Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1515/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1515/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO. APPELLANTE contro
(C.F. , rappresen- Controparte_1 P.IVA_2 tato e difeso dall'Avv. GHELLI ANDREA. APPELLATA
C.F. ) tramite la Controparte_2 P.IVA_3 mandataria (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_4
VETTORI GIUSEPPE e dall'avv. VETTORI LORENZO.
INTERVENUTA
1
CONCLUSIONI
In data 11 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“Nel merito: accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguen- temente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti per i motivi in- dicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta ad effettuare la rela- tiva annotazione in conto corrente;
in via istruttoria disporsi la già richiesta CTU;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per la parte appellata Controparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello avversario in quanto completamente infondato in fatto e in diritto.
Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese e ai compensi del pre- sente grado”.
Per la parte intervenuta Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze ogni contraria istanza e domanda reietta e di- sattesa, respingere l'eccezione di difetto di titolarità/legittimazione svolta dall'appellante nelle note in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2024 e respingere l'appello principale perché inammissibile e comunque infondato, con conferma della sentenza impugnata nei capi ivi censurati.
In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, riformi la sentenza nel capo de- scritto al paragrafo VII e dichiari inammissibile l'azione di ripetizione svolta da
[...]
. Parte_2
2 Nel merito, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto. In ipotesi denegata, accertarle e dichia- rarle limitate – o comunque delibabili con riferimento – al periodo decorrente dall'anno 2006.
Accertare il difetto di legittimazione passiva di relativamente a domande CP_2 restitutorie e risarcitorie e rigettare e/o dichiarare improcedibile ogni eventuale do- manda proposta nei confronti della stessa CP_2
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Pi- Parte_1 stoia sponendo: Controparte_1
- di intrattenere con la banca convenuta (già il c/c con apertura di CP_4 credito n. 48380.57;
- che il conto corrente era stato aperto nel 1984 e negli anni precedenti aveva as- sunto varie numerazioni;
- che erano stati illegittimamente addebitati interessi anatocistici, usurari, CMS, spese.
Parte attrice chiedeva di rideterminare il saldo del conto corrente o, in caso di chiu- sura in corso di causa (come documentato con la seconda memoria ex 183 c.p.c.), con- dannare la convenuta alla restituzione degli importi.
Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande.
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 114/2022 pubblicata il 04/02/2022 così statuiva:
“1. respinge le domande di parte attrice;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 13,430,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spe- se generali”.
3 Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'odierno contendere ha ad oggetto domanda di accertamento negativo – cui tendono anche le domande presupposte relative all'accertamento della nullità e/o inva- lidità come dianzi rassegnate nelle conclusioni trascritte – avente ad oggetto il conto corrente poi affidato acceso nell'anno 1984 e contraddistinto con il N. 48380.57, (già originario n. 48380) chiuso nel corso del presente giudizio con lettere datate
04/05/2017 (doc. n. 18) e 03/07/2017 (doc. n. 19). Ciò risolve la dedotta carenza di in- teresse della parte attrice ad ottenere la restituzione delle somme asseritamente illegit- timamente addebitate sul conto corrente in parola posto che (v. Tribunale Salerno sez.
I, 30/06/2017, n.3272) in tema di contratti bancari ed azione per la ripetizione di somme addebitate illegittimamente, ancorché la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito e di rideterminazione del saldo, la domanda di ripetizione è ammissibile anche se il rapporto bancario in con- testazione è stato chiuso in corso di causa.
L'attore ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'Istituto di credito convenuto in particolare in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse ultralegale su piazza, dell'interesse anatocistico trimestrale, della commissione per il c.d. massimo scoperto e della regolamentazione delle valute sulle singole operazioni in c/c e, per l'effetto ha chiesto di condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente adde- bitate e riscosse.
In atti risultano versati esclusivamente gli estratti conto del rapporto contestato dal 2006, neppure in maniera completa, pur documentando ed essendo pacifico tra le parti che il rapporto è sorto ben 22 prima. Al riguardo si osserva che in materia di con- tratti bancari (come quello che ci occupa) il correntista non può limitarsi ad una gene- rica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali ritenute illegittime, do- vendo precisamente indicare le poste non dovute, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur […] Nel caso di specie, in mancanza delle allegazioni sopra riporta- te, le domande attoree vanno per ciò solo rigettate. Ciò considerando che la CTU con- tabile reiteratamente richiesta dalla parte attrice (e non disposta nel caso di specie co- me da ordinanza in atti che va reiterata anche nella presente sede), non può essere di-
4 sposta per colmare le lacune degli oneri di allegazione e di prova, essendo soltanto uno strumento per fornire al giudice le cognizioni tecniche di cui lo stesso è privo. […] Ne vale a superare tale lacuna di allegazione prima ancora che di prova la perizia di parte prodotta atteso che al di là della sua ridotta valenza probatoria posto che essa è stata redatta in assenza di contraddittorio, comunque è parziale ed erronea nella sua lettura della documentazione prodotta […]
A ciò va aggiunto che tra le parti con la comunicazione 25.11.2013 è incorsa una transazione a mente della quale la società attrice ha testualmente affermato “premesso che siamo e ci riconosciamo Vostri debitori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988
Codice Civile, dei seguenti importi: - euro 66.454,78… oltre interessi maturati e matu- randi dal 01/10/2013 per saldo debitore del conto corrente n. 48380,57 […] dichiaria- mo di rinunciare alle linee di credito indicate in premessa, Vi richiediamo:
1. di consen- tirci di provvedere al pagamento graduale del complessivo Vostro credito pari a euro
66.454,78…oltre interessi maturati e maturandi dal 01/10/2013, mediante il pagamen- to di rate mensili di euro 700,00 a partire dal 30/11/2013 e sino all'effettivo saldo;
Re- sta convenuto che alla scadenza di ogni trimestre…ci obblighiamo a corrisponderVi, unitamente al capitale, l'ammontare degli interessi calcolati al tasso indicato al succes- sivo punto …”.
Tale atto ha quindi precluso alla parte attrice di veder accertato un diverso rap- porto di dare/avere tra gli odierni contendenti atteso che tale assetto di interessi, in uno con le pattuizioni ivi contenute e dirette a disciplinare in maniera innovativa i rapporti tra le parti, ha concretato la definizione tra le parti dei rispettivi rapporti ne- goziali in ordine ai contratti per cui è causa, cristallizzando il saldo debitore del conto corrente de quo a tale data. L'efficacia vincolante della ricognizione di debito è destina- ta a venire meno “esclusivamente qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto”; onere probatorio, questo, che incombe su colui che ha effettuato tale dichiarazione;
onere della prova che parte attrice non ha assolto nel caso in esame essendo rimasta indimostrata la presunta coazione morale esercitata nei propri confronti (neppure sono state articolate prove in tal senso a fronte della puntuale contestazione della Banca), nonché la tardiva ed inammissibile allega-
5 zione per la prima volta solo negli scritti conclusivi che la transazione in parola sia nul- la ex art. 1972 c.c. e sulla quale la parte convenuta ha dichiarato nel primo atto succes- sivo (memoria di replica) di non accettare il contraddittorio.
Quanto poi all'asserita illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e sull'anatocismo, la doglianza attorea è priva di pregio sol che si consi- deri che il contratto originario espressamente prevede la capitalizzazione degli interes- si, peraltro approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. doc. n. 3 del fasci- colo attrice) e che dalla lettura degli estratti conto prodotti, relativi al periodo successi- vo all'entrata in vigore del D.Lgs. 4.8.1999, n. 342, e alla deliberazione del CICR
9.2.2000, si evince che a tali date la applicava la medesima periodicità nel con- CP_1 teggio degli interessi debitori e creditori. […]
Quanto poi alle doglianze afferenti la commissione di massimo scoperto, pari- menti per quanto già innanzi evidenziato la stessa è determinata come risulta per ta- bulas (cfr. doc. n. 1, 5-10 del fascicolo parte attrice). La stessa è peraltro secondo co- stante giurisprudenza un “corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma” o ancora coincide con “la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento” […]
Analoghe considerazioni valgono anche per i presunti e non meglio specificati oneri e spese illegittimamente addebitate dalla;
assunti che in disparte la loro CP_1 genericità si fondano sulla mancanza di pattuizioni scritte;
assunto che si ripete è smentito per tabulas per quanto sopra”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la senten- Parte_1 za gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) errata applicazione delle norme in materia di riparto dell'onere della prova e er- rata decisione sull'ammissione della CTU;
2) errata valutazione in ordine alle preclusioni dovute all'asserita transazione inter- corsa;
3) errata valutazione circa l'insussistenza delle illegittimità lamentate.
6 Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che conte- Controparte_1 stava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
in- terveniva in giudizio uale successore Controparte_2
a titolo particolare nel diritto controverso a seguito di atto di scissione, che pure chiede- va il rigetto dell'appello principale e proponeva “appello incidentale condizionato” con riferimento alla parte della pronunzia di primo grado nella quale sarebbe stata ritenuta proponibile l'azione di ripetizione, posto che la “condizione di ammissibilità della do- manda di ripetizione” dovrebbe essere valutata con riferimento alla “situazione di fatto esistente all'inizio del processo”.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 11 dicembre 2024, sulle conclu- sioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati, con necessità di re- missione in istruttoria.
3. I tre motivi di appello (“1) errata applicazione delle norme in materia di riparto dell'onere della prova e errata decisione sull'ammissione della CTU;
2) errata valuta- zione in ordine alle preclusioni dovute all'asserita transazione intercorsa;
3) errata va- lutazione circa l'insussistenza delle illegittimità lamentate”) possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante in sintesi deduce: “l'assenza di parte della sequenza documentale degli estratti conto e dei contratti non impedisce lo svolgimento della CTU, dovendo la medesima svolgersi sulla documentazione in atti (Cass. 29190/21) […] si contesta l'af- fermazione secondo la quale in ogni caso le contestazioni dell'attrice sarebbero preclu- se dall'intervenuta transazione che avrebbe concretato la definizione tra le parti dei ri- spettivi rapporti negoziali, cristallizando il saldo, con efficacia vincolante […] è errata
7 l'attribuzione di natura transattiva all'atto ricognitivo depositato, posto che lo stesso non rappresenta né un atto novativo dei precedenti rapporti, per espressa previsione, né un atto nel quale vi sono reciproche concessioni . Si tratta dunque unicamente di un atto ricognitivo, che tuttavia non è in grado di sanare le illegittimità […] si contesta l'affermazione secondo la quale non vi sarebbero illegittimi addebiti anatocistici […] proprio il contratto prodotto che evidenzia la diversa periodicità degli interessi attivi e passivi, mentre le successive modifiche avvengono senza il rispetto di tutti i requisiti ri- chiesta dalla delibera CICR 200, e dunque appaiono illegittime. Manca, a tacer d'altro, la espressa sottoscrizione della pattuizione modificata […] Gli addebiti anatocistici do- vranno quindi essere espunti. Stessa sorte per le CMS, la cui clausola è in tutta eviden- za viziata da indeterminatezza. A prescindere infatti dalla natura e dalla definizione che si voglia dare delle CMS, sulla quale oggi non interessa dilungarsi, dal contratto in atti è evidente l'indeterminatezza della medesima […] Nel caso che ci occupa è evidente che ciò non è avvenuto, essendo unicamente previsto “commissione trimestrale di mas- simo scoperto 0,425%” e da questo non può che discendere la nullità della clausola che prevede le CMS e la conseguente nullità di ogni addebito per tali voci […] Ugualmente non si rinvengono nel contratto in atti le pattuizioni che legittimano gli ulteriori oneri, le spese e le valute addebitate e, stante la mancata previsione contrattuale, tutte le rela- tive voci dovranno essere espunte dal saldo”.
I rilievi sono fondati.
3.1. Muovendo, per priorità logico-giuridica, dal secondo motivo, può osservarsi che l'atto datato 25 novembre 2013 prodotto dalla banca convenuta in primo grado come doc. 5 non può essere qualificato come contratto di transazione, in assenza di una “res li- tigiosa” e di reciproche concessioni;
in aderenza alla qualificazione operata dalle stesse parti ed al suo chiaro contenuto testuale si tratta di un negozio unilaterale di riconosci- mento di debito -promessa di pagamento con dilazione (vedi atto: “OGGETTO: Ricono- scimento di debito e richiesta di dilazione. Premesso che siamo e ci riconosciamo Vostri debitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 Codice Civile dei seguenti importi: - euro 66.454, 78 […] Vi chiediamo di consentirci di provvedere al pagamento graduale del complessivo Vostro credito ..”).
8 I giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ri- cognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbliga- zioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clau- sole negoziali preesistenti” (vedi Cass. sez. I, 19/09/2014, n.19792; vedi anche Cass. sez.
VI, 31/01/2022, n.2855: “in tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del de- bito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta”).
3.2. Fondato è anche il primo motivo di appello: parte attrice in primo grado aveva depositato copia degli estratti-conto dal 1998 sino al giugno 2017 (vedi, oltre ai docu- menti depositati con l'atto di citazione, gli ulteriori documenti depositati con la seconda memoria ex 183 c.p.c.).
La produzione parziale degli estratti conto non poteva condurre di per sé al rigetto integrale delle domande, dovendo comunque accertarsi sulla base dei documenti dispo- nibili la pur correlata limitata sussistenza degli indebiti dedotti con riferimento ai perio- di documentati, muovendo dal saldo negativo del primo estratto disponibile (vedi tra le altre, in motivazione Cass. sez. I, 07/12/2022, n.35979: “nel caso, invece, in cui è il clien- te ad agire nei confronti della banca in ripetizione di indebito oggettivo […] in mancan- za di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimo- strare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca
(per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'ini- zio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risul- tanti dagli estratti di conto da questi depositati. Tale principio è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la ban-
9 ca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione de- gli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rap- porto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corren- te che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato" (così, in motivazione, Cass. n. 22387 del 2021, cit.)”
3.3. Sussistono, infine, le nullità-illegittimità che sono state espressamente ripro- poste in questa sede: illegittima capitalizzazione trimestrale, nullità della CMS, mancata pattuizione delle spese.
3.3.1. Il contratto di apertura del conto correte del 2 gennaio 1984 prevedeva la ca- pitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, annuale di quelli creditori (vedi art. 7);
a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità e certo tale nullità non può ritenersi sanata, come ritenuto dal Tribunale semplicemente in base alla capitalizzazione reciproca emer- gente dagli estratti conto;
secondo un consolidato indirizzo al quale questa Corte da tempo aderisce, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'ade- guamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi,
a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina (vedi Cassazione civile sez. I,
21/06/2021, n.17634; vedi anche Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140: “in ra- gione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché
10 in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizza- zione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; vedi inoltre, da ultimo Cass. sez. I, 04/11/2024,
n.28215, anche in parte motiva: “Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023, n.
19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210) […] Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurispru- denziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinan- ze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento con- trattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cor- rentista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa pre- visione negoziale. 39. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordi- nanza del 2 maggio 2024, n. 11725”).
3.3.2. La pattuizione della CMS in tutti i contratti di apertura di credito prodotti è effettuata mediante la sola indicazione della misura percentuale;
tale previsioni negoziali sono nulle ex art. 1346 c.c., mancando la specificazione del valore o base di calcolo, che non può desumersi in via indiretta dalla sola utilizzazione della denominazione “Com- missione Massimo Scoperto”, posto che con tale dizione, come risulta dalle stessa defini- zione della Banca di Italia richiamata anche dalle Sezioni Unite, sono indicate commis- sioni con criterio di calcolo distinto, ovvero con applicazione tanto del “criterio assoluto”
(conteggio effettuato sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento, sulla “punta”, a prescindere dalla durata di tale saldo) ovvero del “criterio relativo”
(calcolo effettuato sui saldi debitori che singolarmente o complessivamente avessero
11 avuto una durata superiore ad un certo numero di giorni, normalmente dieci;
vedi, in motivazione Cass. SU 20/06/2018, n.16303, punto 6.1.) (vedi Cass. sez. I, 20/06/2022,
n.19825: “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”; Cass. sez. I, 29/02/2024, n.5359; vedi, in parte motiva, Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30298: “la sentenza impugnata fa applicazio- ne del consolidato orientamento di legittimità sul punto secondo cui "deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di mas- simo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corri- spondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola ne- goziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente me- diante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale doves- se essere calcolata tale percentuale" (cfr., in motivazione, Cass. n. 19825 del 2022, con- fermata in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n. 9712/2024)”).
3.3.3. Nel contratto di apertura del conto correte del 2 gennaio 1984 non vi è alcu- na previsione in ordine alle spese, né tali previsioni sono contenute nei successivi con- tratti di apertura di credito.
4. In questa sede parte appellante ha chiesto unicamente la rideterminazione del saldo (“le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti”); mancando qualsiasi domanda restitutoria, deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse,
l'appello incidentale condizionato di parte intervenuta di riforma della sentenza “di- chiarando inammissibile l'azione di ripetizione svolta da Parte_1
”.
[...]
12 5. La causa deve quindi essere rimessa in istruttoria, con ammissione di CTU volta alla rideterminazione del saldo secondo quanto in precedenza indicato (esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi;
esclusione della CMS;
esclusione delle spese addebi- tate).
Spese al definitivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di on Parte_1 Controparte_1
l'intervento di vverso la sentenza n. Controparte_2
114/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 04/02/2022, così provvede:
- accoglie l'appello principale nei limiti di cui in motivazione, dichiarando il diritto di alla rideterminazione del saldo del c/c n. Parte_1
48380.57, con esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi, della CMS e delle spese addebitate;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato di
[...]
Controparte_5
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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