Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 6.6.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 445/2017 R.G., avente ad oggetto: contratti assicurativi;
tra
(C.F. rapp.to difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Spagnuolo come da procura in atti;
- attore-
contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Caiafa come da procura in atti;
- convenuta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv. chiedeva la condanna della Compagnia Parte_1
assicurativa al pagamento della complessiva somma di € 8.316,30, oltre Controparte_1
accessori legali, denunziando l'inadempimento della stessa all'obbligazione Controparte_1
assicurativa.
A sostegno della domanda l'attore deduceva di essere, in quanto iscritto alla , CP_2
beneficiario della polizza assicurativa sanitaria “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morborsi”, contratta dalla in favore dei Controparte_3
propri iscritti in data 1.4.2014, valida ed efficace al momento dell'evento, che prevede il rimborso delle spese anticipate per l'intervento di “ernia inguinale”; di essere stato ricoverato
“ernioplastica con protesi bilaterali”; che all'esito dell'intervento l'avv. , dimesso in Parte_1
data 16.12.2015, si è sottoposto a terapia domiciliare per i successivi 14 giorni, senza utilizzare degenza post-operatoria; che con istanza trasmessa telematicamente il 25.1.2016 (in conformità alle procedure indicate dalla Compagnia l'avv. ha richiesto Parte_2 Parte_1
alla il rimborso delle spese sostenute per il predetto intervento chirurgico per CP_1
complessivi € 8.316,30, come da fatture dell'Azienda sanitaria n. 1431/1 del 31.12.2015 per €
8.194,30 (intervento chirurgico) e n. 25/2 del 31.12.2015 per € 122,00 (spese di degenza); che sulla scorta di tali richieste di rimborso la apriva il sinistro n. 6822905/1084480/16 CP_1
(all. 7), ma, con lettera del 17.5.2016 comunicava all'istante il rifiuto di procedere alla liquidazione delle somme richieste, ritenendo che “l'intervento al quale lui è stato sottoposto non può essere ascritto ad alcuno tra quelli in elenco e denominati Grandi Interventi Chirurgici”.
Si costituiva la convenuta società assicuratrice contestando la domanda e chiedendone il rigetto atteso che l'intervento di “ernioplastica con protesi bilaterali” al quale si era sottoposto il ricorrente non potesse essere riconducibile ad alcuno di quelli indicati in polizza;
precisava che, l'allegato A (da pagina 15 in poi) riporta nell'elenco l'intervento di ernioplastica ma soltanto quando la stessa sia complicata e/o recidiva.
Disposto il mutamento di rito, disposta ed espletata la CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è infondata e va, pertanto, rigettata.
La garanzia prestata dalla è operante in caso di intervento o ricovero avvenuto CP_1
durante l'operatività del contratto per le spese sostenute dall' nel caso di ricoveri in Parte_3
istituti di cura, pubblici o privati, per “Grandi interventi chirurgici” da individuarsi esclusivamente tra quelli indicati nell'allegato A delle condizioni di polizza, per “Gravi eventi morbosi” da individuarsi esclusivamente tra quelli indicati nell'allegato B delle condizioni di polizza e ricovero per malattia oncologica di cui all'art. 28 del testo di polizza.
Poiché l'intervento di ernioplastica bilaterale subìto dall'avv. non è Parte_1
ricompreso nell'elenco degli interventi coperti da garanzia ai sensi di polizza non è previsto l'indennizzo per mancanza di copertura assicurativa. La polizza in esame prevede il trattamento di ernia inguinale, ma solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di “complicanza e/o recidiva” della stessa.
Ed invero l'ernia inguinale non trattata per lungo tempo tende ad aggravarsi, la protrusione può ingrandirsi e diventare pertanto molto più dolorosa ma anche pericolosa. Difatti, le complicanze di una ernia inguinale non trattata riguardano essenzialmente l'intestino e può verificarsi:
L'Ostruzione ovvero occlusione intestinale, causata dalla protrusione ed il normale transito di feci e gas può arrestarsi accumulandosi in una porzione dell'intestino e provocando sofferenze ischemiche associate a necrosi del tratto intestinale coinvolto dall'ostruzione stessa;
la perforazione della parete intestinale;
la peritonite diffusa;
la setticemia, fino ad arrivare a shock settico;
l'Incarceramento, che si verifica nel momento in cui la parte di intestino erniato rimane intrappolato, in questi casi è necessario intervenire per evitare che si possa andare incontro a strangolamento dell'ernia;
lo strangolamento o strozzamento che richiede un intervento di urgenza che altrimenti potrebbe determinare la necrosi dei tessuti nel tratto intestinale coinvolto;
per recidiva si intende, invece, la ricomparsa, a distanza di tempo dall'intervento chirurgico, della patologia erniaria già trattata (normalmente nell'1% dei casi già trattati).
Nel caso di specie l'assicurato fu ricoverato in data 15.12.2015 in regime di ricovero programmato (non urgente); lo stesso CTU, nel suo elaborato tecnico, definisce urgente l'intervento in oggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso attore rese in sede di CTU (“in tale occasione gli fu detto che l'intervento andava fatto con urgenza (il giorno successivo), ed inoltre non monolateralmente ma bilateralmente”);
Diversamente, dall'esame della documentazione versata in atti, prima dell'intervento chirurgico, i Sanitari obiettivarono: “regione inguinale [...] a sx presenza di tumefazione delle dimensioni di una noce, di consistenza duro-elastica, non dolente, riducibile al Taxis. A dx piccola tumefazione di un cm che aumenta di dimensione al ponzamento, riducibile al Taxis”; escludendo le complicanze di cui sopra. Neanche in sede di intervento di “ernioplastica bilaterale”, i sanitari evidenziarono condizioni morbose interessanti le anse intestinali erniate né tantomeno riscontrarono difficoltà tecniche nell'eseguire l'atto operatorio.
Per quanto concerne la “recidiva” l'avv. non era mai stato sottoposto prima di allora Parte_1
ad interventi di ernioplastica inguinale.
Quanto sopra comporta unicamente il rigetto della domanda.
Per quanto concerne il governo delle spese del giudizio, trattandosi di interpretazione di clausole contrattuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle stesse.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 445/17 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Così deciso in Salerno il 6.6.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi