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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - AL - Via Nizza 146 84124 AL SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - AL - Via San Leonardo 242 84131 AL SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 REC. CREDITI 2017
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 TICKET RECUPERO 2017
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 TICKET RECUPERO 2018
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 TICKET RECUPERO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 0188381225000003219 REC. CREDITI 2019
- AVV. PAGAMENTO n. 0188381225000002211 RECUPERO CREDIT 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 27/08/2025 ad A.S.L. AL ed Agenzia Entrate
OS, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 06/10/2025, il sig. La Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato gli Avvisi di Pagamento n. 018838122500000, n. 0188381225000002211 e 0108381225000003219, asseritamente notificati il
06/06/2025, contenenti la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 592,19, quali Ticket Sanitari non pagati per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Il ricorrente ha impugnato i predetti atti impositivi eccependo:
- Difetto di motivazione, non essendo state specificate quali cause avrebbero giustificato il recupero dei ticket;
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stato notificato alcun IO AR;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate OS e A.S.L. AL non si sono costituite nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 24518 del 2024).
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Per quanto anche confermato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 20627 del 22/07/2025,
l'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, svolgendo detta rilevabilità d'ufficio una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso,
a nulla rilevando il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio.
Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte.
Nel caso in esame questo Giudice prende atto che il ricorrente non ha prodotto la prova richiesta, non avendo depositato le relate di notifica, e/o le buste contenente gli atti impugnati ricevuti da Agenzia Entrate
OS e/o i referti di spedizione/consegna dell'Ufficio Postale e che, pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
Quanto alle spese, attesa la contumacia delle Parti evocate in giudizio, nulla viene disposto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AL, in composizione monocratica,
DICHIARA
il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
AL, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - AL - Via Nizza 146 84124 AL SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - AL - Via San Leonardo 242 84131 AL SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 REC. CREDITI 2017
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 TICKET RECUPERO 2017
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 TICKET RECUPERO 2018
- AVVISO PAGAMENT n. 0188381225000003068 TICKET RECUPERO 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 0188381225000003219 REC. CREDITI 2019
- AVV. PAGAMENTO n. 0188381225000002211 RECUPERO CREDIT 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 27/08/2025 ad A.S.L. AL ed Agenzia Entrate
OS, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 06/10/2025, il sig. La Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, ha impugnato gli Avvisi di Pagamento n. 018838122500000, n. 0188381225000002211 e 0108381225000003219, asseritamente notificati il
06/06/2025, contenenti la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 592,19, quali Ticket Sanitari non pagati per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Il ricorrente ha impugnato i predetti atti impositivi eccependo:
- Difetto di motivazione, non essendo state specificate quali cause avrebbero giustificato il recupero dei ticket;
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stato notificato alcun IO AR;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate OS e A.S.L. AL non si sono costituite nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 24518 del 2024).
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Per quanto anche confermato dalla Corte di cassazione con propria Ordinanza n. 20627 del 22/07/2025,
l'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, svolgendo detta rilevabilità d'ufficio una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso,
a nulla rilevando il mancato cenno al vizio nell'atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d'ufficio.
Rimane pertanto una competenza propria del giudice il potere-dovere di controllare l'inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte.
Nel caso in esame questo Giudice prende atto che il ricorrente non ha prodotto la prova richiesta, non avendo depositato le relate di notifica, e/o le buste contenente gli atti impugnati ricevuti da Agenzia Entrate
OS e/o i referti di spedizione/consegna dell'Ufficio Postale e che, pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
Quanto alle spese, attesa la contumacia delle Parti evocate in giudizio, nulla viene disposto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AL, in composizione monocratica,
DICHIARA
il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
AL, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)