TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La LL, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 531/2019 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Marina di Parte_1 C.F._1
Caulonia, alla via Brooklyn 10, presso lo studio dell'avvocato Francesca MERCURI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
- Ricorrente-
C O N T R O
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, presso i cui uffici in Reggio Calabria, alla Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato, Email_2
- Convenuto -
Oggetto: ricostruzione carriera – riconoscimento servizio pre-ruolo – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avvocato Mercuri, per la ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno, oppure dal 1 Febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola applicabile ratione
Pag. 1 a 13 temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
condannare l'amministrazione resistente in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza degli imprescrittibilità dell'anzianità di servizio a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del
CCNL comparto scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella predetta fascia di stipendiale oltre “al pagamento delle differenze retributive consequenziali alla ricostruzione suddetta” oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al pagamento;
il conseguenziale riconoscimento degli scatti di anzianità non goduti dalla ricorrente in quanto hanno riconosciuti;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato nei primi e non riscosso le seconde”.
L'avvocato dello Stato, per il : “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, CP_1 eccezione e difesa, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2019, , premesso di essere docente di Parte_1 scuola primaria presso l'I.C. Pascoli – Alvaro di Siderno, ha esposto di essere stata immessa in ruolo, in qualità di assunta a tempo indeterminato, in data 01.09.2013, e che dunque è in servizio quale docente titolare;
che prima dell'immissione in ruolo ella ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dall'A.S. 2005/2006 CP_2 all'A.S. 2012/2013, che il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera ai fini della CP_1 sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali ha applicato la disposizione contenuta nell'articolo 485 comma 1 del d.lgs. 297/1994, e che dunque ella, dopo l'immissione in ruolo, non ha ottenuto il riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Agisce pertanto per ottenere l'immediata ed integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo indeterminato nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali e la conseguente collocazione corrispondenti scaglioni stipendiali. In diritto ha dedotto la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'Unione Europea 28 giugno
1999/70/CEE, nonché la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 368/2001 – per come abrogata dal d.lgs.
81/2015 e sostituita dall'art. 25 dello stesso- , da cui ha ulteriormente evidenziato una disparità di trattamento, e la violazione del principio comunitario di non discriminazione, con il personale
Pag. 2 a 13 assunto a tempo indeterminato per quanto concerne il diritto agli scatti d'anzianità, istituto retributivo che compone la struttura della retribuzione del personale docente, ha invocato la sentenza della Corte di Giustizia del 22.10t.2010, , e dell'ordinanza del 4.9.2014 in C- Parte_2
152/2014, ha argomentato sull'inesistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la Pt_3 disparità di trattamento, ha richiamato giurisprudenza favorevole ed ha concluso come già trascritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tardivamente costituito il CP_1 convenuto, che ha eccepito la fondatezza della domanda, ha escluso che possano ravvisarsi profili discriminatori in ordine al trattamento del personale a tempo determinato, ha specificato che le mansioni svolte da precario sono diverse da quelle svolte da neoassunto, da cui ha dedotto la diversità ontologica delle due funzioni, non in ultimo per la possibilità di rinunciare a una supplenza ove ritenuta non confacente, e accettare altro incarico su altro istituto, ovvero su
Scuola Paritaria;
ha illustrato che le progressioni stipendiali in relazione all'anzianità di servizio sono concepite al fine di remunerare la crescita professionale, che la prestazione dei docenti di ruolo si caratterizza per una serie di obblighi specifici che non gravano invece sui docenti non di ruolo, quali la formazione obbligatoria in ingresso dei docenti neo immessi in ruolo durante il periodo di prova, la formazione in servizio, l'attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento. Ha evidenziato che la ratio dell'ordinario assetto è quella di evitare che il personale a tempo determinato, una volta divenuto di ruolo, si trovi a beneficiare di un trattamento di favore, a fronte, invece, del minore impegno richiesto, in termini di professionalità
e di dedizione al servizio, ed ha pertanto chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 26 novembre 2025, ascoltata la parte ricorrente come da conclusioni in verbale, la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLE DECISIONI
La ricorrente agisce, ai fini della ricostruzione della carriera, per ottenere il riconoscimento integrale dell'attività lavorativa prestata in qualità di docente a tempo determinato dall'a.s.
2005/2006 all'a.s. 2012/2013, successivamente al quale è stata assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo. Deduce in particolare la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro della direttiva 99/1970 e invoca la conseguente disapplicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. 297/1994, eccependo altresì la nullità delle norme del contratto collettivo.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Pag. 3 a 13 § 1. In premessa occorre ricordare che il meccanismo di ricostruzione della carriera è un istituto singolare, previsto solo in favore di alcuni dipendenti che abbiano svolto un servizio alle dipendenze della P.A. in regime di c.d. pre-ruolo e si applica solo alle ipotesi normativamente previste. Infatti, la ricostruzione della carriera di cui si tratta opera, in seguito all'immissione in ruolo del dipendente, non solo sul trattamento economico del dipendente, determinando un aumento della retribuzione base in dipendenza dell'anzianità di servizio, funzione svolta dagli scatti di anzianità, ma è determinante ai fini dell'inquadramento giuridico e quindi, ad es. ai fini del collocamento nel c.d. "gradone" retributivo e all'acquisizione di un maggior punteggio, a sua volta rilevante per le evenienze proprie dell'attività di docenza.
Non è inutile aggiungere che la ricostruzione della carriera è stata introdotta, nell'ambito del comparto scuola, dal d.l. n. 370/1970. L'art. 1 prevedeva che ai docenti delle scuole statali di istruzione superiore dovesse essere riconosciuto il servizio prestato in regime di pre-ruolo "all'atto del superamento del periodo di prova" nella misura specificata all'art. 3, ovvero "agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni... il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per
i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio".
Il successivo art. 4 specificava che il servizio di pre-ruolo, utile ai fini della ricostruzione della carriera, fosse da considerarsi “come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
Con l'art. 81 d.P.R. n. 417 del 1974 è stata modificata la misura del servizio di pre-ruolo eccedente i quattro anni riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera: il riconoscimento ai fini sia economici che giuridici venne aumentato fino alla quota di due terzi, mentre il restante terzo venne riconosciuto ai soli fini economici.
Tale disciplina è stata traslata nell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 che, intitolato "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", prevede, nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali
e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono
Pag. 4 a 13 conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
In merito è dunque opportuno richiamare l'art.489 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "Periodi di servizio utili al riconoscimento", che stabilisce: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La nozione di “anno scolastico intero” è poi dettata dall'art.11, comma 14, l. n. 124 del 1999, che specifica “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
È bene a tal fine precisare ulteriormente la portata dei concetti in esame, ovvero dell'anzianità ai fini economici e giuridici e quella ai soli fini economici. La prima determina la progressione da una posizione stipendiale all'altra (ovvero le cd classi stipendiali), mentre l'anzianità ai fini economici, sin dal CCNL 04/08/1995, diventa anzianità ai fini giuridici ed economici in seguito al compimento dei 18 anni per i docenti di scuola elementare, della scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore e dei 16 anni per i docenti laureati della scuola superiore. L'art.11, comma 14, L. n. 124 del 1999 stabilisce che "Il comma 1 dell'articolo
489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
È altresì noto che la materia in esame è stata oggetto di un attento vaglio che il principio unionale di non discriminazione, così come enunciato nell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'Unione
Europea 28 giugno 1999/70/CEE, così come interpretato dalla giurisprudenza della Cote di
Giustizia.
La disciplina sovranazionale prevede al riguardo "per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1). Nello specifico "… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per
Pag. 5 a 13 quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (punto 4).
Orbene, la questione dell'accertamento degli spazi di operatività della riferita disciplina comunitaria è stata oggetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte, che ha costantemente ribadito i principi fissati dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui:
-a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
D.C.A.; 8.9.2011, causa C. - 177/10 Rosado Santana);
-b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.5 del Trattato (oggi 153 n.5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (D.C.A., cit. punto 42);
-c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, R.D., punto 44);
-d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(punto 55)".
La Corte di Giustizia, nella sentenza 20 settembre 2018 in causa C -466/17, M., resa in fattispecie riguardante il personale docente cui era stata applicata la disciplina di ricostruzione della carriera che qui viene in rilievo, pur richiamando i principi sopra esposti ha tuttavia osservato che al fine di "raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei
Pag. 6 a 13 lavoratori a tempo indeterminato" e di evitare "discriminazioni alla rovescia" è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato. Ha quindi precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di "....rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti".
Pertanto, ha giudicato che "non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia
e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" ed ha rimesso al giudice del rinvio la verifica in concreto della sussistenza delle eterogeneità.
Ebbene, se è certamente da escludere che possa rappresentare "ragione oggettiva" la sola natura temporanea del rapporto in quanto ciò svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre 2012, e. altri, da C -302/11 a C-305/11, EU:C , punto 52) non può Per_1 P.IVA_2 seriamente negarsi che l'impegno professionale del docente risenta della durata dell'incarico quanto meno in termini di contributo alla programmazione didattica e partecipazione all'elaborazione dei Piani dell'Offerta Formativa, oltre che in ambito di valutazione degli studenti e coinvolgimento nella attività di scrutinio, tutte attività nelle quali coloro che sono incaricati di sostituzioni per pochi giorni o per pochi mesi difficilmente risultano coinvolti.
Ciò consente di escludere de plano la comparabilità, e conseguente violazione del principio di non discriminazione, con riferimento alle c.d. supplenze brevi, mentre, per quanto concerne esperienze professionali più articolate, come quella dedotta in giudizio, occorre procedere ad un più scrupoloso vaglio.
Pag. 7 a 13 Quanto in esame induce a rigettare le difese del convenuto per quanto concerne CP_1 le asserite diversità ontologiche e contenutistiche dei due tipi di contratto- a termine ed indeterminato-, in quanto, oltre ad essere affette da assoluta genericità allegatoria e probatoria, appaiono chiaramente infondate.
D'altronde il dato normativo (art.11, comma 14, L. n. 124 del 1999), che considera "come anno scolastico intero" il "servizio di insegnamento non di ruolo" che "ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale", - come pure richiesto dalla parte ricorrente- appare ancorato alla presunzione di equiparazione dell'esperienza professionale e del contributo didattico, rispettivamente acquisita e fornito, dai docenti incaricati di supplenza per la l'intera durata delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Né è individuabile come ulteriore "ragione oggettiva", giustificativa della diversità di trattamento, il differente sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo.
Tale profilo, relativo alla lettura del combinato disposto degli artt. 489 T.U. e 11, comma
4, L. n. 124 del 99, si presenta, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, di sicura rilevanza, non essendo possibile stabilire in astratto gli effetti del correttivo apportato da tali disposizioni.
Ed infatti, qualora i plurimi rapporti a tempo determinato abbiano avuto durata prossima ai 12 mesi, evidente è il pregiudizio arrecato alla posizione del docente al momento della immissione in ruolo in conseguenza dell'"abbattimento" di un terzo dei servizi prestati oltre il quarto anno, mentre quando il docente abbia prestato attività lavorativa con successivi contratti a termine di durata, ciascuno, di 180 giorni o poco più lo stesso si vedrebbe attribuire un'anzianità pari a quella di un collega di ruolo che, però, per conseguirla ha svolto un intero anno di effettivo servizio.
Pertanto, qualora sia valutato in concreto che il 'correttivo' risultante dal combinato disposto degli artt. 489 T.U. e 11, co. 4, L. n. 124 del 1999 cit. non sia idoneo ad eliminare la disparità lamentata, occorre adottare un diverso meccanismo che sia rispettoso dei principi di parità delineati dalle fonti normative e giurisprudenziali comunitarie che non può che individuarsi nel computo dell'anzianità degli ex precari con modalità identiche a quelle relative al personale di ruolo con conseguente disapplicazione dell'art. 485 del T.U. che non considera, ai fini della
Pag. 8 a 13 ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo, una parte dell'anzianità maturata durante il periodo di precariato.
Sulla scorta di tale articolato e complesso ordito normativo e giurisprudenziale, occorre accertare, in concreto, se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14,
L. n. 124 del 1999, l'odierna ricorrente subisca una discriminazione rispetto ai docenti assunti ab origine con contratto a tempo indeterminato o ottenga un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.11.2019 n.31149, per la quale: In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato).
Tale valutazione deve essere fondata sulla comparazione, in concreto, tra le vicende giuridiche ed economiche del personale assunto a tempo determinato, poi definitivamente stabilizzato, e quello assunto ab origine a tempo indeterminato.
La comparazione cui si è chiamati ad effettuare si realizza attraverso un confronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente svolti sino alla data dell'assunzione (tenendo conto anche dei primi 4 anni di servizio pre ruolo, ma con esclusione, per effetto della summenzionata giurisprudenza di legittimità e comunitaria, di tutti i periodi inferiori ai 180 giorni per ciascun anno scolastico) e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo.
Sulla base di quanto premesso, con il decreto di ricostruzione della carriera n. 588/2017 del 14 giugno 2017 (cfr. doc. parte ricorrente) sono stati riconosciuti alla ricorrente 6 anni, 2 mesi e 10 giorni a fini giuridici ed economici ed 1 anno, 1 mese e 10 giorni ai soli fini economici. Ed ovvero, le sono stati riconosciuti per intero i primi 4 anni di anzianità, mentre i rimanenti sono
Pag. 9 a 13 stati considerati soltanto per due terzi, con accantonamento del restante terzo da computare per i successivi avanzamenti stipendiali con decorrenza dal diciottesimo ventesimo anno di servizio.
La lavoratrice allega di aver lavorato negli aa.ss. dal 2005/2006 al 2012/2013 sempre per un numero pari o maggiore a 180 giorni annui.
Le allegazioni attoree trovano conferma nella documentazione prodotta, da cui si apprende (cfr. doc. 1 parte ricorrente) che l'insegnante ha lavorato nell'anno scolastico
2005/2006 per 206 giorni (ed ovvero dal 24 ottobre al 29 ottobre del 2005, dal 2 novembre al 12 novembre 2005, dal 14 novembre al 19 novembre 2005, dal 21 novembre al 22 dicembre 2005, dal 9 gennaio al 23 gennaio 2006, dal 24 gennaio all'11 febbraio 2006, dal 12 febbraio al 27 febbraio 2006, dal 28 febbraio al 14 marzo 2006, dal 15 marzo al 10 giugno 2006), e con maggiore continuità negli anni successivi (ovvero nell'a.s. 2006/2007 dal 18 settembre al 13 novembre
2006, dal 14 novembre al 30 giugno 2007, nell'a.s. 2007/2008 dal 1 settembre 2007 al 31 agosto
2008, nell'a.s. 2008/2009 dal 1 settembre 2008 al 30 giugno 2009, nell'a.s. 2009/2010 dal 1 settembre 2009 al 30 giugno 2010, nell'a.s. 2010/2011 dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011, nell'a.s. 2011/2012 dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2012, nell'a.s. 2012/2013 dal 6 settembre
2012 al 30 giugno 2013).
Ebbene, nel caso in esame si verifica una situazione singolare, nella quale l'odierna ricorrente, per i primi 4 anni, ovvero dal 2005/2006 al 2008/2009, ha ottenuto, ai sensi dell'art. 485, comma 1 d.lgs. 297/1994, una valutazione come anno intero, ovvero per 12 mesi, traendo un vero e proprio effetto vantaggioso operato dalla ricostruzione di carriera.
Ed infatti, in tutti questi primi 4 anni computati per l'anzianità a fini giuridici la ricorrente, pur vedendosi attribuita l'anzianità, per ogni anno, pari a 12 mesi, secondo la disciplina sopra richiamata, ha svolto un servizio per minor tempo, rispettivamente di: 6 mesi e 26 giorni per l'a.s.
2005/2006, computato interamente ovvero al pari di 12 mesi di servizio, con un vantaggio 5 mesi e 4 giorni;
9 mesi e 15 giorni per il secondo anno (a.s. 2006/07) riconosciuto interamente, con un vantaggio di 2 mesi e 15 giorni;
dodici mesi per l'a.s. 2007/2008, e per tale riconosciuto, dunque in parità, e di 10 mesi e 2 giorni per l'a.s. 2008/2009, anch'esso riconosciuto interamente, per un vantaggio di 1 mese e 28 giorni.
Ella ha dunque giovato della richiamata disciplina avendo guadagnato 9 mesi e 17 giorni di servizio attribuitole per motivi normativi e non prestato. Evidente è il vantaggio avuto rispetto ad un omologo docente di ruolo in questi anni, atteso che, lavorando per meno mesi all'anno, la parte ricorrente si è vista riconoscere la stessa anzianità, pari ad un intero anno scolastico, come
Pag. 10 a 13 il docente di ruolo che, di contro, per il medesimo risultato, ha dovuto prestare servizio per l'intero anno scolastico.
Diversamente è a dirsi per i successivi periodi, dai quali emerge uno svantaggio concreto.
Ed infatti, a fronte degli 8 mesi di anzianità riconosciuti per ogni anno scolastico successivo dopo i primi 4 ai sensi dell'art. 485, comma 1 d.lgs. n. 297 del 1994, la parte ricorrente ha prestato il seguente servizio: nell' a.s. 2009/2010 ha lavorato per 10 mesi e 2 giorni, ed ha maturato uno svantaggio di 2 mesi e 28 giorni di anzianità; nell' a.s. 2010/2011 ha prestato attività lavorativa per 12 mesi, con uno svantaggio di 4 mesi di anzianità; nell'a.s. 2011/2012 ha insegnato per 10 mesi e 3 giorni con uno svantaggio di 2 mesi e 27 giorni di anzianità, ed infine nell'a.s.
2012/2013 ha lavorato per 9 mesi e 17 giorni, con uno svantaggio di 2 mesi e 13 giorni di anzianità.
Nello specifico, a fronte di un effettivo impegno lavorativo espletato di 6 anni 8 mesi e 15 giorni, le è stata riconosciuta dal dirigente scolastico, con il predetto decreto, un'anzianità di servizio pre-ruolo inferiore, pari a 6 anni, 2 mesi 20 giorni, con una differenza, a svantaggio della lavoratrice, di 6 mesi e 15 giorni.
Per quanto detto, è riscontrabile un danno per la ricorrente in quanto l'anzianità di servizio pre ruolo a costei riconosciuta con il decreto di ricostruzione di carriera è minore, proprio per effetto del sistema di calcolo di cui alla normativa sopra indicata, nella misura indicata di 6 mesi e 15 giorni.
La stessa Amministrazione scolastica, del resto, nulla ha contestato in ordine alla documentazione prodotta, né ha articolato alcunchè in ordine ai profili di concreto illegittimo vantaggio derivante dalla disapplicazione del citato art. 485.
È dunque provata, la sussistenza in concreto della discriminazione secondo le indicazioni della Corte di Giustizia.
Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria carriera mediante attribuzione al momento dell'immissione in ruolo di 6 anni 8 mesi e 15 in luogo di quella riconosciutale di 6 anni 2 mesi e 20 giorni.
Con l'ulteriore precisazione che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
§ 2. Posto quanto sopra, occorre vagliare l'altra domanda diretta al riconoscimento a fini economici del servizio prestato per l'amministrazione scolastica dalla parte ricorrente a tempo
Pag. 11 a 13 determinato, ovvero per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Ed infatti, la disposizione contenuta nell'art. 526 d.lgs. 297/1994, in mancanza di ragioni oggettive in grado di giustificare la diversità di trattamento tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo nella progressione stipendiale, deve ritenersi in evidente contrasto con la disciplina unionale sopra richiamata, posto che esso tanto prevede "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".
Ebbene, va disapplicata tale disciplina di fonte legale e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non trova alcuna giustificazione in ragioni oggettive.
Pertanto, deve essere accolta la specifica domanda avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente a collocare la parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724 del 1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerata la natura lavoristica della materia trattata, lo scaglione di riferimento secondo i parametri minimi, attesa la limitata attività difensiva svolta in ragione della contumacia del convenuto, esse vengono liquidate in complessivi €3.099,25 di cui €2.695,00 per compensi ed €404,25 per spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 12 a 13
P. Q. M
.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara il diritto di alla ricostruzione della propria carriera mediante Parte_4 il riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo, di anni 6 mesi 8 e giorni 5 di servizio pre-ruolo;
2.- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento ai fini economici Parte_4 dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta, con esclusione di quello relativo all'a.s.
2012/2013;
3. - condanna il a riconoscere alla parte ricorrente il Controparte_1 livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
4. - condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l'anzianità maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
5.- condanna , al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi €3.099,25 di cui €2.695,00 per compensi ed €404,25 per spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 26 novembre 2025
Il Giudice
OR La LL
Pag. 13 a 13