Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
Attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial-processuale, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che esattamente gli atti del procedimento erano stati notificati presso il difensore, a norma dell'art.161, comma 1, cod.proc.pen., in quanto l'interessato, pur avendo dichiarato il proprio domicilio, si era poi rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1998, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 24/11/1999
1. Dott. Antonio Marchese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe De Nardo Consigliere N. 1291
3. Dott. Stefano Campo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye Consigliere N. 32368/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- TT AR, nato ad A[...]igliana il [...], a [...] v e r s o la sentenza emessa il 27 maggio 1998 dalla Corte di appello di Torino;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Verderosa il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
F A T T O
Con sentenza del 7 giugno 1996, il Pretore della sezione distaccata in Avigliana della Pretura circondariale di Torino, previa concessione di circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, ha condannato AR OS alla pena di dodici mesi di arresto, avendolo ritenuto colpevole dei reati, riuniti con il vincolo della continuazione, di illecita detenzione e porto abusivo di un coltello a scatto.
Sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia impugnata. Avverso la decisione di secondo grado, il OS ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denunciando la violazione della legge processuale, sostiene che egli non ha avuto conoscenza della celebrazione del processo di primo grado perché gli atti relativi erano stati notificati presso il difensore nominato di ufficio, pur avendo egli dichiarato il proprio domicilio, anche se si era poi rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. La censura è manifestamente infondata.
Non v'è dubbio, invero, che i verbali i quali documentano l'attività della polizia giudiziaria sono atti pubblici provenienti esclusivamente dal pubblico ufficiale che procede e perciò non necessariamente debbono essere firmati dalla parte che assiste alle indagini.
Tale sottoscrizione, tuttavia, è indispensabile qualora contengano dichiarazioni di parte e in special modo dichiarazioni di volontà, aventi natura negozial-processuale, come la dichiarazione di domicilio che produce specifici effetti giuridici. Ed è ovvio che, in questi casi, il negozio è nullo e non può produrre alcun effetto se manca la sottoscrizione della parte, il cui rifiuto non può che equivalere al rifiuto della stessa dichiarazione di volontà.
In conclusione, esattamente, nel caso in esame, gli atti del procedimento sono stati notificati presso il difensore a norma dell'art. 161.1 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma che, attesa la pretestuosità dell'impugnazione, viene determinata in L.1.000.000.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1999