Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
L'onere di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale, dato che l'ufficiale giudiziario non ha il potere nè il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 27547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27547 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 25/03/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1262
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 42195/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT GE nato in [...] [...];
Avverso la sentenza 8.5.2008 della Corte d'Appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio;
Udito il difensore avv.to ZEPPIERI Leone che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
GE AT, per il tramite del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 8.5.2008 con la quale la Corte d'Appello di Roma, in parziale difformità della decisione 19.5.2005 del Tribunale di Latina, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1, 4, 7 della rubrica della imputazione per essere gli stessi estinti per prescrizione ed eliminata la relativa pena, lo ha condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione per il delitto di danneggiamento sub capo 5. Concedeva quindi il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il AT deduce: 1.) la violazione dell'art. 161 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) perché il decreto di fissazione dell' udienza è
stato notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 e non presso il domicilio eletto che, immodificato nella sua realtà fisica, aveva visto il mutamento della numerazione civica ad opera della Amministrazione Comunale;
2.) nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per travisamento della prova. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.178 c.p.p., lett. c) perché sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'imputato. Infatti il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato irritualmente notificato presso lo studio del difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4 invece che presso il domicilio eletto dall'imputato. La doglianza è infondata e deve essere respinta. Emerge dallo stesso testo del ricorso proposto che, nel corso del procedimento penale, effettuata da parte dell'imputato, rituale dichiarazione di domicilio presso la propria residenza, l'amministrazione comunale di Latina aveva provveduto a mutare la numerazione civica della suddetta via;
per tale fatto l'ufficiale giudiziario non avendo più trovato corrispondenza tra l'indirizzo del domicilio eletto dall'imputato e quello reale riportante una diversa numerazione, aveva provveduto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia del medesimo, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. In particolare la difesa del ricorrente si duole del fatto che l'ufficiale giudiziario effettuando opportuni accertamenti si sarebbe potuto ben avvedere dell'avvenuta modificazione della numerazione civica provvedendo quindi ad effettuare una più regolare notificazione. La eccezione è infondata.
Per testuale disposizione dell'art. 161 c.p.p., è preciso onere dell'imputato comunicare qualsiasi modificazione del domicilio eletto e tale onere incombe anche nel caso in cui la variazione dipenda da una modificazione della numerazione civica ad opera dell'Amministrazione Comunale, posto che dal testo della citata norma non si evince alcuna eccezione al principio normativo affermato posto che l'ufficiale giudiziario non ha nel il potere nel il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 4875 del 12/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229381, di qui consegue che la notifica è stata ritualmente effettuata mediante la consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, senza, peraltro, che siano emerse effettive lesioni del reale contraddittorio. 2.) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha dichiarato la responsabilità dell'imputato con riferimento al delitto di danneggiamento sulla scorta del fatto che "diversamente da quel che sostiene l'appellante, l'esistenza del cosiddetto by - pass è stata rilevata dal Consulente Tecnico del Pubblico ministero, prof. Fresa Rosario, come risulta a pag. 2 sub n. 1 della relazione dello stesso in atti composta di pagine 3 e senza data nella quale si afferma la rilevazione di by - pass sullo sfioro delle acque della vasca di sedimentazione, regolabile con saracinesca di mandata e chiusino sigillabile". In particolare la difesa del AT segnala che la consulenza del Pubblico Ministero a firma del consulente ST attiene agli accertamenti tecnici espletati nell'ambito del procedimento n. 9848/M/99 per fatti di reato accertati in data 7.9.1999. Viceversa il reato per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna è oggetto di indagine nell'ambito del procedimento penale n, 8188/00 relativo a fatti accertati in data 1.12.2000. Questi ulteriori e diversi fatti di reato sono stati oggetto di accertamento tecnico espletata dal collegio peritale SANNA e SPAGNOLI, depositata in data 22.11.2000. Il motivo non è fondato e deve essere respinto. In sede di proposizione di motivi di appello la difesa del prevenuto aveva sostenuto che in ordine al delitto di danneggiamento era mancante la prova della coscienza e volontà del prevenuto di porre in essere una condotta idonea a determinare il danneggiamento del corso d'acqua Trullio-Bottino-Cupiddu nel quale confluivano gli scarichi delle acque reflue della produzione industriale della N.i.p..
La Corte d'Appello, rispondendo sul punto, ha ripreso la argomentazione assunta dal giudice di primo grado desumendo la prova del dolo dalla valutazione complessiva della intera vicenda che vedeva l'imputato sottoposto a procedimento penale per fatti analoghi, derivanti da due accertamenti di polizia giudiziaria immediatamente successivi l'un l'altro. Pertanto, se è vero che il riferimento storico alla vicenda che è stata oggetto di accertamento da parte del consulente del Pubblico Ministero Dott. Fresta è attinente ad un diverso reato (dichiarato prescritto), è anche vero che dalla intera complessiva vicenda, presa globalmente in considerazione dal giudice del merito e dal complessivo comportamento dell'imputato valutato in riferimento a tutti i fatti storici ascritti, il Tribunale, prima e la Corte d'Appello, poi hanno tratto l'elemento di prova utile a valutare l'elemento psicologico del dolo riferito al reato di danneggiamento. Quindi, nel caso di specie, la Corte territoriale non è incorsa in un travisamento della prova (scambiando erroneamente le risultanze delle due diverse consulenze svolte nel corso del giudizio), ma ha volutamente fatto riferimento alla consulenza riguardante il cd. by - pass, ricollegando l'originaria consapevolezza dell'imputato in ordine alla stato di inefficienza dell'impianto di scarico dei reflui (già accertato con riferimento all'aspetto tecnico del by - pass) alla ulteriore circostanza della fuoriuscita chiaramente visibile di liquami e alle reiterate diffide dell'Amministrazione a predisporre misure idonee a contenere gli sversamenti, così giungendo a ritenere, con motivazione adeguata ed essente da censure, che l'imputato conosceva e voleva il contestatogli riversamento delle acque reflue inquinanti. Parimenti esente da censura, trattandosi di valutazione di mero fatto, è la questione relativa al tema della "delega delle funzioni". Le censure mosse dal ricorrente, sul punto, appaiono generiche in quanto ripropongono le medesime questioni già dedotte in grado di appello, senza introdurre aspetti di novità, da ricollegarsi al decisum del giudice dell'appello che appare adeguato, non manifestamente illogico ne' contraddittorio, apparendo quanto affermato dal ricorrente mero argomento di fatto volto a dare del fatto storico una interpretazione diversa che esula dalla competenza del giudice di legittimità.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009