Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
J Aula 'A' REPUBBLICA IT022 60/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 5910/99 - Cron.4737 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere - Ud. 22/11/00 ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio- sul ricorso proposto da: dal Sig. --IL-SOLE-24 per diritti L. 12.000 POSTE ITALIANE SPA (già ENTE POSTE ITALIANE) in 1 FEB 2001 ' IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso CANCELLERIA lo studio dell'avvocato BELLINI VITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLUCCI AULO, dell'avvocatoDEL VIMINALE 43, presso 10 studio CANCELLERIA LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta 2000 delega in atti;
4804 controricorrente -1- CG0642 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 21109/98 del Tribunale di ROMA, Richiesta copia studio dal Sig. DAMATI depositata il 30/11/98 R.G.N. 41188/96; per diritti L. 12000 19 FEB. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
CANCELLERIA udito l'Avvocato BELLINI;
udito l'Avvocato LORENZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al STO. LOREMONT per diritti L. 22 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO art. 414 c.p.c. Aldo UC adiva il Con ricorso ex Pretore di Roma esponendo di essere dipendente della ex Amministrazione delle Poste(poi Ente Poste Italiane) con la qualifica di dirigente. In data 16 agosto 1994 era stato collocato a riposo d'ufficio all'età di 61 anni, dopo avere maturato una anzianità di anni 15 e mesi sei nella qualifica dirigenziale. Con provvedimento dell'11 agosto 1993 l'amministrazione aveva accolto la sua domanda ex art. 16 del d. lgs 30 dicembre 1992 n. 503, disponendo il trattenimento in servizio sino al compimento del 67° anno di età. In data 13 luglio 1994 aveva esercitato il diritto di revoca del riscatto del periodo di studi universitari, pari a 3 anni e sei mesi. Guidolden il ricorrente che l'Ente Poste gli Precisava ancora aveva comunicato il collocamento a riposo, alla stregua dell'art. 22 del contratto collettivo dell'11 agosto 1994, per avere raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva utile. L'art. 22 doveva però ritenersi nullo perchè tra l'altro escludeva il diritto al preavviso;
ed inoltre il licenziamento risultava ingiustificato in quanto disposto in contrasto con il diritto alla permanenza in sevizio acquisito il 1 gennaio 1994 al momento in cui era sorto il nuovo ente. Alla data del recesso non aveva inoltre maturato il massimo 1 dell'anzianità contributiva utile, prevista dall'art. 22 del contratto collettivo. Chiedeva, pertanto, il UC che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo per violazione del dedotto diritto quesito alla predetta proroga ovvero per inidoneità della contrattazione collettiva ad incidere sul predetto diritto quesito e, comunque, per la dedotta contrarietà dell'art. 22 del c.c.n.l. rispetto all'art. 2118 c.c. Chiedeva ancora la condanna dell'Ente Posta al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità supplementare, delle spettanze di fine rapporto e della indennità integrativa speciale all'interno dell'indennità di buonuscita. Con sentenza del 2 maggio 1995 il Pretore di Roma rigettava il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. A seguito del gravame del UC,il Tribunale di Roma con sentenza del 30 novembre 1998, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava ingiustificato il licenziamento intimato dall'appellante e condannava dell'indennità sostitutiva di l'Ente al pagamento preavviso per lire 134.978.996 e dell'indennità supplementare ex art. 19 del c.c.n.l. per lire 186.898.436, oltre rivalutazione ed interessi sino al 31 dicembre 1994 ex art. 429 c.p.c. e soli interessi dal 1 2 gennaio 1995 ex art. 22, 36 comma, 1. 724/1994; rigettava le altre domande del UC e condannava l'Ente Poste Italiane al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava in primo luogo che nella legge 29 gennaio 1994 n. 71 non era dato rinvenire un intento di delegificazione tale da attribuire alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge regolanti il rapporto lavorativo. Precisava ancora il Tribunale che il UC vantava un diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 65 anni di età; che era inapplicabile l'art. 4 della legge n. 108 del 1990 (che Guololden consente il recesso ad nutum nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni che siano al tempo stesso in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e non abbiano esercitato il diritto d'opzione) e che non vi era la necessità dell'opzione ex d. lgs. n. 503 del 1992 per usufruire il dipendente di un regime ancorato all'età anagrafica, per l'appunto di 65 anni. Da ciò conseguiva che nel caso di specie si era in presenza di : un licenziamento ingiustificato con conseguente diritto del UC all'indennità supplementare ed a quella sostitutiva del preavviso. Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane(già Ente Poste Italiane) propone ricorso per cassazione affidato a : sei motivi. Resiste con controricorso Aldo UC. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Poste 1. Italiane deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 6,7 e 8 legge 29 gennaio 1994 n. 71, agli artt. 12,14 e 15 disp. prel. cod. civ. ed ai principi e norme in materia di contratti collettivi nonchè violazione ed errata applicazione degli artt. 2118 e 1418 C.C. in combinato disposto con l'art. 1353 c.c. ed all'art. 1322 C.C. Gunddele Lamenta in particolare la ricorrente che la sentenza impugnata si basa sulla premessa che al rapporto di lavoro del personale dell'E.P.I.(ora Poste Italiane normativa "privatistica" s.p.a.) si applica la quindi, quella del codice civile e delle leggi riguardanti particolari "aspetti" del rapporto stesso, e tra questi anche il licenziamento. presenza di una ipotesi di Ed invero, si era in delegificazione in quanto specifiche norme di legge attribuivano al contratto collettivo la forza di legge, devolvendo appunto alla contrattazione collettiva funzioni normative ed attribuendo in siffatta maniera ai contratti collettivi delegati una efficacia erga omnes. 4 n. 471 avevaPiù specificamente l'art. 6, comma 6, 1. attribuito al contratto collettivo il potere di modificare i trattamenti anteriormente vigenti in materia di disciplina del rapporto di lavoro, sicchè detto contratto si poneva non quale fonte derogatrice in peius della disciplina legale ma quale fonte sostitutiva, della precedente disciplina legale, di carattere speciale anche per ciò che atteneva alla materia della risoluzione del rapporto. In altri termini, il contratto collettivo in virtù del rinvio espressamente disposto dal legislatore si collocava rispetto alla legge generale, - e quindi anche in relazione alla disciplina dell'art. Guolille 2118 c.c. - nella posizione di norma speciale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento all'art. 2118 c.c. in combinato disposto con l'art. 1353 c.c. nonchè agli artt. 1-3 1. n. 604/1966 e art. 6 1. n. 71/94 ed alla legge n. 46/58. In particolare deduce il ricorrente che la previsione della clausola del contratto integrativo configurava non licenziamento ma una ipotesiun di risoluzione automatica (o di stabilità relativa) del rapporto di lavoro. Detta clausola doveva considerarsi del tutto legittima perchè la risoluzione del rapporto era prevista come 5 effetto di una condizione risolutiva espressa (il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni), che si configurava quale evento futuro ed incerto (art. 1353 c.c.) e che si concretizzava in un fatto predeterminato ed oggettivo. Inoltre la nuova disciplina privatistica non aveva innovato per quanto attiene alla risoluzione del rapporto a quella precedente sicchè non poteva parlarsi nel caso : di specie di lesione di un diritto acquisito dal lavoratore da parte della contrattazione collettiva. Ed invero, la clausola risolutiva non aveva fatto altro che conservare e trasferire nel contesto del rapporto Gundelden di diritto privato e della delegificazione una ipotesi - di collocamento a riposo già prevista nel precedente stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione del divieto di pronuncia ultra petita, violazione ed errata applicazione ed interpretazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento al d.p.r. n. 1092/1973, all'art. 4 della 1. 20 maggio 1990 n. 108 e all'art. 6 22 febbraio 1982 n. 54, nonchè omessa e/o1. insufficiente motivazione su un punto decisivo in riferimento alla interpretazione dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro. 6 In particolare, in virtù del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, 1. n. 108/90 e dell'art. 6 1. n. 54/82, il -diritto del lavoratore il quale avendo raggiunto il 60° anno di età, abbia già maturato i requisiti pensionistici minimi al perfezionamento dell'anzianità contributiva massima sia tutelato inderogabilmente nei confronti del potere datoriale di licenziamento, di tal che il recesso 2 non può essere ad nutum ma soltanto giustificato. Il raggiungimento dell'anzianità contributiva restituisce al datore di lavoro il diritto di recesso ad nutum. Ed allora la clausola risolutiva, oltretutto stipulata non a livello individuale ma a livello collettivo, doveva LE ritenersi valida proprio perchè ricollegava la risoluzione al medesimo requisito contributivo garantito inderogabilmente dall'art. 6 1. n. 54. Anche sotto tale aspetto risultava, quindi, evidente l'errore del Tribunale allorquando, sulla falsa premessa dell'esistenza di una norma inderogabile a tutela del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto sino a 65 anni di età, ha ritenuto non necessario l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982, omettendo ogni motivazione sul punto. Per di più sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in un grave vizio di motivazione su un punto decisivo in riferimento alla interpretazione della clausola risolutiva in esame non 7 essendosi preoccupata minimamente di stabilire quale fosse il significato letterale e logico(art. 1363 c.c.) dell'accordo integrativo e, a monte, del contratto collettivo nazionale e, tanto meno di indagare quale fosse la effettiva volontà delle parti, e ciò nonostante l'esplicita dichiarazione delle finalità risanatorie e di tutela dell'occupazione ivi enunciate. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento all'art. 2118 c.c., agli artt. 22 e 23 del c.c.n.l. ed all'art. 6 della legge n. 71 del 1994, nonchè difetto di motivazione. In particolare EE sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, doveva nel caso di specie escludersi la inderogabilità dell'istituto del preavviso perchè la risoluzione automatica del rapporto senza l'obbligo di preavviso era stata prevista dalla contrattazione collettiva delegata dalla legge e nell'esercizio dell'autonomia contrattuale garantita dall'art. 1322 C.C., come effetto dell'avveramento di una condizione risolutiva espressa (raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni), configurantesi quale evento futuro ed incerto allo stesso modo di quanto previsto per la risoluzione automatica al raggiungimento dell'età anagrafica e per il verificarsi di un fatto 8 predeterminato ed oggettivo. Per di più, il preavviso è connaturato al negozio di recesso unilaterale e la sua nozione non risultava,quindi, compatibile con la automatica convenzionale legittimamenterisoluzione contratto collettivo, risoluzione non prevista dal suscettibile di essere confusa con il licenziamento. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione ed errata interpretazione degli artt. 19 e 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro nonchè carenza assoluta di motivazione. La sentenza impugnata risultava anche nella parte in cui aveva infine erronea riconosciuto al UC il diritto alla corresponsione Gundohiben dell'indennità supplementare che, ai sensi dell'art. 19 nord del contratto collettivo, spettava esclusivamente nel il Collegio arbitrale riconosca caso in cui ingiustificato il licenziamento intimato al dirigente. La suddetta disposizione era inapplicabile al caso di specie perchè non si era in presenza di una fattispecie di bensì di una clausola di risoluzione licenziamento automatica, pienamente legittima. Nè sotto altro versante poteva sottacersi che lo stesso art. 21, comma 6, del contratto collettivo escludeva espressamente il ricorso al Collegio arbitrale e quindi l'applicabilità dell'art. 19 nel caso di risoluzione automatica del rapporto ex art. 22 del contratto stesso. 9 Con il sesto motivo la ricorrente infine denunzia violazione del principio dell'aliunde perceptum nonchè motivazione carente e/o contraddittoria, deducendo che avendo il dirigente percepito il massimo trattamento pensionistico sin dalla data della risoluzione automatica del rapporto, ciò doveva comportare una corrispondente diminuzione degli importi riconosciuti.
2. L'esame dei motivi del ricorso va unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle del Tribunale, nonchécritiche alla decisione dell'esigenza di una trattazione sistematica delle Gu dden questioni sottoposte allo scrutinio della Corte.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.1. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - a partire dalla data di efficacia - dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto 10 datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge).
4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già DO intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice : ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711).
5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a un nuovo dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale . non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata 11 dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare.
6. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente BO riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune%; nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della 12 fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati”) delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 13 nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla Guololda legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello.
8. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della 14 previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è Guobolden completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, 15 l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di Juolololen tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. 11. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di 16 realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può Guoboken fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento 17 a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di G old en maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare 18 pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. 15. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine 0 come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta Jumbobler evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). 16. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del 19 raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. 17. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili tenuto conto della specialità della - disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del Gurbetten termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto né la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass. sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e , 20 le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. 18. Ma, nel giudizio di merito è rimasto accertato in fatto che l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del Gulden rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, né è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1456 c.c., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. Pertanto, l'alternativa cui innanzi si è fatto riferimento in 19. concreto non sussisteva, sicché il giudice del merito, in violazione del principio di diritto come innanzi precisato, ha qualificato recesso la mera partecipazione, in funzione ricognitiva, della cessazione del 212 2 rapporto determinata dalla clausola collettiva, ricollegando a tale situazione il riconoscimento di indennità (sostitutiva di preavviso ed indennità supplementare)che presuppongono un ingiustificato licenziamento. Sul punto in cui si contesta l'estinzione del rapporto di lavoro mediante licenziamento (termine che designa il recesso dal rapporto di lavoro), le argomentazioni dell'azienda postale risultano, pertanto, fondate. 20. Da un non corretto e completo inquadramento della fattispecie è derivata, dunque, la falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, delle conseguenze scaturenti da un ingiustificato atto di recesso datoriale.. Da un illegittimo licenziamento consegue una disciplina ampiamente derogatoria delle regole comuni della Gurololutie responsabilità contrattuale, con la previsione dell'emanazione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e di un danno forfettariamente determinato nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione (che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti della colpa e del danno: cfr. Corte Cost., sentenza n. 420 del 1998), oltre il danno ulteriore commisurato al mancato pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione (cfr. Cass. 21 settembre 1998, n. 9464); lo stesso art. 18 sta. lav. attribuisce al dipendente, vittorioso nel giudizio, il diritto potestativo di scegliere fra la reintegrazione ed il pagamento di un'indennità. In relazione poi ai dirigenti da un ingiustificato recesso deriva alla stregua della contrattazione collettiva oltre che il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso anche il diritto ad una indennità supplementare. 22 21. Notevolmente divergenti, come già osservato, sono le regole da applicare allorquando non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattualità del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le reciproche obbligazioni. Se certamente dall'esistenza del rapporto deriva il diritto del lavoratore al ripristino della sua fattualità, non si tratta però dell'ordine di reintegrazione;
se, non diversamente da quanto prescrive l'art. 18, al lavoratore che non abbia eseguito la prestazione per colpa del datore di lavoro, spetta (non la retribuzione ma) il risarcimento del danno, secondo lo schema proprio dei rapporti sinallagmatici (schema derogato dalla legge solo per specifiche ipotesi: Guido Vale es., ferie, malattia, ecc.), la disciplina è però quella comune, dettata dal diritto delle obbligazioni in tema di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345). 22. Vanno perciò cassate, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, le statuizioni della sentenza impugnata sulla domanda proposta dal UC, domanda che deve essere nuovamente valutata nel giudizio di rinvio in applicazione del principio di diritto secondo cui la cessazione delle prestazioni lavorative non determinate da un negozio di recesso posto in essere dal datore di lavoro, ma dall'adeguamento del comportamento alla ritenuta cessazione automatica del rapporto, rapporto che, invece, deve ritenersi non estinto, non consente l'applicazione della disciplina relativa al licenziamento che, nel caso del dirigente, importa come si è già detto il riconoscimento delle indennità di- preavviso e dell'indennità supplementare. 23. E' evidente che l'inconfigurabilità di un licenziamento preclude 23 l'esame di tutte le questioni che necessariamente presuppongono la presenza di tale vicenda estintiva del rapporto. 24. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con la conseguenza che, essendo indispensabili nuovi accertamenti di fatto, la causa alla stregua dell'art. 384 c.p.c. va rimessa ad un diverso giudice di appello, designato nella Corte d'appello di Roma, che procederà - facendo applicazione di principi innanzi enunciati e procedendo sulla base di detti principi all'inquadramento della fattispecie in oggetto - ad un nuovo esame della controversia. 25. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE curio do ViduGuido - Shall A 0 3 S 1 I 3 S . 5 D A IL COLLABORATORE DI CANCELLERA I T T , R D . , O A Depositata in Cancelleria A N ' L A S L L T E L S 3 O P 16 FEB. 2001 E B 7 O S - ogal, D P I 8 I - N M S I 1 G IL COLLABORA 1 N O A E D S DI CANC A E I E D G T A I G , N E O E O L T S R T E T I S 24 A I R I L G D L E E R O D