Sentenza 24 novembre 2004
Massime • 1
In tema di elezione o dichiarazione del domicilio, il rifiuto dell'interessato di sottoscrivere il verbale redatto dal pubblico ufficiale comporta l'invalidità dell'atto solo quando venga espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta ed il verbale, oppure ad una sopravvenuta volontà di non compiere l'elezione o dichiarazione del domicilio. (In motivazione la Corte ha osservato che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale, e che il pubblico ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza della quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2004, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 24/11/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 4608
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 012426/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI AH N. IL 01/01/1979;
avverso ORDINANZA del 06/02/2004 TRIBUNALE di AOSTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. UH RR ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del 6 febbraio 2004 con la quale il tribunale di Aosta, giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza pronunziata nei suoi confronti in data 26 gennaio 2001 dallo stesso tribunale.
Il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto valida la notifica della sentenza contumaciale effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. al difensore di fiducia, in quanto essendosi rifiutato di firmare il verbale che tale nomina conteneva, insieme con la elezione di domicilio presso lo stesso difensore, avrebbe dovuto ritenersi chiara la volontà contraria a quanto in precedenza dichiarato. Nè poteva ritenersi logica la motivazione dell'ordinanza che dopo avere escluso la validità della nomina del difensore (e della elezione di domicilio) aveva ritenuta legittima la notifica effettuata al difensore sul presupposto che lo stesso era stato "pur sempre indicato dall'indagato", in quanto non valendo la nomina a difensore di fiducia e non essendo stato nominato d'ufficio, tale difensore doveva considerarsi estraneo al rapporto processuale;
in ogni caso non vi era alcuna prova che egli, alloglotta, conoscesse l'italiano per cui anche sotto tale profilo la nomina e la elezione di domicilio non potevano considerarsi validamente effettuate;
infine, anche la notifica dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensione della sua esecuzione non poteva considerarsi regolarmente effettuata con il rito degli irreperibili in quanto, anche se risultava espulso, avrebbero dovuto in ogni caso essere svolte le ricerche presso l'ultimo domicilio risultante dagli atti.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Secondo un indirizzo giurisprudenziale più risalente questa corte ha ritenuto che il rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio, dopo averla effettuata, debba interpretarsi come rifiuto della dichiarazione stessa (vedi Cass. 19 dicembre 1995, n. 5038, RV. 203821) attesa la loro natura negozial- processuale (24 novembre 1998, n. 4100, RV. 213259). Più recentemente si è poi precisato che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale redatto dal pubblico ufficiale determina l'invalidità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ivi contenute solo laddove dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio (Cass. 28 marzo 2003, n. 25427, RV. 225691), indirizzo che si ritiene di fare proprio.
Va considerato, infatti, da una parte che la mancata sottoscrizione del verbale da parte delle "persone intervenute" (art. 137, comma 1, c.p.p.) non è causa di nullità del verbale (art. 142, comma 1, c.p.p.) e che l'art. 137, comma 2, c.p.p., prescrive che il pubblico ufficiale deve fare menzione della volontà di non sottoscrivere il verbale "con l'indicazione del motivo", precisazione evidentemente necessaria per valutare se e quali delle dichiarazioni contenute nel verbale non sottoscritto possano essere ritenute tuttavia valide (o non ritrattate).
Le considerazioni esposte in ordine alla elezione di domicilio si estendono anche alla dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, attesa la necessità anche in questo caso di indagare il motivo del rifiuto della sottoscrizione.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il giudice di merito avrebbe dovuto, quindi, accertare se risultava il motivo del rifiuto di sottoscrivere il verbale ed, in caso di mancanza, valutare, se il rifiuto della sottoscrizione doveva essere interpretato come revoca della volontà di nomina del difensore e della elezione di domicilio, ovvero fosse dovuta ad altre ragioni che non spiegavano efficacia su tali dichiarazioni processuali.
Non deve adottarsi alcun provvedimento sulla libertà personale del ricorrente, essendo stato lo stesso scarcerato in data 17 aprile 2004 per fine pena, mentre rimane l'interesse alla decisione potendo il UH essere rimesso in termini per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza del 26 gennaio 2001.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale monocratico di Aosta.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005