Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2000, n. 826
CASS
Sentenza 16 febbraio 2000

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Fra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non può mai annoverarsi l'interrogatorio di garanzia, onde il mancato invio del relativo verbale al giudice del riesame non può costituire motivo di perdita dell'efficacia della misura cautelare. La finalità cui si ispira l'art. 294 cod. proc. pen. non è, infatti, di ordine probatorio in senso stretto, avendo l'interrogatorio lo scopo di porre, nel più breve termine possibile, la persona privata della libertà personale alla presenza del giudice perché valuti se permangono le condizioni di applicabilità della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2000, n. 826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 826
    Data del deposito : 16 febbraio 2000

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