Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale che raccoglie la dichiarazione o l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo se dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 46886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46886 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2744
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 19794/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AB, N. IL 11/08/1982;
avverso l'ordinanza n. 967/2007 TRIBUNALE di FIRENZE, del 09/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO1.1 Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2009 il Tribunale di Firenze,
in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da RM ID in sede di incidente di esecuzione, istanza volta a far dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna resa a suo carico dal Tribunale fiorentino il 10.12.2007, divenuta irrevocabile il 9.3.2008, sul rilievo che all'imputato non risultava ritualmente notificato l'estratto contumaciale della sentenza stessa.
1.2 Il giudice territoriale motivava la sua decisione di rigetto col l'argomento che la pronuncia di condanna risultava ritualmente notificata nel suo estratto contumaciale al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato aveva eletto regolarmente domicilio. Rilevava altresì il Tribunale che a fronte della presunzione di conoscenza dalla legge connessa alla regolare notifica del titolo, l'istante non aveva in alcun modo dimostrato circostanze e dati dai quali dedurre presumibilmente la mancata conoscenza del procedimento.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RM ID, assistito dal suo difensore di fiducia, il quale, con un unico motivo di doglianza, ne denuncia l'illegittimità, dappoiché viziato, a suo avviso, da violazione di legge.
2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente violazione dell'art. 161 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., sul rilievo che, l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia richiamata dal tribunale al fine di assumere la legittimità e la ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza presso detto difensore, dovrebbe considerarsi tamquam non esset, giacché mai sottoscritta dall'allora indagato, il quale, come chiaramente evidenziato nel relativo verbale redatto a cura della P.G. procedente, si rifiutò di firmare.
2.2 Il P.G. in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del gravame.
3. Il ricorso è infondato.
La questione di diritto posta dall'impugnazione in esame, è quella relativa al valore processuale e giuridico da assegnare al verbale redatto dalla P.G. al fine di acquisire la nomina da parte dell'indagato del difensore di fiducia e la indicazione del luogo ove intende che siano eseguite le notificazioni relative al processo, nella ipotesi in cui l'interessato rifiuti di sottoscrivere il verbale stesso formulato dai verbalizzanti.
Orbene, secondo un indirizzo giurisprudenziale più risalente di questa corte, il rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio, dopo averla effettuata, andava interpretato come rifiuto della dichiarazione stessa (vedi Cass. 19 dicembre 1995, n. 5038, RV. 203821) attesa la natura negoziale e processuale di tale dichiarazione (Cass., 24 novembre 1998, n. 4100, RV. 213259). Più recentemente tale indirizzo (con le sue argomentazioni) è divenuto minoritario (ancora in tal senso infatti si rinvengono: Cass., Sez. 5, 28.5.2008, n. 28618 e Sez. 6, 9.12.2003, n. 4921) mentre da parte soprattutto di questa sezione prima, si è precisato che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale redatto dal pubblico ufficiale, determina l'invalidità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ivi contenute, solo laddove dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio (Cass. 28 marzo 2003, n. 25427, RV. 225691; Cass., Sez. 1, 24.11.2004, n. 1606; Sez. 1, 17.4.2007, n. 32035; Sez. 1, 20.03, 2007, n. 22760; ma anche Sez. 5, 25.1.2008, n. 9752), indirizzo che il collegio ritiene di confermare.
Va considerato, infatti, da una parte, che la mancata sottoscrizione del verbale da parte delle "persone intervenute" (art. 137 c.p.p., comma 1) non è causa di nullità del verbale (art. 142 c.p.p., comma 1) e che l'art. 137 c.p.p., comma 2, prescrive che il pubblico ufficiale deve fare menzione della volontà di non sottoscrivere il verbale "con l'indicazione del motivo", precisazione evidentemente necessaria per valutare se e quali delle dichiarazioni contenute nel verbale non sottoscritto possano essere ritenute tuttavia valide (o non ritrattate). Nè può sottacersi, dappoiché ulteriore argomento decisivamente a sostegno della tesi qui sostenuta, che il verbale in parola, a mente dell'art. 161 c.p.p., comma 1 (soprattutto l'ultimo periodo) evidenzia senza possibilità di equivoco, che quella posta in essere dai PP.UU. verbalizzanti è attività fidefaciente di esso P.U., di guisa che per la sua validità non abbisogna certo della sottoscrizione del dichiarante, ma esclusivamente di quelle dei verbalizzanti (Cass. 9752/2008 cit. e 22760/2007 cit.). Con riferimento alla fattispecie in esame, il Giudice di merito, ha evidenziato, ne' il contrario viene difensivamente sostenuto, con motivazione sintetica ma logicamente ineccepibile, che il verbale della P.G. non recava alcuna indicazione che autorizzasse a ritenere che il rifiuto della sottoscrizione poneva essere interpretato come revoca della elezione di domicilio, e non già dovuto ad altre ragioni che non spiegavano efficacia su tali dichiarazioni processuali, di guisa che la doglianza va senza incertezze rigettata. Al rigetto consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009