Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
L'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata "tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 28618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28618 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 749
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 026524/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) LA AN, N. IL 19/06/1986;
avverso ORDINANZA del 03/07/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Il PM presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di quella città in data 3.7.2007 nel procedimento a carico di LA NJ con la quale ha annullato il decreto di citazione e l'avviso ex art 415 bis c.p.p. (disponendo restituirsi gli atti al PM) per omessa notifica degli atti presso il luogo dichiarato.
Deduce violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, atteso che la Glawe, dichiarò ai verbalizzanti di voler eleggere domicilio in via Casilina 782 Roma, ma poi si rifiutò di sottoscrivere il verbale.
Tale condotta non poteva essere interpretata che come rifiuto di eleggere domicilio, con la conseguenza che le notificazioni devono essere effettuate, come è avvenuto nel caso in esame, presso il difensore. L'erronea decisione del giudice, determinando un'indebita regressione del procedimento e una stasi dello stesso, deve qualificarsi come abnorme e dunque come ricorribile per Cassazione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma per il corso ulteriore.
Invero è del tutto ovvio che una dichiarazione di volontà proveniente da un soggetto che si rifiuti poi di sottoscrivere il relativo verbale va considerata tamquam non esset, mancando il dato della (formale e concreta) riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante. La AW dunque in data 12.4.2005, rifiutandosi di sottoscrivere il verbale si è, eo ipo, rifiutata di eleggere domicilio, con la conseguenza che è divenuto applicabile l'art. 161 c.p.p., comma 4. Erroneamente dunque il giudicante ha ritenute nulle le notifiche effettuate presso il difensore.
Ricorre poi il denunziato aspetto di abnormità per le ragioni correttamente prospettate dal PM impugnante, atteso che l'abnormità consegue alla inevitabile stasi processuale che la erronea decisione del Tribunale ha determinato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008