Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 2
La mancanza della sottoscrizione dell'interessato nel verbale che ne ha raccolto l'elezione di domicilio non inficia la validità e l'efficacia dell'elezione, perchè il verbale è espressione dell'attività fidefaciente del pubblico ufficiale, e pertanto non richiede la sottoscrizione del dichiarante.
La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2007, n. 22760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22760 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 29/03/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 01369
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 045203/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LB, N. IL 24/02/1971;
avverso ORDINANZA del 23/06/2006 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 23/6/2006 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza presentata da BA LB con la quale si era eccepita la nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna emessa a suo carico e, comunque, si instava per la riammissione nel termine per proporre impugnazione. Il Tribunale ha sottolineato che in atti vi era regolare elezione di domicilio presso l'originario difensore e che gli atti, fra essi compreso l'estratto contumaciale della sentenza, erano stati regolarmente notificati presso il domicilio eletto;
ha altresì rilevato che nessuna impugnazione il BA aveva proposto allorché era stato estradato e che, pur a voler interpretare la richiesta avanzata quale istanza di remissione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., non era stato nella specie osservato il termine per la sua valida proposizione. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso sia il BA che il suo difensore, deducendo violazione di legge nonché manifesta illogicità della motivazione. Il primo ha ribadito la nullità della elezione di domicilio, sottolineando che non risultava alcuna sottoscrizione dell'imputato a conferma di tale elezione;
ha rilevato come immediatamente egli avesse contestato la validità del titolo esecutivo e come le doglianze espresse ben potessero essere considerate quali richiesta di rimessione nel termine ex art. 175 c.p.p.. Il difensore ha articolarmente confutato la ritualità della elezione di domicilio, anche rilevando che l'asserito domiciliatario aveva rinunciato al mandato difensivo;
ha inoltre censurato la affermata equipollenza tra notifica dell'ordine di carcerazione e notifica dell'estratto contumaciale e sottolineato l'obbligo per il Giudice dell'esecuzione di valutare la mancata osservanza delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato. Il ricorso, proposto con distinti atti (uno a firma del BA ed uno a firma del suo difensore), non merita accoglimento. L'assunto del ricorrente, secondo il quale non si sarebbe dovuto e non si dovrebbe riconoscere validità alcuna alla elezione di domicilio effettuata dallo straniero nel corso dell'udienza di convalida e ribadita all'atto della sua scarcerazione perché privi entrambi gli atti, in cui tale elezione era contenuta, della sottoscrizione dell'interessato, è tesi che non merita alcuna condivisione. Ed infatti, come chiaramente si evince dall'art. 161 c.p.p., comma 1, ultima parte e comma 3, nelle ipotesi in tali commi previste, trattandosi di attività fidefaciente del Pubblico Ufficiale, non è richiesta la sottoscrizione del dichiarante;
inoltre il rifiuto dell'interessato di sottoscrivere il verbale redatto dal pubblico ufficiale può comportare l'invalidità della elezione solo quando esso sia espressamente ricondotto alla volontà di disconoscere la corrispondenza tra la compiuta elezione e quanto riprodotto in verbale ovvero alla sopravvenuta volontà di revocare o mutare l'elezione di domicilio (cfr. Cass. sentenze n. 1606/2005 e n. 25427/2003). Nè può sostenersi una invalidità della elezione per avere successivamente il difensore, presso il quale il BA aveva eletto domicilio, rinunciato al mandato difensivo, atteso che la elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nelle forme prescritte;
sicché la revoca del mandato difensivo, la rinuncia ad esso o la sostituzione di difensore non fanno venir meno la validità della elezione. Da quanto sopra conseguono dunque, preso atto della mai intervenuta modifica della effettuata elezione di domicilio, la piena rispondenza a legge delle notifiche effettuate in corso di giudizio, fra esse comprese quella relativa alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, nonché la regolare formazione del titolo esecutivo in conseguenza del quale il BA trovasi detenuto. Quanto alla sostenuta impossibilità di equiparazione tra la notifica dell'ordine di carcerazione e la notifica dell'estratto contumaciale, non ammettendo quest'ultima atti equipollenti, il rilievo - seppure esatto - è del tutto inconferente, atteso che, come sopra sottolineato, vi è stata nella specie regolare notifica dell'estratto contumaciale.
In ordine all'ulteriore questione dedotta, osserva il EG (a parte che non sembra essere stata effettuata davanti al Giudice dell'esecuzione alcuna richiesta ai sensi dell'art. 175 c.p.p., sicché essa non sarebbe proponibile per la prima volta in questa sede) che i rilievi in proposito avanzati sono manifestamente infondati, atteso che la legge fissa un termine di decadenza per proporre dinanzi all'Autorità competente la richiesta di rimessione in termini e che siffatta richiesta non può essere surrogata da generiche doglianze espresse davanti ad una Autorità Giudiziaria straniera (di qui anche la irrilevanza della richiesta istruttoria e della lamentata omessa motivazione sul punto).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente BA LB al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007