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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5707 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3970 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 29. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
(CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), elettivamente domiciliati, ai fini
[...] C.F._2 del presente giudizio, in Roma, Viale delle Milizie 1, presso lo studio degli Avv.ti prof. Adriano RO ( ), Email_1 C.F._3
AN RO ( ) e Email_2 C.F._4
CO AM ( C.F._5
dai quali sono rappresentati e Email_3 difesi, anche in via disgiunta, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione in appello (difensori muniti di telefax: ) P.IVA_1
APPELLANTI
E
Controparte_1 coatta amm.va (C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 del Commissario Liquidatore prof. avv. CO Macario, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Monni (cod. fisc.: ) C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via Duilio n. 13 (con numero di fax 06.62206183 e indirizzo PEC: presso cui ricevere le Email_4 comunicazioni previste dalla legge), giusta procura rilasciata su documento separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 23335/2018 del 4. 12. 2018
r.g. n. 1 CONCLUSIONI: All'udienza del 29. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così decideva:
Accoglie parzialmente l'opposizione in relazione alla causa n. 74617/2017 dichiarando che la somma dovuta precettata nei confronti degli opponenti va individuata in quella di € 2.278.805,77;
Rigetta l'opposizione quanto alla causa riunita n. 16391/2018;
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Nella denegata ipotesi di conferma, medio tempore, della sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. 15599/2014, voglia la Corte adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza dello stesso Tribunale n. 23355/2018, in questa sede impugnata:
Dichiarare l'applicabilità alla fattispecie oggetto del giudizio del disposto del primo comma dell'articolo 1242 c. c., e, a tal fine, la coesistenza dei reciproci crediti vantati dagli ex amministratori nei confronti della
[...]
r. l. e di quest'ultima nei confronti degli ex amministratori dalla data CP_1
del 1 gennaio 1997 o, in subordine, di quella dell'ammissione della stessa società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (30. 5. 98);
Accertare l'avvenuta compensazione parziale ex artt. 56 l. fall., 1242, 1243
e 1302 c. c. delle rispettive posizioni debitorie e creditorie degli amministratori della l. nei confronti della suddetta società dal 1 CP_1 Controparte_2
gennaio 1997, o, in subordine, dal 30. 5. 1998;
Per l'effetto, rideterminare l'importo del credito residuo della citata procedura liquidatoria nei confronti del signor (di cui al precetto Pt_1
r.g. n. 2 notificato il 18/10/2017) e del signor De TI (di cui ai precetti notificati il 2.
11.2017 ed il 12. 2. 2018) ed opposti rispettivamente con i giudizi riuniti numeri
74617/2017 e 16391/2018 nella somma di euro 1.111.617,53 alla data del 16.
10. 2017 o di quella che risulterà di giustizia a seguito dell'applicazione dei citati articoli 56 LF, 1242, 1243, 1302 c. c.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.maCorte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rigettare integralmente il gravame proposto dai sigg.ri e perché infondato in fatto ed in Parte_1 Parte_2
diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza pronunciata dal
Tribunale di Roma n. 23335/2018, emessa il 04.12.2018”. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
In data 4. 1. 2024 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 29. 10. 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto un unico motivo di gravame con il quale hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1242 c. c. in relazione agli articoli 1242, 1302 e 56 l. fall., nonché l'omesso esame dell'eccezione dell'opponente circa la corretta applicazione dell'istituto della compensazione alla fattispecie.
Ferma l'applicazione al caso di specie della compensazione legale il
Tribunale avrebbe errato nell'operare la compensazione legale;
rispetto a tale eccezione il Tribunale non si sarebbe pronunciato, dimenticando in sede decisoria tale aspetto.
La regola civilistica di cui al primo comma dell'art. 1242 c. c., secondo la quale la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza sarebbe la traduzione in termini giuridici di uno dei principi fondamentali della r.g. n. 3 matematica finanziaria, secondo il quale non si possono addizionare, sottrarre o confrontare tra loro valori differenti nel tempo se prima non si rendono omogenei, cioè se non si riferiscono allo stesso momento.
Secondo il legislatore le condizioni ed il momento in cui i debiti ed i crediti reciproci sono giuridicamente omogenei sarebbero: la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti, ed il momento sarebbe fissato nel giorno in cui gli stessi
(aventi la suddetta caratteristica) sono venuti a coesistenza;
è in questo momento che opererebbe la compensazione legale, ed il suo effetto giuridico sarebbe l'estinzione (almeno parziale) delle reciproche posizioni giuridiche soggettive, con la conseguenza che la parte di credito estinta non potrebbe più essere oggetto di rivalutazione o base di calcolo per gli interessi.
Nel caso di specie i crediti oggetto di compensazione sarebbero quelli degli ex amministratori della nei confronti della stessa società e quello CP_1
della società nei confronti degli ex amministratori a titolo di risarcimento del danno liquidato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15599/2014.
I crediti vantati dagli amministratori (traendo titolo da lavoro dipendente da altre prestazioni dei soci rese a favore della cooperativa) sarebbero liquidi ed esigibili da data anteriore all'ammissione della società alla liquidazione coatta amministrativa (v. stato passivo, doc. 5 del fascicolo di parte dell'opponente in primo grado dal quale risulta che alcuni crediti erano scaduti in data anteriore al
1997 e non sarebbe stato provato che o liquidatori avessero computato gli interessi su tali somme) e, in ogni caso, dalla data di ammissione della società alla gestione dei commissari liquidatori.
Nessun credito potrebbero aver maturato gli ex componenti del cda della a seguito della cessazione dell'attività da parte della procedura CP_1
liquidatoria; i crediti sono stati tutti accertati dal Tribunale di Roma e non sussisterebbero impugnazioni dello stato passivo che li riguardino.
Il credito della procedura, pur essendo sub judice perché oggetto di appello sottoposto al vaglio della Corte di Appello nel procedimento 5983/2015 RG,
r.g. n. 4 sarebbe liquido ed esigibile dalla data indicata nella sentenza di condanna (1 gennaio 1997); quindi, la compensazione tra i rispettivi crediti dovrebbe essere operata con riferimento al 1997 (anno dal quale il Tribunale ha accertato il danno) ed ovviamente la rivalutazione e gli interessi legali a favore della liquidazione coatta amministrativa potrebbero essere calcolati solo sulla somma residua dovuta all'esito dell'anzidetta compensazione;
l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale si evincerebbe dal confronto dei risultati dallo stesso ottenuti con quelli effettuati in base alla corretta applicazione del primo comma dell'art. 1242 c. c.
Il Tribunale sulla scorta di quanto richiesto dalla procedura liquidatoria ha statuito che: “l'importo intimato con i primi due precetti va rideterminato sottraendo dal relativo importo anche i crediti ammessi al passivo in via privilegiata e chirografaria in favore dei condebitori in solido, nell'ammontare effettivamente riconosciuto con email inviata da (€ 430.403,42 in Parte_1
privilegio ed € 736.818,34 in chirografo)”.
Dopo aver ripercorso i calcoli analiticamente effettuati dal Tribunale gli appellanti hanno sostenuto che lo stesso avrebbe errato per aver operato la compensazione tra somme non omogenee, in quanto la prima era stata liquidata alla data del 16. 10. 2017, mentre la seconda alla data dell'ammissione alla liquidazione coatta della società . CP_1
La liquidazione del dovuto avrebbe dovuto essere invece necessariamente operata ai sensi dell'art. 1242 c. c., e la somma che effettivamente residuerebbe,
e che sarebbe dovuta, risulterebbe dai calcoli indicati dagli appellanti nei fogli di calcolo allegati all'atto di citazione in appello, e se correttamente effettuati condurrebbero ad un calcolo finale secondo cui l'importo dei precetti nei confronti degli appellanti andrebbe ridotto da € 2.278.805,77 ad € 1.111. 617,53, cioè a meno della metà dell'importo calcolato dal Tribunale.
Alla luce di tali considerazioni anche il secondo precetto intimato dalla procedura liquidatoria al geom. De TI sarebbe illegittimo perché l'importo r.g. n. 5 ingiunto sarebbe stato calcolato in palese violazione del primo comma dell'art. 1242 c. c. e quindi la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata anche rispetto alla relativa statuizione.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il commissario liquidatore preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della aveva promosso azione di CP_1
responsabilità nei confronti degli amministratori della in Controparte_1
bonis, tra cui i sigg.ri e lamentando la Parte_1 Parte_2
violazione di specifici obblighi di controllo e vigilanza, nonché di aver determinato, con le loro condotte, un aggravamento delle passività sociali ed una situazione di squilibrio patrimoniale della Cooperativa.
Il Tribunale di Roma in accoglimento della domanda spiegata dalla
[...]
con sentenza n. 15599/2014 del 16 luglio 2014, aveva accertato e Parte_3
dichiarato la responsabilità degli amministratori tutti convenuti, condannandoli, in solido tra loro, a risarcire la mediante pagamento della Parte_3
somma di € 1.697.430,00 oltre interessi e rivalutazione;
in particolare gli odierni appellanti erano stati condannati al pagamento anche “della rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sul capitale via via rivalutato anno per anno con decorrenza dal 01.01.1997 e fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre, ancora, gli interessi al tasso legale sul totale delle somme di cui sopra, con decorrenza dal deposito della sentenza, oltre alle refusione degli onorari di giudizio e delle spese della CTU”.
L'importo complessivo che gli amministratori della Controparte_1
erano stati condannati a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno da loro prodotto, era quindi così composto:
i) dalla sorte, pari ad € 1.697.430,00;
ii) dalla rivalutazione calcolata secondo gli indici ISTAT, e decorrente dal
01.01.1997, pari ad € 682.366,86;
iii) dagli interessi al tasso legale decorrenti sempre dal 01.01.1997 e pari ad r.g. n. 6 € 973.418,92; iv) dagli interessi al tasso legale sul totale delle somme di cui sopra, con decorrenza dal deposito della sentenza e pari ad € 41.579,88;
v) dalla refusione delle spese legali, pari a complessivi € 49.714,40; per un totale di € 3.436.985,99.
Il suddetto importo complessivo del credito che la l.c.a. CP_1
vantava nei confronti dei propri ex amministratori era sorto e diventato certo ed esigibile in virtù del provvedimento giudiziale su menzionato.
Inoltre, deve rilevarsi che gli odierni appellanti erano stati ammessi al passivo della Liquidazione sia per crediti derivanti da retribuzioni non corrisposte e TFR, cui veniva riconosciuto privilegio ex 2751 bis c.c., sia per crediti aventi natura chirografaria.
Gli organi della Liquidazione prima di procedere alla notifica degli atti di precetto avevano operato la compensazione legale, come prevista dall'art. 1243
c.c., in ragione della sussistenza di posizioni creditorie reciproche certificate in sede di elaborazione dello stato passivo della Liquidazione, e nel corso dell'attività liquidatoria gli odierni appellanti, come gli altri ex amministratori, avevano già ricevuto, in buona parte, il pagamento dei crediti da loro vantati ed ammessi al passivo.
Inoltre, con comunicazione e-mail del 2 maggio 2018, il Pt_1
nell'inviare alla Procedura una proposta transattiva relativa al contenzioso definito con la sentenza n. 15599/2014 del 16 luglio 2014, aveva trasmesso, in allegato, un documento riepilogativo delle posizioni creditorie e debitorie ancora sussistenti tra la e tutti gli ex amministratori (oltre agli Parte_3
odierni appellanti, anche i sigg.ri Parte_4 Controparte_3 [...]
; in tale documento Pt_5 Parte_6 Parte_7
riepilogativo, sottoscritto da tutti gli ex amministratori, era stato espressamente dichiarato che il credito residuo vantato complessivamente dagli ex amministratori ammontava, complessivamente, ad € 430.403,42 in privilegio e r.g. n. 7 ad € 736.818,34 in chirografo;
importi che erano stati già portati in compensazione dalla tanto che la nel Parte_3 Parte_3
richiedere la notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del sig. Pt_1
e nel rinnovare l'atto di precetto nei confronti del sig.
[...] Parte_2
aveva precisato il proprio credito nell'importo di € 2.278.805,77, somma
[...]
costituente la differenza tra quella riconosciuta a titolo di risarcimento dalla sentenza n.15999/14 (€ 3.446.016,12) ed i crediti ancora dovuti agli ex amministratori (€ 430.399,75 in privilegio e € 736.811,10 in chirografo) portati in compensazione dalla sia ex art. 1302 c.c. che ex art. 1243 Parte_3
c.c.
Successivamente, munita di formula esecutiva la sentenza in data 04 gennaio 2016, era stata notificata, in data 30.06.2016, ai condebitori in solido, in uno agli atti di precetto, e constatata l'infruttuosità di diversi tentativi di addivenire ad una transazione, la aveva notificato, in data Parte_3
17.10.2017 ed in rinnovazione nei confronti di tutti i condebitori, ulteriori atti di precetto avverso i quali i sig.ri e De TI avevano spiegato i giudizi di Pt_1
opposizione n.rg.74617/2017 e n.rg.16391/2017, successivamente riuniti.
Gli appellanti avevano lamentato la nullità degli atti di precetto, ed in subordine, avevano contestato la consistenza del credito intimato con gli atti di precetto, eccependo in compensazione, ex art. 1302 c.c., il credito dei condebitori solidali nei confronti della . CP_1
La l.c.a. nel costituirsi aveva sottoposto all'attenzione del CP_1
Tribunale circostanze idonee da sole a far dichiarare cessata la materia del contendere, ed in primo luogo che il credito effettivamente intimato al sig. ed al sig. De TI, mediante gli atti di precetto oggetto del giudizio di Pt_1
opposizione, era diverso ed inferiore rispetto a quello portato dalla suindicata sentenza in virtù della detrazione – per compensazione ex art. 1243 c. c. - di quella somma che residuava del credito ammesso al passivo, in via privilegiata, riconosciuto agli odierni opponenti.
r.g. n. 8 Inoltre, la in l.c.a., dando impulso alle procedure esecutive nei CP_1
confronti degli ex amministratori, aveva precisato il proprio credito riducendone l'importo in ragione dell'eccezione di compensazione ex art. 1302 c.c. dei crediti residui sopra elencati.
Tanto premesso, la Corte ritiene di dover condividere la decisione del
Tribunale, che ha correttamente e condivisibilmente risolto le questioni giuridiche prospettate dagli appellanti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile
(come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi, i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)"(v. Cass.
n. 30677/2023).
Ed in applicazione di tale principio, rispetto alla questione della compensazione ex artt. 1242 e 1302 c.c. deve rilevarsi che l'art. 1243 c. c. prevede che la compensazione legale si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili;
per poter operare la compensazione è necessario che i reciproci crediti siano liquidi ed esigibili, ed il precedente articolo 1242 c.c. fissa il momento in cui la compensazione può operare: “la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza”.
Nel caso di specie il credito che la vantava nei Parte_3
confronti degli ex amministratori, oggi appellanti, era venuto ad esistenza al momento dell'emissione della sentenza n. 15599/2014 del 16 luglio 2014, che aveva condannato gli odierni appellanti, in solido, al risarcimento di un danno per equivalente oltre agli interessi e rivalutazioni, all'esito di un'attività
r.g. n. 9 giurisdizionale finalizzata alla costituzione di uno specifico obbligo, pagamento di una somma, previo accertamento di una condotta illecita.
Non può quindi essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui la compensazione dovrebbe operare “con riferimento al 1997, anno dal quale il
Tribunale ha accertato il danno”, previa rideterminazione di interessi e rivalutazione, dal momento che il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla CP_1
in l.c.a. doveva essere riparato anche attraverso il pagamento di interessi e
[...]
rivalutazione, oltre che della sorte e delle spese di giudizio.
Né può essere condivisa l'ulteriore argomentazione addotta dagli appellanti laddove hanno affermato che “il Tribunale ha operato la compensazione tra somme non omogenee, in quanto la prima (il credito della in l.c.a.) CP_1
è liquidata alla data del 16.10.2017, mentre la seconda alla data di ammissione alla liquidazione coatta della società ”, posto che l'omogeneità deve CP_1
intendersi riferita alla natura del bene e non ad un criterio di calcolo, e quindi può affermarsi che liquido è il credito esistente, certo e determinato nel suo ammontare, ed esigibile è il credito non sottoposto a condizioni né a termini e di cui il creditore può esigerne il pagamento.
E va condivisa quindi la decisione del Tribunale che ha rideterminato l'importo intimato con i due precetti sottraendo al relativo importo anche l'ammontare dei controcrediti ammessi al passivo in via privilegiata e chirografaria (€ 430.403,42 in via privilegiata ed € 736.818,34 in chirografo) in favore dei condebitori in solido, che era stato effettivamente riconosciuto e comunicato con e-mail del 2 maggio 2018 inviata dal Pt_1
Infine, deve ritenersi infondata la doglianza degli appellanti circa il fatto che la somma ammessa al passivo avrebbe dovuto essere aumentata degli interessi legali, trattandosi di questione che attiene all'ammissione allo stato passivo, non oggetto del presente giudizio e non rilevabile in questa sede, non potendosi altrimenti neanche parlare di credito certo, liquido ed esigibile.
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi
r.g. n. 10 infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23335/2018 del 4. 12.
2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in solido, a pagare in favore della
[...]
Controparte_1
coatta amm.va le spese processuali del presente grado di
[...]
giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 22.200,00, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De TI
r.g. n. 11