Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16/11/1969, residente in [...]F. DASSORI 147/4 16131 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CARRARA SARA GIUSEPPINA
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]F. DASSORI 147/4 16100 GENOVA [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CARRARA SARA GIUSEPPINA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 3/4/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 22/05/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa coniugale, in comproprietà pro quota indivisa nella misura del 50% fra i coniugi, sita in Genova, Via F. Dassori 147/4, viene assegnata alla sig.ra che vi Parte_1 resterà residente e di fatto vi abiterà insieme al figlio d alla figlia Persona_1 Per_2
[...]
Il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale ed è provvisoriamente alloggiato CP_1 presso i propri genitori.
Il Sig. provvederà a formalizzare il trasferimento di residenza al più presto e CP_1
a comunicare alla sig.ra la sua nuova residenza;
Parte_1
2. il figlio maggiorenne e la figlia , ormai prossima alla maggioreetà, Per_1 Per_2
rimarranno, come da loro volontà, a vivere con la madre presso la casa familiare sita in
Genova, Via F. Dassori n.147/4, con residenza principale presso la predetta abitazione;
3. I coniugi si danno atto del fatto che i figli e dovranno continuare a Per_1 Per_2
svolgere le proprie attività sociali e gli studi e mantenere i propri rapporti affettivi e familiari, in modo sereno e continuativo, così come sino ad oggi è avvenuto;
4. Finché e non avranno raggiunto la propria effettiva indipendenza Per_1 Per_2 economica, nelle decisioni di maggior interesse che riguardano la loro vita, istruzione e salute, i genitori, compatibilmente con le proprie capacità economiche, dovranno tenere in debito conto i loro bisogni, le loro capacità, le loro inclinazioni e le loro aspirazioni personali;
5. Stante la maggiore età di e l'imminente raggiungimento della maggiore età Per_1
anche da parte di , gli stessi potranno direttamente concordare le frequentazioni con Per_2
il padre e saranno liberi di scegliere con chi dei due genitori eventualmente trascorrere le festività di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, le vacanze estive e quelle invernali;
6. Il sig. entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, verserà alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a mezzo bonifico bancario Per_1
sul conto corrente intestato alla sig.ra (IBAN Parte_1
[...]), la somma mensile di Euro 750,00 (settecentocinquanta /00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo per il mantenimento di verrà corrisposto fino al raggiungimento della sua effettiva Per_1
indipendenza economica;
7. Il sig. entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, verserà alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , a mezzo bonifico bancario sul Per_2
conto corrente intestato alla sig.ra (IBAN Parte_1
[...]), l'ulteriore somma mensile di Euro 750,00
(settecentocinquanta /00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo per il mantenimento di verrà corrisposto fino al raggiungimento della Per_2 sua effettiva indipendenza economica;
8. Le rette scolastiche mensili di e le rette universitarie di ed ogni Per_2 Per_1
eventuale ulteriore spesa scolastica/universitaria verranno corrisposte dai coniugi nella misura del 50%;
9. Le spese straordinarie nell'interesse sia del figlio che della figlia sono Per_1 Per_2 poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come indicato e con le modalità specificate nel protocollo redatto dal Tribunale di Genova, sez. IV, in data 15/09/2016;
10. Per quanto concerne le spese mediche di e di non coperte dal Servizio Per_1 Per_2
Sanitario Nazionale queste ultime saranno a carico di ciascun coniuge al 50%, purché previamente concordate e documentate. Il genitore che dovesse anticiparle avrà diritto di vedersele ripetere dall'altro nella misura del 50%, previa esibizione della relativa fattura e/o ricevuta dell'avvenuto pagamento delle stesse.
11. Le spese relative alle utenze della casa sita in Genova, Via F. Dassori n.147/4 resteranno ad integrale carico della sig.ra quale coniuge assegnatario della casa Parte_1
coniugale, così come la tassa di smaltimento rifiuti.
A tal proposito la sig.ra quale coniuge assegnatario della casa Parte_1 coniugale, si impegna a contattare al più presto, comunque entro tre mesi dalla data di omologa della separazione, i fornitori delle utenze (gas, luce, telefono, TV ecc.)intestate al sig. per formalizzare le relative volture o laddove non sia possibile mantenere CP_1
lo stesso contratto, le opportune cessazioni.
Nelle more della formalizzazione delle predette volture il sig. continuerà a farsi CP_1 carico del pagamento dell'utenza della luce a lui intestata relativa all'immobile sito in
Genova, Via F. Dassori n.147/4 e la sig.ra provvederà a rimborsargli le relative Pt_1
somme versate. 12. Le spese di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale sita in Genova, Via F.
Dassori n.147/4, deliberate annualmente dall'Assemblea Condominiale, resteranno ad integrale carico della sig.ra mentre, finché il predetto immobile sarà in Parte_1 comproprietà tra le parti, le spese di straordinaria amministrazione resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
13. I sig.ri e rimarranno comproprietari pro quota indivisa nella misura del Pt_1 CP_1
50% dell'immobile e sue pertinenze situati nel complesso immobiliare denominato “LE
SILVAPLANA” sito a Juan Les Pins, Comune di Antibes (Alpi Marittime) 1 e 3 avenue
Vilmorin e 82, 84 e 86 boulevard Raymond Poincarè, registrato al catasto alla sezione CS, numero 226, per una capacità di 15 a 05ca, rispettivamente Lotto n.374, Lotto n.278 e Lotto
n.168 (cfr. All.17); tuttavia, le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché le imposte e le tasse relative al predetto immobile resteranno a carico del sig. CP_1
14. Ai fini di una migliore regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, valga quanto segue:
Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che accetta, la quota CP_1 Parte_1
del 50% di sua proprietà dell'immobile sito in Genova (GE) Via F. Dassori n.147/4, censito al Catasto Fabbricati di Genova alla sez. GEB fg.58 mapp.578 sub 6 Z.C. 1 Cat. A/2 cl.4 v.7,5
(All.7) acquistato in costanza di matrimonio con denaro di entrambi i coniugi;
15. Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, la suddetta cessione della quota del 50% dell'immobile sito in Genova (GE),
Via F. Dassori n.147/4, censito al Catasto Fabbricati di Genova alla sez. GEB fg.58 mapp.578 sub 6 z.c. 1 cat.A/2 cl.4 v.7,5 (All.7), da parte del sig. a favore della sig.ra CP_1 Pt_1
avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
16. A tal proposito i sigg.ri e si impegnano a comparire avanti a Notaio di CP_1 Pt_1 fiducia della sig.ra entro sei mesi dalla data del decreto di omologa della predetta Pt_1
separazione consensuale al fine di formalizzare tale cessione senza corresponsione di corrispettivo e, trattandosi di cessione nell'ambito di separazione personale per la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, per tale cessione verrà chiesta l'esenzione da qualsiasi imposta ex art.19 Legge n.74/1987, mentre, per accordo delle parti, le spese relative al compenso del notaio ed ogni altra eventuale spesa derivante dalla predetta cessione sarà ripartita al 50% tra i coniugi. 17. Inoltre, sempre ai fini di una migliore regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, le parti convengono che il sig. avrà facoltà e diritto irrevocabile di vendere CP_1
l'immobile e le sue pertinenze situati nel complesso immobiliare denominato “LE
SILVAPLANA” sito a Juan Les Pins, Comune di Antibes (Alpi Marittime) 1 e 3 Avenue
Vilmorin e 82, 84 e 86 boulevard Raymond Poincarè, registrato al catasto alla sezione CS, numero 226, per una capacità di 15 a 05ca, rispettivamente Lotto n.374, Lotto n.278 e Lotto
n.168 (cfr. All.17) ed il ricavato della relativa vendita verrà corrisposto per intero al sig.
[...]
CP_1
18. I coniugi, di comune accordo, provvederanno alla divisione degli arredi presenti nell'immobile sito in Genova, Via Dassori n.147/4;
19. L'autovettura Opel Grand Land targata FL670WE (All.19), di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata a quest'ultimo; CP_1
20. L'autovettura Toyota Yaris Cross targata GR059JG (All.20) di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata a quest'ultima; Parte_1
21. Il sig. e la sig.ra provvederanno ad estinguere il conto CP_1 Parte_1
corrente cointestato acceso presso la Banca Palatine in Francia: Code ETS 40978 Code guichet 00003, numero de compte 03916441001, Clè RIB 87, Domiciliation Succursale Cannes
125 Rue d' Antibes 06400 Cannes e le somme giacenti sul predetto conto corrente cointestato, attualmente circa € 1.000,00, verranno incassate dal sig. CP_1
22. I coniugi dichiarano di aver prima d'ora provveduto di comune accordo a dividere le somme giacenti sul conto corrente cointestato n. 40110046 dell' estinto a CP_3
Novembre 2023 (All.21) e di aver provveduto a regolare ogni rapporto economico tra loro e dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso e sopra esposte;
23. I coniugi si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
24. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia . Per_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno, Numero 77, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba