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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1129/2021
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sentenza del Tribunale di Avellino 15.9.2020, n. 1336) vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giancarlo Mazzei (c. f. ) e Francesco Mazzei ((c. f. CodiceFiscale_2 C.F._3
)
[...]
Appellante
E
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Paola de Vito (c.f. Controparte_1
) giusta procura in atti C.F._4
Appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter cpc depositate dalle parti il 17.3.2025.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Controparte_1 Pt_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle molestie e degli
[...]
1 RG 1129/2021 abusi sessuali da questi perpetrati in suo danno, accertati con sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile (sentenza n. 40/2014 del tribunale di Avellino).
L'attrice, dedotto che, con la citata sentenza, il convenuto era stato definitivamente dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 609 bis, 609 ter co. 1 n. 1, 609 septies ult. co. nn. 1
e 2 , 40 cpv, 61 n. 11 cp ” per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi costretto la minorenne sin da quando aveva circa 10 anni a subire Controparte_1 reiteratamente atti sessuali con il concorso di madre della minore. CP_2 Parte_1 veniva condannato alla pena di anni 4 di reclusione, mentre veniva condannata alla CP_2 pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, nonché decaduta dalla potestà genitoriale. In sentenza era fatto rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno.
La sentenza penale emessa in primo grado veniva appellata, la pronuncia di secondo grado veniva impugnata in Corte di Cassazione che confermava la sentenza di primo grado.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti alla propria integrità psichica, nonché del danno morale ed esistenziale, per la cui liquidazione il giudice penale aveva rinviato al giudice civile.
Richiamando gli artt. 2043 e 2059 cc, , affermava di aver subito un danno Controparte_1 alla salute (intesa come lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e tale da incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali), nonché un danno morale, poiché le condotte reiterate del convenuto le avevano provocato un durissimo contraccolpo psicologico, causando un irrimediabile sconvolgimento dell'equilibrio psichico, nonché gravi disturbi e difficoltà di inserimento e relazione. Chiedeva infine il ristoro del danno esistenziale, attesa la lesione di interessi di rilievo costituzionale.
Per la liquidazione dei danni patiti, l'attrice si era rimessa alla valutazione equitativa del tribunale.
aveva, quindi, chiesto di: “I) accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 Pt_1
è tenuto a rispondere delle conseguenze del fatto illecito posto in essere, di cui alla sentenza
[...] penale n. 40/2014 del Tribunale di Avellino passata in cosa giudicata;
II) accertare e dichiarare la natura ed entità dei danni patiti e patiendi dalla minore come specificato al superiore CP_1 punto b), liquidando, altresì, le somme dovute allo stesso;
III) condannare al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice di tutti i danni morali ed esistenziali subiti dall'attrice, nella somma di almeno €50.000,00 ovvero in quelle maggiori o minori che saranno provate in corso di causa ovvero determinate, pure equitativamente dal Giudice adito, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi dal giorno delle lesioni sino al soddisfo, oltre all'integrale rifusione di spese e competenze di lite, con gli accessori di legge, da distrarre in favore de procuratore antistatario, oltre IVA e C.A.”
2 RG 1129/2021
2.Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Parte_1
In particolare, il convenuto eccepiva l'inidoneità del giudicato penale di condanna a fondare il riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno, restando possibile, per l'imputato in sede civile, contestare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. Pt_1
deduceva la mancata prova, nel giudizio civile, di tutti gli elementi integrativi dell'illecito
[...] civile, incluso il danno alla persona asseritamente sofferto dall'attrice.
Infine, il convenuto contestava il quantum della formulata richiesta risarcitoria, ritenendo che la somma di € 50.000,00 richiesta dall'attrice fosse eccessiva e, comunque, non provata.
aveva, perciò, chiesto di: rigettare la domanda siccome inammissibile, improcedibile Parte_1
e infondata;
condannare l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite.”
3.Con sentenza n. 1336/2020, pubblicata il 15.9.2020, il tribunale di Avellino accoglieva la domanda risarcitoria condannando il al pagamento, in favore della parte lesa, di € 50.000,00 oltre Pt_1 interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, con vittoria di spese.
In motivazione, richiamato l'art. 654 c.p.p. e rilevata l'efficacia di giudicato della intervenuta sentenza penale di condanna ai danni di in ordine alla verificazione del fatto, alla Parte_1 responsabilità dell'imputato e alla potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, il tribunale precisava che l'accertamento dell'esistenza (ed eventualmente dell'entità) del danno nel caso concreto era riservato al giudice della liquidazione, al quale non era impedito di riconoscere l'infondatezza della pretesa risarcitoria ove si fosse accertato che, in realtà, nessun danno si era verificato, ovvero che quello esistente non era causalmente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale. Il tribunale richiamava anche la giurisprudenza di legittimità in punto di reati cd “di danno”, secondo la quale, per tale categoria di reati, l'esistenza del danno è implicita e non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile, nonché l'orientamento interpretativo secondo cui, in caso di sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento con cui il giudice penale non si sia limitato solo a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale,
Il giudizio di appello.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello , formulando un unico articolato motivo Parte_1 di gravame.
In primo luogo ha impugnato la pronuncia nella parte in cui è stato ritenuto che la Parte_1 sentenza penale di condanna passata in giudicato - contenente condanna generica al risarcimento - facesse stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non solo in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale e alla sua commissione da parte dell'imputato, ma anche in ordine alla sussistenza
3 RG 1129/2021 del diritto al risarcimento del danno. Secondo la prospettazione dell'appellante, l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile avrebbero dovuto costituire oggetto di specifico accertamento in sede civile;
accertamento che, nel caso di specie, avrebbe condotto al rigetto della domanda attorea.
ha censurato poi, la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, Parte_1 ritenendola sfornita di motivazione e di riscontro probatorio. Nella specie, l'istante ha lamentato la mancata indicazione, da parte del primo giudice, delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e dei calcoli in base al quale era stato determinato il quantum.
Infine, l'appellante ha lamentato l'eccessivo importo riconosciuto a titolo risarcitorio, assumendo, in tal senso, la non gravità dei fatti.
Tutto quanto così dedotto, ha così concluso: nel merito, accogliere l'appello come Parte_1 proposto per tutte le causali ed i motivi innanzi diffusamente spiegati e rigettare la domanda siccome inammissibile, improcedibile ed infondata;
in via gradata e con ogni riserva, quantificare in €
10.000,00 il danno non patrimoniale patito dalla appellata, a tanto riducendo la somma liquidata in primo grado;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, antistatario.”
5. Si è costituita in giudizio , contestando l'avverso gravame in punto di Controparte_1 ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la fondatezza nel merito. Ha chiesto alla Corte di:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza di primo grado;
Liquidare le competenze professionali del sottoscritto difensore con il gratuito patrocinio e/o in via subordinata con vittoria di spese e competenze di giudizio qualora mutassero le condizioni reddituali della sig.ra CP_1
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 19.3.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
6. Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 19.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ai sensi dell'art. 342 cpc. Controparte_1
8. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
4 RG 1129/2021 prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere,
a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c.
9. L'appello è infondato, sicché la sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur provvedendo ad integrarne la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass., nn.
26098/2023, 24738/2024, 6533/2024).
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente, in favore dell'attrice, il diritto al risarcimento del danno.
Con riferimento alla sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum, è consolidato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile,
5 RG 1129/2021 postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"”
(così Cass., n. 4318/2019; nello stesso senso, v. anche n. 24030/2009). Nei medesimi termini, peraltro, la Suprema Corte ha anche precisato che: “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass., n. 8477/2020).
Tuttavia, la medesima giurisprudenza nomofilattica ha anche avuto occasione di chiarire che: “Va data continuità al principio secondo cui “in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16113 del 09/07/2009, Rv. 608754). Inoltre, va tenuto conto che “… qualora il giudice non si sia limitato a statuire esclusivamente sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno, e questa statuizione sul punto non risulti impugnata… il giudicato si forma anche in merito all'accertata esistenza del danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26021 del
05/12/2011, Rv. 620638)” (così, in motivazione, Cass. n. 5131/2024).
Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati, si rileva che la sentenza penale n. 40/2014, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli, ha accertato e statuito, Parte_1 con la medesima efficacia di giudicato, anche la sua responsabilità in ordine ai danni concretamente subiti da , nonché la sussistenza di tali danni e la loro riconducibilità Controparte_1 eziologica alle condotte dell'imputato.
Ed infatti, il tribunale di Avellino ha affermato: “Infine, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile è fondata, in quanto ha sicuramente patito danni alla Controparte_1 propria integrità psichica in conseguenza delle condotte accertate. A norma degli artt. 538 e segg.
6 RG 1129/2021
c.p.p., gli imputati vanno dunque condannati al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede (…)” (cfr. pag. 7 della sentenza).
Come si evince dalla lettura dello stralcio della sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'odierno appellante, il tribunale penale di Avellino non si è limitato a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto ascritto a e sul nesso eziologico in astratto, ma ha accertato e Parte_1 statuito l'esistenza, nel caso concreto, di detto danno (nella specie alla integrità psichica) e del relativo nesso causale tra questo e le condotte del soggetto condannato. In altre parole, il giudice penale si è pronunciato con efficacia di giudicato non soltanto sulla sussistenza del danno-evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma anche del danno-conseguenza, legato al fatto dal nesso di causalità giuridica tra il danno-evento e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Data simile statuizione (divenuta definitiva), nessun'altra indagine né valutazione è consentita a questa Corte in ordine all'an della responsabilità dell'appellante, né in ordine alla derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dalla danneggiata.
10. Inoltre, deve rilevarsi che la sussistenza in concreto dei danni lamentati è stata anche oggetto di specifico accertamento nel presente giudizio mediante l'escussione dei testimoni di parte attrice.
All'udienza del 18.2.2020, sono stati sentiti , Dirigente della comunità “I Testimone_1
Terribili” di S. Potito-Parolise, presso cui la danneggiata fu ospite, e assistente sociale Tes_2 che prestò servizio presso la medesima comunità durante gran parte del periodo di permanenza nella struttura di CP_1
Come già evidenziato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, entrambi i testi escussi hanno riferito che la personalità e le condotte di vita quotidiana dell'attrice erano risultate senza dubbio negativamente condizionate dall'accaduto. In particolare, ha affermato Testimone_1
“… la prima notte di permanenza di , la trovai nella sua stanza che urlava e gridava ad alta
CP_1 voce un nome: “ perché lo hai fatto” con il viso rivolto alla parete del muro, cercai di Pt_1 tranquillizzarla, si lavava più volte al giorno perché si sentiva sporca, ciò mi è stato riferito da mia moglie, ciò si verificava per un periodo molto lungo e non è stata semplice la gestione, mi
CP_1 confidava che durante la sua permanenza a casa subiva abusi sessuali da parte di Parte_1 anche in presenza della mamma, soprattutto sul divano. era sempre molto riservata nel
CP_1 raccontare quanto le era accaduto e proponeva a cercare il contatto soprattutto con le donne della struttura, nei rapporti riusciva difficilmente a relazionarsi, aveva più difficoltà a relazionarsi con persone di sesso maschile”. invece, ha riferito “…Si è vero, quando le chiedevamo delle Tes_2 spiegazioni ci rispondeva che si sentiva sporca, ciò mi è stato riferito personalmente dalla .
CP_1
… IN era studiosa, però tentava di isolarsi dal resto del gruppo ospite della struttura, infatti spesso si ritirava per lungo tempo nella sua stanza con il passare del tempo ha riferito quanto le era
7 RG 1129/2021 accaduto della violenza subita da poiché era stata buttata nella sua famiglia originaria a Pt_1 vestirsi succintamente su indicazioni della mamma per offrirla al con il nostro aiuto ha Pt_1 capito ed ha provato molta vergogna per le violenze alle quali era stata sottoposta. .. aveva difficoltà
a relazionarsi con l'altro sesso, con noi operatori maschi si apriva un po'… mi è stato riferito dalla
che aveva difficoltà a svolgere la sua attività di estetista con il sesso maschile.” CP_1
Premesso che non hanno costituito oggetto di specifica censura da parte di né Parte_1
l'attendibilità dei testi escussi, né le loro dichiarazioni, né - infine - la valutazione che delle medesime
è stata fatta dal giudice di primo grado, questa Corte, in ogni caso, condivide le considerazioni del tribunale in ordine alla rilevanza probatoria delle testimonianze acquisite e alla loro idoneità a ritenere dimostrata la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli per le quali l'attrice ha agito.
11. Analogamente, la sentenza deve essere confermata anche nella parte in cui ha liquidato il danno risarcibile e lo ha quantificato nella somma - già attualizzata - di €50.000,00.
Dopo aver ampiamente illustrato i principali orientamenti interpretativi della Corte regolatrice in punto di risarcimento del danno non patrimoniale, il primo giudice ha provveduto alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, individuando la dignità, la libertà sessuale e l'integrità psico- fisica quali interessi costituzionalmente rilevanti lesi, nel caso di specie, dalle condotte del convenuto.
Nel procedere a tale liquidazione, il tribunale - contrariamente a quanto dedotto dall'appellante - ha precisato di prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, la sofferenza interiore conseguente alla violazione di tali interessi (componente morale) e il pregiudizio attinente alla sfera esteriore, consistente nella modifica delle abitudini di vita della vittima (componente dinamico-relazionale o esistenziale). Ha, altresì, indicato quali elementi peculiari del caso concreto ha inteso valorizzare ai fini della quantificazione (in particolare, la condizione di soggezione della vittima data dalla superiorità fisica di;
la perpetrazione delle molestie per cinque anni, con cadenza Parte_1 quotidiana;
l'essere state le molestie compiute con la complicità della madre;
la giovanissima età della vittima;
il trasferimento della giovane presso una casa di cura per minori;
le difficoltà di relazione, gli attacchi di panico e l'isolamento conseguenti agli abusi riportati).
L'iter logico-argomentativo adottato dal tribunale è in linea con il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del
8 RG 1129/2021 legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi
e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass., n. 30461/2024).
12. Con specifico riferimento, infine, all'importo riconosciuto in favore dell'attrice, la Corte precisa quanto segue.
Come rilevato dall'appellante, il tribunale, nel procedere alla determinazione del quantum risarcibile, ha omesso di ancorare la propria valutazione ad un parametro monetario idoneo a consentire un controllo ex post di congruità dell'importo liquidato. Ed invero, benché il danno non patrimoniale sia un pregiudizio ontologicamente non valutabile in termini economici, la sua valutazione monetaria è necessaria al fine di garantire alla vittima una pronta riparazione. Ciò rende necessario affidare la liquidazione del danno non patrimoniale alla valutazione equitativa del giudice: la natura equitativa della valutazione non esonera, però, quest'ultimo dall'individuare degli standard di riferimento utili ad evitare eccessi di discrezionalità e arbitrio.
Sul punto, pare utile richiamare quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte: “22. Osserva il
Collegio come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa. In breve, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795 - 02). 22. Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. 'pura', consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento
e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del 'minimo costituzionnale'richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c.
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
9 RG 1129/2021
22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 -01). L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazione del processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01). 23. Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati e consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere 'realmente 'controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la
'liquidazione' di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune' destinato a 'rimodulare' (sotto forma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale. 24. Peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento. (…) 26. Una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato;
fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da:
1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)” (così, in motivazione, Cass., n. 28429/2023, pagg. 11 e 12).
Tanto chiarito, la quantificazione operata dal giudice di primo grado risulta, comunque, adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli subite dalla attrice, anche tenuto conto, come oggettivo criterio quantitativo-monetario di riferimento, di quanto previsto dalla L. n. 167 del 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017 che, in attuazione della Direttiva
2004/80/CE, ha comportato il riconoscimento in favore dell'avente diritto,vittima del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. di un indennizzo dapprima quantificato, in base al decreto del
Ministro dell'Interno 31 agosto 2017 (emanato ai sensi della L. n. 122 del 2016, art. 11, comma 3 e successive modifiche), in un “importo fisso di Euro 4.800” e che, successivamente, a seguito del decreto del Ministro dell'Interno del 22 novembre 2019 è stato elevato, per lo stesso reato, alla misura
10 RG 1129/2021 fissa di “Euro 25.000”, valore incrementabile di un ammontare fino al massimo di €10.000 per spese mediche e assistenziali.
L'esistenza di un profilo di collegamento, diretto o indiretto, tra il parametro monetario de quo e la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso oggetto di causa e, quindi, la possibilità di individuare in tale parametro monetario di riferimento un punto di partenza per la liquidazione dei danni patiti da
, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. La S.C., pronunciandosi Controparte_1 in punto di responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della richiamata direttiva Eurounitaria nell'ordinamento interno, ha affermato quanto segue: “Ciò premesso, il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - al di là, quindi, dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio - è, quindi, costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso, in quanto vittima del reato intenzionale violento, avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione. Posta, dunque, tale indefettibile correlazione, ne sussiste un'altra che attiene al contiguo profilo (con effetti, come si vedrà, sulla prima evidenziata correlazione) del rapporto tra indennizzo ai sensi del citato art. 12, par. 2, e risarcimento del danno in sede civile conseguente al reato di violenza sessuale. Tra i due diritti non vi è coincidenza, giacché il primo - che risponde ad una esigenza di interesse generale volta a garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di determinati crimini che investono l'integrità, e la dignità, personale (cfr. i già richiamati
"Considerando" 2 e 3) - è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre per il secondo vale il principio, di più generale attinenza all'ambito dei danni alla persona e desumibile dagli artt. 2043 e 2059 c.c., della integralità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima del fatto illecito commesso dal suo autore” (così, in motivazione,
Cass., n. 26757/2020, pag. 13).
Pare opportuno precisare che all'utilizzo di detto riferimento normativo non osta il fatto per cui, in sede penale, sia stata riconosciuta in favore di la speciale attenuante del fatto di Parte_1 minore gravità (con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti). L'art. 1, co. 1, D.M.
31 agosto 2017, invero, stabilisce che “Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura: … c) per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso di euro 25.000; …”.
La mancanza, nel caso di specie, di una delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'indennizzo nella misura stabilita dalla legge, data la diversa e più ampia funzione compensativa assunta, nel nostro ordinamento, dal diritto al risarcimento del danno, non comporta il venir meno della relazione
11 RG 1129/2021 di ragionevole congruità tra natura del danno e parametro monetario, necessaria (e sufficiente), secondo i richiamati insegnamenti della Suprema Corte, a giustificare la scelta del parametro monetario iniziale.
Dato, quindi, l'importo di € 25.000,00 individuato dal legislatore quale equo ed adeguato indennizzo forfettario e dato il principio dell'integralità del risarcimento (che ne giustifica una diversa consistenza economica) l'importo - poco distante - di € 50.000,00 risulta congruo. In tal senso, assumono rilievo tutti gli elementi di fatto già correttamente valorizzati dal giudice di primo grado quali, in particolare, la giovanissima età di all'epoca dei fatti, il contesto familiare Controparte_1 nell'ambito del quale l'appellante pose in essere le condotte abusive, il lungo periodo di tempo in cui tali fatti si protrassero e, infine, la circostanza che la danneggiata fu costretta ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare e a spostarsi, fino alla maggiore età, in una comunità per minori.
13. In virtù di tutto quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
14. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, così come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022. Il valore della causa
è determinato applicando il principio del disputatum, sicché, considerato il rigetto dell'appello, esso
è dato dalla somma che ha formato oggetto di impugnazione (“Ai fini del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa
è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”, Cass., n. 35195/2022). Pertanto deve farsi applicazione dei parametri di cui alla tabella
(n.12) dettata per i giudizi innanzi alla Corte di Appello il cui valore sia compreso tra € 26.000,01 e
€ 52.000,00. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura e difficoltà della controversia.Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.Paola de Vito, dichiaratosi antistatario.
15. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
12 RG 1129/2021
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1 tribunale di Avellino n.1336 del 15.9.2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge con attribuzione all'avv. Paola de Vito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa
13
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1129/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sentenza del Tribunale di Avellino 15.9.2020, n. 1336) vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giancarlo Mazzei (c. f. ) e Francesco Mazzei ((c. f. CodiceFiscale_2 C.F._3
)
[...]
Appellante
E
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Paola de Vito (c.f. Controparte_1
) giusta procura in atti C.F._4
Appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter cpc depositate dalle parti il 17.3.2025.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Controparte_1 Pt_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle molestie e degli
[...]
1 RG 1129/2021 abusi sessuali da questi perpetrati in suo danno, accertati con sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile (sentenza n. 40/2014 del tribunale di Avellino).
L'attrice, dedotto che, con la citata sentenza, il convenuto era stato definitivamente dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 609 bis, 609 ter co. 1 n. 1, 609 septies ult. co. nn. 1
e 2 , 40 cpv, 61 n. 11 cp ” per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi costretto la minorenne sin da quando aveva circa 10 anni a subire Controparte_1 reiteratamente atti sessuali con il concorso di madre della minore. CP_2 Parte_1 veniva condannato alla pena di anni 4 di reclusione, mentre veniva condannata alla CP_2 pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, nonché decaduta dalla potestà genitoriale. In sentenza era fatto rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno.
La sentenza penale emessa in primo grado veniva appellata, la pronuncia di secondo grado veniva impugnata in Corte di Cassazione che confermava la sentenza di primo grado.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti alla propria integrità psichica, nonché del danno morale ed esistenziale, per la cui liquidazione il giudice penale aveva rinviato al giudice civile.
Richiamando gli artt. 2043 e 2059 cc, , affermava di aver subito un danno Controparte_1 alla salute (intesa come lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e tale da incidere negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali), nonché un danno morale, poiché le condotte reiterate del convenuto le avevano provocato un durissimo contraccolpo psicologico, causando un irrimediabile sconvolgimento dell'equilibrio psichico, nonché gravi disturbi e difficoltà di inserimento e relazione. Chiedeva infine il ristoro del danno esistenziale, attesa la lesione di interessi di rilievo costituzionale.
Per la liquidazione dei danni patiti, l'attrice si era rimessa alla valutazione equitativa del tribunale.
aveva, quindi, chiesto di: “I) accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 Pt_1
è tenuto a rispondere delle conseguenze del fatto illecito posto in essere, di cui alla sentenza
[...] penale n. 40/2014 del Tribunale di Avellino passata in cosa giudicata;
II) accertare e dichiarare la natura ed entità dei danni patiti e patiendi dalla minore come specificato al superiore CP_1 punto b), liquidando, altresì, le somme dovute allo stesso;
III) condannare al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice di tutti i danni morali ed esistenziali subiti dall'attrice, nella somma di almeno €50.000,00 ovvero in quelle maggiori o minori che saranno provate in corso di causa ovvero determinate, pure equitativamente dal Giudice adito, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi dal giorno delle lesioni sino al soddisfo, oltre all'integrale rifusione di spese e competenze di lite, con gli accessori di legge, da distrarre in favore de procuratore antistatario, oltre IVA e C.A.”
2 RG 1129/2021
2.Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Parte_1
In particolare, il convenuto eccepiva l'inidoneità del giudicato penale di condanna a fondare il riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno, restando possibile, per l'imputato in sede civile, contestare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile. Pt_1
deduceva la mancata prova, nel giudizio civile, di tutti gli elementi integrativi dell'illecito
[...] civile, incluso il danno alla persona asseritamente sofferto dall'attrice.
Infine, il convenuto contestava il quantum della formulata richiesta risarcitoria, ritenendo che la somma di € 50.000,00 richiesta dall'attrice fosse eccessiva e, comunque, non provata.
aveva, perciò, chiesto di: rigettare la domanda siccome inammissibile, improcedibile Parte_1
e infondata;
condannare l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite.”
3.Con sentenza n. 1336/2020, pubblicata il 15.9.2020, il tribunale di Avellino accoglieva la domanda risarcitoria condannando il al pagamento, in favore della parte lesa, di € 50.000,00 oltre Pt_1 interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, con vittoria di spese.
In motivazione, richiamato l'art. 654 c.p.p. e rilevata l'efficacia di giudicato della intervenuta sentenza penale di condanna ai danni di in ordine alla verificazione del fatto, alla Parte_1 responsabilità dell'imputato e alla potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, il tribunale precisava che l'accertamento dell'esistenza (ed eventualmente dell'entità) del danno nel caso concreto era riservato al giudice della liquidazione, al quale non era impedito di riconoscere l'infondatezza della pretesa risarcitoria ove si fosse accertato che, in realtà, nessun danno si era verificato, ovvero che quello esistente non era causalmente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale. Il tribunale richiamava anche la giurisprudenza di legittimità in punto di reati cd “di danno”, secondo la quale, per tale categoria di reati, l'esistenza del danno è implicita e non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile, nonché l'orientamento interpretativo secondo cui, in caso di sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento con cui il giudice penale non si sia limitato solo a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale,
Il giudizio di appello.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello , formulando un unico articolato motivo Parte_1 di gravame.
In primo luogo ha impugnato la pronuncia nella parte in cui è stato ritenuto che la Parte_1 sentenza penale di condanna passata in giudicato - contenente condanna generica al risarcimento - facesse stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non solo in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale e alla sua commissione da parte dell'imputato, ma anche in ordine alla sussistenza
3 RG 1129/2021 del diritto al risarcimento del danno. Secondo la prospettazione dell'appellante, l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile avrebbero dovuto costituire oggetto di specifico accertamento in sede civile;
accertamento che, nel caso di specie, avrebbe condotto al rigetto della domanda attorea.
ha censurato poi, la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, Parte_1 ritenendola sfornita di motivazione e di riscontro probatorio. Nella specie, l'istante ha lamentato la mancata indicazione, da parte del primo giudice, delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e dei calcoli in base al quale era stato determinato il quantum.
Infine, l'appellante ha lamentato l'eccessivo importo riconosciuto a titolo risarcitorio, assumendo, in tal senso, la non gravità dei fatti.
Tutto quanto così dedotto, ha così concluso: nel merito, accogliere l'appello come Parte_1 proposto per tutte le causali ed i motivi innanzi diffusamente spiegati e rigettare la domanda siccome inammissibile, improcedibile ed infondata;
in via gradata e con ogni riserva, quantificare in €
10.000,00 il danno non patrimoniale patito dalla appellata, a tanto riducendo la somma liquidata in primo grado;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Francesco Mazzei, antistatario.”
5. Si è costituita in giudizio , contestando l'avverso gravame in punto di Controparte_1 ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la fondatezza nel merito. Ha chiesto alla Corte di:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza di primo grado;
Liquidare le competenze professionali del sottoscritto difensore con il gratuito patrocinio e/o in via subordinata con vittoria di spese e competenze di giudizio qualora mutassero le condizioni reddituali della sig.ra CP_1
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 19.3.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
6. Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza del 19.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ai sensi dell'art. 342 cpc. Controparte_1
8. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
4 RG 1129/2021 prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere,
a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c.
9. L'appello è infondato, sicché la sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur provvedendo ad integrarne la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass., nn.
26098/2023, 24738/2024, 6533/2024).
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente, in favore dell'attrice, il diritto al risarcimento del danno.
Con riferimento alla sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione del quantum, è consolidato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile,
5 RG 1129/2021 postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza
- desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"”
(così Cass., n. 4318/2019; nello stesso senso, v. anche n. 24030/2009). Nei medesimi termini, peraltro, la Suprema Corte ha anche precisato che: “Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (Cass., n. 8477/2020).
Tuttavia, la medesima giurisprudenza nomofilattica ha anche avuto occasione di chiarire che: “Va data continuità al principio secondo cui “in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16113 del 09/07/2009, Rv. 608754). Inoltre, va tenuto conto che “… qualora il giudice non si sia limitato a statuire esclusivamente sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno, e questa statuizione sul punto non risulti impugnata… il giudicato si forma anche in merito all'accertata esistenza del danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26021 del
05/12/2011, Rv. 620638)” (così, in motivazione, Cass. n. 5131/2024).
Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati, si rileva che la sentenza penale n. 40/2014, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli, ha accertato e statuito, Parte_1 con la medesima efficacia di giudicato, anche la sua responsabilità in ordine ai danni concretamente subiti da , nonché la sussistenza di tali danni e la loro riconducibilità Controparte_1 eziologica alle condotte dell'imputato.
Ed infatti, il tribunale di Avellino ha affermato: “Infine, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile è fondata, in quanto ha sicuramente patito danni alla Controparte_1 propria integrità psichica in conseguenza delle condotte accertate. A norma degli artt. 538 e segg.
6 RG 1129/2021
c.p.p., gli imputati vanno dunque condannati al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede (…)” (cfr. pag. 7 della sentenza).
Come si evince dalla lettura dello stralcio della sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'odierno appellante, il tribunale penale di Avellino non si è limitato a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto ascritto a e sul nesso eziologico in astratto, ma ha accertato e Parte_1 statuito l'esistenza, nel caso concreto, di detto danno (nella specie alla integrità psichica) e del relativo nesso causale tra questo e le condotte del soggetto condannato. In altre parole, il giudice penale si è pronunciato con efficacia di giudicato non soltanto sulla sussistenza del danno-evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma anche del danno-conseguenza, legato al fatto dal nesso di causalità giuridica tra il danno-evento e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Data simile statuizione (divenuta definitiva), nessun'altra indagine né valutazione è consentita a questa Corte in ordine all'an della responsabilità dell'appellante, né in ordine alla derivazione causale delle conseguenze pregiudizievoli allegate dalla danneggiata.
10. Inoltre, deve rilevarsi che la sussistenza in concreto dei danni lamentati è stata anche oggetto di specifico accertamento nel presente giudizio mediante l'escussione dei testimoni di parte attrice.
All'udienza del 18.2.2020, sono stati sentiti , Dirigente della comunità “I Testimone_1
Terribili” di S. Potito-Parolise, presso cui la danneggiata fu ospite, e assistente sociale Tes_2 che prestò servizio presso la medesima comunità durante gran parte del periodo di permanenza nella struttura di CP_1
Come già evidenziato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, entrambi i testi escussi hanno riferito che la personalità e le condotte di vita quotidiana dell'attrice erano risultate senza dubbio negativamente condizionate dall'accaduto. In particolare, ha affermato Testimone_1
“… la prima notte di permanenza di , la trovai nella sua stanza che urlava e gridava ad alta
CP_1 voce un nome: “ perché lo hai fatto” con il viso rivolto alla parete del muro, cercai di Pt_1 tranquillizzarla, si lavava più volte al giorno perché si sentiva sporca, ciò mi è stato riferito da mia moglie, ciò si verificava per un periodo molto lungo e non è stata semplice la gestione, mi
CP_1 confidava che durante la sua permanenza a casa subiva abusi sessuali da parte di Parte_1 anche in presenza della mamma, soprattutto sul divano. era sempre molto riservata nel
CP_1 raccontare quanto le era accaduto e proponeva a cercare il contatto soprattutto con le donne della struttura, nei rapporti riusciva difficilmente a relazionarsi, aveva più difficoltà a relazionarsi con persone di sesso maschile”. invece, ha riferito “…Si è vero, quando le chiedevamo delle Tes_2 spiegazioni ci rispondeva che si sentiva sporca, ciò mi è stato riferito personalmente dalla .
CP_1
… IN era studiosa, però tentava di isolarsi dal resto del gruppo ospite della struttura, infatti spesso si ritirava per lungo tempo nella sua stanza con il passare del tempo ha riferito quanto le era
7 RG 1129/2021 accaduto della violenza subita da poiché era stata buttata nella sua famiglia originaria a Pt_1 vestirsi succintamente su indicazioni della mamma per offrirla al con il nostro aiuto ha Pt_1 capito ed ha provato molta vergogna per le violenze alle quali era stata sottoposta. .. aveva difficoltà
a relazionarsi con l'altro sesso, con noi operatori maschi si apriva un po'… mi è stato riferito dalla
che aveva difficoltà a svolgere la sua attività di estetista con il sesso maschile.” CP_1
Premesso che non hanno costituito oggetto di specifica censura da parte di né Parte_1
l'attendibilità dei testi escussi, né le loro dichiarazioni, né - infine - la valutazione che delle medesime
è stata fatta dal giudice di primo grado, questa Corte, in ogni caso, condivide le considerazioni del tribunale in ordine alla rilevanza probatoria delle testimonianze acquisite e alla loro idoneità a ritenere dimostrata la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli per le quali l'attrice ha agito.
11. Analogamente, la sentenza deve essere confermata anche nella parte in cui ha liquidato il danno risarcibile e lo ha quantificato nella somma - già attualizzata - di €50.000,00.
Dopo aver ampiamente illustrato i principali orientamenti interpretativi della Corte regolatrice in punto di risarcimento del danno non patrimoniale, il primo giudice ha provveduto alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, individuando la dignità, la libertà sessuale e l'integrità psico- fisica quali interessi costituzionalmente rilevanti lesi, nel caso di specie, dalle condotte del convenuto.
Nel procedere a tale liquidazione, il tribunale - contrariamente a quanto dedotto dall'appellante - ha precisato di prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, la sofferenza interiore conseguente alla violazione di tali interessi (componente morale) e il pregiudizio attinente alla sfera esteriore, consistente nella modifica delle abitudini di vita della vittima (componente dinamico-relazionale o esistenziale). Ha, altresì, indicato quali elementi peculiari del caso concreto ha inteso valorizzare ai fini della quantificazione (in particolare, la condizione di soggezione della vittima data dalla superiorità fisica di;
la perpetrazione delle molestie per cinque anni, con cadenza Parte_1 quotidiana;
l'essere state le molestie compiute con la complicità della madre;
la giovanissima età della vittima;
il trasferimento della giovane presso una casa di cura per minori;
le difficoltà di relazione, gli attacchi di panico e l'isolamento conseguenti agli abusi riportati).
L'iter logico-argomentativo adottato dal tribunale è in linea con il consolidato orientamento della
Suprema Corte, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del
8 RG 1129/2021 legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi
e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass., n. 30461/2024).
12. Con specifico riferimento, infine, all'importo riconosciuto in favore dell'attrice, la Corte precisa quanto segue.
Come rilevato dall'appellante, il tribunale, nel procedere alla determinazione del quantum risarcibile, ha omesso di ancorare la propria valutazione ad un parametro monetario idoneo a consentire un controllo ex post di congruità dell'importo liquidato. Ed invero, benché il danno non patrimoniale sia un pregiudizio ontologicamente non valutabile in termini economici, la sua valutazione monetaria è necessaria al fine di garantire alla vittima una pronta riparazione. Ciò rende necessario affidare la liquidazione del danno non patrimoniale alla valutazione equitativa del giudice: la natura equitativa della valutazione non esonera, però, quest'ultimo dall'individuare degli standard di riferimento utili ad evitare eccessi di discrezionalità e arbitrio.
Sul punto, pare utile richiamare quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte: “22. Osserva il
Collegio come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa. In breve, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795 - 02). 22. Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. 'pura', consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento
e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del 'minimo costituzionnale'richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c.
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
9 RG 1129/2021
22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 -01). L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazione del processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01). 23. Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati e consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere 'realmente 'controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la
'liquidazione' di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune' destinato a 'rimodulare' (sotto forma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale. 24. Peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento. (…) 26. Una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato;
fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da:
1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)” (così, in motivazione, Cass., n. 28429/2023, pagg. 11 e 12).
Tanto chiarito, la quantificazione operata dal giudice di primo grado risulta, comunque, adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli subite dalla attrice, anche tenuto conto, come oggettivo criterio quantitativo-monetario di riferimento, di quanto previsto dalla L. n. 167 del 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017 che, in attuazione della Direttiva
2004/80/CE, ha comportato il riconoscimento in favore dell'avente diritto,vittima del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. di un indennizzo dapprima quantificato, in base al decreto del
Ministro dell'Interno 31 agosto 2017 (emanato ai sensi della L. n. 122 del 2016, art. 11, comma 3 e successive modifiche), in un “importo fisso di Euro 4.800” e che, successivamente, a seguito del decreto del Ministro dell'Interno del 22 novembre 2019 è stato elevato, per lo stesso reato, alla misura
10 RG 1129/2021 fissa di “Euro 25.000”, valore incrementabile di un ammontare fino al massimo di €10.000 per spese mediche e assistenziali.
L'esistenza di un profilo di collegamento, diretto o indiretto, tra il parametro monetario de quo e la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso oggetto di causa e, quindi, la possibilità di individuare in tale parametro monetario di riferimento un punto di partenza per la liquidazione dei danni patiti da
, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. La S.C., pronunciandosi Controparte_1 in punto di responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della richiamata direttiva Eurounitaria nell'ordinamento interno, ha affermato quanto segue: “Ciò premesso, il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - al di là, quindi, dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio - è, quindi, costituito dall'ammontare dell'indennizzo di cui esso, in quanto vittima del reato intenzionale violento, avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell'Unione. Posta, dunque, tale indefettibile correlazione, ne sussiste un'altra che attiene al contiguo profilo (con effetti, come si vedrà, sulla prima evidenziata correlazione) del rapporto tra indennizzo ai sensi del citato art. 12, par. 2, e risarcimento del danno in sede civile conseguente al reato di violenza sessuale. Tra i due diritti non vi è coincidenza, giacché il primo - che risponde ad una esigenza di interesse generale volta a garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di determinati crimini che investono l'integrità, e la dignità, personale (cfr. i già richiamati
"Considerando" 2 e 3) - è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre per il secondo vale il principio, di più generale attinenza all'ambito dei danni alla persona e desumibile dagli artt. 2043 e 2059 c.c., della integralità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima del fatto illecito commesso dal suo autore” (così, in motivazione,
Cass., n. 26757/2020, pag. 13).
Pare opportuno precisare che all'utilizzo di detto riferimento normativo non osta il fatto per cui, in sede penale, sia stata riconosciuta in favore di la speciale attenuante del fatto di Parte_1 minore gravità (con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti). L'art. 1, co. 1, D.M.
31 agosto 2017, invero, stabilisce che “Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura: … c) per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso di euro 25.000; …”.
La mancanza, nel caso di specie, di una delle condizioni necessarie al riconoscimento dell'indennizzo nella misura stabilita dalla legge, data la diversa e più ampia funzione compensativa assunta, nel nostro ordinamento, dal diritto al risarcimento del danno, non comporta il venir meno della relazione
11 RG 1129/2021 di ragionevole congruità tra natura del danno e parametro monetario, necessaria (e sufficiente), secondo i richiamati insegnamenti della Suprema Corte, a giustificare la scelta del parametro monetario iniziale.
Dato, quindi, l'importo di € 25.000,00 individuato dal legislatore quale equo ed adeguato indennizzo forfettario e dato il principio dell'integralità del risarcimento (che ne giustifica una diversa consistenza economica) l'importo - poco distante - di € 50.000,00 risulta congruo. In tal senso, assumono rilievo tutti gli elementi di fatto già correttamente valorizzati dal giudice di primo grado quali, in particolare, la giovanissima età di all'epoca dei fatti, il contesto familiare Controparte_1 nell'ambito del quale l'appellante pose in essere le condotte abusive, il lungo periodo di tempo in cui tali fatti si protrassero e, infine, la circostanza che la danneggiata fu costretta ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare e a spostarsi, fino alla maggiore età, in una comunità per minori.
13. In virtù di tutto quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
14. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, così come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022. Il valore della causa
è determinato applicando il principio del disputatum, sicché, considerato il rigetto dell'appello, esso
è dato dalla somma che ha formato oggetto di impugnazione (“Ai fini del rimborso delle spese di lite
a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa
è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”, Cass., n. 35195/2022). Pertanto deve farsi applicazione dei parametri di cui alla tabella
(n.12) dettata per i giudizi innanzi alla Corte di Appello il cui valore sia compreso tra € 26.000,01 e
€ 52.000,00. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, in particolare della natura e difficoltà della controversia.Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv.Paola de Vito, dichiaratosi antistatario.
15. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
12 RG 1129/2021
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1 tribunale di Avellino n.1336 del 15.9.2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge con attribuzione all'avv. Paola de Vito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa
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