Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2866 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 22.03.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...]_1 C.F._1
l'8.05.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelita Alvaro, presso il cui studio legale in Palmi (RC), alla via Poeta n. 93, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Priolo, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla Via Possidonea n. 20/A, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 17.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bagnara Calabra il 18.08.2007;
- preso atto che con ordinanza del 13/01/2025 il Giudice Delegato onerava le parti al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3 c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 21/02/2025, da sostituirsi con il deposito di note scritte, assegnando termine per il deposito delle predette note e della documentazione richiesta fino alla data dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnara Calabra il 18.08.2007; b) dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
(10.09.2008); (20.08.2013) e (15.08.2016); Persona_2 Persona_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 25.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 17.10.2024 da e , così Parte_1 CP_1
provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bagnara Calabra parte II, serie A, n. 17 anno 2007, alle seguenti condizioni:
1. le parti saranno libere di vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Bagnara Calabra alla via Melarosa Parallela IV n. 12 verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, quale collocataria dei figli minori;
3. i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale che rimarrà il loro indirizzo di residenza abituale;
entrambi i coniugi sono consapevoli che i figli hanno diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli in maniera ampia, previo congruo preavviso alla madre dei giorni in cui vorrà vedere o stare con i figli;
5. salvo diversi accordi in relazione alla specifica annualità, in generale ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli ad anni alterni, quanto alle festività natalizie, la vigilia ed il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, quanto alle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell' Angelo;
6. ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore. I bambini trascorreranno, compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi di entrambi i genitori, la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre;
7. le parti si impegnano a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa dei figli con entrambi i genitori, a essere collaborativi e solidali nella loro educazione e a garantire, quando i minori sono con un genitore, il contatto telefonico con l'altro;
8. il padre corrisponderà alla madre - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli
- la somma mensile di Euro 500,00 (166,00 circa per ciascun figlio), da corrispondere anticipatamente entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate salvo urgenza e comunque debitamente rendicontate, tali intendendosi a titolo esemplificativo spese sanitarie non coperte da SSN (quali visite mediche specialistiche e cure odontoiatriche, visite e cure oculistiche, fisioterapiche, termali con funzione terapeutica), spese scolastiche (per viaggi di studio, visite di istruzione, ripetizioni private), spese per attività sportive, spese per attività culturali funzionali allo sviluppo psico fisico dei figli. In merito alla regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il
Protocollo Vigente presso il Tribunale.
Il signor si impegna anche a contribuire alle spese di vestiario per il cambio CP_1
stagionale dei figli mediante la corresponsione, entro il mese di dicembre di ogni anno, della somma complessiva di 150 euro annui.
9. Il signor si obbliga a pagare per intero il finanziamento contratto per i bisogni CP_1
della famiglia, esonerando la moglie da ogni responsabilità;
10. Il signor cede alla moglie, sempre a titolo di concorso nel mantenimento dei CP_1
figli e fintantoché ne avrà diritto e l'Ente lo erogherà, la sua metà, pari al 50%, dell'assegno unico, che verrà conseguentemente versata mensilmente, ed entro due giorni dal suo percepimento, alla signora . Pt_1
11. Le parti si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio del passaporto da parte delle competenti Autorità fermo che l'eventuale espatrio dei minori con un solo genitore dovrà essere previamente concordato tra gli stessi. Il signor si obbliga CP_1
a comunicare alla moglie ogni eventuale suo cambiamento di residenza
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara Calabra (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice est. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna