Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
La dichiarazione o elezione di domicilio, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sono nulle qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie nella quale l'interessato si era rifiutato di sottoscrivere il verbale predisposto dalla polizia giudiziaria con l'indicazione del suo domicilio, e per la quale si è ritenuto che le necessarie notifiche dovessero essere effettuate presso il difensore, a norma dell'art. 161 comma primo cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2003, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
49 2 1/0 4 Sentenza n. 1643 Registro generale n.4718/03 21
Udienza pubblica del 9.12. 2003
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta
Composta dai Sigg.ri:
Presidente Dott. Luigi Sansone
.Consigliere Dott Bruno Oliva
Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere Dott. Giovanni Conti
Consigliere Dott Agnello Rossi
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NE FI, n. a Reggio Calabria il 28.5.1945;
avverso la sentenza in data 21.11.2001 della Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco Viglietta che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Fatto
1. NE FI ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 21.11.2001 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza del 25.10.1999 del Tribunale di Genova che lo ha condannato alla pena di anni uno e giorni quindici di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv,
570, comma 1, 570 cpv. n. 2, 572 e 612 c.p..
2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178, lett. c) e 179, comma 5, c.p.p. in quanto al ricorrente non è stato notificato il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, con conseguente mancata instaurazione
-Si osserva in proposito nel ricorso che il FI con ordinanza del giudice dell'esecuzione del art. 185 c.p.p..
19.1.2001 era stato restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 25.10.1999 del Tribunale di Genova sul rilievo che la notifica dell'estratto contumaciale di tale
-
decisione non era stata eseguita correttamente nel domicilio dichiarato in Genova, via Sparta nn.
10\17 bensì presso il difensore di ufficio. Nonostante tale motivato e condivisibile provvedimento del giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Genova nella sua sentenza ha ritenuto priva di validità la pretesa dichiarazione di domicilio effettuata davanti ai Carabinieri di Sestri Ponente per avere il FI rifiutato di sottoscriverla. Ma il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello è stato notificato al domicilio, ritenuto inidoneo nella sentenza di appello, di via Sparta nn. 10\17. Con le conseguenti nullità derivanti dalle violazioni degli artt. 179, comma 1, 185, comma 1, e 487, comma 1, c.p.p..
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p..p., sostenendosi che non sussistono gli elementi costitutivi dei reati contestati sia perchè la Corte territoriale ha confermato la sentenza sulla base delle dichiarazioni delle persone offese che non vanno immuni da sospetto, sia perché la sentenza non ha motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, carente nel caso di specie, ed ha ignorato la condizione di estrema indigenza del ricorrente.
4. Il terzo motivo di ricorso concerne la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per totale carenza di motivazione in merito alla richiesta proveniente dal Procuratore generale di ritenere assorbiti nel delitto di maltrattamenti i reati di cui all'art. 570, comma 2, e 612 c.p..
5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce infine la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. perché è stata fornita una motivazione soltanto apparente sulla pena inflitta, da ritenere eccessiva.
Diritto
1. E' fondato e va accolto il primo ed assorbente motivo di ricorso, con il quale si lamenta che al ricorrente non è stato correttamente notificato il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale e nullità degli atti consecutivi. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in ragione della loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial-processuale, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante;
e su questa base si è ritenuto che gli atti sono esattamente notificati presso il difensore, a norma dell'art. 161, comma 1, c.p.p., quando l'interessato si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale contenente la dichiarazione di domicilio (Cass., Sez. I, sent. n. 4100\1999 del 24.11.1998). "A questo orientamento si è attenuta, nel caso in esame, la Corte di appello di Genova che nell'affrontare la questione della validità della notifica del decreto di citazione a giudizio emesso in prime cure, ha rilevato che la pretesa dichiarazione di domicilio in Genova Sestri Ponente, via Sparta nn. 10\17, compiuta il 19.9.1996 dinanzi ai Carabinieri, è priva di validità avendo il
FI rifiutato di sottoscriverla.
Va però rilevato che in contrasto con l'orientamento interpretativo di questa Corte e con il concreto dictum della Corte d'appello di Genova in ordine alla notificazione eseguita in primo grado il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla stessa Corte di appello è stato notificato
- proprio in Genova - Sestri Ponente, via Sparta nn. 10\17, cioè in un luogo per il quale, alla stregua di quanto sin qui detto, non risulta alcuna valida dichiarazione di domicilio. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di
Genova per la celebrazione di un giudizio validamente instaurato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per il giudizio.
Così deciso il 9.12.2003
Il Presidente Il Consigliere estensore
Brucker Moore
IL CANCELLIERE ČI Lidia Scalia
Ceece Depositato in Cancelleria
000 -6 FEB. 2004
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