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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 14.5.2021 e distinta al n. 131/2021 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Nuoro – Piazza Italia n. 7, presso lo studio del AR difensore, avv. Marco Antonio Porcu, che la difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dal funzionario, dott. Giuseppe Controparte_3
Zidda, ed elettivamente domiciliati presso l' , in via Trieste Controparte_4
n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2021, ha evocato in giudizio, avanti al AR
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , concludendo, Controparte_1 per quanto concerne il merito (contestualmente, infatti, era stata avanzata istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c., in relazione alla quale è stata emessa ordinanza di rigetto del 19.1.2021), perché il Giudice voglia (sottolineature e caratteri evidenziati sono dell'Estensore della pronuncia):
<<… 3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrent , in AR conseguenza delle malattie pregresse cui è affetta è “lavoratrice “fragile” e temporaneamente inidonea all'espletamento della mansione lavorativa “in presenza” per il periodo di emergenza epidemiologica in corso dalla data della domanda amministrativa presentata in data 12/10/2020 o, in via subordinata, dalla data in cui sussistono i requisiti di legge e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso o, in ogni caso, fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso 2020/2021 per i motivi indicati nel presente atto, e di conseguenza, e per l'effetto, dichiarare
1 il diritto della ricorrente ai benefici di cui al D.L. 18/2020 e ss. mod. al collocamento in
“malattia d'ufficio”; 4) ordinare, con i provvedimenti che riterrà opportuni, al convenuto di collocare la ricorrente in malattia d'ufficio temporanea per il suddetto periodo suindicato, ordinando altresì la rettifica del periodo di assenza da lavoro della ricorrente con integrazione della retribuzione qualora decurtata in tutto o in parte per il medesimo periodo, nonché ordinando di trasmettere la suddetta rettifica all' per eseguire le relative modifiche previdenziali;
CP_5
5) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non siano riconosciuti i presupposti di necessità ed urgenza richiesti, salvo gravame, fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giudizio di merito, concedendo al ricorrente congruo termine per la notifica a controparte e comunque emettendo ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, maggiormente idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
6) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio cautelare e di merito per il quale lo scrivente difensore si dichiara antistatario;
…>>.
1.1. A fondamento dell'azione, la ricorrente ha esposto ed enunciato (in sintesi):
§ di essere una docente di ruolo nella Scuola dell'Infanzia e di aver preso servizio, per l'anno 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di Nuoro (“ ”); Persona_1
§ di essere affetta da una grave patologia polmonare cronica (per la quale le è stata anche riconosciuta, fin dal 2009, un'invalidità civile del 46%), che (come pure certificato dalla dott.ssa Persona_2 il 7.11.2020) rende necessario che la ricorrente adotti speciali cautele e misure di prevenzione verso le malattie infettive, ivi compreso il Covid 19, per cui occorre che la stessa eviti situazioni di eccessiva esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali;
§ che l'attività lavorativa della ricorrente, per sua natura, si svolge esclusivamente in presenza, a contatto con bambini tra i 3 e i 6 anni, i quali, per l'età, non usano strumenti protettivi (mascherine) e non possono rispettare il distanziamento sociale;
§ che, atteso l'altissimo rischio che ciò comporta in capo alla ricorrente, ha domandato, in data 12.10.2020, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dello status di “lavoratore fragile”, con conseguente inidoneità temporanea a svolgere le mansioni e collocamento in malattia d'ufficio;
§ di essere stata sottoposta a visita presso il medico dell' e che, tuttavia, all'esito, questi CP_6 ha dichiarato che la ricorrente era idonea a svolgere l'attività lavorativa, benché “con prescrizioni e/o limitazioni particolari” (“scrupoloso utilizzo di mascherina FFP2 e visiera/occhiali di protezione, nonché scrupolosa disinfezione delle mani”);
§ che tale attestazione contrasta, anzitutto, con quella resa pochi giorni dopo, il 7.11.2020, dalla dott.ssa che, dopo averla visitata presso l'Ospedale Zonchello di Nuoro, ha certificato Per_2 che la ricorrente “è affetta da molti anni da asma bronchiale intrinseco con quadro funzionale di ostruzione bronchiale e test di reversibilità positivo. La patologia che si caratterizza per numerosi episodi di riacutizzazione durante l'anno, necessita di terapia quotidiana con broncodilatatori a lunga durata d'azione e corticosteridi inalatori… …in relazione all'attuale pandemia Sars Covid correlata appare necessario l'evitare tutte le situazioni di esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali che possano esporla ad un rischio ancora più elevato di contrarre infezioni respiratorie”;
§ che, comunque, alla luce degli esiti della visita presso il medico del lavoro, il Convenuto non l'ha posta in malattia d'ufficio, né le ha consentito di svolgere l'attività lavorativa “da remoto”;
§ di aver riproposto la domanda il 15 gennaio 2021, e che, però, anche in questo caso, l'esito della visita medica non è stato favorevole, con la conseguenza che il datore non ha consentito alla ricorrente di fruire dei diritti di cui al Decreto Legge n. 18/2020;
§ che, per ovviare a ciò, la ricorrente s'è vista costretta, onde salvaguardare la sua salute, a chiedere un lungo periodo di congedo parentale e di malattia;
2 § che tale circostanza ha costituito fonte di grave nocumento, sia sotto il profilo retributivo (i periodi di congedo parentale, infatti, sono pagati in misura pari al 30% dello stipendio ordinario) sia in quanto i periodi di malattia sono computati ai fini del comporto;
§ che, se fosse stata invece riconosciuta lavoratrice fragile, con conseguente inidoneità temporanea a prestare servizio, la ricorrente avrebbe potuto fruire dei benefici previsti dall'art. 26 del D.L. n. 18/20, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 41/21, venendo messa in malattia d'ufficio, senza perdere gran parte dello stipendio e/o senza vedersi computare tale periodo di astensione dal lavoro nel complessivo tempo di comporto;
§ che i medici investiti del giudizio in ordine alle condizioni della ricorrente hanno certamente sottovalutato la situazione, tant'è che, in sede di visita fiscale, e per ben 2 volte (ad aprile e a maggio 2021), i sanitari dell' hanno invece confermato che è un paziente fragile;
CP_5 AR
§ che, del resto, la ricorrente nemmeno poteva, al momento in cui ha presentato domanda, né può all'attualità, vaccinarsi contro il Covid 19, ché l'OMS sconsiglia la vaccinazione per le lavoratrici che stiano allattando figli minori.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 15.10.2021, si è costituito, nei termini dell'art. 416 c.p.c., il , invocando il rigetto dell'avverso ricorso e, a suffragio delle proprie difese, Controparte_1 osservando ed eccependo (in linea, peraltro, con quanto già enunciato nella memoria presentata nel sub procedimento cautelare, iscritto al n. 131-1/2021 R.A.C.L.: visto il richiamo esplicito e l'istanza di acquisizione del fascicolo, la presente ricostruzione tiene conto di entrambi gli elaborati, concorrendo gli stessi a delineare più compiutamente la posizione del convenuto):
§ che, quando la ricorrente ha formulato richiesta, il convenuto (dapprima nel mese di ottobre 2020 e poi a febbraio 2021) ha attivato formalmente la sorveglianza sanitaria, trasmettendo gli atti al medico competente secondo le indicazioni della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020;
§ che la ricorrente, all'esito delle due visite, è stata giudicata idonea all'espletamento delle proprie mansioni, seppure “con la prescrizione dell'uso della mascherina FFP2 e della visiera di protezione”;
§ che i medici incaricati di fornire il parere circa l'idoneità allo svolgimento delle mansioni non sono organi di emanazione datoriale, godono di assoluta autonomia;
§ che, di conseguenza, il Dirigente scolastico non poteva non recepire il loro giudizio, non avendo il datore di lavoro alcun potere, a fronte di un parere di idoneità con prescrizioni, di collocare il lavoratore in “malattia d'ufficio”;
§ che, nel caso in cui il lavoratore interessato non condivida la valutazione del medico competente, deve, per norma di legge, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008, ed entro breve termine, adire in via di reclamo l'organo di vigilanza territorialmente competente;
§ che la ricorrente, però, non lo ha fatto, così trascurando i propri interessi e, attraverso la propria inerzia, contribuendo lei stessa a causare il danno di cui oggi rivendica risarcimento;
§ di doversi integrare il contraddittorio nei confronti “del medico competente” (così, letteralmente, in memoria difensiva);
§ che, comunque, lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto non sarebbe stato, nel caso di specie, oggettivamente possibile, stante la tipologia di mansioni assegnate alla ricorrente e tenuto conto che la presenza fisica del docente era necessaria anche al fine di vigilare sugli allievi;
§ che, in ogni caso, nel periodo di assenza della ricorrente (nell'elaborato difensivo sopra citato si fa riferimento al periodo dal 5.10.2020 al 22.5.2021) si contano soli 45 giorni di malattia, mentre ben 146 giorni sono da imputarsi ad altro motivo (congedo parentale, permessi, malattia del figlio, e via dicendo);
§ che, anche al momento del deposito della memoria di costituzione, la docente era assente dal servizio per “aspettativa non retribuita” ex art. 26 della L. n. 448/98, e cioè per una libera scelta,
3 denotante disinteresse per la vicenda e intervenuta acquiescenza alla situazione venutasi a delineare in conseguenza dell'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c.
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta delle produzioni documentali e tramite CTU medico – legale, per mezzo della quale il Tribunale ha investito l'LI dei seguenti quesiti: “il ctu dica e accerti: 1) se le misure di prevenzione prescritte dal medico competente del 22.10.2020 e del 20.02.2021 fossero o non fossero sufficienti per tutelare la salute della perizianda in rapporto alla situazione pandemica, nel suddetto periodo, e al rischio di contagio per Covid 19; 2) se, quindi, in particolare, nel periodo ivi considerato, l'utilizzo della mascherina, nonché della visiera e occhiali di protezione, oltreché la scrupolosa disinfezione delle mani, fosse sufficiente o meno, a evitare il rischio di contagio e, in questo senso, a tutelare la salute della lavoratrice; 3) di conseguenza, se la perizianda si trovasse, nel periodo considerato, a cause del proprio stato di salute (in rapporto alla situazione pandemica del momento e alla tipologia di attività lavorativa svolta), nelle condizioni previste dalla normativa vigente, e richiamata in atti, del c.d. lavoratore fragile, e se quindi essa fosse o meno inidonea allo svolgimento delle proprie mansioni, in presenza”.
1.4. In data odierna, 7 gennaio 2025, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice ha pronunciato sentenza, leggendo dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. L'azione proposta da è fondata, nei limiti e negli specifici termini che sono AR appresso illustrati.
2.1. Il dott. dopo attento esame delle allegazioni e approfondita disamina della Persona_3 documentazione prodotta nei rispettivi fascicoli, il 6.5.2024 ha depositato la relazione. L'elaborato ha il pregio di contenere una compiuta e esaustiva esplicazione delle fonti normative e contrattuali dell'istituto azionato dalla ricorrente, ed è quindi il caso di riportare, per ampi stralci, i passi più rilevanti della perizia (i caratteri in grassetto e le sottolineature sono del Giudice, e servono a focalizzare l'attenzione del lettore sugli elementi che il Tribunale ritiene maggiormente significativi, giacché su tali elementi, del resto, si fonda la decisione):
<<… Da quanto riportato sulle certificazioni esaminate è possibile asserire che, la sig.r AR sia affetta da asma bronchiale intrinseco in terapia inalatoria quotidiana con steroidi e broncodilatatori. Dalla lettura del verbale stilato dalla Commissione Invalidi civile dell' di Nuoro stilato in data 12 CP_5 novembre 2009, si evince il riconoscimento di una percentuale d'invalidità pari al 46 %, con diagnosi di asma bronchiale intrinseco, reflusso gastroesofageo, deviazione del setto nasale, rinite vasomotoria. Analizzando la documentazione prodotta agli atti, con particolare attenzione su quella medica emerge che, in data 12 ottobre 2020 la sig.ra fece istanza al Dirigente scolastico dell'I.C. 4 di Nuoro, Pt_1 Persona_1 di riconoscimento dello status di lavoratore fragile, allegando le certificazioni della patologia/e con la relativa terapia in corso ed il verbale di invalidità civile. A tal proposito giova rilevare che laddove il Dirigente scolastico abbia ricevuto tali certificazioni venendo a conoscenza delle patologie di cui risulta affetta la sig.ra si configura una palese violazione della Legge Pt_1 sulla privacy, poiché di fatto l'unica figura professionale autorizzata ad acquisire qualsiasi certificazione medica, laddove nominato è rappresentata dal medico competente. Nel caso in esame la sig.ra in data 22 ottobre 2020 è stata sottoposta a visita di Pt_1 idoneità alla mansione lavorativa dal medico competente dott. che ha Persona_4 espresso il giudizio di idoneità con prescrizione di mascherina FFP2, visiera, occhiali di protezione e scrupolosa disinfezione delle mani.
4 A tal proposito è necessario chiarire il concetto di “lavoratore fragile” cosi come promosso dal della salute. CP_1
Sono infatti ritenuti fragili, quei lavoratori dipendenti sia di amministrazioni pubbliche, sia di datori di lavoro privati, a ragione di patologie croniche, di cui soffrono: A) maggiormente esposti al rischio di contagio del virus nei luoghi di lavoro; B) l'art. 26, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 2020 aveva stabilito che sino al 30 aprile 2020 i lavoratori pubblici dipendenti e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, potesse essere disposta l'astensione dal lavoro, con diritto di accedere alla tutela della patologia, nella speciale declinazione della degenza ospedaliera. Orbene, la patologia di cui soffre la sig.r prevede l'assunzione quotidiana di Pt_1 terapia per via inalatoria di un broncodilatatore e di cortisone quale terapia salvavita ergo, all'atto della visita del 22 ottobre 2020 il lavoratore sarebbe dovuto essere considerato prudentemente fragile al fine di consentirgli una maggiore tutela della propria salute, verificato che il virus sarà Covid 2 andava a colpire proprio l'apparato respiratorio. La prescrizione del medico competente di una mascherina FFP2 visiera, occhiali di protezione, scrupolosa disinfezione delle mani, rappresentava infatti all'epoca un mero palliativo certamente insufficiente ad evitare il rischio di contagio, trattandosi peraltro di un ambiente di lavoro ove era facile il contatto fra i bambini e le insegnanti. Se all'atto della prima visita ci potessero essere dubbi sull'attribuzione di lavoratore fragile (non ve n'era alcuno!), alla seconda visita eseguita in data 20 febbraio 2021 il medico competente avrebbe dovuto necessariamente e prudentemente dichiarare il lavoratore inidoneo e concedere lo status di fragilità alla luce di ben tre consulenze pneumologiche stilate in data 27 ottobre 2020, 7 novembre 2020, 16 febbraio 2021, che attestavano inesorabilmente la criticità della patologia e la terapia salvavita. La riposta al primo dei quesiti formulati dal Giudice non lascia trasparire dubbi sul fatto che le misure di prevenzione prescritte dal medico competente in data 22 ottobre 2020 e 20 febbraio 2021 non fossero sufficienti a tutelare la salute della sig.ra
[...]
in rapporto alla situazione pandemica del periodo. Pt_1
Per quel che concerne il secondo quesito la prescrizione della mascherina, della visiera, occhiali di protezione, la scrupolosa disinfezione delle mani, non era certamente idonea ad evitare il rischio di contagio e di conseguenza a tutelare la salute della lavoratrice. Il terzo quesito non lascia spazio ad interpretazioni per evidente condizione di fragilità della lavoratrice, a cagione di una patologia che presuppone una terapia quotidiana salvavita.
…>>. I contenuti e gli esiti della relazione di CTU debbono essere condivisi (sia nella ricostruzione delle fonti di disciplina, sia per quanto concerne gli esiti), le risultanze peritali essendo esaustive, esenti da vizi logici o errori di valutazione, metodologicamente corrette. Tanto più che l'LI ha prontamente e puntualmente replicato alle osservazioni di parte convenuta, così riferendo:
<<… Per quel che concerne la risposta al Dr. Giuseppe ZIDDA funzionario delegato in qualità di CTP del
, giova rileggere la Legge 27 del 24 aprile 2020. Controparte_7
Egli infatti eccepisce che la lavoratrice non aveva i requisiti per poter essere considerata in AR condizione di fragilità in quanto non era in possesso del riconoscimento di disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e non era in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante un rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche non praticava terapia salvavita, secondo Linee Guida Asma 2020.
5 All'art. 26, comma 2 della Legge succitata quanto appena riportato viene riferito al periodo di assenza di malattia dei lavoratori dipendenti, con un'interpretazione da parte del consulente alquanto originale e caratteristica in quanto si parla di periodi di assenza dal servizio equiparati al ricovero ospedaliero!!!! Ma abbiamo altro: all'articolo 25 del D. Lgs 81 del 2008 nelle attività lavorative in fase pandemica, si legge che il Medico competente ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e supporti il datore di lavoro nell'attuazione di misure di prevenzione mediante applicazione di un protocollo. Agli atti non è stato prodotto alcun protocollo da parte del Datore di lavoro sottoscritto e firmato dal medico competente. Infatti nella Legge 27 di cui parla il funzionario si legge che è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle misure organizzative e logistiche da mettere in atto in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità. Venne infatti promosso dalla stessa Legge il lavoro a distanza in modo da potenziare la portata in termini di efficacia. Il fattore età viene evidenziato dalla Legge con la congiunzione “anche” alla ripresa delle attività è opportuno che il medico competente sia coinvolto nelle identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età (Le definizioni non si leggono: si interpretano!!!). Questo perché solo per dato epidemiologico si rilevava una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate maggiore di 55 anni. La Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 a tal proposito era esplicita quando ha definito la condizione di “fragilità” ovvero: “quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti CHE POTREBBERO DETERMINARE (i verbi non esistono a caso!!!), in caso di infezione, UN ESITO PIÙ GRAVE O INFAUSTO E PUÒ EVOLVERSI SULLA BASE DI CONSOSCENZE SCIENTIFICHE SIA DI TIPO EPIDEMIOLOGICO SIA DI TIPO CLINICO”. E infatti le LINEE GUIDA citate dal Dr (questo non viene riportato Controparte_8 forse per dimenticanza o “lapsus calami”): “di evitare, ove possibile, l'uso di nebulizzatori (e la lavoratrice in questione doveva per forza nebulizzare il farmaco broncodilatatore!!!) a causa del rischio di trasmissione degli infezione, ché i nebulizzatori possono diffondere le particelle virali respiratorie a circa un metro di distanza. L'asma contribuisce attualmente ed in maggiore misura durante la pandemia ad un gran numero di decessi in tutto il mondo ed è una malattia cronica potenzialmente grave, emendabile efficacemente con le terapie. I fattori che possono innescare, peggiorare i sintomi dell'asma includono le infezioni virali, quella del COVID è DELETERIA per i pazienti asmatici!!!! La caratteristica ovvero la peculiarità dell'asma sono gli episodi, attacchi ovvero asma grave acuto. Scrivere che un paziente asmatico assume un normale approccio terapeutico e come affermare che un paziente che ha avuto un infarto assume una normale terapia preventiva!!!! Il riferimento scientifico allegato poi sui casi confermati o fortemente sospettati di andare incontro a forme severe
o COVID evidenzia dati clinici raccolti con l'uso del condizionale (torniamo nuovamente ai verbi e alla grammatica!! Ultimo ma non di ancillare importanza l'uso delle mascherine FFP2 che se avessero avuto la reale efficacia di filtrazione del virus non ci sarebbe stato alcun contagio, tendendo in considerazione che il virus si trasmette per aereosol, non solo per via respiratoria ma anche attraverso le sclere veicolato da flussi d'aria naturali (la semplice apertura di una finestra oppure mediante flussi forzati attraverso riscaldamento o raffreddamento ad aria. Si conferma pertanto quanto già espressamente argomentato.
…>>.
6 *** Alla luce di quanto accertato dal CTU, pertanto, deve ritenersi che alla lavoratrice avrebbe dovuto essere “riconosciuta”, fin dalla prima richiesta in tal senso formulata, la qualità di lavoratrice “fragile”. Con la conseguente applicazione, nei suoi confronti, di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020 e ss. mm, a mente del quale “Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall' a titolo di indennità di CP_5 accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”. E con l'ulteriore corollario che il avrebbe dovuto, ai sensi della circolare interministeriale CP_1 del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020, nonché della nota n. 1585 del 11.9.2020, emanata dal medesimo , dichiarare la ricorrente Controparte_1 temporaneamente non idonea in modo assoluto (no are tipologia di mansioni e di contesto lavorativo, la possibilità di assegnarla a funzioni alternative) e collocarla “con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente”.
2.2. Il convenuto, a ben vedere, non ha contestato la corretta individuazione del quadro normativo di fondo, che dunque è da reputarsi di pacifica applicazione tra le parti, ha piuttosto eccepito le seguenti circostanze: (I) il Dirigente Scolastico, una volta attivata la sorveglianza sanitaria, non ha potuto fare altro che attenersi al giudizio del medico competente, all'esito del quale era ed è vincolato per Legge (ragion per cui, anche a voler ritenere quel giudizio del tutto erroneo – il che, si badi, ad avviso del , CP_1 comunque non è – non vi sarebbe, da parte dell'Amministrazione, alcuna colpa e/o responsabilità di quanto accaduto: dal che la richiesta di rigetto della domanda e, al contempo, l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del medico medesimo); (II) la ricorrente non ha fatto uso della facoltà di impugnare in via amministrativa il giudizio del medico competente (ai sensi dell'art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008), e in questo modo ha posto da sola le basi del danno asseritamente subito, danno che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, cioè a dire avanzando reclamo e ottenendo un riesame a sé favorevole della situazione;
(III) non era onere e potere del datore di lavoro sollecitare, con un ricorso, il ribaltamento del giudizio del medico competente. Ebbene, ritiene il Giudice di non potere condividere nessuno dei suddetti rilievi, considerato: (I) con riferimento al primo profilo, che il c.d. medico competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 81/2008, svolge, rispetto al datore di lavoro, una funzione collaborativa, che, seppur finalizzata alla soddisfazione di interessi più ampi (quali, in particolare, la tutela della salute dei lavoratori e, in generale, della sicurezza sui luoghi di lavoro), lo colloca in una posizione del tutto peculiare, alla stregua di un ausiliario della parte datoriale, e ciò, si badi bene, indipendentemente dalla
7 sua non trascurabile autonomia e/o discrezionalità (coessenziale, del resto, al ruolo di garanzia ricoperto e al carattere intellettuale e/o tecnico della disciplina di competenza) e a prescindere dal fatto che si tratti, a seconda dei casi, di un “dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore”, di un “libero professionista” o di un “dipendente del datore di lavoro” (cfr., sul punto, art. 39 D. Lgs. n. 81/2008), con la duplice conseguenza (√) che le ripercussioni del giudizio medico (reso pur sempre su richiesta del datore di lavoro, il quale attiva la c.d. sorveglianza sanitaria) non possono che essere fatte ricadere sul datore di lavoro stesso, il quale ne risponde, verso l'altro contraente (cioè il lavoratore) anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., (√) che eventuali errori del medico competente, ove fonte di un qualche pregiudizio per il datore di lavoro (ad esempio, ove questo sia chiamato a rispondere, come nel caso di specie, dei danni subiti dal dipendente a causa di un giudizio medico ritenuto scorretto), ben possono costituire (sussistendone gli altri presupposti) la fonte di azione da parte del datore di lavoro nei confronti del singolo sanitario, senza che, tuttavia, si configuri, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
(II) in relazione al secondo profilo (l'aver la ricorrente omesso di impugnare il giudizio del medico competente in via amministrativa), che non esiste, in materia, alcun obbligo di preventivo reclamo gerarchico (il lavoratore ha sempre infatti il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, salva contraria disposizione), e che non pare che abbia significativamente trascurato AR di far valere i propri diritti, posto che essa ha avanzato l'azione giudiziaria a distanza di poco più di due mesi dalla seconda visita medica, intervenuta il 20.2.2021; (III) circa l'ultimo dei rilievi elencati, che, almeno in astratto, non vi è in realtà alcun limite alla proposizione, da parte del datore di lavoro, in caso di incertezza o controversia, di un'azione (giudiziaria o ex art. 41, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008) volta a contestare (o fare accertare la correttezza) del giudizio di idoneità (con prescrizioni) alle mansioni reso dal medico, specie allorché lo stato di salute del lavoratore, noto al datore, induca a dubitare in ordine all'effettiva possibilità di rispettare talune delle prescrizioni impartite dall'LI (al quale, del resto, può sempre chieder chiarimenti) ovvero circa la loro reale efficacia al fine di scongiurare il rischio preso in considerazione. Alla luce di ciò, le eccezioni del convenuto vanno complessivamente respinte.
2.3. Ciò detto, si tratta a questo punto di verificare se, realmente, come sostenuto dalla ricorrente, l'erroneità del giudizio medico (o, in altri termini, la mancata collocazione in malattia dal 12.10.2020) sia stata all'origine di un pregiudizio risarcibile. Ritiene, il Giudice, che non sia ragionevole dubitare, nella situazione data, circa il fatto che AR
, ove le fosse stato riconosciuto lo status di lavoratrice fragile e, per l'effetto, la coll
[...] in malattia, non avrebbe fatto ricorso, nel periodo interessato dal procedimento, a istituti (quali il congedo parentale, la sospensione della prestazione per malattia comune e l'aspettativa non retribuita) che, per loro particolare fisionomia, comportano riduzione (financo, nel caso dell'aspettativa, esclusione) del trattamento economico in godimento. Le stesse risultanze della CTU, nella loro perentorietà, inducono il Giudice a reputare assolutamente plausibile che la ricorrente abbia chiesto di fruire di congedi parentali e aspettativa non retribuita non già in conseguenza di una libera scelta, bensì del timore (rivelatosi giustificato, stando agli accertamenti peritali) che recarsi al lavoro avrebbe significato, durante l'emergenza pandemica, rischiare la propria vita. Consegue che la ricorrente aveva diritto a essere collocata in malattia d'ufficio fino al 30.6.2022 (a norma dell'articolo 10, comma 1-bis, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, la disciplina del secondo comma dell'art. 26 D.L. n. 18/2020 è stata infatti prorogata fino al 30 giugno 2022), percependo tutti quanti gli emolumenti retributivi e/o indennitari di legge e non subendo le decurtazioni apportate al suo trattamento, né dovendo rinunciare allo stipendio in relazione ai periodi di aspettativa non retribuita che si è vista costretta a richiedere.
8 Per effetto di quanto sopra, oltre al riconoscimento delle ragioni della lavoratrice sotto il profilo del riconoscimento della condizione di lavoratore fragile, e oltre quindi alla necessaria rettifica di tutti i provvedimenti assunti dal datore di lavoro e alla riqualificazione dei periodi di malattia, congedo e aspettativa indicati (anche ai fini del computo del periodo di comporto, ex art 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020), va disposta la condanna del al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle somme indebitamente trattenute e/o non versate in favore della medesima AR nell'arco di tempo coperto dalle allegazioni e conclusioni di causa (dal 12.10.2020 al 30.6.2022).
2.4. Ai fini della quantificazione di tale ultimo importo, il Tribunale ha in un primo disposto CTU contabile, revocando tuttavia detta deliberazione allorché le parti si sono mostrate disponibili ad elaborare autonomamente il conteggio di quanto spettante. Ebbene, considerato che i calcoli effettuati dalle parti divergevano, in certa e non trascurabile misura, tra loro, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per interloquire con i difensori. Avendo il difensore di parte ricorrente dichiarato, in questa sede, di prendere comunque atto dei conteggi elaborati dalla , stando ai quali, in caso di accoglimento della domanda e delle CP_9 ragioni dispiegate in ricorso e nei successivi atti, la somma dovuta alla ricorrente sarebbe pari a € 22.830,80, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (al netto, € 17.579,72), non resta al Tribunale che a propria volta assumere la congruità di tale importo, coincidente, appunto, con quello elaborato, nell'interesse del convenuto, dalla . Controparte_10
Il va quindi condannato al pagamento della somma lorda di euro 22.830,80 (pari ad CP_1 euro 17.579,72 netti), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo (opera, in materia, la previsione limitativa di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, con conseguente divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore reale della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicati parametri intermedi tra minimi e medi tariffari stante il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.
3.1. I compensi e le spese sono distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) accogliendo nei termini e per i motivi illustrati in espositiva la domanda avanzata da AR
, accerta e dichiara che alla stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta, a decorrere dalla
[...] data della richiesta del 12.10.2020 e fino al 30.6.2022, la condizione qualità di lavoratrice fragile, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020;
2) dichiara per l'effetto che a avrebbero dovuti essere riconosciuti i benefici AR derivanti dall'applicazione della disciplina citata al capo 1, disponendo che il convenuto assuma tutti i provvedimenti necessari alla rettifica degli atti assunti in difformità e alla riqualificazione dei periodi di malattia, congedo e aspettativa goduti dalla ricorrente tra il 12.10.2020 e il 30.6.2022 (anche ai fini del computo del periodo di comporto, ex art 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020);
9 3) per effetto di quanto enunciato ai punti 2.3 e 2.4 della presente sentenza, condanna inoltre il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di euro Controparte_1
22.830,80 (pari, al netto, ad euro 17.579,72 netti), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna infine il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre il contributo unificato, le spese generali al 15%, l'IVA e la CPA come per Legge, disponendo che i compensi siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente;
5) pone definitivamente a carico dell'Ente convenuto anche gli onorari di CTU, liquidati con separato decreto.
Nuoro, 7.1.2025
Il Giudice,
Dott. Paolo Dau
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito della pubblica udienza del 7 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 14.5.2021 e distinta al n. 131/2021 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Nuoro – Piazza Italia n. 7, presso lo studio del AR difensore, avv. Marco Antonio Porcu, che la difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dal funzionario, dott. Giuseppe Controparte_3
Zidda, ed elettivamente domiciliati presso l' , in via Trieste Controparte_4
n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.5.2021, ha evocato in giudizio, avanti al AR
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , concludendo, Controparte_1 per quanto concerne il merito (contestualmente, infatti, era stata avanzata istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c., in relazione alla quale è stata emessa ordinanza di rigetto del 19.1.2021), perché il Giudice voglia (sottolineature e caratteri evidenziati sono dell'Estensore della pronuncia):
<<… 3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la ricorrent , in AR conseguenza delle malattie pregresse cui è affetta è “lavoratrice “fragile” e temporaneamente inidonea all'espletamento della mansione lavorativa “in presenza” per il periodo di emergenza epidemiologica in corso dalla data della domanda amministrativa presentata in data 12/10/2020 o, in via subordinata, dalla data in cui sussistono i requisiti di legge e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso o, in ogni caso, fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso 2020/2021 per i motivi indicati nel presente atto, e di conseguenza, e per l'effetto, dichiarare
1 il diritto della ricorrente ai benefici di cui al D.L. 18/2020 e ss. mod. al collocamento in
“malattia d'ufficio”; 4) ordinare, con i provvedimenti che riterrà opportuni, al convenuto di collocare la ricorrente in malattia d'ufficio temporanea per il suddetto periodo suindicato, ordinando altresì la rettifica del periodo di assenza da lavoro della ricorrente con integrazione della retribuzione qualora decurtata in tutto o in parte per il medesimo periodo, nonché ordinando di trasmettere la suddetta rettifica all' per eseguire le relative modifiche previdenziali;
CP_5
5) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non siano riconosciuti i presupposti di necessità ed urgenza richiesti, salvo gravame, fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giudizio di merito, concedendo al ricorrente congruo termine per la notifica a controparte e comunque emettendo ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, maggiormente idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
6) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio cautelare e di merito per il quale lo scrivente difensore si dichiara antistatario;
…>>.
1.1. A fondamento dell'azione, la ricorrente ha esposto ed enunciato (in sintesi):
§ di essere una docente di ruolo nella Scuola dell'Infanzia e di aver preso servizio, per l'anno 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di Nuoro (“ ”); Persona_1
§ di essere affetta da una grave patologia polmonare cronica (per la quale le è stata anche riconosciuta, fin dal 2009, un'invalidità civile del 46%), che (come pure certificato dalla dott.ssa Persona_2 il 7.11.2020) rende necessario che la ricorrente adotti speciali cautele e misure di prevenzione verso le malattie infettive, ivi compreso il Covid 19, per cui occorre che la stessa eviti situazioni di eccessiva esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali;
§ che l'attività lavorativa della ricorrente, per sua natura, si svolge esclusivamente in presenza, a contatto con bambini tra i 3 e i 6 anni, i quali, per l'età, non usano strumenti protettivi (mascherine) e non possono rispettare il distanziamento sociale;
§ che, atteso l'altissimo rischio che ciò comporta in capo alla ricorrente, ha domandato, in data 12.10.2020, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dello status di “lavoratore fragile”, con conseguente inidoneità temporanea a svolgere le mansioni e collocamento in malattia d'ufficio;
§ di essere stata sottoposta a visita presso il medico dell' e che, tuttavia, all'esito, questi CP_6 ha dichiarato che la ricorrente era idonea a svolgere l'attività lavorativa, benché “con prescrizioni e/o limitazioni particolari” (“scrupoloso utilizzo di mascherina FFP2 e visiera/occhiali di protezione, nonché scrupolosa disinfezione delle mani”);
§ che tale attestazione contrasta, anzitutto, con quella resa pochi giorni dopo, il 7.11.2020, dalla dott.ssa che, dopo averla visitata presso l'Ospedale Zonchello di Nuoro, ha certificato Per_2 che la ricorrente “è affetta da molti anni da asma bronchiale intrinseco con quadro funzionale di ostruzione bronchiale e test di reversibilità positivo. La patologia che si caratterizza per numerosi episodi di riacutizzazione durante l'anno, necessita di terapia quotidiana con broncodilatatori a lunga durata d'azione e corticosteridi inalatori… …in relazione all'attuale pandemia Sars Covid correlata appare necessario l'evitare tutte le situazioni di esposizione a fattori di rischio ambientali e professionali che possano esporla ad un rischio ancora più elevato di contrarre infezioni respiratorie”;
§ che, comunque, alla luce degli esiti della visita presso il medico del lavoro, il Convenuto non l'ha posta in malattia d'ufficio, né le ha consentito di svolgere l'attività lavorativa “da remoto”;
§ di aver riproposto la domanda il 15 gennaio 2021, e che, però, anche in questo caso, l'esito della visita medica non è stato favorevole, con la conseguenza che il datore non ha consentito alla ricorrente di fruire dei diritti di cui al Decreto Legge n. 18/2020;
§ che, per ovviare a ciò, la ricorrente s'è vista costretta, onde salvaguardare la sua salute, a chiedere un lungo periodo di congedo parentale e di malattia;
2 § che tale circostanza ha costituito fonte di grave nocumento, sia sotto il profilo retributivo (i periodi di congedo parentale, infatti, sono pagati in misura pari al 30% dello stipendio ordinario) sia in quanto i periodi di malattia sono computati ai fini del comporto;
§ che, se fosse stata invece riconosciuta lavoratrice fragile, con conseguente inidoneità temporanea a prestare servizio, la ricorrente avrebbe potuto fruire dei benefici previsti dall'art. 26 del D.L. n. 18/20, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 41/21, venendo messa in malattia d'ufficio, senza perdere gran parte dello stipendio e/o senza vedersi computare tale periodo di astensione dal lavoro nel complessivo tempo di comporto;
§ che i medici investiti del giudizio in ordine alle condizioni della ricorrente hanno certamente sottovalutato la situazione, tant'è che, in sede di visita fiscale, e per ben 2 volte (ad aprile e a maggio 2021), i sanitari dell' hanno invece confermato che è un paziente fragile;
CP_5 AR
§ che, del resto, la ricorrente nemmeno poteva, al momento in cui ha presentato domanda, né può all'attualità, vaccinarsi contro il Covid 19, ché l'OMS sconsiglia la vaccinazione per le lavoratrici che stiano allattando figli minori.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 15.10.2021, si è costituito, nei termini dell'art. 416 c.p.c., il , invocando il rigetto dell'avverso ricorso e, a suffragio delle proprie difese, Controparte_1 osservando ed eccependo (in linea, peraltro, con quanto già enunciato nella memoria presentata nel sub procedimento cautelare, iscritto al n. 131-1/2021 R.A.C.L.: visto il richiamo esplicito e l'istanza di acquisizione del fascicolo, la presente ricostruzione tiene conto di entrambi gli elaborati, concorrendo gli stessi a delineare più compiutamente la posizione del convenuto):
§ che, quando la ricorrente ha formulato richiesta, il convenuto (dapprima nel mese di ottobre 2020 e poi a febbraio 2021) ha attivato formalmente la sorveglianza sanitaria, trasmettendo gli atti al medico competente secondo le indicazioni della circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020;
§ che la ricorrente, all'esito delle due visite, è stata giudicata idonea all'espletamento delle proprie mansioni, seppure “con la prescrizione dell'uso della mascherina FFP2 e della visiera di protezione”;
§ che i medici incaricati di fornire il parere circa l'idoneità allo svolgimento delle mansioni non sono organi di emanazione datoriale, godono di assoluta autonomia;
§ che, di conseguenza, il Dirigente scolastico non poteva non recepire il loro giudizio, non avendo il datore di lavoro alcun potere, a fronte di un parere di idoneità con prescrizioni, di collocare il lavoratore in “malattia d'ufficio”;
§ che, nel caso in cui il lavoratore interessato non condivida la valutazione del medico competente, deve, per norma di legge, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008, ed entro breve termine, adire in via di reclamo l'organo di vigilanza territorialmente competente;
§ che la ricorrente, però, non lo ha fatto, così trascurando i propri interessi e, attraverso la propria inerzia, contribuendo lei stessa a causare il danno di cui oggi rivendica risarcimento;
§ di doversi integrare il contraddittorio nei confronti “del medico competente” (così, letteralmente, in memoria difensiva);
§ che, comunque, lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto non sarebbe stato, nel caso di specie, oggettivamente possibile, stante la tipologia di mansioni assegnate alla ricorrente e tenuto conto che la presenza fisica del docente era necessaria anche al fine di vigilare sugli allievi;
§ che, in ogni caso, nel periodo di assenza della ricorrente (nell'elaborato difensivo sopra citato si fa riferimento al periodo dal 5.10.2020 al 22.5.2021) si contano soli 45 giorni di malattia, mentre ben 146 giorni sono da imputarsi ad altro motivo (congedo parentale, permessi, malattia del figlio, e via dicendo);
§ che, anche al momento del deposito della memoria di costituzione, la docente era assente dal servizio per “aspettativa non retribuita” ex art. 26 della L. n. 448/98, e cioè per una libera scelta,
3 denotante disinteresse per la vicenda e intervenuta acquiescenza alla situazione venutasi a delineare in conseguenza dell'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c.
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta delle produzioni documentali e tramite CTU medico – legale, per mezzo della quale il Tribunale ha investito l'LI dei seguenti quesiti: “il ctu dica e accerti: 1) se le misure di prevenzione prescritte dal medico competente del 22.10.2020 e del 20.02.2021 fossero o non fossero sufficienti per tutelare la salute della perizianda in rapporto alla situazione pandemica, nel suddetto periodo, e al rischio di contagio per Covid 19; 2) se, quindi, in particolare, nel periodo ivi considerato, l'utilizzo della mascherina, nonché della visiera e occhiali di protezione, oltreché la scrupolosa disinfezione delle mani, fosse sufficiente o meno, a evitare il rischio di contagio e, in questo senso, a tutelare la salute della lavoratrice; 3) di conseguenza, se la perizianda si trovasse, nel periodo considerato, a cause del proprio stato di salute (in rapporto alla situazione pandemica del momento e alla tipologia di attività lavorativa svolta), nelle condizioni previste dalla normativa vigente, e richiamata in atti, del c.d. lavoratore fragile, e se quindi essa fosse o meno inidonea allo svolgimento delle proprie mansioni, in presenza”.
1.4. In data odierna, 7 gennaio 2025, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice ha pronunciato sentenza, leggendo dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. L'azione proposta da è fondata, nei limiti e negli specifici termini che sono AR appresso illustrati.
2.1. Il dott. dopo attento esame delle allegazioni e approfondita disamina della Persona_3 documentazione prodotta nei rispettivi fascicoli, il 6.5.2024 ha depositato la relazione. L'elaborato ha il pregio di contenere una compiuta e esaustiva esplicazione delle fonti normative e contrattuali dell'istituto azionato dalla ricorrente, ed è quindi il caso di riportare, per ampi stralci, i passi più rilevanti della perizia (i caratteri in grassetto e le sottolineature sono del Giudice, e servono a focalizzare l'attenzione del lettore sugli elementi che il Tribunale ritiene maggiormente significativi, giacché su tali elementi, del resto, si fonda la decisione):
<<… Da quanto riportato sulle certificazioni esaminate è possibile asserire che, la sig.r AR sia affetta da asma bronchiale intrinseco in terapia inalatoria quotidiana con steroidi e broncodilatatori. Dalla lettura del verbale stilato dalla Commissione Invalidi civile dell' di Nuoro stilato in data 12 CP_5 novembre 2009, si evince il riconoscimento di una percentuale d'invalidità pari al 46 %, con diagnosi di asma bronchiale intrinseco, reflusso gastroesofageo, deviazione del setto nasale, rinite vasomotoria. Analizzando la documentazione prodotta agli atti, con particolare attenzione su quella medica emerge che, in data 12 ottobre 2020 la sig.ra fece istanza al Dirigente scolastico dell'I.C. 4 di Nuoro, Pt_1 Persona_1 di riconoscimento dello status di lavoratore fragile, allegando le certificazioni della patologia/e con la relativa terapia in corso ed il verbale di invalidità civile. A tal proposito giova rilevare che laddove il Dirigente scolastico abbia ricevuto tali certificazioni venendo a conoscenza delle patologie di cui risulta affetta la sig.ra si configura una palese violazione della Legge Pt_1 sulla privacy, poiché di fatto l'unica figura professionale autorizzata ad acquisire qualsiasi certificazione medica, laddove nominato è rappresentata dal medico competente. Nel caso in esame la sig.ra in data 22 ottobre 2020 è stata sottoposta a visita di Pt_1 idoneità alla mansione lavorativa dal medico competente dott. che ha Persona_4 espresso il giudizio di idoneità con prescrizione di mascherina FFP2, visiera, occhiali di protezione e scrupolosa disinfezione delle mani.
4 A tal proposito è necessario chiarire il concetto di “lavoratore fragile” cosi come promosso dal della salute. CP_1
Sono infatti ritenuti fragili, quei lavoratori dipendenti sia di amministrazioni pubbliche, sia di datori di lavoro privati, a ragione di patologie croniche, di cui soffrono: A) maggiormente esposti al rischio di contagio del virus nei luoghi di lavoro; B) l'art. 26, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 2020 aveva stabilito che sino al 30 aprile 2020 i lavoratori pubblici dipendenti e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, potesse essere disposta l'astensione dal lavoro, con diritto di accedere alla tutela della patologia, nella speciale declinazione della degenza ospedaliera. Orbene, la patologia di cui soffre la sig.r prevede l'assunzione quotidiana di Pt_1 terapia per via inalatoria di un broncodilatatore e di cortisone quale terapia salvavita ergo, all'atto della visita del 22 ottobre 2020 il lavoratore sarebbe dovuto essere considerato prudentemente fragile al fine di consentirgli una maggiore tutela della propria salute, verificato che il virus sarà Covid 2 andava a colpire proprio l'apparato respiratorio. La prescrizione del medico competente di una mascherina FFP2 visiera, occhiali di protezione, scrupolosa disinfezione delle mani, rappresentava infatti all'epoca un mero palliativo certamente insufficiente ad evitare il rischio di contagio, trattandosi peraltro di un ambiente di lavoro ove era facile il contatto fra i bambini e le insegnanti. Se all'atto della prima visita ci potessero essere dubbi sull'attribuzione di lavoratore fragile (non ve n'era alcuno!), alla seconda visita eseguita in data 20 febbraio 2021 il medico competente avrebbe dovuto necessariamente e prudentemente dichiarare il lavoratore inidoneo e concedere lo status di fragilità alla luce di ben tre consulenze pneumologiche stilate in data 27 ottobre 2020, 7 novembre 2020, 16 febbraio 2021, che attestavano inesorabilmente la criticità della patologia e la terapia salvavita. La riposta al primo dei quesiti formulati dal Giudice non lascia trasparire dubbi sul fatto che le misure di prevenzione prescritte dal medico competente in data 22 ottobre 2020 e 20 febbraio 2021 non fossero sufficienti a tutelare la salute della sig.ra
[...]
in rapporto alla situazione pandemica del periodo. Pt_1
Per quel che concerne il secondo quesito la prescrizione della mascherina, della visiera, occhiali di protezione, la scrupolosa disinfezione delle mani, non era certamente idonea ad evitare il rischio di contagio e di conseguenza a tutelare la salute della lavoratrice. Il terzo quesito non lascia spazio ad interpretazioni per evidente condizione di fragilità della lavoratrice, a cagione di una patologia che presuppone una terapia quotidiana salvavita.
…>>. I contenuti e gli esiti della relazione di CTU debbono essere condivisi (sia nella ricostruzione delle fonti di disciplina, sia per quanto concerne gli esiti), le risultanze peritali essendo esaustive, esenti da vizi logici o errori di valutazione, metodologicamente corrette. Tanto più che l'LI ha prontamente e puntualmente replicato alle osservazioni di parte convenuta, così riferendo:
<<… Per quel che concerne la risposta al Dr. Giuseppe ZIDDA funzionario delegato in qualità di CTP del
, giova rileggere la Legge 27 del 24 aprile 2020. Controparte_7
Egli infatti eccepisce che la lavoratrice non aveva i requisiti per poter essere considerata in AR condizione di fragilità in quanto non era in possesso del riconoscimento di disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e non era in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante un rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche non praticava terapia salvavita, secondo Linee Guida Asma 2020.
5 All'art. 26, comma 2 della Legge succitata quanto appena riportato viene riferito al periodo di assenza di malattia dei lavoratori dipendenti, con un'interpretazione da parte del consulente alquanto originale e caratteristica in quanto si parla di periodi di assenza dal servizio equiparati al ricovero ospedaliero!!!! Ma abbiamo altro: all'articolo 25 del D. Lgs 81 del 2008 nelle attività lavorative in fase pandemica, si legge che il Medico competente ha tra i suoi obblighi quello di collaborare con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e supporti il datore di lavoro nell'attuazione di misure di prevenzione mediante applicazione di un protocollo. Agli atti non è stato prodotto alcun protocollo da parte del Datore di lavoro sottoscritto e firmato dal medico competente. Infatti nella Legge 27 di cui parla il funzionario si legge che è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle misure organizzative e logistiche da mettere in atto in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità. Venne infatti promosso dalla stessa Legge il lavoro a distanza in modo da potenziare la portata in termini di efficacia. Il fattore età viene evidenziato dalla Legge con la congiunzione “anche” alla ripresa delle attività è opportuno che il medico competente sia coinvolto nelle identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età (Le definizioni non si leggono: si interpretano!!!). Questo perché solo per dato epidemiologico si rilevava una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate maggiore di 55 anni. La Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 a tal proposito era esplicita quando ha definito la condizione di “fragilità” ovvero: “quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti CHE POTREBBERO DETERMINARE (i verbi non esistono a caso!!!), in caso di infezione, UN ESITO PIÙ GRAVE O INFAUSTO E PUÒ EVOLVERSI SULLA BASE DI CONSOSCENZE SCIENTIFICHE SIA DI TIPO EPIDEMIOLOGICO SIA DI TIPO CLINICO”. E infatti le LINEE GUIDA citate dal Dr (questo non viene riportato Controparte_8 forse per dimenticanza o “lapsus calami”): “di evitare, ove possibile, l'uso di nebulizzatori (e la lavoratrice in questione doveva per forza nebulizzare il farmaco broncodilatatore!!!) a causa del rischio di trasmissione degli infezione, ché i nebulizzatori possono diffondere le particelle virali respiratorie a circa un metro di distanza. L'asma contribuisce attualmente ed in maggiore misura durante la pandemia ad un gran numero di decessi in tutto il mondo ed è una malattia cronica potenzialmente grave, emendabile efficacemente con le terapie. I fattori che possono innescare, peggiorare i sintomi dell'asma includono le infezioni virali, quella del COVID è DELETERIA per i pazienti asmatici!!!! La caratteristica ovvero la peculiarità dell'asma sono gli episodi, attacchi ovvero asma grave acuto. Scrivere che un paziente asmatico assume un normale approccio terapeutico e come affermare che un paziente che ha avuto un infarto assume una normale terapia preventiva!!!! Il riferimento scientifico allegato poi sui casi confermati o fortemente sospettati di andare incontro a forme severe
o COVID evidenzia dati clinici raccolti con l'uso del condizionale (torniamo nuovamente ai verbi e alla grammatica!! Ultimo ma non di ancillare importanza l'uso delle mascherine FFP2 che se avessero avuto la reale efficacia di filtrazione del virus non ci sarebbe stato alcun contagio, tendendo in considerazione che il virus si trasmette per aereosol, non solo per via respiratoria ma anche attraverso le sclere veicolato da flussi d'aria naturali (la semplice apertura di una finestra oppure mediante flussi forzati attraverso riscaldamento o raffreddamento ad aria. Si conferma pertanto quanto già espressamente argomentato.
…>>.
6 *** Alla luce di quanto accertato dal CTU, pertanto, deve ritenersi che alla lavoratrice avrebbe dovuto essere “riconosciuta”, fin dalla prima richiesta in tal senso formulata, la qualità di lavoratrice “fragile”. Con la conseguente applicazione, nei suoi confronti, di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020 e ss. mm, a mente del quale “Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall' a titolo di indennità di CP_5 accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”. E con l'ulteriore corollario che il avrebbe dovuto, ai sensi della circolare interministeriale CP_1 del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020, nonché della nota n. 1585 del 11.9.2020, emanata dal medesimo , dichiarare la ricorrente Controparte_1 temporaneamente non idonea in modo assoluto (no are tipologia di mansioni e di contesto lavorativo, la possibilità di assegnarla a funzioni alternative) e collocarla “con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente”.
2.2. Il convenuto, a ben vedere, non ha contestato la corretta individuazione del quadro normativo di fondo, che dunque è da reputarsi di pacifica applicazione tra le parti, ha piuttosto eccepito le seguenti circostanze: (I) il Dirigente Scolastico, una volta attivata la sorveglianza sanitaria, non ha potuto fare altro che attenersi al giudizio del medico competente, all'esito del quale era ed è vincolato per Legge (ragion per cui, anche a voler ritenere quel giudizio del tutto erroneo – il che, si badi, ad avviso del , CP_1 comunque non è – non vi sarebbe, da parte dell'Amministrazione, alcuna colpa e/o responsabilità di quanto accaduto: dal che la richiesta di rigetto della domanda e, al contempo, l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del medico medesimo); (II) la ricorrente non ha fatto uso della facoltà di impugnare in via amministrativa il giudizio del medico competente (ai sensi dell'art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008), e in questo modo ha posto da sola le basi del danno asseritamente subito, danno che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, cioè a dire avanzando reclamo e ottenendo un riesame a sé favorevole della situazione;
(III) non era onere e potere del datore di lavoro sollecitare, con un ricorso, il ribaltamento del giudizio del medico competente. Ebbene, ritiene il Giudice di non potere condividere nessuno dei suddetti rilievi, considerato: (I) con riferimento al primo profilo, che il c.d. medico competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. n. 81/2008, svolge, rispetto al datore di lavoro, una funzione collaborativa, che, seppur finalizzata alla soddisfazione di interessi più ampi (quali, in particolare, la tutela della salute dei lavoratori e, in generale, della sicurezza sui luoghi di lavoro), lo colloca in una posizione del tutto peculiare, alla stregua di un ausiliario della parte datoriale, e ciò, si badi bene, indipendentemente dalla
7 sua non trascurabile autonomia e/o discrezionalità (coessenziale, del resto, al ruolo di garanzia ricoperto e al carattere intellettuale e/o tecnico della disciplina di competenza) e a prescindere dal fatto che si tratti, a seconda dei casi, di un “dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore”, di un “libero professionista” o di un “dipendente del datore di lavoro” (cfr., sul punto, art. 39 D. Lgs. n. 81/2008), con la duplice conseguenza (√) che le ripercussioni del giudizio medico (reso pur sempre su richiesta del datore di lavoro, il quale attiva la c.d. sorveglianza sanitaria) non possono che essere fatte ricadere sul datore di lavoro stesso, il quale ne risponde, verso l'altro contraente (cioè il lavoratore) anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., (√) che eventuali errori del medico competente, ove fonte di un qualche pregiudizio per il datore di lavoro (ad esempio, ove questo sia chiamato a rispondere, come nel caso di specie, dei danni subiti dal dipendente a causa di un giudizio medico ritenuto scorretto), ben possono costituire (sussistendone gli altri presupposti) la fonte di azione da parte del datore di lavoro nei confronti del singolo sanitario, senza che, tuttavia, si configuri, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
(II) in relazione al secondo profilo (l'aver la ricorrente omesso di impugnare il giudizio del medico competente in via amministrativa), che non esiste, in materia, alcun obbligo di preventivo reclamo gerarchico (il lavoratore ha sempre infatti il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, salva contraria disposizione), e che non pare che abbia significativamente trascurato AR di far valere i propri diritti, posto che essa ha avanzato l'azione giudiziaria a distanza di poco più di due mesi dalla seconda visita medica, intervenuta il 20.2.2021; (III) circa l'ultimo dei rilievi elencati, che, almeno in astratto, non vi è in realtà alcun limite alla proposizione, da parte del datore di lavoro, in caso di incertezza o controversia, di un'azione (giudiziaria o ex art. 41, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008) volta a contestare (o fare accertare la correttezza) del giudizio di idoneità (con prescrizioni) alle mansioni reso dal medico, specie allorché lo stato di salute del lavoratore, noto al datore, induca a dubitare in ordine all'effettiva possibilità di rispettare talune delle prescrizioni impartite dall'LI (al quale, del resto, può sempre chieder chiarimenti) ovvero circa la loro reale efficacia al fine di scongiurare il rischio preso in considerazione. Alla luce di ciò, le eccezioni del convenuto vanno complessivamente respinte.
2.3. Ciò detto, si tratta a questo punto di verificare se, realmente, come sostenuto dalla ricorrente, l'erroneità del giudizio medico (o, in altri termini, la mancata collocazione in malattia dal 12.10.2020) sia stata all'origine di un pregiudizio risarcibile. Ritiene, il Giudice, che non sia ragionevole dubitare, nella situazione data, circa il fatto che AR
, ove le fosse stato riconosciuto lo status di lavoratrice fragile e, per l'effetto, la coll
[...] in malattia, non avrebbe fatto ricorso, nel periodo interessato dal procedimento, a istituti (quali il congedo parentale, la sospensione della prestazione per malattia comune e l'aspettativa non retribuita) che, per loro particolare fisionomia, comportano riduzione (financo, nel caso dell'aspettativa, esclusione) del trattamento economico in godimento. Le stesse risultanze della CTU, nella loro perentorietà, inducono il Giudice a reputare assolutamente plausibile che la ricorrente abbia chiesto di fruire di congedi parentali e aspettativa non retribuita non già in conseguenza di una libera scelta, bensì del timore (rivelatosi giustificato, stando agli accertamenti peritali) che recarsi al lavoro avrebbe significato, durante l'emergenza pandemica, rischiare la propria vita. Consegue che la ricorrente aveva diritto a essere collocata in malattia d'ufficio fino al 30.6.2022 (a norma dell'articolo 10, comma 1-bis, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, la disciplina del secondo comma dell'art. 26 D.L. n. 18/2020 è stata infatti prorogata fino al 30 giugno 2022), percependo tutti quanti gli emolumenti retributivi e/o indennitari di legge e non subendo le decurtazioni apportate al suo trattamento, né dovendo rinunciare allo stipendio in relazione ai periodi di aspettativa non retribuita che si è vista costretta a richiedere.
8 Per effetto di quanto sopra, oltre al riconoscimento delle ragioni della lavoratrice sotto il profilo del riconoscimento della condizione di lavoratore fragile, e oltre quindi alla necessaria rettifica di tutti i provvedimenti assunti dal datore di lavoro e alla riqualificazione dei periodi di malattia, congedo e aspettativa indicati (anche ai fini del computo del periodo di comporto, ex art 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020), va disposta la condanna del al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle somme indebitamente trattenute e/o non versate in favore della medesima AR nell'arco di tempo coperto dalle allegazioni e conclusioni di causa (dal 12.10.2020 al 30.6.2022).
2.4. Ai fini della quantificazione di tale ultimo importo, il Tribunale ha in un primo disposto CTU contabile, revocando tuttavia detta deliberazione allorché le parti si sono mostrate disponibili ad elaborare autonomamente il conteggio di quanto spettante. Ebbene, considerato che i calcoli effettuati dalle parti divergevano, in certa e non trascurabile misura, tra loro, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per interloquire con i difensori. Avendo il difensore di parte ricorrente dichiarato, in questa sede, di prendere comunque atto dei conteggi elaborati dalla , stando ai quali, in caso di accoglimento della domanda e delle CP_9 ragioni dispiegate in ricorso e nei successivi atti, la somma dovuta alla ricorrente sarebbe pari a € 22.830,80, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (al netto, € 17.579,72), non resta al Tribunale che a propria volta assumere la congruità di tale importo, coincidente, appunto, con quello elaborato, nell'interesse del convenuto, dalla . Controparte_10
Il va quindi condannato al pagamento della somma lorda di euro 22.830,80 (pari ad CP_1 euro 17.579,72 netti), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo (opera, in materia, la previsione limitativa di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, con conseguente divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore reale della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicati parametri intermedi tra minimi e medi tariffari stante il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.
3.1. I compensi e le spese sono distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) accogliendo nei termini e per i motivi illustrati in espositiva la domanda avanzata da AR
, accerta e dichiara che alla stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta, a decorrere dalla
[...] data della richiesta del 12.10.2020 e fino al 30.6.2022, la condizione qualità di lavoratrice fragile, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020;
2) dichiara per l'effetto che a avrebbero dovuti essere riconosciuti i benefici AR derivanti dall'applicazione della disciplina citata al capo 1, disponendo che il convenuto assuma tutti i provvedimenti necessari alla rettifica degli atti assunti in difformità e alla riqualificazione dei periodi di malattia, congedo e aspettativa goduti dalla ricorrente tra il 12.10.2020 e il 30.6.2022 (anche ai fini del computo del periodo di comporto, ex art 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020);
9 3) per effetto di quanto enunciato ai punti 2.3 e 2.4 della presente sentenza, condanna inoltre il al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di euro Controparte_1
22.830,80 (pari, al netto, ad euro 17.579,72 netti), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna infine il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre il contributo unificato, le spese generali al 15%, l'IVA e la CPA come per Legge, disponendo che i compensi siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente;
5) pone definitivamente a carico dell'Ente convenuto anche gli onorari di CTU, liquidati con separato decreto.
Nuoro, 7.1.2025
Il Giudice,
Dott. Paolo Dau
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