TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2129/2024 promossa da:
(C.f.: ) e (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Pancaldi C.F._2
OPPONENTI contro
(C.f.: / P.i.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.f.: / P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno promosso opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo telematico n. 545/2024 del 14 agosto 2024 con cui il Tribunale di Ferrara, all'esito del procedimento monitorio portante R.G. n. 1547/2024, ha ingiunto al primo, quale debitore principale, e alla seconda, quale coobbligata, il pagamento, in favore di Parte_3
[..
[...] ed in solido tra loro, della somma di € 58.253,16, quale saldo debitorio del contratto di
[...]
finanziamento n. 20106946214116, stipulato con Findomestic Banca S.p.A. in data 9 novembre
2017, oltre interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex L. 108/1996, ed oltre spese del procedimento monitorio.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, gli attori hanno esposto quanto segue:
− che la società opposta, quale cessionaria di Findomestic Banca S.p.A., aveva già ottenuto, per il medesimo credito, altro decreto ingiuntivo telematico (n. 299/2022 del 28 marzo 2022) da parte del Tribunale di Ferrara e per l'importo di € 63.929,94;
− che il titolo da ultimo indicato, fatto oggetto di opposizione con atto notificato in data 19 maggio 2022, era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Ferrara con ordinanza del 4 novembre 2022 (R.G. n. 1299/2022);
− che, nell'ambito del giudizio da ultimo indicato, esperito invano il tentativo di mediazione, il giudice, attesa la mancata comparizione delle parti alle udienze del 2 marzo 2023, del 6 aprile
2023 e del 26 aprile 2023, aveva dichiarato l'estinzione del processo ex art. 309 c.p.c.;
− che, dunque, il decreto ingiuntivo n. 299/2022 era divenuto definitivamente esecutivo ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
− che l'opposta, nonostante già in possesso di un valido titolo esecutivo, aveva inopinatamente chiesto ed ottenuto, per il medesimo titulus obligationis, il decreto ingiuntivo n. 545/2024;
− che il titolo da ultimo indicato, in quanto illegittima e inammissibile duplicazione del precedente titolo esecutivo, risultava pertanto nullo, inefficace e meritevole di revoca.
costituitosi tempestivamente, si è invece limitata ad aderire all'avversa Controparte_2
domanda, dichiarando di voler rinunciare al solo decreto ingiuntivo n. 545/2024 a spese compensate o, in subordine, con applicazione dei minimi tariffari ridotti al 30% ex art. 4, comma
4, D.M. 147/2022.
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Parte attrice ha positivamente dimostrato la preesistenza, per il medesimo credito (quello cioè scaturente dal contratto di finanziamento n. 20106946214116 originariamente stipulato con
Findomestic Banca S.p.A. e poi ceduto a , di altro titolo esecutivo – Controparte_1
cioè il decreto ingiuntivo telematico n. 299/2022 – e, dunque, la illegittima duplicazione delle pretese monitorie.
2 Secondo la giurisprudenza di legittimità “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass., 28 agosto 2019, n. 21768; conf.: Cass., 15 ottobre 2018,
n. 25680; Cass., 30 giugno 2006, n. 15084).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le ipotesi di deroga individuate dalla massima appena citata.
La società opposta, in occasione della propria comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato le avverse difese, dichiarando, anzi, di “voler rinunciare al solo decreto ingiuntivo n.
545/2024 (R.G. 1547/2024)”.
La stessa, tuttavia, non ha offerto la prova dell'espletamento delle formalità richieste dall'art. 306, commi 1 e 2, c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del processo ex comma 3.
Né è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, in difetto di un fatto estintivo
“sopravvenuto” (cfr. Cass., 10 aprile 2000, n. 4531; Trib. Bari, 07 agosto 2020, n. 2529) e persistendo l'interesse degli opponenti alla revoca del titolo opposto oltre che alla condanna alle spese di lite (cfr. Cass., 10 luglio 2001, n. 9332; Trib. di Pisa, 11 gennaio 2021, n. 19).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. 2129/2024 R.G., per i motivi sopra esposti, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2024;
2) condanna la società opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 409,50 per esborsi e complessivi € 2.090,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da versare al difensore antistatario.
Ferrara, lì 2 maggio 2025 Il Giudice
Maria Marta Cristoni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2129/2024 promossa da:
(C.f.: ) e (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Pancaldi C.F._2
OPPONENTI contro
(C.f.: / P.i.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.f.: / P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. e hanno promosso opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo telematico n. 545/2024 del 14 agosto 2024 con cui il Tribunale di Ferrara, all'esito del procedimento monitorio portante R.G. n. 1547/2024, ha ingiunto al primo, quale debitore principale, e alla seconda, quale coobbligata, il pagamento, in favore di Parte_3
[..
[...] ed in solido tra loro, della somma di € 58.253,16, quale saldo debitorio del contratto di
[...]
finanziamento n. 20106946214116, stipulato con Findomestic Banca S.p.A. in data 9 novembre
2017, oltre interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex L. 108/1996, ed oltre spese del procedimento monitorio.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, gli attori hanno esposto quanto segue:
− che la società opposta, quale cessionaria di Findomestic Banca S.p.A., aveva già ottenuto, per il medesimo credito, altro decreto ingiuntivo telematico (n. 299/2022 del 28 marzo 2022) da parte del Tribunale di Ferrara e per l'importo di € 63.929,94;
− che il titolo da ultimo indicato, fatto oggetto di opposizione con atto notificato in data 19 maggio 2022, era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Ferrara con ordinanza del 4 novembre 2022 (R.G. n. 1299/2022);
− che, nell'ambito del giudizio da ultimo indicato, esperito invano il tentativo di mediazione, il giudice, attesa la mancata comparizione delle parti alle udienze del 2 marzo 2023, del 6 aprile
2023 e del 26 aprile 2023, aveva dichiarato l'estinzione del processo ex art. 309 c.p.c.;
− che, dunque, il decreto ingiuntivo n. 299/2022 era divenuto definitivamente esecutivo ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
− che l'opposta, nonostante già in possesso di un valido titolo esecutivo, aveva inopinatamente chiesto ed ottenuto, per il medesimo titulus obligationis, il decreto ingiuntivo n. 545/2024;
− che il titolo da ultimo indicato, in quanto illegittima e inammissibile duplicazione del precedente titolo esecutivo, risultava pertanto nullo, inefficace e meritevole di revoca.
costituitosi tempestivamente, si è invece limitata ad aderire all'avversa Controparte_2
domanda, dichiarando di voler rinunciare al solo decreto ingiuntivo n. 545/2024 a spese compensate o, in subordine, con applicazione dei minimi tariffari ridotti al 30% ex art. 4, comma
4, D.M. 147/2022.
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Parte attrice ha positivamente dimostrato la preesistenza, per il medesimo credito (quello cioè scaturente dal contratto di finanziamento n. 20106946214116 originariamente stipulato con
Findomestic Banca S.p.A. e poi ceduto a , di altro titolo esecutivo – Controparte_1
cioè il decreto ingiuntivo telematico n. 299/2022 – e, dunque, la illegittima duplicazione delle pretese monitorie.
2 Secondo la giurisprudenza di legittimità “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass., 28 agosto 2019, n. 21768; conf.: Cass., 15 ottobre 2018,
n. 25680; Cass., 30 giugno 2006, n. 15084).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le ipotesi di deroga individuate dalla massima appena citata.
La società opposta, in occasione della propria comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato le avverse difese, dichiarando, anzi, di “voler rinunciare al solo decreto ingiuntivo n.
545/2024 (R.G. 1547/2024)”.
La stessa, tuttavia, non ha offerto la prova dell'espletamento delle formalità richieste dall'art. 306, commi 1 e 2, c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del processo ex comma 3.
Né è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, in difetto di un fatto estintivo
“sopravvenuto” (cfr. Cass., 10 aprile 2000, n. 4531; Trib. Bari, 07 agosto 2020, n. 2529) e persistendo l'interesse degli opponenti alla revoca del titolo opposto oltre che alla condanna alle spese di lite (cfr. Cass., 10 luglio 2001, n. 9332; Trib. di Pisa, 11 gennaio 2021, n. 19).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. 2129/2024 R.G., per i motivi sopra esposti, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 545/2024;
2) condanna la società opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 409,50 per esborsi e complessivi € 2.090,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da versare al difensore antistatario.
Ferrara, lì 2 maggio 2025 Il Giudice
Maria Marta Cristoni
3