Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
Fra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non può mai annoverarsi l'interrogatorio di garanzia, onde il mancato invio del relativo verbale al giudice del riesame non può costituire motivo di perdita dell'efficacia della misura cautelare. La finalità cui si ispira l'art. 294 cod. proc. pen. non è, infatti, di ordine probatorio in senso stretto, avendo l'interrogatorio lo scopo di porre, nel più breve termine possibile, la persona privata della libertà personale alla presenza del giudice perché valuti se permangono le condizioni di applicabilità della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2000, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 16.2.2000
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. OV De Roberto - Consigliere N. 826
Dott. Ugo Luigi Scelfo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N. 27713/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Antonio Cersosimo, di OP TT;
avverso l'ordinanza 28.4.1999 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catanzaro - pronunciando con ordinanza 28.4.1999 sulla richiesta di riesame avverso l'ordinanza 13.4.1999 del gip dello stesso Tribunale applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OP TT, indagato per il reato di estorsione in danno di AR PE - confermava la misura stessa.
L'ordinanza respinge l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione al Tribunale del riesame dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, non costituendo questo, di per sè, elemento favorevole al medesimo. Respinge, inoltre, l'eccezione di nullità per essere l'ordinanza priva dell'indicazione delle fonti di prova utilizzate, non potendosi equiparare la lacunosità della motivazione alla sua mancanza assoluta.
Respinge, infine, la censura secondo cui le dichiarazioni "de relato" sono inutilizzabili come elementi determinanti o comunque utili ai fini della decisione sulla fondatezza dell'imputazione, ritenendole sufficienti ai fini della sussistenza degli indizi di colpevolezza. Nel merito ricostruisce la vicenda relativa all'estorsione sulla base delle dichiarazioni rese dal AR, imprenditore di Serra S. UN, il quale, avendo iniziato i lavori per la realizzazione di un parco naturale in località Monte Fiorino di Satriano, era stato avvicinato dalla sorella e dal padre di OP TT (latitante) al fine di ottenere il pagamento di una somma a favore del OP stesso. Il AR aveva contattato LU MO (appartenente ad una famiglia della cui protezione il AR si avvaleva), il quale successivamente gli aveva riferito che vi era stato un incontro fra lo stesso LU, OP TT ed altri (CE RO e PA OV), nel quale si era concordato che egli avrebbe dovuto versare la somma di lire 30.000.000 per i lavori di Monte Fiorino. Su questa base il Tribunale ravvisava i sufficienti indizi di colpevolezza.
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale le ritiene sussistenti sulla base della presunzione di cui all'art. 275, c. 3, c.p.p., in quanto il fatto era connotato dalle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. Ricorre la difesa dell'indagato per violazione dell'art. 309, c. 5, c.p.p. in relazione alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato; e per violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
È principio costantemente ribadito da questa Suprema Corte che fra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non può annoverarsi l'interrogatorio di garanzia, onde la mancata allegazione del relativo verbale agli atti previsti dall'art.309, c. 5, c.p.p., non costituisce motivo per la perdita di efficacia della misura coercitiva.
La finalità, infatti, che presiede alla norma di cui all'art. 294 C.P.P. non è di natura probatoria in senso stretto, in quanto l'interrogatorio non costituisce necessariamente elemento "a favore" dell'indagato, ma è destinato a porre nel più breve tempo possibile la persona privata della libertà personale con l'organo giudicante perché questo valuti, come recita il comma 3 dello stesso articolo, se permangano le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dalla legge. Diversamente opinando l'interrogatorio di garanzia verrebbe a costituire una sorta di anticipazione del giudizio del Tribunale del riesame.
Quanto al fatto che il denunciante AR non sia fonte diretta, ma "de relato", la circostanza è priva di incidenza negativa in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, in quanto il LU riferisce di un contatto diretto con l'indagato OP TT, e la circostanza trova riscontro nel contatto diretto fra il AR e i prossimi congiunti (la sorella e il padre) dell'indagato, che assumevano di agire per conto di quest'ultimo. Collegando fra loro i due elementi si ha la conferma, a livello indiziario, di chi fosse il soggetto agente nella vicenda estorsiva.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000