TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott. ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2083/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Nasci Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata a Bologna via San Mamolo n.
36, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “disporre l'affidamento congiunto dei minori;
preliminarmente ordinare con Parte_1
decreto a (CF di versare alla ricorrente a titolo di Controparte_1 C.F._2
contributo per il mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €
470,00 o la diversa somma che apparirà di giustizia, oltre al rimborso di metà delle spese straordinarie;
visto ed accertato lo stato di totale inadempienza del sig. rdinare al suo datore CP_1
di lavoro di versare direttamente alla ricorrente la somma Parte_2
mensile di € 470,00 o la diversa somma che apparirà di giustizia;
di ordinare al sig. i versare CP_1
pagina 1 di 5 l'ulteriore somma di € 11.515,98 o la diversa somma che apparirà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria per gli arretrati non versati fino a settembre 2024; con vittoria di spese e compensi di procedimento”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha chiesto di ordinare all'ex compagno Parte_1 [...]
di versargli a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori l'importo CP_1
mensile di € 470,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse necessarie con ordine diretto di pagamento al suo datore di lavoro nonché di versare la ulteriore somma di € 11.515,98 per gli arretrati dal medesimo non pagati fino a settembre 2024.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 23.01.25.
Alla medesima udienza parte ricorrente proponeva domanda di affidamento condiviso delle figlie minori ed il Giudice riqualificava la domanda come regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rilevando la inammissibilità ex art. 40 cpc della domanda relativa al regresso per il mantenimento pregresso delle figlie minori.
All'udienza del 23.01.25 compariva personalmente . Controparte_1
Sulle conclusioni precisate da parte ricorrente e sentita la discussione orale ex art. 473 bis .22 cpc la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e gli atti venivano inviati al PM.
1. Con riferimento all'affidamento delle figlie minori va premesso, in diritto, che come noto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie non sussistono ragioni per discostarsi dal dogma dell'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori dovendosi collocare le stesse presso la residenza materna con diritto del pagina 2 di 5 padre di vederle liberamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali delle minori.
2. Circa il contributo al mantenimento delle figlie minori, è noto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016). Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie comparso personalmente in udienza ha dichiarato di percepire Controparte_1
uno stipendio di € 1.500,00 al mese e di essere disponibile tenuto conto dell'affitto che paga di €
450,00 al mese di versare un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 300,00 oltre a concorrere nel 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente risulta percepire uno stipendio mensile di € 500,00/700,00 e vivere in una casa ACER con canone di locazione di € 120,00 mensili.
Tenuto conto, allora a) della collocazione delle figlie presso la madre, b) delle presumibili (art. 2729
c.c.) attuali esigenze di vita delle figlie minorenni, c) dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie quanto meno in una misura che gli consenta di soddisfare le loro fondamentali esigenze di vita il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie minori versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
pagina 3 di 5 la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale.
In ordine alla domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro se ne deve rilevare l'inammissibilità prevedendo ad oggi l'art. 473 bis .37 la facoltà per creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore della prole notificare direttamente il provvedimento al terzo datore di lavoro per ottenere il pagamento diretto dallo stesso in caso di inadempimento del debitore principale.
Inammissibile nell'ambito del presente giudizio risulta poi ai sensi dell'art. 40 cpc la domanda avente ad oggetto il regresso per il pregresso mantenimento delle minori.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2083/24 R.G., così provvede:
a) dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori disponendone il collocamento presso la madre con diritto del padre di vederle liberamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali delle minori;
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
c) dichiara inammissibili la domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro e di regresso riguardo al pregresso mantenimento delle minori;
d) condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite Parte_3
che liquida in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott. ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2083/2024 R.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Nasci Parte_1 C.F._1
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata a Bologna via San Mamolo n.
36, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “disporre l'affidamento congiunto dei minori;
preliminarmente ordinare con Parte_1
decreto a (CF di versare alla ricorrente a titolo di Controparte_1 C.F._2
contributo per il mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €
470,00 o la diversa somma che apparirà di giustizia, oltre al rimborso di metà delle spese straordinarie;
visto ed accertato lo stato di totale inadempienza del sig. rdinare al suo datore CP_1
di lavoro di versare direttamente alla ricorrente la somma Parte_2
mensile di € 470,00 o la diversa somma che apparirà di giustizia;
di ordinare al sig. i versare CP_1
pagina 1 di 5 l'ulteriore somma di € 11.515,98 o la diversa somma che apparirà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria per gli arretrati non versati fino a settembre 2024; con vittoria di spese e compensi di procedimento”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha chiesto di ordinare all'ex compagno Parte_1 [...]
di versargli a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori l'importo CP_1
mensile di € 470,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse necessarie con ordine diretto di pagamento al suo datore di lavoro nonché di versare la ulteriore somma di € 11.515,98 per gli arretrati dal medesimo non pagati fino a settembre 2024.
Nessuno si costituiva in giudizio per che veniva quindi dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 23.01.25.
Alla medesima udienza parte ricorrente proponeva domanda di affidamento condiviso delle figlie minori ed il Giudice riqualificava la domanda come regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rilevando la inammissibilità ex art. 40 cpc della domanda relativa al regresso per il mantenimento pregresso delle figlie minori.
All'udienza del 23.01.25 compariva personalmente . Controparte_1
Sulle conclusioni precisate da parte ricorrente e sentita la discussione orale ex art. 473 bis .22 cpc la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e gli atti venivano inviati al PM.
1. Con riferimento all'affidamento delle figlie minori va premesso, in diritto, che come noto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie non sussistono ragioni per discostarsi dal dogma dell'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori dovendosi collocare le stesse presso la residenza materna con diritto del pagina 2 di 5 padre di vederle liberamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali delle minori.
2. Circa il contributo al mantenimento delle figlie minori, è noto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016). Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015), dovendosi assicurare ai figli almeno quanto necessario a soddisfare le esigenze vitali essenziali.
Nel caso di specie comparso personalmente in udienza ha dichiarato di percepire Controparte_1
uno stipendio di € 1.500,00 al mese e di essere disponibile tenuto conto dell'affitto che paga di €
450,00 al mese di versare un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € 300,00 oltre a concorrere nel 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente risulta percepire uno stipendio mensile di € 500,00/700,00 e vivere in una casa ACER con canone di locazione di € 120,00 mensili.
Tenuto conto, allora a) della collocazione delle figlie presso la madre, b) delle presumibili (art. 2729
c.c.) attuali esigenze di vita delle figlie minorenni, c) dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie quanto meno in una misura che gli consenta di soddisfare le loro fondamentali esigenze di vita il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie minori versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
pagina 3 di 5 la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
Alla madre spetterà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale.
In ordine alla domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro se ne deve rilevare l'inammissibilità prevedendo ad oggi l'art. 473 bis .37 la facoltà per creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore della prole notificare direttamente il provvedimento al terzo datore di lavoro per ottenere il pagamento diretto dallo stesso in caso di inadempimento del debitore principale.
Inammissibile nell'ambito del presente giudizio risulta poi ai sensi dell'art. 40 cpc la domanda avente ad oggetto il regresso per il pregresso mantenimento delle minori.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2083/24 R.G., così provvede:
a) dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori disponendone il collocamento presso la madre con diritto del padre di vederle liberamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali delle minori;
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
c) dichiara inammissibili la domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro e di regresso riguardo al pregresso mantenimento delle minori;
d) condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite Parte_3
che liquida in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre a spese forfettarie, i.v.a e c.p.a. come per legge, se dovute.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5