Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
Il soggetto che abbia eletto domicilio ex art. 161, comma primo, cod. proc. pen. non è tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2011, n. 11150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11150 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/12/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo AR - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2148
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 11791/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTAGLIOLA GENNARO N. IL 28/04/1926;
avverso l'ordinanza n. 2107/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine nel senso del rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 24 marzo 2010, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile emesso nei confronti dell'interessato dal Procuratore generale, in esecuzione della sentenza della stessa Corte d'appello del 23 novembre 2001. 2. - Avverso l'ordinanza l'erede dell'interessato - nel frattempo deceduto - ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. Si deduce, in primo luogo, la nullità dell'ordinanza, in relazione all'art. 171, comma 1, lett. d), art. 178, comma 1, lett. c), art.127 c.p.p., commi 1 e 5, rilevando che l'avviso all'interessato per l'udienza del 5 febbraio 2010 è stato effettuato, ai sensi dell'art.161 c.p.p., al difensore di fiducia, dopo l'esito negativo della notifica effettuata il 13 gennaio 2010 allo stesso interessato, perché sconosciuto all'indirizzo di via Scalandrone 39. Come risulterebbe dal certificato di residenza datato 21 gennaio 2010, l'interessato sarebbe sempre vissuto alla via Scalandrone 39, strada che era stata semplicemente rinominata come via Sibilla e presso la quale è stata regolarmente notificata la stessa ordinanza di demolizione. Rileva la difesa che, dalla semplice raccolta di informazioni sul posto, l'ufficiale giudiziario avrebbe potuto facilmente individuare il domicilio dell'interessato, trattandosi di mera variazione della denominazione della strada, piuttosto risalente nel tempo.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza censurata, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione avrebbe affermato la diversità del fatto oggetto di contestazione dichiarato prescritto nella sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli rispetto a quello giudicato con la sentenza cui si sta dando esecuzione. Ad avviso della difesa, l'apparente diversità dei fatti oggetto di contestazione si desume dai richiami effettuati dai nuovi verbale di contestazione al vecchio verbale.
Si prospetta, in terzo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p., perché, dopo la condanna intervenuta con la sentenza cui si sta dando esecuzione, l'interessato sarebbe stato sottoposto ad altro procedimento penale, sempre per reati urbanistici e paesaggistici, per le medesime opere già contestate nel precedente giudizio. Nell'ambito di tale ultimo procedimento, il giudice monocratico avrebbe acquisito la sentenza in questione, rideterminando la pena per il reato di violazione di sigilli e dichiarando la prescrizione per tutte le violazioni edilizie e la conseguente caducazione della sanzione accessoria dell'ordine di demolizione.
In quarto luogo, è dedotta la carenza della motivazione dell'ordinanza censurata, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione non si sarebbe pronunciato in merito all'eccezione di nullità dell'ordinanza di demolizione, che avrebbe dovuto essere revocata per effetto della formazione del nuovo giudicato scaturente della continuazione tra la sentenza in esecuzione e la successiva sentenza del 2003.
Con un quinto motivo di doglianza, si denuncia la carenza di motivazione sui motivi riportati ai nn. 2 e 3 dell'atto propositivo dell'incidente di esecuzione. Per la difesa, il giudice dell'esecuzione non si sarebbe pronunciato in ordine alla questione relativa all'inefficacia dell'ordinanza di demolizione disposta dal giudice penale a fronte dell'esistenza di un concorrente ordine di demolizione emesso dall'autorità amministrativa;
ne' avrebbe espresso il suo giudizio sulla richiesta di sospensione dell'ordinanza in attesa della definizione del ricorso proposto dall'interessato davanti al Tar.Il sesto motivo di impugnazione, relativo alla pretesa manifesta illogicità della motivazione, si articola nella considerazione che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 172 c.p., in quanto la causa estintiva del reato previsto dagli artt. 163 e ss. c.p. sarebbe prevalente. La difesa rileva, in settimo luogo, l'erronea applicazione degli artt. 167 e 172 c.p., perché il giudice avrebbe sostenuto, senza sufficiente motivazione, che la causa estintiva del reato non potrebbe estendersi all'effetto penale consistente nella sanzione amministrativa dell'obbligo di demolizione. Ad avviso del ricorrente, poiché nel caso in esame la sospensione condizionale della pena è stata concessa senza alcuna condizione, l'operatività dell'effetto estintivo non dipenderebbe dall'avere o meno adempiuto all'ordine di demolizione.
Con un ottavo motivo dì censura, si prospetta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle precarie condizioni di salute del coniuge del ricorrente, perché la Corte avrebbe pretermesso la gerarchia dei valori costituzionali;
gerarchia in base alla quale il diritto alla salute deve essere anteposto all'esecuzione dell'ordine di demolizione.
In nono luogo, si rileva che, appena cinque giorni dopo il deposito dell'impugnata ordinanza, il ricorrente era deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ad avviso della difesa, tale evento aveva determinato l'estinzione della pena irrogata, ai sensi dell'art. 171 c.p., nonché della sanzione accessoria della demolizione delle opere abusive, perché tale sanzione sarebbe strettamente personale e non potrebbe, perciò, trasferirsi sull'erede UC AR.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure proposte. Deve rilevarsi che - come lamentato dalla ricorrente - l'avviso all'interessato per l'udienza del 5 febbraio 2010 è stato effettuato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., al difensore di fiducia, dopo l'esito negativo della notifica tentata il 13 gennaio 2010 al domicilio dello stesso interessato, perché questo risulta sconosciuto all'indirizzo di via Scalandrone 39. Come emerge dal certificato di residenza in atti del 21 gennaio 2010, l'interessato è sempre vissuto alla via Scalandrone 39, strada che è stata rinominata come via Sibilla e presso la quale è stata regolarmente notificata la stessa ordinanza di demolizione. Trattandosi di mera variazione della denominazione della strada, l'ufficiale giudiziario avrebbe, dunque, dovuto individuare il domicilio per la notificazione attraverso la raccolta di informazioni sul posto. L'art. 161 c.p.p., comma 1, deve, infatti, interpretarsi nel senso che il soggetto che ha eletto domicilio non è tenuto a comunicare la variazione del domicilio stesso, ove questa non derivi da trasferimento altrove, ma da semplice mutamento del nome della via, e cioè da una scelta dell'amministrazione, del tutto estranea alla sfera di controllo dell'interessato.
4. - L'ordinanza impugnata deve, conseguentemente essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012