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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14738 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13831/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13831/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
ER HI
INTERVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 10:15 innanzi al dott. Bianca Ferramosca, sono comparsi:
Per nessuno. Parte_1
Per 'avv. Alessandra Santangini in sostituzione dell'avv. Pietro Davide Sarti. Controparte_1
L'avv. Santangini rassegna le conclusioni riportandosi a quelle indicate nella comparsa di costituzione e risposta e discute oralmente
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13831/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Consiglio
ATTRICE
contro
(C.F. ), e per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_1 P.IVA_1 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_2 rappresentanza e rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Davide CP_3 Controparte_4
Sarti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, 1° co., c.p.c. a fronte della notifica di precetto da parte di Controparte_1 intimante il pagamento di € 144.747,54 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data
29.08.2011.
L'opponente fonda la proposta opposizione sui seguenti motivi:
pagina 2 di 7 1) Improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
2) Difetto di legittimazione attiva di er carenza di prova della titolarità del credito;
Controparte_1
3) Carenza del diritto di agire in via esecutiva in base al titolo per essere il debito già stato estinto mediante una precedente procedura esecutiva (Rg.Es. n. 68/2015 - Tribunale di AS);
4) Erronea quantificazione del credito, per non essersi tenuto conto in precetto di quanto già percepito nel precedente procedimento esecutivo dinanzi al Tribunale di AS;
5) Nullità delle clausole determinative degli interessi compensativi e moratori per violazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c.;
La società opposta si è costituita tempestivamente contestando la fondatezza della Controparte_1 opposizione, chiedendo il rigetto della stessa in via principale e in subordine l'accertamento del diverso credito per cui è legittimata ad agire esecutivamente. Controparte_1
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, viene in decisione all'esito di discussione orale.
Preliminarmente, va osservato che l'opposizione proposta è ammissibile e procedibile, non essendo la fattispecie in esame assoggettata all'onere del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Sul punto - in disparte la carenza di interesse a fare valere l'omissione di un onere che, in ipotesi, grava sullo stesso opponente quale parte che intende esercitare in giudizio un'azione – vi è che l'art. 3, comma
3, D.L. n. 132 del 2014 prevede che l'obbligo di inoltrare alla controparte l'invito al tentativo di negoziazione assistita non trova applicazione, fra l'altro, "nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata", qual è il presente giudizio di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione, da qualificarsi per tutti i motivi sollevati ex art. 615, 1° co.
c.p.c., è infondata.
In merito all'asserito difetto di legittimazione della creditrice opposta, deve ritenersi che quest'ultima abbia dato prova di essere divenuta titolare del credito precettato.
In particolare, a dimostrazione di ciò, ha prodotto: Controparte_1
- l'avviso di cessione di crediti in blocco tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (originaria mutuante, cedente) e cessionaria), pubblicato ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 82 Controparte_5 del 14.07.2012;
pagina 3 di 7 - l'avviso di cessione di crediti in blocco tra (cedente) e Banca Nazionale del Lavoro Controparte_5
S.p.A. (cessionaria) pubblicato ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 79 del 6.07.2021;
- l'avviso di cessione di portafoglio di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione tra Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. (cedente) e cessionaria), pubblicato ex art. 58 TUB in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 93 del 07.08.2021;
- proposta irrevocabile di cessione proveniente da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e indirizzata a con vari “omissis”; Controparte_1
- il contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo;
- dichiarazione di cessione rilasciata da BNL S.p.A. in data datata 8 maggio 2025, in cui si dà atto della ricomprensione del credito in esame nella cessione da a BNL S.p.A. prima, e da BNL Controparte_5
S.p.A. a dopo;
Controparte_1
- l'intervento ex art. 111 c.p.c. di nel precedente procedimento esecutivo svoltosi Controparte_1
dinnanzi al tribunale di AS per la soddisfazione del medesimo credito alla base del precetto in questa sede opposto, in cui detta società risulta inserita nel progetto di distribuzione perché parzialmente soddisfatta del credito vantato come cessionaria.
In punto di diritto, come noto, la cessione del credito è negozio consensuale a forma libera, la cui prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario. In adesione all'orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte (da ultimo, ordinanze n.ri 17944/2023 e 21279/2025) la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto può, infatti, essere provata anche attraverso elementi probatori indiziari e indiretti, rimessi al prudente apprezzamento del Giudice. Come espresso dalla Suprema Corte: “…ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario….in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” ( cfr. ordinanza n.
10200 del 16 aprile 2021 in motivazione).
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso in esame, non vi è dubbio che tutti i plurimi elementi probatori prodotti dalla società creditrice opposta e sopra indicati integrino indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova della titolarità del credito precettato in capo all'odierna opposta.
pagina 4 di 7 D'altra parte, a fronte della documentazione prodotta dalla creditrice, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche e quindi inidonee a inficiare la gravità, precisione e concludenza degli elementi addotti da parte opposta.
Passando al motivo riguardante la parziale soddisfazione del credito intimato, lo stesso va disatteso.
infatti, ha congruamente dimostrato la spettanza dell'importo residuo e la corretta Controparte_1 quantificazione dello stesso, secondo le risultanze delle attribuzioni operate dal Tribunale di AS nella procedura esecutiva Rg.Es. n. 68/2015.
Anzitutto, nel precetto si dà chiara contezza dell'esito della precedente procedura esecutiva dinanzi al
Tribunale di AS ( in detto atto si legge: “tra i crediti oggetto di cessione in capo a è Controparte_1 ricompreso quello di cui al sopra citato contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dr. di Sora Persona_1
(FR) del 29.08.2011, rep. 330565/61567, concesso ed erogato dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. ed azionato da nella menzionata procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 68/2015 – Controparte_5
Tribunale di AS, nell'ambito della quale avente causa e cessionaria di BANCA Controparte_1
NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., si è costituita in prosecuzione a norma dell'art. 111 c.p.c.; - che, tuttavia, all'esito della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare esecutato pari ad € 20.250,00, il credito vantato da precisato a) per la somma di € 12.474,53 in prededuzione ex art. 2770 c.c.; b) Controparte_1 per la somma di € 150.512,96 quale credito vantato in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 c.c., come da atto di precetto]
è stato soddisfatto parzialmente e solo per l'importo di € 18.239,95 (di cui € 12.474,53 a soddisfo delle spese di procedura ed € 5.765,42 a parziale soddisfo del credito portato dal mutuo azionato) come da piano di riparto depositato nel fascicolo della suddetta procedura;
- che, quindi, l'esposizione debitoria residuante in capo alla parte mutuataria, in relazione al medesimo contratto di mutuo, tenuto conto delle somme incassate all'esito della predetta procedura esecutiva avente ad oggetto i beni ipotecati, risulta pari ad € 144.747,54, per capitale residuo, rate mensili insolute, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, a decorrere dal 7.11.2014 e sino all'effettivo soddisfo”).
Ne l precetto vi è, quindi, una dettagliata esposizione dei criteri utilizzati per determinare il credito residuo,
a sostegno del quale la ha prodotto: Controparte_1
- contratto di mutuo stipulato il 29 agosto 2011 tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (originaria mutante)
e (all. V alla comparsa); Parte_1
- nota di precisazione del credito depositata nella procedura Rg.Es. n. 68/2015 dinnanzi al Tribunale di
AS (all. 20 alla comparsa);
- progetto di distribuzione adottato nella procedura di cui sopra (all. 21 alla comparsa); pagina 5 di 7 - verbale di approvazione del predetto progetto di distribuzione (all. 22 alla comparsa).
- estratto conto ex art. 50 TUB rilasciato da BNL alla data del 2.08.2021 da cui risulta un'esposizione debitoria a carico di pari ad € 226.321,02. Parte_1
Dalla documentazione depositata emerge la corrispondenza tra l'importo oggi richiesto dalla creditrice opposta in sede di precetto e l'entità del residuo credito all'esito della procedura esecutiva già svoltasi, conformemente alle imputazioni effettuale dal GE in detta procedura che non consta siano state oggetto di contestazione. A tal fine rileva il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo ( cfr. Cass. Civ. n. 20994/2018, n. 23283/2024).
Ciò comporta l'infondatezza anche del motivo inerente all'erronea quantificazione del credito, che risulta, invece, per quanto sin qui esposto, correttamente determinato, avendo parte opposta detratto dal credito originariamente richiesto nella procedura rg,es. 68/2015 - pari ad euro 162.987,11 - la complessiva somma assegnata nella medesima di euro 18.239,95 (di cui 12.474,53 da imputarsi alle spese per la procedura, come da progetto di distribuzione allegato).
Quanto, infine, alla questione attinente alla nullità delle clausole contrattuali con cui sono stati determinati gli interessi corrispettivi e moratori in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c., deve escludersi la dedotta usurarietà degli interessi per come pattuiti, non risultando, peraltro, chiaramente dedotta dall'opponente una eventuale applicazione degli interessi in difformità delle pattuizioni contrattuali.
Nel contratto di mutuo in esame, il tasso fisso corrispettivo è del 5,00% nominale annuo, mentre il TAEG indicato è pari al 6,8500% a fronte di un tasso soglia usura per il trimestre luglio – settembre 2011 (di nostro interesse) pari al 10,4375% per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso (categoria a cui appartiene il contratto de quo), così come risulta dal Decreto Ministeriale del 27.06.2011 prodotto dalla creditrice opposta (all. 25 alla comparsa di risposta).
Ad analoghe conclusioni si giunge per gli interessi moratori. Secondo quanto espressamente previsto dal contratto, infatti, “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente […] in misura pari al tasso soglia antiusura per le operazioni appartenenti alla categoria Mutui con garanzia ipotecaria, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al tasso soglia antiusura”. Il tasso moratorio stabilito al momento della stipula del contratto (l'unico rilevante ai fini della pagina 6 di 7 determinazione dell'usura), pertanto, essendo pari al tasso soglia antiusura, non può per stessa convenzione tra le parti superare lo stesso.
Deve, infine, escludersi che, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, possa operarsi il cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora. Come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
“in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Corte Cass. ordinanza n. 14214 del 5.05.2022).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata per ciascuna delle fasi processuali e del valore dell'affare.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi ai fini della condanna ex art. 96, ult. co. c.p.c. per lite temeraria.
P.Q.M.
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna alla rifusione in favore di con la mandataria Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre spese Controparte_4 generali, Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Bianca Ferramosca
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13831/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
ER HI
INTERVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 10:15 innanzi al dott. Bianca Ferramosca, sono comparsi:
Per nessuno. Parte_1
Per 'avv. Alessandra Santangini in sostituzione dell'avv. Pietro Davide Sarti. Controparte_1
L'avv. Santangini rassegna le conclusioni riportandosi a quelle indicate nella comparsa di costituzione e risposta e discute oralmente
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13831/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Consiglio
ATTRICE
contro
(C.F. ), e per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_1 P.IVA_1 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_2 rappresentanza e rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Davide CP_3 Controparte_4
Sarti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, 1° co., c.p.c. a fronte della notifica di precetto da parte di Controparte_1 intimante il pagamento di € 144.747,54 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data
29.08.2011.
L'opponente fonda la proposta opposizione sui seguenti motivi:
pagina 2 di 7 1) Improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
2) Difetto di legittimazione attiva di er carenza di prova della titolarità del credito;
Controparte_1
3) Carenza del diritto di agire in via esecutiva in base al titolo per essere il debito già stato estinto mediante una precedente procedura esecutiva (Rg.Es. n. 68/2015 - Tribunale di AS);
4) Erronea quantificazione del credito, per non essersi tenuto conto in precetto di quanto già percepito nel precedente procedimento esecutivo dinanzi al Tribunale di AS;
5) Nullità delle clausole determinative degli interessi compensativi e moratori per violazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c.;
La società opposta si è costituita tempestivamente contestando la fondatezza della Controparte_1 opposizione, chiedendo il rigetto della stessa in via principale e in subordine l'accertamento del diverso credito per cui è legittimata ad agire esecutivamente. Controparte_1
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, viene in decisione all'esito di discussione orale.
Preliminarmente, va osservato che l'opposizione proposta è ammissibile e procedibile, non essendo la fattispecie in esame assoggettata all'onere del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Sul punto - in disparte la carenza di interesse a fare valere l'omissione di un onere che, in ipotesi, grava sullo stesso opponente quale parte che intende esercitare in giudizio un'azione – vi è che l'art. 3, comma
3, D.L. n. 132 del 2014 prevede che l'obbligo di inoltrare alla controparte l'invito al tentativo di negoziazione assistita non trova applicazione, fra l'altro, "nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata", qual è il presente giudizio di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata.
Venendo all'esame del merito, l'opposizione, da qualificarsi per tutti i motivi sollevati ex art. 615, 1° co.
c.p.c., è infondata.
In merito all'asserito difetto di legittimazione della creditrice opposta, deve ritenersi che quest'ultima abbia dato prova di essere divenuta titolare del credito precettato.
In particolare, a dimostrazione di ciò, ha prodotto: Controparte_1
- l'avviso di cessione di crediti in blocco tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (originaria mutuante, cedente) e cessionaria), pubblicato ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 82 Controparte_5 del 14.07.2012;
pagina 3 di 7 - l'avviso di cessione di crediti in blocco tra (cedente) e Banca Nazionale del Lavoro Controparte_5
S.p.A. (cessionaria) pubblicato ex art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 79 del 6.07.2021;
- l'avviso di cessione di portafoglio di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione tra Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. (cedente) e cessionaria), pubblicato ex art. 58 TUB in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 93 del 07.08.2021;
- proposta irrevocabile di cessione proveniente da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e indirizzata a con vari “omissis”; Controparte_1
- il contratto di mutuo costituente il titolo esecutivo;
- dichiarazione di cessione rilasciata da BNL S.p.A. in data datata 8 maggio 2025, in cui si dà atto della ricomprensione del credito in esame nella cessione da a BNL S.p.A. prima, e da BNL Controparte_5
S.p.A. a dopo;
Controparte_1
- l'intervento ex art. 111 c.p.c. di nel precedente procedimento esecutivo svoltosi Controparte_1
dinnanzi al tribunale di AS per la soddisfazione del medesimo credito alla base del precetto in questa sede opposto, in cui detta società risulta inserita nel progetto di distribuzione perché parzialmente soddisfatta del credito vantato come cessionaria.
In punto di diritto, come noto, la cessione del credito è negozio consensuale a forma libera, la cui prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario. In adesione all'orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte (da ultimo, ordinanze n.ri 17944/2023 e 21279/2025) la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto può, infatti, essere provata anche attraverso elementi probatori indiziari e indiretti, rimessi al prudente apprezzamento del Giudice. Come espresso dalla Suprema Corte: “…ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario….in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello” ( cfr. ordinanza n.
10200 del 16 aprile 2021 in motivazione).
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso in esame, non vi è dubbio che tutti i plurimi elementi probatori prodotti dalla società creditrice opposta e sopra indicati integrino indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova della titolarità del credito precettato in capo all'odierna opposta.
pagina 4 di 7 D'altra parte, a fronte della documentazione prodotta dalla creditrice, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche e quindi inidonee a inficiare la gravità, precisione e concludenza degli elementi addotti da parte opposta.
Passando al motivo riguardante la parziale soddisfazione del credito intimato, lo stesso va disatteso.
infatti, ha congruamente dimostrato la spettanza dell'importo residuo e la corretta Controparte_1 quantificazione dello stesso, secondo le risultanze delle attribuzioni operate dal Tribunale di AS nella procedura esecutiva Rg.Es. n. 68/2015.
Anzitutto, nel precetto si dà chiara contezza dell'esito della precedente procedura esecutiva dinanzi al
Tribunale di AS ( in detto atto si legge: “tra i crediti oggetto di cessione in capo a è Controparte_1 ricompreso quello di cui al sopra citato contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dr. di Sora Persona_1
(FR) del 29.08.2011, rep. 330565/61567, concesso ed erogato dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. ed azionato da nella menzionata procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 68/2015 – Controparte_5
Tribunale di AS, nell'ambito della quale avente causa e cessionaria di BANCA Controparte_1
NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., si è costituita in prosecuzione a norma dell'art. 111 c.p.c.; - che, tuttavia, all'esito della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare esecutato pari ad € 20.250,00, il credito vantato da precisato a) per la somma di € 12.474,53 in prededuzione ex art. 2770 c.c.; b) Controparte_1 per la somma di € 150.512,96 quale credito vantato in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 c.c., come da atto di precetto]
è stato soddisfatto parzialmente e solo per l'importo di € 18.239,95 (di cui € 12.474,53 a soddisfo delle spese di procedura ed € 5.765,42 a parziale soddisfo del credito portato dal mutuo azionato) come da piano di riparto depositato nel fascicolo della suddetta procedura;
- che, quindi, l'esposizione debitoria residuante in capo alla parte mutuataria, in relazione al medesimo contratto di mutuo, tenuto conto delle somme incassate all'esito della predetta procedura esecutiva avente ad oggetto i beni ipotecati, risulta pari ad € 144.747,54, per capitale residuo, rate mensili insolute, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, a decorrere dal 7.11.2014 e sino all'effettivo soddisfo”).
Ne l precetto vi è, quindi, una dettagliata esposizione dei criteri utilizzati per determinare il credito residuo,
a sostegno del quale la ha prodotto: Controparte_1
- contratto di mutuo stipulato il 29 agosto 2011 tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (originaria mutante)
e (all. V alla comparsa); Parte_1
- nota di precisazione del credito depositata nella procedura Rg.Es. n. 68/2015 dinnanzi al Tribunale di
AS (all. 20 alla comparsa);
- progetto di distribuzione adottato nella procedura di cui sopra (all. 21 alla comparsa); pagina 5 di 7 - verbale di approvazione del predetto progetto di distribuzione (all. 22 alla comparsa).
- estratto conto ex art. 50 TUB rilasciato da BNL alla data del 2.08.2021 da cui risulta un'esposizione debitoria a carico di pari ad € 226.321,02. Parte_1
Dalla documentazione depositata emerge la corrispondenza tra l'importo oggi richiesto dalla creditrice opposta in sede di precetto e l'entità del residuo credito all'esito della procedura esecutiva già svoltasi, conformemente alle imputazioni effettuale dal GE in detta procedura che non consta siano state oggetto di contestazione. A tal fine rileva il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo ( cfr. Cass. Civ. n. 20994/2018, n. 23283/2024).
Ciò comporta l'infondatezza anche del motivo inerente all'erronea quantificazione del credito, che risulta, invece, per quanto sin qui esposto, correttamente determinato, avendo parte opposta detratto dal credito originariamente richiesto nella procedura rg,es. 68/2015 - pari ad euro 162.987,11 - la complessiva somma assegnata nella medesima di euro 18.239,95 (di cui 12.474,53 da imputarsi alle spese per la procedura, come da progetto di distribuzione allegato).
Quanto, infine, alla questione attinente alla nullità delle clausole contrattuali con cui sono stati determinati gli interessi corrispettivi e moratori in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c., deve escludersi la dedotta usurarietà degli interessi per come pattuiti, non risultando, peraltro, chiaramente dedotta dall'opponente una eventuale applicazione degli interessi in difformità delle pattuizioni contrattuali.
Nel contratto di mutuo in esame, il tasso fisso corrispettivo è del 5,00% nominale annuo, mentre il TAEG indicato è pari al 6,8500% a fronte di un tasso soglia usura per il trimestre luglio – settembre 2011 (di nostro interesse) pari al 10,4375% per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso (categoria a cui appartiene il contratto de quo), così come risulta dal Decreto Ministeriale del 27.06.2011 prodotto dalla creditrice opposta (all. 25 alla comparsa di risposta).
Ad analoghe conclusioni si giunge per gli interessi moratori. Secondo quanto espressamente previsto dal contratto, infatti, “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente […] in misura pari al tasso soglia antiusura per le operazioni appartenenti alla categoria Mutui con garanzia ipotecaria, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al tasso soglia antiusura”. Il tasso moratorio stabilito al momento della stipula del contratto (l'unico rilevante ai fini della pagina 6 di 7 determinazione dell'usura), pertanto, essendo pari al tasso soglia antiusura, non può per stessa convenzione tra le parti superare lo stesso.
Deve, infine, escludersi che, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, possa operarsi il cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora. Come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,
“in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Corte Cass. ordinanza n. 14214 del 5.05.2022).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata per ciascuna delle fasi processuali e del valore dell'affare.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi ai fini della condanna ex art. 96, ult. co. c.p.c. per lite temeraria.
P.Q.M.
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna alla rifusione in favore di con la mandataria Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre spese Controparte_4 generali, Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Bianca Ferramosca
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marilina Guglielmi
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