Sentenza 17 aprile 2007
Massime • 1
Il rifiuto dell'indagato di sottoscrizione del verbale in cui sono raccolte la dichiarazione o l'elezione di domicilio è causa di invalidità di tali atti solo se dal verbale risulti che il rifiuto di sottoscrizione consegua al mancato riconoscimento della conformità a quanto dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/04/2007, n. 32035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32035 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 17/04/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 01616
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 000981/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS IS N. IL 01/04/1968;
avverso SENTENZA del 29/11/2006 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio Galasso il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. AS IS ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del 29 novembre 2006 con la quale la Corte di Appello di Bologna, Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza pronunziata nei suoi confronti in data 12 marzo 2003 dal Tribunale di Verona.
Il ricorrente sostiene che erroneamente il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto valida la notifica della sentenza contumaciale effettuata al domicilio eletto (in Avesa - Verona, Via Monte Ortigara n. 23 presso lo zio Dal Dosso Enrico), in quanto, essendosi egli rifiutato di firmare il verbale redatto ex art. 161 c.p.p., in data 1 agosto 1994 che tale elezione di domicilio conteneva, la stessa doveva ritenersi inesistente o comunque inefficace.
Nè poteva ritenersi logica la motivazione dell'ordinanza che dopo avete affermato la validità della elezione di domicilio, aveva disatteso l'ulteriore doglianza concernente la mancata notifica dell'estratto contumaciale, ritenendo irrilevante la circostanza addotta a sostegno dell'eccezione, e cioè la presenza, nel fascicolo processuale, ritenuta altrimenti inspiegabile, sia dell'avviso di ricevimento dell'atto spedito a mezzo raccomandata, sottoscritto da persona qualificatasi come "zia", sia di una ulteriore copia dell'atto.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo un indirizzo giurisprudenziale più risalente questa corte ha ritenuto che il rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio, dopo averla effettuata, debba interpretarsi come rifiuto della dichiarazione stessa (vedi Cass. 19 dicembre 1995, n. 5038, RV. 203821) attesa la loro natura negoziai- processuale (24 novembre 1998, n. 4100, RV. 213259). Più recentemente si è però precisato che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale redatto dal pubblico ufficiale determina l'invalidità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ivi contenute, solo laddove dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio (Cass. 28 marzo 2003, n. 25427, RV. 225691), indirizzo che il collegio ritiene di fare proprio.
Va considerato, infatti, da una parte che la mancata sottoscrizione del verbale da parte delle "persone intervenute" (art. 137 c.p.p., comma 1) non è causa di nullità del verbale (art. 142 c.p.p., comma 1) e che l'art. 137 c.p.p., comma 2, prescrive che il pubblico ufficiale deve fare menzione della volontà di non sottoscrivere il verbale "con l'indicazione del motivo", precisazione evidentemente necessaria per valutare se e quali delle dichiarazioni contenute nel verbale non sottoscritto possano essere ritenute tuttavia valide (o non ritrattate).
Con riferimento alla fattispecie in esame, il Giudice di merito, ha evidenziato, con motivazione sintetica ma logicamente ineccepibile, che il verbale del 1 agosto 1994 non recava alcuna indicazione che autorizzasse a ritenere che il rifiuto della sottoscrizione doveva essere interpretato come revoca della elezione di domicilio, e non già dovuto ad altre ragioni che non spiegavano efficacia su tali dichiarazioni processuali.
Quanto al secondo motivo di gravame, è sufficiente rilevare che il giudice dell'esecuzione ha congruamente spiegato che le ragioni che lo inducevano ad escludere che l'estratto contumaciale della sentenza non fosse stato notificato, evidenziando a tal riguardo la presenza nel fascicolo di un atto pubblico (avviso di ricevimento) attestante la consegna dell'atto a familiare convivente (zia) che aveva sottoscritto detto avviso e la non decisività della presenza nel fascicolo di una ulteriore copia dell'atto.
Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007