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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4677 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4677 /2021 promossa da:
, (C. F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VENEZIANO MARIA (C. F. ) e C.F._2 dall'Avv. Valentina Casamenti (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3
nello studio del primo, sito in Monterotondo, viale Cecconi n. 5 (pec:
e ; Email_1 Email_2
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._4
DELL'ARICCIA GIORDANA (C. F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._5
nello studio del difensore in con studio in ROMA, VIA DI MONTEVERDE, 25 (pec:
); Email_3
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede
Pag. 1 a 5 Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/10/2021 il ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo la separazione da con cui contraeva matrimonio in Monterotondo in data CP_1
24.9.2016 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Monterotondo anno 2016, parte I, numero 41), da cui nasceva la figlia (Roma, 17.7.2018). In Persona_1 particolare, il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di frequentazione, con assegno di mantenimento a proprio carico di 250,00 euro mensili e 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, altresì, la condanna della resistente al pagamento integrale del finanziamento n. 9228163 contratto in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia per CP_2
l'arredamento della casa coniugale, assegnata alla moglie, e di esclusiva proprietà delle stessa.
Si costituiva la resistente, contestando la ricostruzione storica dei fatti offerta dal ricorrente, ma senza opporsi alla domanda di separazione. Chiedeva, altresì, che il mantenimento della minore fosse quantificato in € 500,00 mensili a carico del padre. Veniva formulata domanda riconvenzionale di condanna del padre alla restituzione delle regalie in denaro ricevute in occasione del battesimo della figlia, nonché divieto di espatrio della minore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 14.6.2022, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del regime di frequentazione e mantenimento, stabilito in 300,00 euro mensili, e designava il giudice per l'istruzione della causa.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., non venivano ammessi i mezzi istruttori ivi richiesti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2024.
2. In primo luogo, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della
Pag. 2 a 5 domanda di declaratoria della separazione personale tra coniugi introdotta dal ricorrente.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, ritenuto che il contegno processuale successivo all'ordinanza presidenziale e la conflittualità manifestata rendano evidentemente improponibile una ripresa della convivenza tra coniugi.
3. Quanto alle condizioni della separazione, si osserva quanto segue.
Le parti, nelle proprie comparse conclusionali, hanno affermato di ottemperare a quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, nonché di procedere di comune accordo e di volta in volta ad eventuali modifiche, in base alle esigenze contingenti di ciascuna parte, nell'interesse della minore.
Ciò posto, in questa sede si ritiene di confermare le determinazioni assunte in via provvisoria,
e precisamente:
a) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Per_1
esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
b) avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre, nella sua attuale Per_1
abitazione, sita in Monterontodo, via Fosse Ardeatine 20 int. B, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto genitore collocatario;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della minore e con gli impegni lavorativi del primo, e salvo diverso accordo tra le parti, il lunedì dall'uscita di scuola al martedì mattina con pernotto e riconduzione della minore a scuola, nonché il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 18.00;
d) durante le vacanze estive il padre potrà avere la figlia minore con sé per 15 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 15 maggio di ogni anno e, per l'anno in corso, entro il 30 giugno;
Pag. 3 a 5 e) il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
f) il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative) effettuate nell'interesse della figlia, concordate con l'altro coniuge e ritualmente documentate;
g) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
h) fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti in ordine alla frequentazione della minore;
4. La domanda di parte ricorrente di condanna della resistente al pagamento delle rate del finanziamento n. 9228163 è inammissibile. CP_2
Tale domanda, infatti, esula dall'oggetto del presente giudizio, che è strettamente circoscritto allo status dei coniugi, alle condizioni della separazione e alla regolamentazione degli aspetti attinenti alla prole.
5. La domanda riconvenzionale di parte resistente per la condanna alla restituzione delle regalie in denaro ricevute dalla bambina, nonché la domanda relativa al divieto di espatrio, sono inammissibili.
Difatti, entrambe la domanda di restituzione esula dal presente giudizio, mentre la seconda trova il naturale strumento nell'eventuale diniego della madre, in sede amministrativa, di rilascio del passaporto della minore o di autorizzazione all'espatrio.
6. Le spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del procedimento, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
Monterotondo in data 24.9.2016 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di
Monterotondo anno 2016, parte I, numero 41);
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
4) Quanto alla figlia minore si adottano i provvedimenti di cui alle lettera da a) ad h) Per_1
parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritti;
Pag. 4 a 5 5) Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente relativa al finanziamento n. CP_2
9228163;
6) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
7) Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4677 /2021 promossa da:
, (C. F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VENEZIANO MARIA (C. F. ) e C.F._2 dall'Avv. Valentina Casamenti (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3
nello studio del primo, sito in Monterotondo, viale Cecconi n. 5 (pec:
e ; Email_1 Email_2
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._4
DELL'ARICCIA GIORDANA (C. F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._5
nello studio del difensore in con studio in ROMA, VIA DI MONTEVERDE, 25 (pec:
); Email_3
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede
Pag. 1 a 5 Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/10/2021 il ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo la separazione da con cui contraeva matrimonio in Monterotondo in data CP_1
24.9.2016 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Monterotondo anno 2016, parte I, numero 41), da cui nasceva la figlia (Roma, 17.7.2018). In Persona_1 particolare, il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di frequentazione, con assegno di mantenimento a proprio carico di 250,00 euro mensili e 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, altresì, la condanna della resistente al pagamento integrale del finanziamento n. 9228163 contratto in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia per CP_2
l'arredamento della casa coniugale, assegnata alla moglie, e di esclusiva proprietà delle stessa.
Si costituiva la resistente, contestando la ricostruzione storica dei fatti offerta dal ricorrente, ma senza opporsi alla domanda di separazione. Chiedeva, altresì, che il mantenimento della minore fosse quantificato in € 500,00 mensili a carico del padre. Veniva formulata domanda riconvenzionale di condanna del padre alla restituzione delle regalie in denaro ricevute in occasione del battesimo della figlia, nonché divieto di espatrio della minore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 14.6.2022, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del regime di frequentazione e mantenimento, stabilito in 300,00 euro mensili, e designava il giudice per l'istruzione della causa.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., non venivano ammessi i mezzi istruttori ivi richiesti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2024.
2. In primo luogo, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della
Pag. 2 a 5 domanda di declaratoria della separazione personale tra coniugi introdotta dal ricorrente.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, ritenuto che il contegno processuale successivo all'ordinanza presidenziale e la conflittualità manifestata rendano evidentemente improponibile una ripresa della convivenza tra coniugi.
3. Quanto alle condizioni della separazione, si osserva quanto segue.
Le parti, nelle proprie comparse conclusionali, hanno affermato di ottemperare a quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, nonché di procedere di comune accordo e di volta in volta ad eventuali modifiche, in base alle esigenze contingenti di ciascuna parte, nell'interesse della minore.
Ciò posto, in questa sede si ritiene di confermare le determinazioni assunte in via provvisoria,
e precisamente:
a) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Per_1
esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la figlia relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
b) avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre, nella sua attuale Per_1
abitazione, sita in Monterontodo, via Fosse Ardeatine 20 int. B, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto genitore collocatario;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della minore e con gli impegni lavorativi del primo, e salvo diverso accordo tra le parti, il lunedì dall'uscita di scuola al martedì mattina con pernotto e riconduzione della minore a scuola, nonché il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 18.00;
d) durante le vacanze estive il padre potrà avere la figlia minore con sé per 15 giorni anche non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 15 maggio di ogni anno e, per l'anno in corso, entro il 30 giugno;
Pag. 3 a 5 e) il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
f) il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative) effettuate nell'interesse della figlia, concordate con l'altro coniuge e ritualmente documentate;
g) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
h) fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti in ordine alla frequentazione della minore;
4. La domanda di parte ricorrente di condanna della resistente al pagamento delle rate del finanziamento n. 9228163 è inammissibile. CP_2
Tale domanda, infatti, esula dall'oggetto del presente giudizio, che è strettamente circoscritto allo status dei coniugi, alle condizioni della separazione e alla regolamentazione degli aspetti attinenti alla prole.
5. La domanda riconvenzionale di parte resistente per la condanna alla restituzione delle regalie in denaro ricevute dalla bambina, nonché la domanda relativa al divieto di espatrio, sono inammissibili.
Difatti, entrambe la domanda di restituzione esula dal presente giudizio, mentre la seconda trova il naturale strumento nell'eventuale diniego della madre, in sede amministrativa, di rilascio del passaporto della minore o di autorizzazione all'espatrio.
6. Le spese di lite, tenuto conto della natura necessaria del procedimento, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
Monterotondo in data 24.9.2016 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di
Monterotondo anno 2016, parte I, numero 41);
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
4) Quanto alla figlia minore si adottano i provvedimenti di cui alle lettera da a) ad h) Per_1
parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritti;
Pag. 4 a 5 5) Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente relativa al finanziamento n. CP_2
9228163;
6) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
7) Compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 13 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5