CASS
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11657 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4396/2018 R.G. proposto da: MIGLIORETTO ND e TODESCO TRANQUILLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCO MARULO 87, presso lo studio ELl’avvocato NO NICOLUCCI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti – contro BO IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ND 24, presso lo studio ELl’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NO RO;
– controricorrenti – BO LAURA;
– intimata – avverso la sentenza n. 2395/2017 ELla CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata in data 26/10/2017; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 12.03.2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11657 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 30/04/2024 2 di 13 Udito il P.M. in persona EL Sostituto procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto EL ricorso. Uditi l’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO su ELega orale ELl’avvocato NO NICOLUCCI per i ricorrenti e l’avvocato NO RO per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. IU e UR OB agirono in rivendicazione nei confronti di ND IO e UI SC, in relazione a uno stacco di terreno, che i convenuti possedevano. I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto ELla domanda. Il Tribunale accolse la domanda. 2. La Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione dei soccombenti convenuti. 2.1. Questo, in sintesi, per quel che ancora qui rileva, il ragionamento EL Giudice di secondo grado. - il Tribunale era giunto a corretta valutazione ELle emergenze probatorie, sia avuto riguardo ai titoli, che al consolidarsi, comunque, EL diritto di proprietà in capo agli appellati per la maturata usucapione attraverso la successione nel possesso;
- la statuizione possessoria intervenuta fra le parti, che aveva assegnato tutela al IO, non interferiva con la causa petitoria. 3. ND IO e UI SC proponevano ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi. Gli intimati resistevano con controricorso. 4. Il Consigliere relatore, formulava proposta ai sensi ELl’allora vigente art. 380bis cod. proc., d’improcedibilità per <<per omesso deposito copia autentica ELla notifica sentenza impugnata>>, rimettendo la causa alla trattazione in camera di consiglio non partecipata ELla Sezione Sesta. 5. I ricorrenti depositavano memoria. 3 di 13 6. La Sez. Sesta, con ordinanza depositata il 6/3/2019, rimetteva il processo alla pubblica udienza. 7. Fissata per la trattazione l’odierna pubblica udienza, il P.G., conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE. 1. Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza EL Collegio sul punto è utile premettere all’esame EL merito che, come affermato da questa Corte, <> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 EL 05/02/2020 Rv. 657246; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 EL 07/10/2021 Rv. 662443). Ed ancora: <<in tema di ricusazione nell'ambito EL procedimento cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo astensione cui all'art. 51, n. 4, in capo al giudice relatore autore ELla proposta primo comma 4 13 citata disposizione, quanto detta riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il e presidente collegio, senza che risulti alcun modo menomata la possibilità per all'esito contraddittorio scritto con le parti discussione camera consiglio, confermarla o modificarla>> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 EL 16/03/2019 Rv. 653507). 2. Deve preliminarmente affermarsi la procedibilità EL ricorso. 2.1. Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d’improcedibilità ai sensi ELl’art. 369 cod. proc. civ. Va subito anticipato che il complesso ELle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell’ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d’assicurare l’ordinata e celere accesso al giudizio nel merito ELle doglianze, fermo il dovere di autoresponsabilità ELla parte processuale, che, adendo la Corte, è chiamata al tempestivo deposito degli atti di cui all’art. 369 cit., strumentali alla verifica EL diritto processuale all’esame ELla domanda di giustizia in sede di legittimità. Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto ELl’onere EL tempestivo deposito ELla copia autentica ELla sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica ELla decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità EL difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, EL d.l. n. 179 EL 2012, convertito dalla l. n. 221 EL 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità EL ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche 5 di 13 tardivamente), depositi a sua volta copia analogica ELla decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità ELla copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una ELle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale ELla copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 EL 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021). Non registrandosi contestazione alcuna ELla controparte, alla luce di quanto esposto, il ricorso è procedibile. 3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158 e 1167 cod. civ. Secondo l’assunto il Giudice di secondo grado era incorso in errore per non avere riconosciuto la preclusiva valenza di giudicato nascente dalla sentenza n. 382/2006 EL Tribunale di Belluno, divenuta irrevocabile perché non impugnata, la quale, secondo gli esponenti <> EL IO nei confronti di IU OB. In virtù ELla predetta statuizione, ELla quale i ricorrenti riportano stralci in seno al ricorso, risultava che la parte ricorrente possedeva il piazzale già da diversi anni prima EL 1993, anno in cui aveva avviato un’azienda agrituristica e, per converso, <> in capo alla controparte. In violazione EL maturato giudicato esterno, continuano i ricorrenti, e in violazione degli artt. 1158 e 1167 cod. civ., la Corte di Venezia aveva ignorato che nell’invocata sede era stato affermato il possesso continuato e non interrotto per il tempo sufficiente all’acquisto EL diritto. Lo spoglio operato da IU OB nell’anno 1999 era stato accertato dall’invocata sentenza, 6 di 13 con la quale il Tribunale aveva ordinato la reintegrazione nel possesso in favore di ND IO. 3.1. La doglianza è infondata. I ricorrenti, va stigmatizzato, dopo avere esordito affermando che la sentenza, ELla quale invocano la forza EL giudicato, aveva accolto <> EL IO, il cui “diritto” era stato riconosciuto da quel Giudice, qualificano l’azione esperita come diretta a tutela ELlo spoglio perpetrato da IU OB e, ulteriormente, precisano che la predetta sentenza aveva condannato alla reintegra la controparte. Inequivocamente la sentenza qui impugnata riporta il precedente giudiziario intercorso tra le parti spiegando che ebbe a trattarsi di un giudizio possessorio intentato nei confronti di IU OB. In materia, al fine di disattendere la censura, vanno ripresi i principi di diritto più volte enunciati da questa Corte e ai quali il Collegio intende dare continuità. Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità ELla situazione oggetto ELla tutela possessoria, non possono influire sull'esito EL giudizio petitorio (Sez. 2, n. 7747, 20/07/1999, Rv. 528790). Si è poi, in esatta linea di continuità, chiarito che nel giudizio possessorio l'accoglimento ELla domanda prescinde dall'accertamento ELla legittimità EL possesso, perché è finalizzato 7 di 13 a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori ELla proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento ELl'avvenuto acquisto EL predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (Sez. 2, n. 21233, 05/10/2009, Rv. 610215; conf., ex multis, Cass. n. 27513/2020, Cass. n. 24260/2023, non mass.). 4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la Corte veneta aveva omesso di valutare le deposizioni testimoniali e reso motivazione inconsistente in ordine alla scelta di aver giudicato attendibili talune dichiarazioni e inattendibili altre. 4.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. 4.1.1. Quanto all’asserita omessa effettiva motivazione deve osservarsi quanto segue. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio EL giudice EL merito, con la sola eccezione EL caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento ELla decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione EL proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata ELl’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in 8 di 13 via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè un moELlo argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione ELl'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 EL d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 ELle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" EL sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza ELla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo ELla sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di "sufficienza" ELla motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Qui non ricorre alcuna ELle ipotesi sopra richiamate avendo la Corte distrettuale esplicitato le ragioni EL proprio convincimento (non solo, con specificità, alle pagg. 12 e 13, ma ulteriormente alla pag. 10 e seg., al fine di dimostrare che gli appellati, anche tramite il possesso esercitato dai loro danti causa, avevano in ogni caso e da tempo maturato l’usucapione). 4.1.2. Quanto al profilo di censura riguardante l’apprezzamento probatorio deve chiarirsi quanto appresso. 9 di 13 La critica alla ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento ELle prove effettuato dal giudice EL merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage ELl’evocazione ELl’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione EL materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione ELl'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento ELla prova, la censura è ammissibile, ai sensi EL novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione ELl'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione ELla norma, abbia posto a fondamento ELla decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua 10 di 13 iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). In armonia con gli esposti principi <<l’omesso esame di elementi istruttori non è per sé sindacabile in sede legittimità quanto integra, ciò stesso, il vizio omesso un fatto decisivo, qualora storico, rilevante causa, sia stato comunque preso considerazione dal giudice, ancorché la sentenza abbia dato conto tutte le risultanze probatorie (cass civ., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, rrvv. 629831 629834; v. anche cass. 6 - 3, ordinanza n. 21257 ELl’8 ottobre rv. 632914; 2 -, 27415 EL 29 10 2018)>> - Cass. n. 35366/2023 -. 5. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione ELl’art. 91 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza di avere effettuato la liquidazione ELle spese <>. 5.1. Il motivo è inammissibile. Nel solo caso in cui il ricorrente asserisca che la liquidazione risulti illegittima per violazione EL massimo di tariffa e costui dia contezza dei “range” di riferimento per le singole fasi, in relazione al valore ELla causa, risulta necessario scomporre la liquidazione. Si è spiegato che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione ELle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che 11 di 13 sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Sez. 1, n. 18584, 30/06/2021, Rv. 661816 – 02). Ovviamente, lo stesso principio non può che valere nel caso inverso, nel quale il ricorrente lamenti liquidazione superiore ai parametri di legge. Qui non viene mossa censura di tal fatta: non si contesta l’entità ELla liquidazione, bensì la sua onnicomprensività. La specificazione evocata dai ricorrenti, inoltre, trovava fondamento sotto la vigenza ELla distinzione fra “diritti” e “onorari”. Distinzione che suggellava una diversa imputabilità ELle due categorie di compenso: a singoli e specifici atti nella loro materialità, la prima, all’opera intellettuale, avuto riguardo allo “step” definito dalla legge, i secondi. Anche sotto la vigenza di quel regime, tuttavia, il ricorrente non poteva limitarsi a dolersi ELla liquidazione, ove non l’avesse posta a confronto con la nota spese a suo tempo depositata. Tanto da essersi affermato inammissibile, per violazione EL principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata EL giudice di merito, non indichi le singole voci ELla tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (Sez. 1, n. 20808, 02/10/2014, Rv. 632497). In linea con un tale assetto si riscontra la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 18905/2017). Né qui ricorre il caso di liquidazione per più gradi EL giudizio, che impone al giudice di distinguere, quanto imputato a ciascun grado (sul punto la giurisprudenza è abbastanza ricorrente, per brevità può farsi riferimento sempre a Cass. n. 18905/2017 cit.). Né, ancora, quello in cui il giudice abbia onnicomprensivamente liquidato, in uno al compenso, gli esborsi, senza specificare quanto sia da rapportare al primo e quanto ai secondi (Cass. n. 23919/2020). 12 di 13 5.1.1. In conclusione, deve declinarsi il seguente principio di diritto: <<non è ammissibile il motivo con quale ricorrente lamenti che giudice abbia liquidato in maniera onnicomprensiva compenso per onorari – ove, ratione temporis, non trovi più vigenza la categoria dei “diritti” –, senza dolersi ELla violazione tariffa, nel massimo o minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infine, mancata distinzione fra compensi rimborso di esborsi>>. In ogni caso, è utile soggiungere che la liquidazione, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, risulta confinato nei limiti ELla tabella di cui al d.m. n. 55/2014, ratione temporis applicabile. 6. Il regolamento ELle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto EL valore e ELla qualità ELla causa, nonché ELle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi ELl'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese EL giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura EL 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi ELl'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 13 di 13 previsto per il ricorso principale, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 12
– ricorrenti – contro BO IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ND 24, presso lo studio ELl’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NO RO;
– controricorrenti – BO LAURA;
– intimata – avverso la sentenza n. 2395/2017 ELla CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata in data 26/10/2017; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 12.03.2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11657 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 30/04/2024 2 di 13 Udito il P.M. in persona EL Sostituto procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto EL ricorso. Uditi l’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO su ELega orale ELl’avvocato NO NICOLUCCI per i ricorrenti e l’avvocato NO RO per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. IU e UR OB agirono in rivendicazione nei confronti di ND IO e UI SC, in relazione a uno stacco di terreno, che i convenuti possedevano. I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto ELla domanda. Il Tribunale accolse la domanda. 2. La Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione dei soccombenti convenuti. 2.1. Questo, in sintesi, per quel che ancora qui rileva, il ragionamento EL Giudice di secondo grado. - il Tribunale era giunto a corretta valutazione ELle emergenze probatorie, sia avuto riguardo ai titoli, che al consolidarsi, comunque, EL diritto di proprietà in capo agli appellati per la maturata usucapione attraverso la successione nel possesso;
- la statuizione possessoria intervenuta fra le parti, che aveva assegnato tutela al IO, non interferiva con la causa petitoria. 3. ND IO e UI SC proponevano ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi. Gli intimati resistevano con controricorso. 4. Il Consigliere relatore, formulava proposta ai sensi ELl’allora vigente art. 380bis cod. proc., d’improcedibilità per <<per omesso deposito copia autentica ELla notifica sentenza impugnata>>, rimettendo la causa alla trattazione in camera di consiglio non partecipata ELla Sezione Sesta. 5. I ricorrenti depositavano memoria. 3 di 13 6. La Sez. Sesta, con ordinanza depositata il 6/3/2019, rimetteva il processo alla pubblica udienza. 7. Fissata per la trattazione l’odierna pubblica udienza, il P.G., conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE. 1. Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza EL Collegio sul punto è utile premettere all’esame EL merito che, come affermato da questa Corte, <
apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento ELla decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione EL proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata ELl’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in 8 di 13 via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè un moELlo argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione ELl'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 EL d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 ELle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" EL sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza ELla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo ELla sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di "sufficienza" ELla motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Qui non ricorre alcuna ELle ipotesi sopra richiamate avendo la Corte distrettuale esplicitato le ragioni EL proprio convincimento (non solo, con specificità, alle pagg. 12 e 13, ma ulteriormente alla pag. 10 e seg., al fine di dimostrare che gli appellati, anche tramite il possesso esercitato dai loro danti causa, avevano in ogni caso e da tempo maturato l’usucapione). 4.1.2. Quanto al profilo di censura riguardante l’apprezzamento probatorio deve chiarirsi quanto appresso. 9 di 13 La critica alla ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento ELle prove effettuato dal giudice EL merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage ELl’evocazione ELl’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione EL materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione ELl'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento ELla prova, la censura è ammissibile, ai sensi EL novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione ELl'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione ELla norma, abbia posto a fondamento ELla decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua 10 di 13 iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). In armonia con gli esposti principi <<l’omesso esame di elementi istruttori non è per sé sindacabile in sede legittimità quanto integra, ciò stesso, il vizio omesso un fatto decisivo, qualora storico, rilevante causa, sia stato comunque preso considerazione dal giudice, ancorché la sentenza abbia dato conto tutte le risultanze probatorie (cass civ., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, rrvv. 629831 629834; v. anche cass. 6 - 3, ordinanza n. 21257 ELl’8 ottobre rv. 632914; 2 -, 27415 EL 29 10 2018)>> - Cass. n. 35366/2023 -. 5. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione ELl’art. 91 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza di avere effettuato la liquidazione ELle spese <
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese EL giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura EL 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi ELl'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 13 di 13 previsto per il ricorso principale, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 12