Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 156 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il Parte_1
09/03/1968, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. LAGANA' C.F._1
LUCIA, come da procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAMARIA MARIA C.F._2
CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/01/2025, i coniugi , nato a [...] Parte_1
IO (ME) il 09/03/1968, e nata a [...] il Controparte_1
02/05/1972, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di PACE DEL MELA (ME) il 14/09/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , nata a [...] il Persona_2
13/12/2009, minore convivente con i genitori;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“A) La casa familiare resta assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente alla GL minore . B) Il SI. si impegna ed obbliga a Per_2 Parte_1
lasciare la casa coniugale entro giorni 10 dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali, e stabilirà altrove la propria residenza, comunicando alla moglie il relativo indirizzo. C) La GL minore resta affidata congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori con residenza abituale presso la casa familiare di Via XXI Ottobre, n.161, in Torregrotta. D) I genitori decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse per la GL minore. E) Il SI. eserciterà il diritto di visita della Parte_1
GL minore adeguandosi agli impegni scolastici e ricreativi della stessa secondo il seguente calendario: E.1) il padre vedrà la GL due pomeriggi alla settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 21:30. E.2) il padre avrà diritto di vedere e trascorrere del tempo con la GL anche nei fine settimana in forma alternata e precisamente dalle ore 17,30 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, con impegno di riaccompagnarla a casa la sera;
E.3) la GL trascorrerà il Natale con la madre e il Capodanno con il padre, e viceversa ad anni alterni;
E.4) la GL trascorrerà le vacanze e la festività di Pasqua e pasquetta un anno con il padre ed un anno con la madre e così via, ad anni alterni. E.5) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé la GL secondo le disposizioni sopra indicate ai punti E.
1. e E.
2. Nel mese di agosto la minore trascorrerà consecutivamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove si trova la minore negli ulteriori 15 giorni di vacanza). I SIg.ri e dichiarano che le superiori CP_1 Pt_1
modalità di visita ed incontro tengono conto e terranno sempre in considerazione le esigenze di studio e/o impegni extrascolastici della GL minore oltre che della sua volontà. Le parti si dichiarano reciprocamente disponibili ad ampliare e/o ridurre, previo accordo, i margini temporali sopra descritti per l'esercizio del diritto di visita del padre, fermo restando che le suddette variazioni dovranno sempre tenere conto delle esigenze di studio e di svago e/o di impegni extrascolastici e/o della volontà della GL . Statuizioni di carattere Per_2
economico-patrimoniale F) Il SI. verserà alla SI.ra Parte_1 Controparte_1
anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di €.150,00, quale contributo per il mantenimento della moglie, priva di redditi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
G) il padre verserà ulteriormente alla SI.ra anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma Controparte_1
ulteriore di €.250,00, quale contributo per il mantenimento della GL , da rivalutarsi Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
H) la SI.ra continuerà a CP_1
percepire l'assegno unico di €.296,30 per la GL sul quale il SI. dichiara di non Pt_1
avere alcuna pretesa e di volere che lo stesso rimanga, nella sua totalità, in favore della GL
. I) Il SI. verserà alla coniuge il 50% delle spese straordinarie Per_2 Parte_1
occorrende per la GL, così come individuate e regolamentate dalle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, da intendersi qui espressamente richiamate anche se non trascritte per brevità. J) Il SI. si impegna a pagare le rate Parte_1
dell'autovettura intestata alla coniuge la quale dovrà provvedere in proprio al pagamento di bollo e copertura assicurativa nonché a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, essendone la proprietaria. Ciò, al fine di consentire alla SI.ra di poter CP_1
svolgere tutti gli incombenti quotidiani, specie, nell'interesse della GL minore garantendole la mobilità. K) Chiusura dei libretti cointestati. I coniugi si impegnano a collaborare per effettuare ogni operazione presso l'Ufficio postale per la chiusura dei libretti cointestati sui quali vi sono esigue somme che verranno divise equamente al netto delle spese di chiusura ciascun libretto”. All'udienza del 28/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il Parte_1
09/03/1968, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di PACE DEL MELA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
14/09/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 17/12/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.