Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2004, n. 1606
CASS
Sentenza 24 novembre 2004

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In tema di elezione o dichiarazione del domicilio, il rifiuto dell'interessato di sottoscrivere il verbale redatto dal pubblico ufficiale comporta l'invalidità dell'atto solo quando venga espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta ed il verbale, oppure ad una sopravvenuta volontà di non compiere l'elezione o dichiarazione del domicilio. (In motivazione la Corte ha osservato che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale, e che il pubblico ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza della quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2004, n. 1606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1606
    Data del deposito : 24 novembre 2004

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