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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 342/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Consiglia Fortunato, elettivamente domiciliata in Salerno, via Luigi Cacciatore, 3; p.e.c. E
.salerno Email_1 CP_1
appellante
e
appellata contumace Controparte_2
nonché
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p. t., con l'Avv. Franco Pasut, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, 38;
t; appellato Email_3
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA – PRESCRIZIONE – LIMITI LEGALI ISCRIZIONE IPOTECARIA
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 225/2023 pubblicata l'8.2.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di g.l., decidendo sulla controversia promossa da
[...]
[...
[...] nei confronti dell' (di Parte_2 Controparte_3
seguito “ ”) e dell (di seguito ) ha CP_4 Parte_1 CP_5
accolto il ricorso e, per l'effetto, ha:
• accolto l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620 22000000600000 notificata il 7.9.2022, con conseguente annullamento della medesima;
• compensato le spese di lite tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, difettando la prova di atti interruttivi della prescrizione, dovevano ritenersi prescritti i crediti relativi agli avvisi di addebito notificati entro l'anno 2017
(segnatamente, gli avvisi nn. 1-14, così come elencati nella sentenza);
• che, diversamente, non erano prescritti i crediti degli avvisi notificati successivamente al 2017 (segnatamente, gli avvisi nn. 15-24, così come elencati nella sentenza);
• che la somma dei crediti non prescritti era inferiore all'importo di 20.000 euro, limite legale previsto per l'iscrizione ipotecaria;
• che le spese, a causa della sussistenza di crediti previdenziali, venivano compensate per intero.
° 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il 5.6.2023, dolendosi CP_5
dell'accoglimento del ricorso di e concludendo per la Controparte_2
riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che, come si evinceva dalla documentazione prodotta in primo grado, non era maturata la prescrizione quinquennale in relazione a nessuno degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, nemmeno di quelli notificati entro il 2017, in quanto:
2 · le istanze di definizione agevolata delle somme dovute costituivano validi atti interruttivi della prescrizione;
· la normativa emergenziale nel c.d. periodo di emergenza ID aveva disposto lo slittamento dei termini di notifica delle cartelle esattoriali e di recupero dei crediti, con la conseguenza che gli atti relativi al biennio 2020-2021 potevano utilmente essere notificati sino al 31.12.2023 ex art. 12 d.lgs. 159/2015, richiamato dall'art. 68, co. 1 D.L. 18/2021;
• che, quanto al preavviso di iscrizione ipotecaria:
· lo stesso non era autonomamente impugnabile nel caso de quo, non trattandosi del primo atto con cui la contribuente aveva avuto conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti;
· il limite di 20.000 euro - erroneamente applicato dal giudice di prime cure in assenza, peraltro, di deduzioni della contribuente - concerneva unicamente l'ipoteca, non anche la preventiva comunicazione della medesima.
° 4. Instaurato il contraddittorio, si è costituito con memoria del 13.1.2025 CP_4
con cui ha chiesto l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese come per legge. Al riguardo, ha dedotto in sintesi:
• che la prova della notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi era stata fornita da ente gestore del credito cui l' aveva affidato, nel CP_5 CP_4
rispetto della normativa vigente, la riscossione coattiva dei propri crediti contributivi;
• che ogni contestazione di merito ex adverso formulata era inammissibile, essendo decorso il termine di decadenza di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. 46/1999 per proporre opposizione.
° 5. non si è costituita in giudizio. Controparte_2
°
3 6. Con ordinanza del 29.9.2025, la Corte ha invitato a indicare CP_5
specificamente con quale dei documenti prodotti fosse stata interrotta la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi di addebito sub 4 e 5, pag. 2 sentenza impugnata. L' ha riscontrato tale invito con note scritte depositate in data CP_5
1.10.2025.
° 7. Disposto, in sostituzione dell'udienza 3.11.25, il deposito di note scritte e lette le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la causa è decisa con la presente sentenza.
° 8. In via preliminare, si osserva che l'appellata deve essere Controparte_2
dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio.
° 9. Nel merito, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato, non potendosi condividere la motivazione del Tribunale secondo cui tutti i crediti relativi agli avvisi di addebito notificati entro l'anno
2017 sono prescritti.
9.1. E invero, nel dettaglio:
a. risultano essere stati oggetto, dapprima di una notifica a mezzo posta di un preavviso di fermo amministrativo del 6.5.2014, poi di una notifica a mezzo p.e.c. del 5.11.2018, nonché di una istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente il 29.4.2019, con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione, i seguenti avvisi (i primi tre di cui all'elenco nella sentenza impugnata):
1. 40020120003806163000, prima notifica il 09/10/2012;
2. 40020120004752339000, prima notifica il 02/11/2012;
3. 40020120006165636000, prima notifica l'11/01/2013;
4 b. l'avviso di intimazione n. 10020199005456684000 notificato alla contribuente a mezzo p.e.c. in data 26.4.2019 ha validamente interrotto la prescrizione dei restanti avvisi di addebito di seguito riportati:
4. 40020140001956641000, prima notifica il 04/06/2014;
5. 40020150000241174000, prima notifica il 30/05/2015;
6. 40020160003239401000, prima notifica il 14/06/2016;
7. 40020160003258304000, prima notifica il 14/06/2016;
8. 40020160003858251000, prima notifica il 12/08/2016;
9. 40020160005398718000, prima notifica il 14/11/2016;
10. 40020160008770065000, prima notifica l'08/01/2017;
11. 40020170000170073000, prima notifica il 29/03/2017;
12. 40020170001103919000, prima notifica il 24/07/2017;
13. 40020170001501185000, prima notifica il 10/08/2017;
14. 40020170002655908000, prima notifica l'11/10/2017;
c. si segnala, con specifico riferimento agli avvisi di addebito notificati entro l'anno 2017, nn. 9-14, che la prescrizione a fortiori non risulta decorsa in virtù dei periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo di emergenza ID (cfr. il decreto c.d. n. 18/2020 che Parte_3
ha previsto la sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183/20, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni).
9.2. Pertanto, in virtù di quanto precede, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 7.9.2022 fu tempestiva anche per i summenzionati avvisi di addebito oggetto del presente appello, con la conseguenza che il limite di
20.000 euro, posto a base della sentenza impugnata, risulta rispettato.
°
5 10. Per quanto concerne le spese, nel rapporto tra l'appellante e CP_5 [...]
esse concernono il doppio grado e seguono la soccombenza, venendo CP_2
liquidate a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 52.001/260.000, valori minimi. Nel rapporto tra
[...]
e , si provvede unicamente per il secondo grado, non avendo CP_2 CP_4
quest'ultimo proposto appello incidentale avverso la compensazione disposta in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. nei confronti di
Controparte_2
nonché di
in persona del Controparte_3
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 225/2023, pubblicata l'8.2.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione formulata da
[...]
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_2
1007620 22000000600000;
II. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., spese che CP_5
liquida come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
6 per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_2
di giudizio in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., spese CP_4
che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 3/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rocco Pavese dott.ssa Maura Stassano
7
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 342/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Consiglia Fortunato, elettivamente domiciliata in Salerno, via Luigi Cacciatore, 3; p.e.c. E
.salerno Email_1 CP_1
appellante
e
appellata contumace Controparte_2
nonché
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p. t., con l'Avv. Franco Pasut, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, 38;
t; appellato Email_3
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA – PRESCRIZIONE – LIMITI LEGALI ISCRIZIONE IPOTECARIA
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 225/2023 pubblicata l'8.2.2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di g.l., decidendo sulla controversia promossa da
[...]
[...
[...] nei confronti dell' (di Parte_2 Controparte_3
seguito “ ”) e dell (di seguito ) ha CP_4 Parte_1 CP_5
accolto il ricorso e, per l'effetto, ha:
• accolto l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620 22000000600000 notificata il 7.9.2022, con conseguente annullamento della medesima;
• compensato le spese di lite tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che, difettando la prova di atti interruttivi della prescrizione, dovevano ritenersi prescritti i crediti relativi agli avvisi di addebito notificati entro l'anno 2017
(segnatamente, gli avvisi nn. 1-14, così come elencati nella sentenza);
• che, diversamente, non erano prescritti i crediti degli avvisi notificati successivamente al 2017 (segnatamente, gli avvisi nn. 15-24, così come elencati nella sentenza);
• che la somma dei crediti non prescritti era inferiore all'importo di 20.000 euro, limite legale previsto per l'iscrizione ipotecaria;
• che le spese, a causa della sussistenza di crediti previdenziali, venivano compensate per intero.
° 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il 5.6.2023, dolendosi CP_5
dell'accoglimento del ricorso di e concludendo per la Controparte_2
riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che, come si evinceva dalla documentazione prodotta in primo grado, non era maturata la prescrizione quinquennale in relazione a nessuno degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, nemmeno di quelli notificati entro il 2017, in quanto:
2 · le istanze di definizione agevolata delle somme dovute costituivano validi atti interruttivi della prescrizione;
· la normativa emergenziale nel c.d. periodo di emergenza ID aveva disposto lo slittamento dei termini di notifica delle cartelle esattoriali e di recupero dei crediti, con la conseguenza che gli atti relativi al biennio 2020-2021 potevano utilmente essere notificati sino al 31.12.2023 ex art. 12 d.lgs. 159/2015, richiamato dall'art. 68, co. 1 D.L. 18/2021;
• che, quanto al preavviso di iscrizione ipotecaria:
· lo stesso non era autonomamente impugnabile nel caso de quo, non trattandosi del primo atto con cui la contribuente aveva avuto conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti;
· il limite di 20.000 euro - erroneamente applicato dal giudice di prime cure in assenza, peraltro, di deduzioni della contribuente - concerneva unicamente l'ipoteca, non anche la preventiva comunicazione della medesima.
° 4. Instaurato il contraddittorio, si è costituito con memoria del 13.1.2025 CP_4
con cui ha chiesto l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese come per legge. Al riguardo, ha dedotto in sintesi:
• che la prova della notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi era stata fornita da ente gestore del credito cui l' aveva affidato, nel CP_5 CP_4
rispetto della normativa vigente, la riscossione coattiva dei propri crediti contributivi;
• che ogni contestazione di merito ex adverso formulata era inammissibile, essendo decorso il termine di decadenza di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. 46/1999 per proporre opposizione.
° 5. non si è costituita in giudizio. Controparte_2
°
3 6. Con ordinanza del 29.9.2025, la Corte ha invitato a indicare CP_5
specificamente con quale dei documenti prodotti fosse stata interrotta la prescrizione dei crediti relativi agli avvisi di addebito sub 4 e 5, pag. 2 sentenza impugnata. L' ha riscontrato tale invito con note scritte depositate in data CP_5
1.10.2025.
° 7. Disposto, in sostituzione dell'udienza 3.11.25, il deposito di note scritte e lette le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la causa è decisa con la presente sentenza.
° 8. In via preliminare, si osserva che l'appellata deve essere Controparte_2
dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio.
° 9. Nel merito, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato, non potendosi condividere la motivazione del Tribunale secondo cui tutti i crediti relativi agli avvisi di addebito notificati entro l'anno
2017 sono prescritti.
9.1. E invero, nel dettaglio:
a. risultano essere stati oggetto, dapprima di una notifica a mezzo posta di un preavviso di fermo amministrativo del 6.5.2014, poi di una notifica a mezzo p.e.c. del 5.11.2018, nonché di una istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente il 29.4.2019, con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione, i seguenti avvisi (i primi tre di cui all'elenco nella sentenza impugnata):
1. 40020120003806163000, prima notifica il 09/10/2012;
2. 40020120004752339000, prima notifica il 02/11/2012;
3. 40020120006165636000, prima notifica l'11/01/2013;
4 b. l'avviso di intimazione n. 10020199005456684000 notificato alla contribuente a mezzo p.e.c. in data 26.4.2019 ha validamente interrotto la prescrizione dei restanti avvisi di addebito di seguito riportati:
4. 40020140001956641000, prima notifica il 04/06/2014;
5. 40020150000241174000, prima notifica il 30/05/2015;
6. 40020160003239401000, prima notifica il 14/06/2016;
7. 40020160003258304000, prima notifica il 14/06/2016;
8. 40020160003858251000, prima notifica il 12/08/2016;
9. 40020160005398718000, prima notifica il 14/11/2016;
10. 40020160008770065000, prima notifica l'08/01/2017;
11. 40020170000170073000, prima notifica il 29/03/2017;
12. 40020170001103919000, prima notifica il 24/07/2017;
13. 40020170001501185000, prima notifica il 10/08/2017;
14. 40020170002655908000, prima notifica l'11/10/2017;
c. si segnala, con specifico riferimento agli avvisi di addebito notificati entro l'anno 2017, nn. 9-14, che la prescrizione a fortiori non risulta decorsa in virtù dei periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo di emergenza ID (cfr. il decreto c.d. n. 18/2020 che Parte_3
ha previsto la sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183/20, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni).
9.2. Pertanto, in virtù di quanto precede, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 7.9.2022 fu tempestiva anche per i summenzionati avvisi di addebito oggetto del presente appello, con la conseguenza che il limite di
20.000 euro, posto a base della sentenza impugnata, risulta rispettato.
°
5 10. Per quanto concerne le spese, nel rapporto tra l'appellante e CP_5 [...]
esse concernono il doppio grado e seguono la soccombenza, venendo CP_2
liquidate a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 52.001/260.000, valori minimi. Nel rapporto tra
[...]
e , si provvede unicamente per il secondo grado, non avendo CP_2 CP_4
quest'ultimo proposto appello incidentale avverso la compensazione disposta in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. nei confronti di
Controparte_2
nonché di
in persona del Controparte_3
legale rappresentante p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione lavoro e previdenza n. 225/2023, pubblicata l'8.2.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e in riforma della medesima, così provvede:
I. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione formulata da
[...]
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_2
1007620 22000000600000;
II. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., spese che CP_5
liquida come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
6 per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_2
di giudizio in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., spese CP_4
che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 3/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rocco Pavese dott.ssa Maura Stassano
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