Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora il rifiuto di sottoscrizione sia dovuto alla protestata difformità del verbale stesso dalle dichiarazioni raccolte ovvero all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2010, n. 35506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35506 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 01/07/2010
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1716
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 16737/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) LL VA, N. IL *19/07/1962*;
avverso la sentenza n. 25/2009 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 01/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 1 marzo 2010 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, investito dell'appello proposto da LI ER avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal locale giudice di pace per il delitto di lesione volontaria in danno di AR IO, ha dichiarato la nullità del decreto di irreperibilità dell'imputato e, consequenzialmente, del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, disponendo la restituzione degli atti al giudice di pace.
Presupposto della declaratoria di nullità è stata la mancata effettuazione delle ricerche dell'imputato in *Camugnano*, ove gli era stato notificato a mani un precedente decreto di citazione davanti al Tribunale, poi seguito da sentenza declinatoria della competenza.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce l'erroneità della pronuncia, osservando: che l'imputato aveva precedentemente eletto domicilio presso la sua abitazione in Bologna;
che la notifica ivi disposta aveva avuto esito negativo;
che, conseguentemente, si era resa legittima la notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4; che allo stesso risultato (cioè alla consegna dell'atto al difensore) si era pervenuti all'esito della procedura - benché inutilmente attivata - di cui all'art. 159 c.p.p.; che, in ogni caso, l'eventuale irritualità sarebbe stata sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p.. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti processuali, consentito in questa sede per la natura della questione sollevata, è dato rilevare che in data *16 luglio 2003* il LI\, sottoposto a identificazione, ebbe ad eleggere domicilio presso la propria abitazione, rifiutandosi peraltro di sottoscrivere il relativo verbale. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'elezione di domicilio così effettuata deve ritenersi validamente resa;
non si ritiene, infatti, di poter condividere la conclusione raggiunta da un arresto richiamato dalla sentenza impugnata (Cass. 28 maggio 2008 n. 28618), secondo cui "l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata tamquam non esset è invece meritevole di adesione l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui la mancata sottoscrizione dell'indagato non comporta la nullità del verbale contenente l'elezione di domicilio, se non nel caso - non ricorrente nella fattispecie - in cui il rifiuto di sottoscriverlo sia dovuto alla protestata difformità del verbale dalle dichiarazioni raccolte, ovvero all'intenzione di non più dare corso all'elezione di domicilio (tra le ultime vedansi Cass. 22 ottobre 2009 n. 46886; Cass. 17 aprile 2007 n. 32035; Cass. 29 marzo 2007 n. 22760; Cass. 24 febbraio 2006 n. 13288); tale interpretazione, invero, si fonda sul combinato disposto dell'art. 137 c.p.p., comma 1 e art. 142 c.p.p., comma 1 nonché sull'ulteriore considerazione per cui la verbalizzazione dell'elezione di domicilio è attività fidefaciente del pubblico ufficiale;
donde la perfetta validità del verbale anche nel caso in cui manchi la sottoscrizione delle persone comparse, purché vi sia quella del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Se, dunque, l'elezione di domicilio deve ritenersi validamente ed efficacemente compiuta, ne consegue che l'esito negativo del tentativo di notifica esperito nel domicilio eletto (dovuto all'intervenuto trasferimento del LI\ in altro luogo, non comunicato all'autorità procedente) ha reso applicabile la previsione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, in base alla quale "se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore". E proprio in detta forma è stata eseguita, nei confronti dell'imputato odierno ricorrente, la notifica del decreto di citazione a comparire davanti al giudice di pace per il dibattimento di primo grado.
A nulla rileva il fatto che la notifica così eseguita sia stata preceduta dalle ricerche ex art. 159 c.p.p. e dall'emissione di un decreto di irreperibilità per il quale mancavano i presupposti, atteso l'avvenuto rintraccio del LI\ - ai fini di altra notifica - nell'abitazione occupata di fatto in *Camugnano*: il risultato conseguito all'espletamento di tale procedura è consistito comunque nella consegna dell'atto al difensore, effettuata in piena conformità al disposto del citato art. 161 c.p.p., comma 4 e resa legittima dalla sopravvenuta inefficacia dell'elezione di domicilio, indipendentemente dalla conoscenza di altro possibile recapito. La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto di quanto sopra, si rivela dunque viziata da inosservanza di legge e deve essere cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Bologna affinché, in persona di altro magistrato (art. 623 c.p.p., lett. d), proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010