Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Giuseppe BOSELLI "
Dott. Giandonato NAPOLETANO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AS AN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni RAITÈ e Ranieri HONORATI, giusta procura in atti, e domiciliato, ex lege, in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
- RICORRENTE -
contro
AG TO
- INTIMATO -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di COMO emessa in data 8.01.1997, dep. il 23.01.1997, n. 70;
udita, alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 1999, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito, per il ricorrente, l'avv. R. HONORATI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 17.06.1995, AG TO premesso di aver acquistato l'appartamento sito al primo piano, scala A, dell'edificio sito in COMO alla via LINATI, 5 dotato di due ingressi accedenti al pianerottolo condominiale e di avere informato l'amministratore del Condominio di voler utilizzare entrambi gli ingressi per accedere alla sua abitazione come era già accaduto per gli appartamenti di altri piani, pur avendo egli sopportato le conseguenze negative della sentenza emessa in sede possessoria su domanda proposta dal condomino AS AN;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio, davanti al giudice di Pace di COMO, il AS al fine di sentire accertare il suò diritto al pieno godimento del pianerottolo sito al primo piano dell'edificio mediante utilizzo di entrambi gli ingressi, condannando il convenuto a tollerarne il libero uso anche in ottemperanza della delibera assembleare assunta in data 23 ottobre 1989. Costituendosi in giudizio, il AS, eccepita la incompetenza del giudice adito a giudicare sulla domanda, ne chiedeva, comunque, il rigetto sia per l'intervenuto giudicato, che aveva riconosciuto l'impedimento che l'uso del pianerottolo preteso dall'attore gli creava ex art. 1102 C.c., sia perché infondata. Il Giudice di Pace adito, con sentenza del 20 novembre 1995, affermata la propria competenza, accoglieva le domande del AG. Avverso tale sentenza proponeva appello il AS insistendo sia nell'eccezione d i incompetenza del giudice di Pace e di giudicato esterno, sia nelle conclusioni di merito.
Instauratosi il contraddittorio anche in tale grado del giudizio, il AG concludeva per la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza del 23 gennaio 1997, il tribunale di COMO, affermata la competenza del giudice di pace ed esclusa la sussistenza dell'eccepito giudicato, rigettava l'appello.
Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il AS per quattro motivi illustrati da memoria. AG TO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 7 n.2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c., AN AS
deduce che erroneamente il tribunale abbia affermato la competenza per materia del giudice di pace a decidere la controversia dacché non si è in tema di misura e modalità d'uso dei servizi di condominio.
La censura è infondata.
Con l'atto introduttivo del giudizio AG TO, premesso di avere sopportato le conseguenze negative del giudizio possessorio promosso dal AS e definito con sentenza passata in giudicato, ha chiesto che il giudice di pace accertasse definitivamente il suo diritto al pieno godimento del pianerottolo dell'edificio sito in COMO, via Linati 5 e, in particolare, al suo utilizzo da entrambi gli ingressi di cui era da sempre dotato l'appartamento di sua proprietà.
Sostiene il ricorrente che non era in discussione la modalità d'uso del pianerottolo comune ma in quali facoltà consista il diritto di godere e di disporre della cosa atteso che la misura e le modalità d'uso presuppongono che non vi sia contestazione circa l'individuazione delle facoltà dei comproprietari e che si tratti soltanto di disciplinarne l'esercizio.
Orbene, contrariamente a quanto adduce il AS, nella specie, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non vi è contestazione sulla comunione del pianerottolo spettante in proprietà indivisa ad entrambe le parti, ma soltanto se tra le facoltà spettanti al condomino AG vi sia anche quella di accedere al suo appartamento a mezzo della seconda porta di ingresso che si apre sul detto pianerottolo.
Al giudice adito è stato rimesso, cioè, di stabilire quali- sono i limiti quantitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto condominiale sul pianerottolo spettante al AG. La controversia è sorta, infatti, in quanto al AG veniva negato di usare del pianerottolo comune anche per accedere al proprio appartamento e la questione riguarda, quindi, i limiti quantitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione a lui spettante e quindi al modo ed alla misura in cui tali facoltà possono essere esercitate. La causa rientra, quindi, tra quelle che l'art. 7 n.2 c.p.c. riserva alla competenza per materia del giudice di pace e che attengono sia alle modalità d'uso dei servizi di condominio, e cioè ai limiti quantitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, sia alla misura degli stessi, e cioè ai limiti quantitativi del diritto dei singoli condomini.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 C.c. e si duole che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto che, versandosi nell'identico accertamento di fatto avvenuto in sede possessoria, vi era stato un giudicato preclusivo della nuova indagine.
Con il terzo motivo denunziando omessa o insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che l'accertamento di fatto, consistito nell'apertura di un secondo ingresso attraverso il quale invece l'accesso non era consentito, erroneamente è stato ritenuto non facente stato nel successivo in quanto non bastava la diversità del "petitum" e della "causa petendi".
Le due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.
Il tribunale ha ritenuto che le argomentazioni addotte nel giudizio possessorio per affermare che il mutamento dello stato di fatto consistito nell'apertura di un secondo ingresso importava gravi conseguenze sull'utilizzo del pianerottolo da part e del AS, non potevano fare stato in questo giudizio che ha "petitum" e "causa petendi" del tutto differenti.
Orbene, siffatta affermazione è del tutto corretta e va confermata. L'effetto preclusivo del giudicato istituto tendente ad impedire un "bis in idem" ed un eventuale contrasto di pronunzie - sussiste allorché le parti controvertano in ordine ad un bene della vita ("petitum", fondato sulla correlativa "causa petendi") che ha già formato oggetto di sentenza non più impugnabile, resa in altro giudizio tra le stesse parti. L'autorità del giudicato opera, quindi, entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente, causa e quella in atto vi sia non soltanto identità di soggetti ma anche di "petitum" e di "causa petendi".
Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria sono caratterizzate, invece, dall'assoluta diversità di " petitum" e "causa petendi" ond'è che, come precisato dai giudici di appello, non possono essere invocati nel giudizio petitorio non soltanto i provvedimenti emessi in sede possessoria, ma anche le argomentazioni e le circostanze svolte nella sentenza che ha definito quel giudizio, atteso che queste ultime in tanto hanno rilievo in quanto si trovino in connessione logica e causale con le statuizioni possessorie decise, mentre lasciano impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela e non possono, quindi, influire sull'esito del giudizio petitorio (Cfr.: Cass., 13 gennaio 1995 n. 360; Cass., 16 dicembre 1986 n. 7557.;). Con il quarto motivo, denunziando vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che non sia stato tenuto conto che l'art. 1102 C.c. richiede che è necessario indicare il punto di equilibrio tra i diversi interessi dei comproprietari in relazione al godimento della cosa comune.
Il rilievo è infondato.
Il tribunale ha affermato che la porta di cui il AG intende usare per accedere al proprio appartamento non costituisce altro che un diverso e corretto uso del pianerottolo non determinante alcuna modificazione dell'entità sostanziale e della destinazione originaria della cosa comune, rimasta inalterata e - a giudizio del collegio - non impeditiva ne' riduttiva del diritto del AS di usare della stessa per accedere al proprio appartamento e viceversa. Ed ha, quindi, soggiunto, che "l'approntamento di detto secondo ingresso, ancorché posto - a differenza del precedente - nelle vicinanze della porta di accesso all'unità abitativa dell'appellante, non ha in concreto reso meno agevole il passaggio di persone o cose ne' ha ancor meno ridotto l'utilizzazione del pianerottolo al servizio del bene in proprietà esclusiva". I giudici di secondo grado hanno così compiuto l'accertamento loro demandato, avendo escluso, con valutazione corretta sotto il profilo logico-giuridico, ed a loro rimessa istituzionalmente, che con l'apertura della porta sul pianerottolo comune il AG abbia violato il duplice limite cui l'art. 1102 cod. civ. assoggetta l'uso della cosa comune da parte di ciascuno condomino, non avendone alterato la destinazione e non avendo impedito al AS di farne parimenti uso secondo il suo diritto, in quanto l'apertura della già esistente porta di accesso al pianerottolo suddetto, eseguita a proprie spese, ha costituito soltanto una modificazione necessaria per il miglior godimento della cosa da parte del AG, come consentito dallo stesso art. 1102, senza alcuna limitazione all'uso del pianerottolo da parte del AS.
La sentenza è da ritenersi, pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, esattamente motivata, ed il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
Non avendo il AG inteso contraddire non va provveduto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999