Sentenza 28 giugno 2005
Massime • 1
In tema di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini, il limite di utilizzabilità in caso di contumacia o rifiuto di rispondere riguarda soltanto gli altri soggetti (ai sensi dell'art. 513 comma primo cod. proc. pen., alle condizioni ivi previste), e non l'imputato medesimo qualora questi, in sede di interrogatorio svoltosi con le garanzie previste dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., abbia reso dichiarazioni "contra se".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2005, n. 30121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30121 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 28/06/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 904
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - N. 15046/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL LO, nato a [...], il [...];
SI IC, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa il 7 Luglio - 16 Dicembre 2004;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore generale in persona del Dr. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi l'avv. FALCHI PISTOIESI Pietro, del foro di Voghera, difensore di LI RM, e l'avv. NANNI Giacomo, del foro di Bologna, difensore di ES FE, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 21 giugno 2003 il tribunale di Voghera dichiarava LI RM e ES FE colpevoli, in concorso con altri, di tentato riciclaggio continuato di denaro proveniente da reati non colposi - ed in particolare da sequestri di persona con custodia materiale dell'ostaggio in Sardegna, da c.d. "sequestri lampo" non denunciati e da delitti di rapina - aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ed il LI anche di illecita detenzione e ricettazione di n. 200 cartucce per arma da guerra calibro 9 Parabellum.
Per l'effetto, condannava il ES ad anni quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa, oltre all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, e il LI ad un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 700, 00 di multa.
Con sentenza 7 luglio - 16 dicembre 2004 la corte d'appello di Milano rigettava il gravame degli imputati e in accoglimento di quello del Pubblico ministero, volto ad escludere il vincolo della continuazione tra il tentato riciclaggio e la detenzione illecita di munizioni per arma da guerra, per il LI, ed all'aumento della sanzione per il ES, infliggeva a quest'ultimo la pena di cinque anni di reclusione ed euro 5000, 00 di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, e rideterminava la pena inflitta a LI RM in complessivi 4 anni, 8 mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa.
Avverso la sentenza proponevano ricorso entrambi gli imputati. Il LL, con il primo motivo, riproponeva le eccezioni di rito sollevate nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente: 1) inutilizzabilità, ex art. 178, cod. proc. penale, anche ai fini di eventuali contestazioni, dei verbali dell'interrogatorio svoltosi presso la casa circondariale di Lodi in data 6 Febbraio 2002 e di quello dinanzi al Pubblico ministero in data 15 Febbraio 2002, per omesso avviso al difensore di fiducia;
2) la violazione del diritto di difesa perché il collegio aveva ammesso in aula la visione delle intercettazioni ambientali presso il carcere di IO, sospendendo ai difensori il diritto di formulare eccezioni;
3) la nullità del decreto che disponeva il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen. lett. c) per genericità nell'esposizione del fatto;
4) la nullità della trascrizione delle intercettazioni telefoniche, eseguita senza il rispetto delle forme previste per la perizia;
5) la violazione del diritto di difesa, per la replica consentita al Pubblico ministero sulle opposizioni dei difensori in tema di richieste istruttorie;
6) la violazione delle norme in tema di acquisizione degli atti e la nullità della proroga delle indagini preliminari statuita in data 11 Marzo 2003, e cioè dopo l'inizio del dibattimento disposto dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva permesso al Pubblico ministero di condurre investigazioni al di là dei termini di legge;
7) la violazione del diritto della difesa perché il collegio aveva impedito al difensore di verbalizzare le proprie osservazioni in ordine all'interrogatorio dell'assistito; 8) la nullità assoluta derivante dall'acquisizione dei verbali dell'interrogatorio del LI, in attesa della contestazione.
Con il secondo motivo eccepiva la nullità della sentenza, priva della sottoscrizione del presidente del collegio.
Con il terzo motivo deduceva la violazione all'art. 96 del D.P.R. 115/2002 per omessa decisione immediata sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, avanzata all'udienza del 29 Novembre 2002 e accolta invece solo in data 3 Gennaio 2003, con la conseguente nullità di tutti gli atti compiuti nel periodo intermedio e in particolare delle prove acquisite nelle relative udienze. Con il quarto motivo deduceva la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione illegittima di 200 munizioni da guerra calibro 9 Parabellum, dal momento che la stessa imputazione era stata contestata al padre LI US, e non a titolo di concorso;
e le cartucce in questione erano state, in effetti, custodite nell'armadietto personale di quest'ultimo all'interno della casa circondariale di Voghera, in cui prestava servizio in qualità di vicecomandante della polizia penitenziaria.
Con il quinto motivo deduceva la violazione di legge per mancata formulazione in forma chiara e precisa del reato presupposto dal riciclaggio.
Con il sesto motivo censurava l'inosservanza degli adempimenti previsti dall'art. 497, comma 3, cod. proc. penale perché il teste AU non aveva prestato la rituale formula di impegno a dire la verità prima di rendere la deposizione.
Con il settimo motivo, deduceva la violazione all'art. 56 cod. pen. perché la condotta attribuita all'imputato si riduceva a meri discorsi, accordi, millanterie circa la possibilità di riciclare somme di denaro sporco, che non assurgevano al livello di un tentativo punibile.
Dal canto suo, il ES deduceva:
1) la carenza di motivazione sull'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel corso delle indagini preliminari;
2) l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite con apparecchiature esterne ai locali della Procura della repubblica presso il Tribunale di Voghera sulla base di decreti privi di motivazione adeguata sul punto;
3) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in carenza di motivazione idonea nel decreto del GIP sulla loro assoluta indispensabilità;
4) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali all'interno delle autovetture in uso agli imputati, in carenza di motivazione sullo svolgimento di azioni criminose da parte degli imputati;
5) la carenza di motivazione della sentenza, costituita solo da stralci di verbali di udienza, citazioni di norme di legge, senza l'esposizione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
6) la carenza di motivazione nell'accertamento del tentativo punibile: in realtà non configurabile, visto che l'imputato si era limitato a vanterie o comunque a meri atti preparatori non punibili;
7) l'inosservanza degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della condotta anteatta e del corretto comportamento mantenuto durante il processo.
8) la carenza di motivazione in relazione all'omessa indicazione della diminuzione di pena operata per il tentativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, di contenuto articolato, il LI ripropone eccezioni attinenti alla violazione del diritto della difesa già sollevate in grado d'appello, tra cui, innanzitutto, la pretesa inutilizzabilità dei verbali dell'interrogatorio assunto presso la casa circondariale di Lodi in data 6 febbraio 2002 e di quello successivo dinanzi al Pubblico ministero presso la Procura della repubblica di Voghera in data 15 febbraio 2002, dovuta alla mancata partecipazione del difensore di fiducia dell'imputato. L'eccezione è infondata.
Come già correttamente statuito in punto di diritto dalla corte territoriale, la violazione dedotta non si tradurrebbe comunque nell'inutilizzabilità dei verbali -acquisiti poi al fascicolo processuale a seguito di contestazione - ai sensi del combinato disposto degli articoli 191 e 526 cod. proc. penale, bensì in una nullità a regime intermedio che esigeva la contestazione tempestiva - nella specie, omessa - prima del compimento degli atti. Oltre a ciò, la corte ha dato conto, in punto di fatto, della comunicazione, a mezzo fax, inviata all'avv. Antonello Accolla, all'epoca difensore di fiducia dell'imputato, dell'interrogatorio disposto ex art. 294 cod. proc. penale: circostanza di fatto non contestata nel presente ricorso.
Del tutto generiche ed inconsistenti, non corrispondendo neppure ad alcuna delle ipotesi tassative di nullità (art. 177 cod. proc. pen.), si dimostrano, poi, le censure relative alla visione delle intercettazioni ambientali presso il carcere di IO (eccezione sollevata all'udienza del 26-5-2003) ed alla replica del P.M. in ordine alle istanze istruttorie (ud. 7-2-2003).
Pure manifestamente infondata è l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, ex art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. penale, per genericità dell'esposizione del fatto. In
contrario si osserva che questa è molto analitica e non presenta lacune: come dimostrato, del resto, dal fatto che nessuna incertezza sugli elementi costitutivi delle fattispecie criminose contestate sia emersa nel corso del giudizio di merito.
Inammissibile è l'eccezione di nullità relativa all'omessa trascrizione, nelle forme della perizia, delle intercettazioni, senza la specificazione di quelle ritenute utili per la posizione processuale dell'imputato.
Appare, altresì, infondata l'eccezione di nullità dell'acquisizione dei verbali dell'interrogatorio di LI RM, a seguito del rifiuto di rispondere a singole domande in dibattimento. Se l'imputato potesse, senza alcuna conseguenza, evitare l'esame o rifiutarsi di rispondere, avrebbe la facoltà di sottrarre alla valutazione del giudice gli elementi di prova raccolti prima del dibattimento, alla presenza del suo difensore e previo avvertimento della utilizzabilità delle dichiarazioni "contea se" (art. 64, comma 3, lett. a, cod. proc. pen.), bloccando, in tal modo, l'accertamento dialettico sul quale si basa il processo penale. Il limite di cui all'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. riguarda solo l'utilizzabilità contro altri (salvo che questi vi consentano, o ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4 cod. proc. pen.). Sotto questo profilo non vi è ragione alcuna per restringere l'ambito di applicabilità della norma, escludendola in caso di rifiuto di rispondere a singole domande in dibattimento, tenuto conto che non è rilevante la distinzione formale del silenzio, assoluto o parziale, quanto piuttosto l'importanza, nell'ambito del "thema probandum", delle questioni su cui si manifesta il rifiuto di rispondere.
Irrilevante appare, ancora, la dedotta nullità della proroga delle indagini preliminari in data 11 marzo 2000, dopo l'inizio del dibattimento, giacché, come osservato dalla corte d'appello di Milano, tale proroga non ha esplicato effetti nel presente giudizio, dopo lo stralcio e la prosecuzione delle indagini volte alla individuazione dei complici.
Non integra infine un'ipotesi di nullità la questione relativa al diniego del collegio di far verbalizzare le osservazioni del difensore in ordine all'interrogatorio dell'assistito, in carenza di allegazione del contenuto concreto della verbalizzazione richiesta e della lesione che ne sarebbe derivata al diritto di difesa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del presidente del collegio, ex art. 546, commi 2 e 3, cod. proc. penale.
Il motivo è manifestamente infondato.
A prescindere dal rilievo che la mancata firma del giudice costituisce causa di nullità solo quando sia completa, e cioè quando difettino sia la sottoscrizione del presidente del collegio, sia del giudice estensore, ravvisandosi nell'ipotesi che una sola delle due sia omessa, una mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali (Cass., sezione 3^, 16 novembre 2001, n. 44657, ric. Ferrara;
Cass., sezione 5^, 5 Novembre 1998, n. 1794, ric. Vitaloni), si osserva, nella specie, come la lamentata omissione non sussista affatto, in presenza di una sia pur stilizzata sigla personale in calce alla sentenza, sotto la voce "il Presidente", che non lascia dubbi sulla regolarità formale della sentenza, non essendo requisito di validità la leggibilità del nome.
Con il terzo motivo il LI deduce la violazione all'art. 96 del D.P.R. 115/2002 per omessa decisione immediata sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, avanzata all'udienza del 29 novembre 2002 e accolta invece solo in data 3 gennaio 2003; con la conseguente nullità di tutti gli atti compiuti nel periodo intermedio e in particolare delle prove acquisite nelle relative udienze.
Il motivo è infondato.
Giova premettere, in tesi generale, come il problema del rispetto del termine per la decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio - che dev'essere emessa "immediatamente a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, cod. proc. penale", se la stessa è presentata in udienza, ovvero "nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta" (art. 96 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 915 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - si è notevolmente aggravato per effetto dell'ampliamento dei poteri di verifica preventiva operato dalla norma in esame. Questa, infatti, ha imposto al magistrato procedente di non effettuare più un mero controllo formale di ammissibilità della domanda presentata, come era nella, previsione della vecchia disciplina (art. 6, comma 1, legge 217/90); bensì di procedere ad un vero e proprio giudizio preventivo sulla fondatezza della stessa, prima di trasmettere, come d'obbligo, l'intero incartamento (istanza di ammissione ed eventuale documentazione allegata) alla Direzione Generale delle Entrate per gli accertamenti di rito (artt. 96, comma 2, e 98 DPR 115/02). Ne è conseguito, da un lato, un incremento dei poteri istruttori del giudice - che può anche chiedere informazioni alla Guardia di finanza - ma, dall'altro, si è mantenuta ferma la previsione del termine di dieci giorni- o addirittura dell'immediata decisione se l'istanza è presentata in udienza - per decidere sulla stessa. Si aggiunga, per completezza di analisi, che il contrasto tra necessità istruttorie e termine per la decisione si fa stridente quando si proceda per reati di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, ed altri reati specificamente indicati dall'art. 51, comma 3^ bis cod. proc. penale, ovvero nei confronti di persona sottoposta a misura di prevenzione:
nel qual caso il magistrato ha un vero e proprio obbligo, e non più la mera facoltà, di richiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie o utili sul tenore di vita, condizioni personali e familiari ed attività economiche svolte dai soggetti richiedenti (art. 96, cit, comma 3). Informazioni, tutte, propedeutiche alla decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che pure, perfino in tali ipotesi, continua a sottostare al termine ristrettissimo di legge. Ne consegue l'inevitabilità pratica del ritardo, che non può non essere considerata nel determinare gli esatti limiti della sanzione di nullità contestualmente comminata dalla norma;
pur tenendo conto del rigetto dell'eccezione di incostituzionalità, per irragionevolezza, espresso con sentenza 1 ottobre 2003 n. 304 dalla Corte costituzionale. Al riguardo, sulla scia di vari precedenti di questa stessa corte (Cass., sezione 4^, 16 Marzo 2004, n. 33635; Cass., sez. 6^, 18 Settembre 2003, n. 46185, ric. Lo Castro;
Cass., sez. 2^, 29 Gennaio 2003, n. 22784, ric. Lucchiari), si deve ribadire che la nullità concerne solo gli atti compiuti nel periodo tra la scadenza del termine ed il provvedimento assunto, ed è ravvisabile solo ove siano state formulate censure relative a lesioni specifiche del diritto di difesa: non bastando, all'uopo, che sia evocata la mera violazione del termine, nella sua astrattezza.
Nella specie, non solo la Corte d'appello di Milano ha rilevato come l'originaria istanza di ammissione depositata all'udienza del 29 Novembre 2002 fosse, "prima facie", inammissibile perché priva delle necessarie indicazioni sul reddito e sulla composizione familiare (nè il LI ha precisato, in questa sede, quando sia avvenuta l'integrazione); ma, in ogni caso, l'eccezione di nullità non è sorretta da alcuna allegazione concreta di un preteso pregiudizio al diritto alla difesa: come da espressa ammissione del ricorrente stesso, che si è limitato a chiedere indiscriminatamente la dichiarazione di nullità di tutte le prove - neppure precisate nella loro identità -assunte durante il periodo di ritardo, ai sensi dell'art. 96 DPR 815/2002. In questo senso, dunque, il motivo non può essere accolto per assoluta genericità.
Con il quarto motivo il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato di detenzione illegittima di n. 200 munizioni da guerra, calibro 9 lungo, ex art. 2 legge 895/1967. Deduce la contraddizione insita nella condanna per lo stesso reato anche di LI US, senza contestazione del concorso ex art. 110 cod. penale, ed assume che il capo di imputazione fa riferimento, per entrambi gli imputati, alla disponibilità, a titolo esclusivo, delle munizioni da guerra, detenute, di fatto, all'interno dell'armadio presso la caserma degli agenti della casa circondariale di Voghera dal padre, LI US: ciò che escluderebbe la possibilità della commissione del medesimo reato da parte del ricorrente.
Il motivo è inammissibile perché non dedotto in grado di appello. Si legge infatti nella sentenza impugnata che il gravame proposto da LI RM era limitato al solo delitto di tentato riciclaggio contestato sub a) della rubrica;
mentre nessuna doglianza era stata sollevata in ordine alla condanna per la detenzione delle munizioni (cfr. sent. impugnata, pagg 4 e 18).
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la mancata formulazione in forma chiara e precisa del fatto-reato presupposto dal riciclaggio contestato.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla genericità del motivo, si osserva come nella sentenza impugnata sia contenuto con chiarezza il riferimento a delitti non colposi, di cui il ricorrente, aveva tentato, in concorso con altri, di sostituire o trasferire il provento, consistente in "denaro sporco". Al riguardo, non era certo necessario che fossero riportati nell'imputazione anche i numeri di serie delle banconote segnalate;
ne' che fossero individuati i responsabili dei vari reati presupposti, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, potendo il giudice affermarne l'esistenza mediante prove logiche (Cass., sez. 4^, 7 Novembre 1997, n. 11303, ric. Bernasconi). Nessuna nullità sussiste, dunque, in ordine al capo di imputazione, che anzi si palesa articolato.
Con il sesto motivo il ricorrente censura l'inosservanza dell'art. 497, comma 2, cod. proc. penale , per omessa prestazione dell'impegno a dire la verità del teste AU, escusso all'udienza del 23 Dicembre 2002.
Il motivo è manifestamente infondato.
Anche qui, come altrove, il ricorrente reitera pedissequamente una doglianza, sollevata per la prima volta come "motivo aggiunto" in sede di gravame, senza farsi minimamente carico della risposta fornita nella sentenza impugnata, che nella specie, appare corretta ed esauriente.
Il teste AU non viene mai citato nel corpo della motivazione, onde la sua deposizione non riveste rilevanza nel contesto della decisione. Oltre a ciò, l'eccezione, proposta con i motivi aggiunti in grado d'appello, è preclusa, vertendo su una nullità relativa che, come prescrive l'art. 182, comma 2, cod. proc. penale, dev'essere denunziata prima che l'esame del teste abbia inizio, dalla parte che vi assiste, (Cass., sez. 6^, 2 Marzo 2004 n. 22407; Cass., sez. 6^, 11 luglio 1996, n. 8656, ric. Dato, rv. 205961). Con il settimo motivo, il LI deduce la violazione all'art. 56 cod. pen. perché la condotta attribuita all'imputato si ridurrebbe a meri discorsi, accordi, millanterie circa la possibilità di riciclare somme di denaro sporco, che non assurgono al livello di un tentativo punibile.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello di Milano ha motivato in modo diffuso ed analitico la configurazione del tentativo di riciclaggio, descrivendo l'attività dei vari coimputati, tra cui LI RM, occupatosi dell'attività di "pulitura del denaro sporco" e di mantenere il collegamento con il padre, LI US, mente organizzativa del riciclaggio. Il fatto stesso che in tali attività siano state coinvolti numerosi soggetti per un prolungato lasso di tempo sta a confermare la concretezza del tentativo criminoso, che aveva, tra l'altro, come oggetto precipuo l'accertamento dell'esistenza di banconote "segnate", tra quelle provento del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, e raggiramento delle disposizioni normative di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143; che vietava il trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito bancali o postali al portatore, o di altri titoli, per un controvalore superiore a lire 20 milioni.
La sentenza pone altresì in evidenza come LI RM abbia perfino ammesso inizialmente il suo coinvolgimento, salvo poi ritrattare la sua compartecipazione.
In conclusione, l'esistenza di atti diretti in modo non equivoco al riciclaggio emerge in modo chiaro dall'analisi della condotta e del ruolo del ricorrente (definito di grande efficienza causale); ne' la coerenza e logicità dell'impianto motivazionale possono ritenersi infirmate dalle contrarie argomentazioni difensive, tendenti ad offrire una diversa valutazione dei fatti, che non può trovare ingresso in questa sede.
Con il primo motivo il SI deduce la carenza di motivazione in ordine all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel corso delle indagini preliminari.
Il motivo è inammissibile per assoluta genericità, non essendo riportate, nel ricorso, neppure le ragioni allegate in grado d'appello a fondamento dell'eccezione; con la precisazione di quali tra le intercettazioni siano viziate e in che modo l'eventuale inutilizzabilità infirmi, in concreto, la decisione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite con apparecchiature esterne ai locali della Procura della repubblica presso il Tribunale di Voghera sulla base di decreti privi di motivazione adeguata sul punto.
Il motivo è inammissibile, in assenza non solo di una puntuale ed analitica contestazione dei profili di insufficienza della motivazione, ma altresì dell'allegazione dei decreti esecutivi contestati, non essendo certo onere di questa corte reperirli e sindacarli ex officio sulla base di una mera censura "al buio", priva del necessario sostrato argomentativo idoneo a consentire il giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. ancora in ordine alle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel corso delle indagini preliminari, per difetto di motivazione sull'assoluta indispensabilità del mezzo investigativo autorizzato dal GIP del tribunale di Voghera.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in precedenza, trattandosi di una doglianza generica, priva di alcuna aderenza al contenuto concreto del provvedimento genetico. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte nel corso delle indagini preliminari all'interno delle autovetture in uso agli imputati. Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni enunciate, non essendo allegati i provvedimenti autorizzativi;
ne' analiticamente indicate le insufficienze motive degli stessi.
Con il quinto motivo il ES si duole del mancato esame di un motivo di gravame, consistente nella mancanza dei requisiti di cui all'art. 546 cod. proc. pen. nella sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità, trattandosi di una critica meramente astratta allo stile della sentenza di primo grado;
e comunque irrilevante, dovendosi in questa sede censurare vizi eventuali della sentenza di appello, che ha fornito una compiuta ed autonoma motivazione della pronunzia di colpevolezza. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione degli artt. 56 e 648 bis cod. pen. e la carenza di motivazione nell'accertamento di responsabilità a suo carico. In particolare, lamenta che si siano ravvisati gli elementi idonei a configurare il tentativo punibile in mere dichiarazioni di intenti, rimaste lettera morta.
Il motivo è infondato.
La corte d'appello, come già ricordato in occasione della disamina del ricorso del LI, ha svolto un'analitica motivazione degli elementi di colpevolezza, consistenti nell'articolata e prolungata esecuzione di atti idonei, diretti in modo non equivoco al riciclaggio del provento di vari reati presupposti. Al riguardo, si deve notare come il motivo stesso contraddica la linea difensiva esposta dinanzi alla corte d'appello, volta a giustificare la condotta del ES con il preteso ruolo di "agente provocatore" infiltratosi nel gruppo al fine di acquisire informazioni ed elementi di prova.
La corte territoriale ha comunque messo in evidenza i frequenti contatti telefonici e personali con altri coimputati e l'attività di coordinazione e direzione volta alla realizzazione del riciclaggio di denaro sporco.
Sul punto, le contrarie allegazioni difensive si rivelano volte ad offrire una diversa interpretazione dei fatti, inammissibile in questa sede.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in misura eccessiva.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Milano, dopo avere escluso la rilevanza dell'allegata incensuratezza dell'imputato - data per scontata in chi rivestiva, all'epoca, la qualifica di maresciallo dei carabinieri - ha messo in evidenza la gravità dei fatti contestati, per la condotta illecita, il valore ingente delle somme di denaro provento di delitti particolarmente riprovevoli, l'intensità del dolo e, da ultimo ma non per ultimo, l'eccezionale disvalore della condotta criminosa in relazione al ruolo istituzionale rivestito dal ES. Elementi tutti,idonei a sostenere perfino una motivazione implicita del diniego delle attenuanti generiche (Cass., sez. 4^, 21 Febbraio 1997 n. 2840, RV. 207668; Cass., sez. 6^, 4 Luglio 2003, n. 36382, RV. 227142). Per quel che riguarda, poi, la censura sulla determinazione della pena, si osserva che le ragioni del trattamento sanzionatorio più rigoroso, irrogato in accoglimento dello specifico di gravame proposto dal Pubblico Ministero sono compiutamente enunciate con gli argomenti sopra citati circa la gravità del fatto e la personalità del reo.
I ricorsi sono dunque infondati e devono essere rigettati. Consegue la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2005