Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2006, n. 13288
CASS
Sentenza 24 febbraio 2006

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In tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida la elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che il pubblico ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza del quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. (In motivazione, la Corte ha specificato che il rifiuto della sottoscrizione comporta la invalidità dell'atto solo quando venga espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta e il verbale, oppure ad una sopravvenuta volontà di non compiere la elezione o la dichiarazione di domicilio, evidenziando altresì che il rifiuto della sottoscrizione del verbale contenente la elezione o dichiarazione di domicilio si risolverebbe comunque in una della fattispecie previste dall'art. 161 comma quarto cod. proc. pen., in relazione alle quali è prevista la notifica mediante consegna al difensore).

Non sono viziate da nullità le notificazioni del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale all'imputato detenuto effettuate nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all'art. 156 cod. proc. pen. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, atteso che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2006, n. 13288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13288
Data del deposito : 24 febbraio 2006

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