Sentenza 26 aprile 2013
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2013, n. 23870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23870 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 26/04/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 1301
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 34807/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AK AC N. IL 18/05/1984;
avverso la sentenza n. 5883/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. KS CH propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Milano ha confermato quella emessa in data 29 marzo 2011 del tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù con cui era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, per la detenzione di involucri di hashish rinvenuti sotto le tegole dell'abbaino adibito a sua camera da letto.
2. Deduce in questa sede il ricorrente:
2.1 la nullità dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio redatta dai carabinieri della stazione di Lomazzo in data 26 novembre 2009, all'atto della sua identificazione, in quanto non sottoscritta dallo stesso. Rappresenta di non parlare la lingua italiana e che, per effetto di quanto denunciato, sarebbero stati erroneamente notificati dal tribunale di Como tutti gli atti ai sensi dell'art. 161 c.p.p., laddove si sarebbe dovuto procedere nelle forme degli artt. 157 e 159 c.p.p.. Aggiunge inoltre di essere stato sempre reperibile sul territorio nazionale avendo presentato domanda di regolarizzazione;
2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione non essendovi alcun elemento certo sulla riferibilità alla sua persona della droga rinvenuta sul tetto su cui si affaccia l'abbaino, avendo quest'ultimo accesso esterno autonomo. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il ricorrente non fornisce alcun elemento dimostrativo della sua ignoranza della lingua italiana al momento in cui i carabinieri hanno proceduto nei suoi confronti per lo stupefacente rinvenuto.
Ciò posto, in relazione al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che la sentenza di appello ha correttamente posto in evidenza che agli atti vi è un verbale di elezione di domicilio che, in quanto sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria, fa fede quanto alla veridicità di ciò che accaduto, da cui si rileva che effettivamente il 26 novembre 2009 l'imputato ha eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio.
La circostanza che l'imputato si sia rifiutato di firmare il verbale, come attestato dallo stesso ufficiale di pg, correttamente è stata ritenuta inidonea ad inficiare la fidefacienza dell'atto di PG che non può essere, quindi, ritenuto nullo.
Al riguardo occorre anzitutto rilevare che l'orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale che raccoglie la dichiarazione o l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo se dal verbale risulti che l'indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o non intendendo più eleggere domicilio (da ultimo Sez. 1^, Sentenza n. 46886 del 22/10/2009 Rv. 245676), il che non risulta. In ogni caso, anche l'orientamento contrario secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata "tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, giunge comunque alla conclusione che, per effetto del rifiuto si verifica la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore (Sez. 5^, Sentenza n. 28618 del 28/05/2008 Rv. 240430). Il che è comunque avvenuto nella specie.
Si sostanziano invece di merito le considerazioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso in relazione al quale la corte di appello ha correttamente motivato la riferibilità della detenzione dello stupefacente imputato evidenziando con argomentazione ineccepibile sul piano logico che all'abbaino si poteva accedere solo attraverso la camera dell'imputato.
Nè vengono in questa sede indicati elementi trascurati dal giudice di appello nella valutazione.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013