Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11657
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Sentenza 30 aprile 2024

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In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11657
    Data del deposito : 30 aprile 2024

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