Sentenza 24 febbraio 2006
Massime • 2
In tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida la elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che il pubblico ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza del quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. (In motivazione, la Corte ha specificato che il rifiuto della sottoscrizione comporta la invalidità dell'atto solo quando venga espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta e il verbale, oppure ad una sopravvenuta volontà di non compiere la elezione o la dichiarazione di domicilio, evidenziando altresì che il rifiuto della sottoscrizione del verbale contenente la elezione o dichiarazione di domicilio si risolverebbe comunque in una della fattispecie previste dall'art. 161 comma quarto cod. proc. pen., in relazione alle quali è prevista la notifica mediante consegna al difensore).
Non sono viziate da nullità le notificazioni del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale all'imputato detenuto effettuate nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all'art. 156 cod. proc. pen. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2006, n. 13288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13288 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 24/02/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 413
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013035/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JI EZ, N. IL 16/01/1977;
avverso SENTENZA del 18/01/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. BIASCI Renato Piero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IE CE ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18 gennaio 2005 che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dal predetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 27 maggio 2003 di condanna del ricorrente alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato.
Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 156, 157, 161 e 178 c.p.p. e relativo vizio motivazionale, deducendo che erroneamente la corte di merito ha ritenuto validamente notificato l'estratto della sentenza contumaciale al difensore dell'imputato. Infatti, egli si era rifiutato di sottoscrivere il processo verbale contenente l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Talché erano mille sia la notificazione del decreto di citazione a giudizio che la notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale effettuate presso il difensore d'ufficio. Il ricorrente, poi, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, interpretando il rifiuto di sottoscrivere il verbale come revoca implicita dell'elezione di domicilio, le notificazioni erano state regolarmente eseguite presso il difensore d'ufficio.
Deduce, in proposito, il ricorrente che la notificazione al difensore è prevista da una norma di chiusura del sistema, per cui la notificazione andava eseguita ai sensi degli artt. 156 e 157 c.p.p., essendo egli, peraltro, detenuto alla data del 22 ottobre 2002 e per tutto il periodo successivo. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Invero, la corte territoriale ha correttamente applicato il principio affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il rifiuto dell'interessato di sottoscrivere il verbale redatto dal pubblico ufficiale comporta l'invalidità dell'atto solo quando venga espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta ed il verbale, oppure ad una sopravvenuta volontà di non compiere l'elezione o dichiarazione del domicilio" (Sez. 1^, Sentenza n. 1606 del 2005;
Sez. 4^, Sentenza n. 25427 del 2003). Invero, l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e il pubblico ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza della quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 2005). Pertanto, correttamente la corte territoriale ha ritenuto che "non è viziato da nullità il decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato detenuto nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all'art. 156 cod. proc. pen. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, attesoché anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 1" (Sez. 2, Sentenza n. 47379 del 2003). In ogni caso, la corte territoriale ha altrettanto correttamente ritenuto che, pur volendo aderire al diverso orientamento secondo il quale la dichiarazione o elezione di domicilio, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sono mille qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante, nondimeno nella concreta fattispecie le necessarie notifiche sono state regolarmente e validamente effettuate presso il difensore, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (per una fattispecie analoga cfr. Sez. 6^, Sentenza n. 4921 del 2004).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006