbale, poiché faceva fede l'attestazione degli operanti.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione personalmente l'interessato, che, premesso il richiamo alle circostanze fattuali, ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Giudice è incorso nei denunciati vizi per non avere considerato gli elementi da lui dedotti anche in ordine alla violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, per il perfezionamento della notifica, poiché egli non ha firmato il verbale nel quale gli operanti hanno indicato la sua residenza in Latina, Via Litoranea n. 187, essendo egli, all'epoca dei fatti, residente in [...], a seguito del disposto cambiamento della toponomastica con Delib. 27 agosto 2008; il destinatario della notifica non è tenuto a comunicare le variazioni che derivano dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla Pubblica Amministrazione;
la mancata sottoscrizione del verbale di elezione del domicilio ne determina l'invalidità solo se dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto di quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio, come da richiamate sentenze di questa Corte.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
2. La richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del 4 aprile 2011, avanzata da ME UR, è stata rigettata dal Giudice dell'esecuzione, che ha ritenuto valida la notifica effettuata all'interessato presso il domicilio eletto, con decisione contestata dal ricorrente, che ha opposto la non validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, e avvenuta per compiuta giacenza, in via e numero civico modificati per cambiamento della toponomastica, intervenuto in data antecedente alla redazione da parte degli agenti della P.G. del verbale di elezione di domicilio nel luogo di residenza, già modificato, e da lui non sottoscritto.
2.1. Deve premettersi in diritto il richiamo al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale la richiesta di restituzione nel termine presuppone che non si debba dichiarare, in sede esecutiva, la non esecutività del provvedimento, e che - posta la regolarità delle notifiche, essendo, in caso contrario, diverso il rimedio approntato dalla legge per l'interessato - sussista una divergenza tra detta conoscenza legale, rituale, e conoscenza effettiva, carente (tra le altre, Sez. 1, n. 17886 del 26/03/2003, dep. 15/04/2003, Spina, Rv. 224801; Sez. 3, n. 2933 del 21/12/2004, dep. 31/01/2005, Baladi, Rv. 230819; Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008, dep. 29/01/2009, Castano, Rv. 242949; Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, dep. 03/06/2013, Papa, Rv. 257028), mentre, laddove l'incidente di esecuzione è attivato ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo della esistenza di un titolo esecutivo e alla verifica della corretta declaratoria di esecutività della sentenza o del decreto penale, che trova la premessa nella conoscenza legale del provvedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 3517 del 15/06/1998, dep. 08/07/1998, Maestroni, Rv. 211025; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, dep. 24/09/2004, Condemi, Rv. 229580; Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, dep. 31/05/2006, Santarelli, Rv. 234224; Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791).
2.2. Alla stregua di tali rilievi le deduzioni e doglianze del ricorrente attengono, pertanto, alla esecutività del titolo, perché non ritualmente notificato, e non alla sua contestata conoscenza effettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 c.p.p.. 3. Questa Corte, affrontando la questione di diritto relativa al valore processuale e giuridico da assegnare al verbale redatto dalla P.G. al fine di acquisire la nomina da parte dell'indagato del difensore di fiducia e l'indicazione del luogo ove intende che siano eseguite le notificazioni relative al processo, nella ipotesi in cui l'interessato rifiuti di sottoscrivere il verbale stesso formulato dai verbalizzanti, ha più volte affermato che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale che raccoglie la dichiarazione o l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo se dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio (Sez. 4, n. 25427 del 28/03/2003, dep. 12/06/2003, Jurisnicz, Rv. 225691; Sez. 1, n. 1606 del 24/11/2004, dep. 20/01/2005, Mouhibi, Rv. 231458; Sez. 5, n. 13288 del 24/02/2006, dep. 13/04/2006, Jijie, Rv. 233984; Sez. 1, n. 32035 del 17/04/2007, dep. 06/0.8/2007 Tommasi, Rv. 237808; Sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, dep. 11/06/2007, Bardhi, Rv. 236788; Sez. 1, n. 46886 del 22/10/2009, dep. 09/12/2009, Armichi, Rv. 245676; Sez. 5, n. 35506 del 01/07/2010, dep. 01/10/2010, Pmt in proc. Gilli, Rv. 248947; Sez. 3, n. 23870 del 26/04/2013, dep. 03/06/2013, Lakser, Rv. 256288), superando un diverso indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale il rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio, dopo averla effettuata, andava interpretato come rifiuto della dichiarazione stessa (Sez. 6, n. 5038 del 19/12/1995, dep. 08/02/1996, Trevisan, Rv. 203821; Sez. 4, n. 24080 del 21/05/2002, dep. 22/06/2002, Casarotto, Rv. 221862; Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, dep. 10/07/2008, P.M. in proc. Glawe, Rv. 240430), attesa la natura negoziale e processuale di tale dichiarazione (Sez. 1, n. 4100 del 24/11/1998, dep. 31/03/1999, Tosatto, Rv. 213259; Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, dep. 06/02/2004, Filocamo, Rv. 228319).
3.1. Di tale condiviso, e ormai consolidato, indirizzo, correlato al rilievo che l'attività posta in essere dal pubblico ufficiale verbalizzante è attività fidefaciente dello stesso e che il verbale non ha bisogno per la sua validità della sottoscrizione del dichiarante, ma esclusivamente di quella dei verbalizzanti, il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione, evidenziando la ritualità della elezione di domicilio, operata dall'interessato, anche in difetto di sottoscrizione del verbale per la riconosciuta fidefacienza dell'attestazione operata dai verbalizzanti.
3.2. Il ricorrente, che richiama in termini generici tale "univoco" orientamento, non rappresenta ragioni che correlino il suo rifiuto della sottoscrizione del verbale del 20 novembre 2010 alla protestata difformità dello stesso dalle sue dichiarazioni ovvero alla sua intenzione di non dare più corso alla elezione di domicilio, opponendo invece di non avere firmato detto verbale che riportava la sua residenza in Latina, Via Litoranea n. 187, e non in Via Mar Caspio n. 25, dove, a seguito dell'antecedente cambiamento della toponomastica con Delib. 27 agosto 2008, era residente all'epoca dei fatti.
In tal modo, sono enunciate ragioni che, mentre non spiegano comunque efficacia sulla già resa dichiarazione, rappresentano una voluta omessa rappresentazione della situazione reale da parte del ricorrente, che - conoscendola, non dichiarandola al momento della redazione del verbale, non deducendo la difformità del verbale rispetto alla sua dichiarazione e indicando, in questa sede, l'intervenuto cambiamento della toponomastica come causa giustificativa del suo rifiuto a firmare il verbale stesso - non può fondatamente invocarla come ragione di non validità della elezione di domicilio.
3.3. Nè il ricorrente, che si chiede come, a fronte del cambiamento della, toponomastica, l'agente postale abbia potuto espletare gli adempimenti richiesti dalla normativa di cui alla L. n. 890 del 1982, indica ragioni dimostrative della non regolarità delle operazioni di notifica, la cui esecuzione è avvenuta presso la sua abitazione, non modificata per effetto del solo dedotto mutamento della toponomastica stradale del comune di Latina, e la cui validità non è in alcun modo, come si assume, segnata dalla natura (decreto penale di condanna) del provvedimento notificato e dalla entità della pena con esso irrogata (sedicimila Euro).
Non introduce elementi diversi di riflessione neppure il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua, come precisato nel ricorso, "Il soggetto destinatario non è tenuto a comunicare le variazioni che derivano dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A.".
E invero, mentre l'orientamento espresso dalla sentenza richiamata dal ricorrente, secondo cui il soggetto, che abbia eletto domicilio ex art. 161 c.p.p., comma 1., non è tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A. (Sez. 3, n. 11150 del 07/12/2011, dep. 22/03/2012, Costagliola, Rv. 252439), non è univoco, essendo stato anche affermato che l'onere di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale, dato che l'ufficiale giudiziario non ha il potere ne' il dovere di procedere a un ulteriore accertamento (Sez. 2, n. 27547 del 25/03/2009, dep. 06/07/2009, Donati, Rv. 244663), assume rilievo assorbente la circostanza che il mutamento della denominazione della strada e della numerazione civica ha preceduto, e non seguito, l'elezione di domicilio e non ha inciso sulla regolarità della eseguita notifica.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014