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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rionero In Vulture - Via 85028 Rionero In Vulture PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 007/229/2024 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 007/229/2024 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 28/2/2025 Ricorrente_1 impugnava il fermo amministrativo di autoveicoli n.007/229/2024 notificato il 27/12/2024, sull'autoveicolo targato Targa_1 Eccepiva la nullità del provvedimento opposto per omessa notifica degli atti presupposti e proponeva istanza di sospensione del fermo impugnato. Parte ricorrente depositava inoltre memoria illustrativa insistendo nell'accoglimento del ricorso ed eccepiva la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo n.0078942023.
Si costituiva in giudizio la C & C s.r.l., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che tutti gli atti presupposti al fermo erano stati notificati e si opponeva alla concessione della sospensiva.
All'odierna udienza, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente, il procedimento veniva introitato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Compulsando la produzione documentale di parte resistente emerge che il preavviso di fermo amministrativo n.007/1206/2024 datato 21/5/2024 non risulta essere stato notificato a Ricorrente_1, in assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettività della notifica.
In proposito si richiama l'art.86 comma 2 D.P.R. 602/1973, che disciplina le modalità di esecuzione del fermo di beni mobili registrati, secondo cui: “La procedura dell'iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti ai pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione ……”.
La norma richiamata prevede espressamente che, prima di procedere all'iscrizione del fermo, il concessionario è obbligato a inviare al destinatario un preavviso, detto “comunicazione preventiva di fermo amministrativo”, per consentire di regolarizzare la posizione debitoria ed evitare, conseguentemente,
l'iscrizione del fermo sul veicolo. In mancanza l'iscrizione del fermo è illegittima per violazione dell'art.86 comma 2 D.P.R. 602/1973.
In conclusione, mancando la prova della notifica del preavviso di fermo amministrativo n.007/1206/2024 datato 21/5/2024, l'atto impugnato è illegittimo, con conseguente ordine al P.R.A. competente di procedere alla cancellazione immediata del fermo amministrativo trascritto sul veicolo targato Targa_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite, liquidate in Euro 500,00, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1
per dichiarato anticipo.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rionero In Vulture - Via 85028 Rionero In Vulture PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 007/229/2024 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 007/229/2024 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 28/2/2025 Ricorrente_1 impugnava il fermo amministrativo di autoveicoli n.007/229/2024 notificato il 27/12/2024, sull'autoveicolo targato Targa_1 Eccepiva la nullità del provvedimento opposto per omessa notifica degli atti presupposti e proponeva istanza di sospensione del fermo impugnato. Parte ricorrente depositava inoltre memoria illustrativa insistendo nell'accoglimento del ricorso ed eccepiva la nullità del fermo per mancata notifica del preavviso di fermo amministrativo n.0078942023.
Si costituiva in giudizio la C & C s.r.l., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che tutti gli atti presupposti al fermo erano stati notificati e si opponeva alla concessione della sospensiva.
All'odierna udienza, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente, il procedimento veniva introitato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Compulsando la produzione documentale di parte resistente emerge che il preavviso di fermo amministrativo n.007/1206/2024 datato 21/5/2024 non risulta essere stato notificato a Ricorrente_1, in assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettività della notifica.
In proposito si richiama l'art.86 comma 2 D.P.R. 602/1973, che disciplina le modalità di esecuzione del fermo di beni mobili registrati, secondo cui: “La procedura dell'iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti ai pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione ……”.
La norma richiamata prevede espressamente che, prima di procedere all'iscrizione del fermo, il concessionario è obbligato a inviare al destinatario un preavviso, detto “comunicazione preventiva di fermo amministrativo”, per consentire di regolarizzare la posizione debitoria ed evitare, conseguentemente,
l'iscrizione del fermo sul veicolo. In mancanza l'iscrizione del fermo è illegittima per violazione dell'art.86 comma 2 D.P.R. 602/1973.
In conclusione, mancando la prova della notifica del preavviso di fermo amministrativo n.007/1206/2024 datato 21/5/2024, l'atto impugnato è illegittimo, con conseguente ordine al P.R.A. competente di procedere alla cancellazione immediata del fermo amministrativo trascritto sul veicolo targato Targa_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite, liquidate in Euro 500,00, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1
per dichiarato anticipo.