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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1299/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marco Alfieri e Francesco Silvestri, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del e Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, come in atti elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il resistente alla corresponsione della somma di
€ 8.470,06 a titolo di retribuzioni spettanti per il servizio svolto in qualità di assistente amministrativo supplente dal 13.9.2022 al 30.6.2023; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.4.2024, la SI.ra esponeva di Parte_1 essere in servizio presso l' di Avellino, con la Controparte_4 qualifica di collaboratore scolastico ed in virtù di contratto a tempo indeterminato.
Riferiva di aver in precedenza prestato servizio con contratti a tempo determinato, nel diverso ruolo di assistente amministrativo, presso l'I.S.I.S. “Ronca” di Solofra (AV) e
1 presso l'I.C. “Colombo – Solimena” di Avellino.
Rappresentava di essere stata individuata, con provvedimento dell'
[...]
del 5.9.2022, quale destinataria di contratto Controparte_5 individuale di lavoro a tempo determinato con la qualifica di assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Nusco (AV) per il periodo dal 5.9.2022 al 30.6.2023, per 18 ore settimanali, e di essere stata regolarmente retribuita.
Affermava di essere stata altresì individuata, nello stesso a.s., dall' Controparte_4
in virtù dell'utile inserimento in graduatoria, quale avente diritto
[...] all'assunzione a tempo determinato su posto di assistente amministrativo dal
13.9.2022 al 20.9.2022, in sostituzione di altro dipendente, per ulteriori 18 ore settimanali, e che, in forza di successive quattro proroghe contrattuali, aveva ivi prestato servizio sino alla data del 30.6.2023.
Lamentava che il resistente non le aveva corrisposto la retribuzione per la CP_1 prestazione lavorativa svolta per tale concorrente incarico.
Quantificava il proprio credito nella somma di € 8.470,06, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive per gli anni 2022 e 2023.
Precisava di aver formulato richiesta di pagamento degli emolumenti stipendiali anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che, tuttavia, in quanto ordinatore secondario di spesa, non aveva alcuna autonomia in ordine all'erogazione della prestazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il e l Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del Controparte_6 lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il e Controparte_7
l' si costituivano in giudizio, contestando Controparte_6 la fondatezza del ricorso.
In specie, richiamavano integralmente il rapporto informativo del Dirigente Scolastico
p. t. dell' , secondo cui il contratto di Controparte_8 nomina e le successive proroghe erano state inviate dalla Parte_2
per il controllo ed il relativo pagamento.
[...]
Quantificava l'importo spettante nella somma complessiva lorda di € 7.859,62.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che è irrilevante la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente,
2 avendo essa proposto unicamente mere difese, e non già eccezioni in senso stretto assoggettate alle decadenze e preclusioni ex art. 416 c.p.c.
In ogni caso, questo giudice ha acquisito la documentazione prodotta dal resistente, benché tardiva, ai sensi dell'art. 421 co. 2 c.p.c., trattandosi di atti necessari al completamento del quadro istruttorio ed indispensabili per la decisione.
Ancora preliminarmente, si osserva che, nelle controversie di lavoro, è onere del lavoratore fornire la prova dell'esistenza del rapporto, della sua natura subordinata, della durata ed articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva oggetto di domanda, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata.
In punto di distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, neppure nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero-organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un c.c.suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
2. Ciò premesso, non v'è dubbio che, tra le parti del presente giudizio, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, circostanza che si
3 ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, con specifico riguardo ai contratti di lavoro prodotti, nonché per pacifica ammissione di parte resistente.
Ed invero, nel rapporto del D. S. dell'Istituto, affoliato in atti, si legge: “…la SI.ra Parte_1
, all'epoca dei fatti contestati, risultava titolare in qualità di collaboratore scolastico presso
[...]
l'ISIS “De Sanctis-D'Agostino” di Avellino;
1 -in data 05-09-2022 (all.1) la SI.ra Parte_1 risultava essere collocata in aspettativa, senza assegni , ai sensi dell'art.59 del CCNL dal 05-09-2022 al 30-06-2023; 2 -in data 05-09-2022 (all.2) il sottoscritto DS produceva il decreto di mantenimento senza assegni , ai soli fini giuridici, per la SI.ra dal 05-09-2022 al 30-06-2023 in Parte_1 qualità di collaboratore scolastico;
3 -in data 05-09-2022 (all.3) la SI.ra veniva Parte_1 nominata dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Avellino per n.12 ore all' IS Ruggiero II di Ariano Irpino e per n.18 ore a Nusco;
4 -in data 05-09-2022 (all.4) la SI.ra
, con nota indirizzata all' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Parte_1
Territoriale di Avellino, rinunciava alle n.12 ore presso l' IS Ruggiero II di Ariano Irpino;
5 -in data
13-09-2022 (all.5) la SI.ra veniva individuata quale destinataria di proposta di Parte_1 contratto individuale di lavoro , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.44 del CCNL del 29-11-2007 per il
Comparto Scuola, in quanto inserita nella graduatoria d'istituto 1°fascia ATA per il profilo professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e le veniva stipulato un contratto per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal
13-09-2022 al 20-09-2022; tale contratto veniva inviato alla Parte_2
per il controllo e relativo pagamento;
6 -in data 21-09-2022 (all.6) veniva stipulato un
[...] contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De
Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal 21- 09-2022 al 21-11-2022; tale contratto di proroga veniva inviato alla per il controllo e relativo Parte_2 pagamento;
7 -in data 23-11-2022 (all.7) veniva stipulato un contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal
22- 11-2022 al 21-02-2023; tale contratto di proroga veniva inviato alla Parte_2
per il controllo e relativo pagamento;
8 -in data 22-02-2023 (all.8) veniva stipulato
[...] un contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De
Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal 22- 02-2023 al 17-03-2023; tale contratto di proroga veniva inviato alla per il controllo e relativo Parte_2 pagamento;
9 -in data 20-03-2023 (all.9) veniva stipulato un contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal 18- 03-2023 al 30-06-2023; tale contratto di proroga veniva inviato alla
[...]
per il controllo e relativo pagamento. 10-in data 23-03-2023 (all.10) Parte_2 questa istituzione scolastica richiedeva chiarimenti alla Parte_2 circa i pagamenti spettanti alla SI.ra . In virtù di quanto riportato e documentato Parte_1 con i relativi allegati, si ritiene che questa istituzione scolastica abbia già provveduto e predisposto quanto risulti di propria competenza circa tutti gli atti idonei per il pagamento di quanto effettivamente dovuto alla SI.ra ”. Parte_3
In particolare, si riscontra che la SI.ra è stata assunta con Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 5.9.2022, con orario di lavoro
4 articolato su 18 ore settimanali, e con trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le vigenti tabelle contrattuali.
Tale incarico di supplenza breve presso l'Istituto Tecnico Agrario di Avellino è stato prorogato più volte ed è cessato addì 30.6.2023.
Trattasi di completamento orario rispetto all'altro incarico assunto presso l'Istituto di
Nusco, anch'esso per 18 ore settimanali, il tutto per 36 ore settimanali.
3. Ebbene, pacifico lo svolgimento dell'attività lavorativa di assistente amministrativo presso l'Istituto scolastico di Avellino, la controversia concerne la mancata corresponsione della retribuzione alla ricorrente, credito di cui risultano perciò provati i presupposti.
Come sopra anticipato, a norma dell'art. 2697 c.c., è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, ad esempio l'aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo, sicché la lavoratrice ricorrente non è tenuta a fornire la prova dell'inadempimento datoriale.
Nella fattispecie, l'articolazione territoriale del con documento prot. n. CP_9
2658/2023 ha chiarito che: “le non hanno alcuna operatività Parte_4 nell'emissione dei pagamenti del personale destinatario delle supplenze a brevi. Per detta tipologia di contratti, gestita, in-cooperazione applicativa-direttamente dalle Istituzioni Scolastiche, il pagamento viene effettuato, con specifica emissione speciale, sul portale NOIPA, previa autorizzazione da parte della scuola. A decorrere dal 1°setembre 2015, infatti, la procedura riguardante la gestione dei contratti del personale della scuola, è basata sulla cooperazione applicativa tra il sistema SIDI del CP_1 Contr CP_1
ed il sistema NOIPA del (nota n.°0002966 del 01/09/2015). Detta procedura, prevede che la trasmissione al sistema NOIPA, ai fini del pagamento, dei dati relativi ai contratti di supplenza breve stipulati, è effettuata direttamente dall'Istituzione Scolastica, attraverso il sistema CP_1 SIDI del ”.
In sostanza, la trasmissione dei dati relativi ai rapporti contrattuali a tempo determinato al sistema “NOIPA” doveva essere effettuata dall'Istituzione scolastica attraverso l'applicativo SIDI del Controparte_1
Verosimilmente, l'omessa comunicazione dei dati ha precluso la liquidazione della retribuzione e l'esecuzione dei pagamenti mensili.
Tuttavia, ritiene questo giudice che gli addotti problemi di natura tecnica non possano incidere sul diritto alla retribuzione della ricorrente, trattandosi di posizione giuridica tutelata con la norma immediatamente precettiva di cui all'art. 36 Cost. nonché, per il pubblico impiego, dall'art. 45 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui si dispone il rinvio alla contrattazione collettiva per l'individuazione dei trattamenti economici.
Invero, la prestazione di lavoro subordinato non solo deve essere sempre retribuita,
5 ma deve esserlo in misura tale da garantire il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e di sufficienza rispetto alle eSIenze vitali del lavoratore e della sua famiglia, criteri che, almeno in linea generale, possono ritenersi rispettati allorquando detta misura corrisponda ai minimali retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Altro criterio fondamentale ed inderogabile è quello contenuto nell'art. 2126 c.c., disposizione pacificamente applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato: anche nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia nullo o sia annullato, detta norma fa sempre salvo il diritto alla retribuzione, anche nel pubblico impiego, escluse le ipotesi, invero residuali, di illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, (Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15364: “Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell' art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta”).
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che il fattore impeditivo dedotto dalla resistente
P.A. non sia idoneo a paralizzare il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione, che spetta finanche nell'ipotesi di nullità del contratto di lavoro.
Peraltro, sul piano dell'obbligazione civilistica, l'art. 1218 c.c., applicabile al contratto di lavoro quale contratto comune, esclude la responsabilità del debitore per l'inadempimento solo in ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Invero, l'omesso invio dei dati sulla piattaforma telematica predetta costituisce un inadempimento all'obbligo di diligenza del datore di lavoro pubblico nell'assolvimento dell'obbligazione retributiva, di cui tale incombente è necessario presupposto nel procedimento liquidativo.
Peraltro, è finanche noto che l'impossibilità della prestazione deve essere tale da precludere definitivamente l'adempimento, circostanza difficilmente avverabile nel contesto delle obbligazioni retributive, quali obbligazioni pecuniarie.
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, non si riscontra né un fatto impeditivo del diritto né una impossibilità non imputabile della prestazione.
4. Pertanto, la domanda deve ritenersi fondata, e ciò sia in ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur.
Difatti, può essere condivisa la liquidazione operata in ricorso.
La lavoratrice ha dedotto di essere creditrice nei confronti del resistente CP_1 della somma di € 8.470,06, di cui € 7.859,86 a titolo di retribuzione mensile, ed in
6 specie € 226,80 a titolo di ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2022 ed € 383,40
a titolo di ratei di mensilità aggiuntiva del 2023.
Siffatta quantificazione non è stato oggetto di contestazione, men che meno specifica, da parte del , sicché l'entità della retribuzione rivendicata dalla lavoratrice CP_1 deve ritenersi provata.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”;
Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nella fattispecie in controversia, come anticipato, il resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione del conteggio anzidetto, né tanto meno degli elementi della retribuzione mensile in esso indicati, sicché si è prodotto un risultato probatorio sul quantum vincolante per il giudice (Cassazione civile, sez. lav.,
18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la
7 contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
Del resto, la quantificazione operata dall'Amministrazione (€ 7.859,62) non tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntiva domandati dalla lavoratrice, i cui importi (€
226,80 ed € 383,40), se sommati alla retribuzione conteggiata dal Ministero, determinano una somma di denaro (€ 8.469,82) pressoché sovrapponibile a quanto domandato (€ 8.470,06).
Di conseguenza, il va condannato al pagamento della somma di € 8.470,06. CP_1
Tale importo va inteso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
09/03/2020, n. 6639).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui il suindicato importo va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma lorda di CP_11 Parte_1
€ 8.470,06, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 18.4.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1299/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marco Alfieri e Francesco Silvestri, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del e Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, come in atti elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il resistente alla corresponsione della somma di
€ 8.470,06 a titolo di retribuzioni spettanti per il servizio svolto in qualità di assistente amministrativo supplente dal 13.9.2022 al 30.6.2023; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.4.2024, la SI.ra esponeva di Parte_1 essere in servizio presso l' di Avellino, con la Controparte_4 qualifica di collaboratore scolastico ed in virtù di contratto a tempo indeterminato.
Riferiva di aver in precedenza prestato servizio con contratti a tempo determinato, nel diverso ruolo di assistente amministrativo, presso l'I.S.I.S. “Ronca” di Solofra (AV) e
1 presso l'I.C. “Colombo – Solimena” di Avellino.
Rappresentava di essere stata individuata, con provvedimento dell'
[...]
del 5.9.2022, quale destinataria di contratto Controparte_5 individuale di lavoro a tempo determinato con la qualifica di assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Nusco (AV) per il periodo dal 5.9.2022 al 30.6.2023, per 18 ore settimanali, e di essere stata regolarmente retribuita.
Affermava di essere stata altresì individuata, nello stesso a.s., dall' Controparte_4
in virtù dell'utile inserimento in graduatoria, quale avente diritto
[...] all'assunzione a tempo determinato su posto di assistente amministrativo dal
13.9.2022 al 20.9.2022, in sostituzione di altro dipendente, per ulteriori 18 ore settimanali, e che, in forza di successive quattro proroghe contrattuali, aveva ivi prestato servizio sino alla data del 30.6.2023.
Lamentava che il resistente non le aveva corrisposto la retribuzione per la CP_1 prestazione lavorativa svolta per tale concorrente incarico.
Quantificava il proprio credito nella somma di € 8.470,06, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive per gli anni 2022 e 2023.
Precisava di aver formulato richiesta di pagamento degli emolumenti stipendiali anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che, tuttavia, in quanto ordinatore secondario di spesa, non aveva alcuna autonomia in ordine all'erogazione della prestazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il e l Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del Controparte_6 lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il e Controparte_7
l' si costituivano in giudizio, contestando Controparte_6 la fondatezza del ricorso.
In specie, richiamavano integralmente il rapporto informativo del Dirigente Scolastico
p. t. dell' , secondo cui il contratto di Controparte_8 nomina e le successive proroghe erano state inviate dalla Parte_2
per il controllo ed il relativo pagamento.
[...]
Quantificava l'importo spettante nella somma complessiva lorda di € 7.859,62.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che è irrilevante la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente,
2 avendo essa proposto unicamente mere difese, e non già eccezioni in senso stretto assoggettate alle decadenze e preclusioni ex art. 416 c.p.c.
In ogni caso, questo giudice ha acquisito la documentazione prodotta dal resistente, benché tardiva, ai sensi dell'art. 421 co. 2 c.p.c., trattandosi di atti necessari al completamento del quadro istruttorio ed indispensabili per la decisione.
Ancora preliminarmente, si osserva che, nelle controversie di lavoro, è onere del lavoratore fornire la prova dell'esistenza del rapporto, della sua natura subordinata, della durata ed articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva oggetto di domanda, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata.
In punto di distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, neppure nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero-organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un c.c.suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
2. Ciò premesso, non v'è dubbio che, tra le parti del presente giudizio, sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, circostanza che si
3 ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, con specifico riguardo ai contratti di lavoro prodotti, nonché per pacifica ammissione di parte resistente.
Ed invero, nel rapporto del D. S. dell'Istituto, affoliato in atti, si legge: “…la SI.ra Parte_1
, all'epoca dei fatti contestati, risultava titolare in qualità di collaboratore scolastico presso
[...]
l'ISIS “De Sanctis-D'Agostino” di Avellino;
1 -in data 05-09-2022 (all.1) la SI.ra Parte_1 risultava essere collocata in aspettativa, senza assegni , ai sensi dell'art.59 del CCNL dal 05-09-2022 al 30-06-2023; 2 -in data 05-09-2022 (all.2) il sottoscritto DS produceva il decreto di mantenimento senza assegni , ai soli fini giuridici, per la SI.ra dal 05-09-2022 al 30-06-2023 in Parte_1 qualità di collaboratore scolastico;
3 -in data 05-09-2022 (all.3) la SI.ra veniva Parte_1 nominata dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Avellino per n.12 ore all' IS Ruggiero II di Ariano Irpino e per n.18 ore a Nusco;
4 -in data 05-09-2022 (all.4) la SI.ra
, con nota indirizzata all' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Parte_1
Territoriale di Avellino, rinunciava alle n.12 ore presso l' IS Ruggiero II di Ariano Irpino;
5 -in data
13-09-2022 (all.5) la SI.ra veniva individuata quale destinataria di proposta di Parte_1 contratto individuale di lavoro , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.44 del CCNL del 29-11-2007 per il
Comparto Scuola, in quanto inserita nella graduatoria d'istituto 1°fascia ATA per il profilo professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e le veniva stipulato un contratto per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal
13-09-2022 al 20-09-2022; tale contratto veniva inviato alla Parte_2
per il controllo e relativo pagamento;
6 -in data 21-09-2022 (all.6) veniva stipulato un
[...] contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De
Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal 21- 09-2022 al 21-11-2022; tale contratto di proroga veniva inviato alla per il controllo e relativo Parte_2 pagamento;
7 -in data 23-11-2022 (all.7) veniva stipulato un contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal
22- 11-2022 al 21-02-2023; tale contratto di proroga veniva inviato alla Parte_2
per il controllo e relativo pagamento;
8 -in data 22-02-2023 (all.8) veniva stipulato
[...] un contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De
Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal 22- 02-2023 al 17-03-2023; tale contratto di proroga veniva inviato alla per il controllo e relativo Parte_2 pagamento;
9 -in data 20-03-2023 (all.9) veniva stipulato un contratto di proroga per supplenza breve in qualità di assistente amministrativo presso l'ISIS De Sanctis-D'Agostino di Avellino per n.18 ore dal 18- 03-2023 al 30-06-2023; tale contratto di proroga veniva inviato alla
[...]
per il controllo e relativo pagamento. 10-in data 23-03-2023 (all.10) Parte_2 questa istituzione scolastica richiedeva chiarimenti alla Parte_2 circa i pagamenti spettanti alla SI.ra . In virtù di quanto riportato e documentato Parte_1 con i relativi allegati, si ritiene che questa istituzione scolastica abbia già provveduto e predisposto quanto risulti di propria competenza circa tutti gli atti idonei per il pagamento di quanto effettivamente dovuto alla SI.ra ”. Parte_3
In particolare, si riscontra che la SI.ra è stata assunta con Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 5.9.2022, con orario di lavoro
4 articolato su 18 ore settimanali, e con trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo le vigenti tabelle contrattuali.
Tale incarico di supplenza breve presso l'Istituto Tecnico Agrario di Avellino è stato prorogato più volte ed è cessato addì 30.6.2023.
Trattasi di completamento orario rispetto all'altro incarico assunto presso l'Istituto di
Nusco, anch'esso per 18 ore settimanali, il tutto per 36 ore settimanali.
3. Ebbene, pacifico lo svolgimento dell'attività lavorativa di assistente amministrativo presso l'Istituto scolastico di Avellino, la controversia concerne la mancata corresponsione della retribuzione alla ricorrente, credito di cui risultano perciò provati i presupposti.
Come sopra anticipato, a norma dell'art. 2697 c.c., è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, ad esempio l'aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo, sicché la lavoratrice ricorrente non è tenuta a fornire la prova dell'inadempimento datoriale.
Nella fattispecie, l'articolazione territoriale del con documento prot. n. CP_9
2658/2023 ha chiarito che: “le non hanno alcuna operatività Parte_4 nell'emissione dei pagamenti del personale destinatario delle supplenze a brevi. Per detta tipologia di contratti, gestita, in-cooperazione applicativa-direttamente dalle Istituzioni Scolastiche, il pagamento viene effettuato, con specifica emissione speciale, sul portale NOIPA, previa autorizzazione da parte della scuola. A decorrere dal 1°setembre 2015, infatti, la procedura riguardante la gestione dei contratti del personale della scuola, è basata sulla cooperazione applicativa tra il sistema SIDI del CP_1 Contr CP_1
ed il sistema NOIPA del (nota n.°0002966 del 01/09/2015). Detta procedura, prevede che la trasmissione al sistema NOIPA, ai fini del pagamento, dei dati relativi ai contratti di supplenza breve stipulati, è effettuata direttamente dall'Istituzione Scolastica, attraverso il sistema CP_1 SIDI del ”.
In sostanza, la trasmissione dei dati relativi ai rapporti contrattuali a tempo determinato al sistema “NOIPA” doveva essere effettuata dall'Istituzione scolastica attraverso l'applicativo SIDI del Controparte_1
Verosimilmente, l'omessa comunicazione dei dati ha precluso la liquidazione della retribuzione e l'esecuzione dei pagamenti mensili.
Tuttavia, ritiene questo giudice che gli addotti problemi di natura tecnica non possano incidere sul diritto alla retribuzione della ricorrente, trattandosi di posizione giuridica tutelata con la norma immediatamente precettiva di cui all'art. 36 Cost. nonché, per il pubblico impiego, dall'art. 45 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui si dispone il rinvio alla contrattazione collettiva per l'individuazione dei trattamenti economici.
Invero, la prestazione di lavoro subordinato non solo deve essere sempre retribuita,
5 ma deve esserlo in misura tale da garantire il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e di sufficienza rispetto alle eSIenze vitali del lavoratore e della sua famiglia, criteri che, almeno in linea generale, possono ritenersi rispettati allorquando detta misura corrisponda ai minimali retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Altro criterio fondamentale ed inderogabile è quello contenuto nell'art. 2126 c.c., disposizione pacificamente applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato: anche nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro sia nullo o sia annullato, detta norma fa sempre salvo il diritto alla retribuzione, anche nel pubblico impiego, escluse le ipotesi, invero residuali, di illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, (Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2023, n. 15364: “Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell' art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta”).
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che il fattore impeditivo dedotto dalla resistente
P.A. non sia idoneo a paralizzare il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione, che spetta finanche nell'ipotesi di nullità del contratto di lavoro.
Peraltro, sul piano dell'obbligazione civilistica, l'art. 1218 c.c., applicabile al contratto di lavoro quale contratto comune, esclude la responsabilità del debitore per l'inadempimento solo in ipotesi di impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Invero, l'omesso invio dei dati sulla piattaforma telematica predetta costituisce un inadempimento all'obbligo di diligenza del datore di lavoro pubblico nell'assolvimento dell'obbligazione retributiva, di cui tale incombente è necessario presupposto nel procedimento liquidativo.
Peraltro, è finanche noto che l'impossibilità della prestazione deve essere tale da precludere definitivamente l'adempimento, circostanza difficilmente avverabile nel contesto delle obbligazioni retributive, quali obbligazioni pecuniarie.
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, non si riscontra né un fatto impeditivo del diritto né una impossibilità non imputabile della prestazione.
4. Pertanto, la domanda deve ritenersi fondata, e ciò sia in ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur.
Difatti, può essere condivisa la liquidazione operata in ricorso.
La lavoratrice ha dedotto di essere creditrice nei confronti del resistente CP_1 della somma di € 8.470,06, di cui € 7.859,86 a titolo di retribuzione mensile, ed in
6 specie € 226,80 a titolo di ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2022 ed € 383,40
a titolo di ratei di mensilità aggiuntiva del 2023.
Siffatta quantificazione non è stato oggetto di contestazione, men che meno specifica, da parte del , sicché l'entità della retribuzione rivendicata dalla lavoratrice CP_1 deve ritenersi provata.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”;
Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n. 15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nella fattispecie in controversia, come anticipato, il resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione del conteggio anzidetto, né tanto meno degli elementi della retribuzione mensile in esso indicati, sicché si è prodotto un risultato probatorio sul quantum vincolante per il giudice (Cassazione civile, sez. lav.,
18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la
7 contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
Del resto, la quantificazione operata dall'Amministrazione (€ 7.859,62) non tiene conto dei ratei di mensilità aggiuntiva domandati dalla lavoratrice, i cui importi (€
226,80 ed € 383,40), se sommati alla retribuzione conteggiata dal Ministero, determinano una somma di denaro (€ 8.469,82) pressoché sovrapponibile a quanto domandato (€ 8.470,06).
Di conseguenza, il va condannato al pagamento della somma di € 8.470,06. CP_1
Tale importo va inteso al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav.,
09/03/2020, n. 6639).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui il suindicato importo va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma lorda di CP_11 Parte_1
€ 8.470,06, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
2) condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 18.4.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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