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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18574/2024 promossa da:
nata ad [...], il [...], residente a [...]
144, elettivamente domiciliata in ARIANO NEL POLESINE (RO), Via G.Matteotti n. 15/a, presso e nello studio dell'Avv. MAURA ANOSTINI, del Foro di ROVIGO che la rappresenta e difende
e nato a [...] il [...], residente in [...] Santo Stefano n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Saccani del Foro di Bologna, con Studio in (40124) Bologna, Viale XII Giugno n. 16 ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio della stessa
FATTO
In data 27/12/2024 la sig.ra ha adito il Tribunale che ottenere la pronuncia di separazione Parte_1
dal marito sposato con matrimonio civile in data 26/08/2022 a Bologna, matrimonio Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna (Atto di Matrimonio n. 404, Parte 1, anno 2022).
In data 12/05/2025 si costituiva il Sig. aderendo alla domanda di scioglimento del Parte_2
matrimonio avanzato dalla ricorrente.
All'udienza del 12/06/2025, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per la definizione consensuale del procedimento, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 6-4-2023.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti le parti.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi -
provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 26/08/2022 a Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Bologna (Atto di Matrimonio n. 404, Parte 1, anno 2022).
pagina 2 di 3 2. Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Bologna in data _16.7.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18574/2024 promossa da:
nata ad [...], il [...], residente a [...]
144, elettivamente domiciliata in ARIANO NEL POLESINE (RO), Via G.Matteotti n. 15/a, presso e nello studio dell'Avv. MAURA ANOSTINI, del Foro di ROVIGO che la rappresenta e difende
e nato a [...] il [...], residente in [...] Santo Stefano n. 144, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Saccani del Foro di Bologna, con Studio in (40124) Bologna, Viale XII Giugno n. 16 ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio della stessa
FATTO
In data 27/12/2024 la sig.ra ha adito il Tribunale che ottenere la pronuncia di separazione Parte_1
dal marito sposato con matrimonio civile in data 26/08/2022 a Bologna, matrimonio Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna (Atto di Matrimonio n. 404, Parte 1, anno 2022).
In data 12/05/2025 si costituiva il Sig. aderendo alla domanda di scioglimento del Parte_2
matrimonio avanzato dalla ricorrente.
All'udienza del 12/06/2025, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per la definizione consensuale del procedimento, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 6-4-2023.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti le parti.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi -
provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 26/08/2022 a Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Bologna (Atto di Matrimonio n. 404, Parte 1, anno 2022).
pagina 2 di 3 2. Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Bologna in data _16.7.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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