Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00249/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00542/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2022, proposto da
Teknowaste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.U.C. Unione dei Comuni “Montedoro” e Comune di Maruggio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determina prot. 1431 del 29.3.2022 della C.U.C. Unione dei Comuni “Montedoro”, con cui è stato aggiudicato l'appalto per il "Servizio di raccolta RSU e spazzamento ed altri complementari per il Comune di Maruggio per mesi 24 più eventuale proroga di mesi 6";
- della nota pec prot. 0001432/2022 del 29.3.2022 con cui con l'Unione dei Comuni “Montedoro” ha comunicato l'esito della gara;
- nonché tutti gli atti e i verbali di gara e relativi allegati, ancorché non conosciuti, nella parte in cui la Stazione appaltante ha proceduto ovvero ha omesso di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria; ancora, ove occorra, la lex specialis di gara (bando, disciplinare, C.S.A. e chiarimenti), nelle parti in cui lesive alla ricorrente, e la graduatoria finale;
- di ogni altro atto ai predetti presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto (donde la riserva dei motivi aggiunti), ivi inclusi quelli emanati dal Comune di Maruggio;
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, nonché
PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
E PER LA CONDANNA
a disporre l'aggiudicazione in favore della Teknowaste s.r.l. nella procedura in questione e il conseguente subentro della ricorrente nell'appalto e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.; ovvero, in subordine, ad attivare il potere amministrativo ai fini della valutazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle circostanze dichiarate e non dichiarate nella procedura de qua ;
IN VIA SUBORDINATA, PER L'ANNULLAMENTO,
di tutti gli atti di gara, avendo la ricorrente interesse alla riedizione della presente gara, atteso che la stessa si è svolta in evidente difformità delle regole della lex specialis a cui l'Amministrazione si era autovincolata e in violazione dei principi di buon andamento, pubblicità, trasparenza e imparzialità della P.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Teknoservice S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Sanapo, avv.to A. G. Orofino e avv.to A. F. Resta;
Considerato che, ad una somma sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso incentrate sull’omessa valutazione, esplicita e motivata, da parte della Stazione Appaltante delle dichiarazioni rese nel D.G.U.E. e di quelle non rese dalla Società controinteressata inerenti circostanze rilevanti ex art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ai fini della valutazione della moralità professionale della predetta, nonché sull’omessa verifica, prima della aggiudicazione, da parte della Stazione Appaltante del rispetto dei minimi salariali retributivi (in relazione al costo della manodopera indicato nell’offerta economica della Società controinteressata), prescritta dall’art. 95, comma 10, D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm..
Ritenuto, pertanto, di accogliere in tal senso l’istanza cautelare proposta ai fini del riesame della P.A., ossia della valutazione discrezionale da parte della Stazione Appaltante, con provvedimento espresso e motivato, in ordine al possesso o meno dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 in capo alla Società controinteressata, tenuto conto delle circostanze da quest’ultima dichiarate nel D.G.U.E. e di quelle non dichiarate nella procedura de qua di cui al primo e secondo motivo di gravame, nonché della verifica da parte della Stazione Appaltante, ex art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.., del rispetto o meno dei minimi salariali retributivi in relazione al costo della manodopera indicato nell’offerta economica della Società controinteressata, fissando, per il compimento della suddetta valutazione/verifica il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e fatto salvo, nelle more, lo svolgimento del servizio in essere da parte della Società controinteressata, già avviato in data 4/04/2022, come da verbale di immissione nel servizio di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame della P.A., ossia delle valutazione/verifica di cui in motivazione, da espletarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, fatto salvo, nelle more, lo svolgimento del servizio in essere da parte della Società controinteressata.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13/12/2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO