Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
Qualora la convalida del fermo o dell'arresto sia stata effettuata da giudice funzionalmente incompetente (quale deve ritenersi quello che non sia individuato in relazione al luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto) e lo stesso giudice, previo interrogatorio del fermato o dell'arrestato, abbia emesso ordinanza applicativa di custodia cautelare disponendo nel contempo, avuto riguardo alla propria ritenuta incompetenza, la trasmissione degli atti al giudice competente per il procedimento, detta ordinanza ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p. ma l'interrogatorio, dovendo essere considerato nullo, non può valere ai fini del mantenimento della misura che venga eventualmente disposta, entro il termine di cui al citato art. 27, dal giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2008, n. 18861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18861 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/02/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 283
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2539/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EQ IN, nato il [...], e UN LE, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 2/11/2006 dal TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. SANTI CONSOLO, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore del UN AVV. PISANI MASSIMO, del Foro di Roma, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 settembre 2006 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona convalidava l'arresto di LA NG (colto in nella flagrante detenzione di circa 3 kg. di cocaina, occultata all'interno dell'autovettura da lui condotta) ed il fermo di NI IM, AJ LT e UN AL (i quali, nell'occorso, avevano viaggiato a bordo di un'altra autovettura, definita di "staffetta" alla prima) previo interrogatorio dei predetti, ed emetteva nei loro confronti ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, dichiarando contestualmente la propria incompetenza, dovendo il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (di importazione e trasporto illeciti di sostanza stupefacente) ritenersi consumato in territorio di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Torino.
Su richiesta del competente Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino emetteva in data 13 ottobre 2006, nel rispetto del termine previsto dall'art. 27 c.p.p., ordinanza applicativa della medesima misura custodiale nei confronti dei suddetti indagati per il delitto di cui in contestazione. Avverso l'ordinanza del G.I.P. torinese proponevano istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., con separati atti, il AJ e UN, deducendo entrambi l'incompetenza ratione loci del giudice di Ancona in ordine alla convalida ex art. 390 c.p.p. dei loro rispettivi fermi, (operati in territorio comunale di IT RC, ricadente sotto la giurisdizione del Tribunale di Macerata), con conseguente nullità dell'ordinanza applicativa della misura emessa da quel giudice e degli interrogatori dallo stesso effettuati in sede di udienza di convalida dei fermi.
Tale nullità, secondo i ricorrenti, si comunicava alla successiva ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino quanto meno sotto il profilo della mancata reiterazione, da parte del giudice ritenuto competente ex art. 27 c.p.p., degli interrogatori resi dai due indagati odierni ricorrenti in sede di udienza per la convalida dei rispettivi provvedimenti di fermo, essendo nel caso di specie un nuovo interrogatorio dei predetti tanto più necessario, ex art. 294 c.p.p., in quanto il giudice ad quem aveva riprodotto la motivazione dell'ordinanza emessa dal giudice a quo con argomentazioni integrative e con la indicazione di nova indiziari (questi ultimi in particolare concernenti l'utilizzo di tracciati e tabulati telefonici relativi all'apparecchio in uso al NI nonché il contenuto dell'interrogatorio reso al P.M. dal LA NG).
I richiedenti il riesame deducevano poi, nel merito, la debolezza ed equivocità dell'impianto accusatorio basato sulla chiamata in correità operata dal LA nei loro confronti, l'assenza di evidenze indiziarie a carico del AJ e l'estraneità del UN, solo casualmente presente sull'autovettura che era stata controllata alla uscita autostradale di IT RC, e da ritenersi, tutt'al più, mero connivente.
Il Tribunale del riesame di Torino, riunite le istanze, emetteva il 2 novembre 2006 ordinanza confermativa di quella impugnata, motivando la propria decisione come segue. Quanto alla prima delle proposte eccezioni a carattere preliminare, avendo la difesa dei coindagati presentato ricorso per cassazione, sulla base degli stessi motivi, contro l'ordinanza emessa dal G.I.P. di Ancona dichiaratosi incompetente, altro il Giudice del riesame dell'ordinanza emessa successivamente, ex art. 27 c.p.p. dal competente G.I.P. torinese non poteva esprimere se non una valutazione incidenter tantum e di breve momento.
Il Tribunale rilevava pertanto, in punto di diritto, che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha percorso, nel tempo, un iter di progressiva affermazione dell'autonomia dei procedimenti (e dei provvedimenti conclusivi) della convalida ex art. 390 c.p.p. e della cognizione cautelare ex artt. 273 e ss., e che è prevalente, allo stato, la (condivisa dal Tribunale) tesi "autonomista", alla luce della quale il vizio di incompetenza per territorio ad emettere l'ordinanza di convalida dell'atto privativo o restrittivo della libertà personale non si riverbera sull'ordinanza custodiate resa dal giudice territorialmente competente all'adozione del provvedimento cautelare ratione loci commissi delicti. Residua tuttavia - osservava il Tribunale - una frangia di perdurante oscillazione circa la validità o meno dell'interrogatorio degli indagati eseguito dal giudice incompetente (sia in relazione alla convalida sia in relazione al luogo di consumazione del reato) il quale abbia trasmesso gli atti al giudice competente ex art. 27 c.p.p. il quale, a sua volta, abbia emesso nei termini un'ordinanza cautelare riproduttiva ed espressamente confermativa di quella del giudice a quo.
Al riguardo, il Tribunale del riesame affermava che, essendo tale secondo provvedimento pacificamente dotato di autonomia strutturale rispetto al primo, e non essendo al giudice ad quem imposto da alcuna norma di sindacare i presupposti di legittimità della convalida ed il riverberarsi di eventuali vizi derivati sull'interrogatorio, in quanto la relativa valutazione spetta al giudice di legittimità, del tutto legittimamente il G.I.P. torinese, investito ex citato art. 27 c.p.p. nella piena regolarità formale e tempistica afferente al mini-
procedimento disegnato dalla predetta norma, aveva correttamente evitato di procedere ad una inutile rinnovazione dell'interrogatorio degli indagati.
Ed il giudice del riesame non era tenuto a pronunciarsi su questioni esulanti, per scelta legislativa, dai limiti della propria cognizione ex art. 309 c.p.p. (essendo comunque irrilevante, per l'emanazione della prima misura cautelare interinale, che il giudice a quo avesse o meno competenza territoriale su Macerata, nella circoscrizione del cui Tribunale erano stati fermati il AJ LT ed il UN AL - su Fermo - territorio nel cui ambito era avvenuto l'arresto del LA NG - ovvero su Ancona).
Quanto al secondo dei due dedotti profili di censura concernenti la mancata rinnovazione, da parte del giudice ritenuto competente ex art. 27 c.p.p. degli interrogatori de quibus effettuati in sede di udienza di convalida ed assumenti anche la valenza di interrogatori di garanzia previsti dall'art. 294 c.p.p., il Tribunale del riesame affermava che tale obbligo sarebbe ricorso in capo al suddetto giudice, dopo che questi aveva emesso la (seconda) ordinanza custodiale, soltanto ove la medesima fosse stata fondata (anche) su di un quid novi attinente alla contestazione od alla configurazione concreta delle esigenze cautelari, ma tale situazione non ricorreva nel caso concreto in esame, atteso che l'impianto accusatorio era rimasto, davanti al giudice ritenuto competente ex art. 27 c.p.p., integro ed immutato rispetto alla situazione presente avanti il giudice di Ancona, e ciò sia dal punto di vista del quadro indiziario sia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274 c.p.p. Invero, gli interrogatori resi dagli indagati erano stati esaminati solo con dettaglio leggermente maggiore al fine di porre in luce contrasti e contraddizioni già rilevati in sintesi dal giudice a quo;
alle dichiarazioni rese dal LA nel suo sopravvenuto interrogatorio davanti al P.M. era stata riconosciuta una valenza neutra rispetto alle contestazioni già sottoposte alla difesa personale e tecnica dei coindagati, e le dichiarazioni medesime erano state utilizzate come strumento di verifica sostanzialmente disatteso in quanto ritenute inattendibili (giudizio, questo, condiviso dal Collegio del riesame, il quale ravvisava il contrasto inconciliabile delle medesime - indubbiamente interessate e frutto di una strategia elaborata a seguito della notificazione dell'ordinanza cautelare e volta a modificare la propria versione dei fatti per fomentare l'equivocità della posizione del UN e per scagionare il fratello LG IM - con le più coerenti e ripetute dichiarazioni della moglie di quest'ultimo, OR). Ancora, tracciati e tabulati non risultavano utilizzati ex novo nella valutazione giudiziaria, essendo già stati trasmessi tutti i relativi atti al G.I.P. di Ancona il quale, così come quello di Torino, aveva limitato la propria cognizione al riscontro delle operazioni investigative in atti.
L'eccezione in esame non poteva ritenersi fondata neppure con riguardo alla produzione e valutazione successiva da parte del solo giudice torinese della sopravvenuta scoperta della contraffazione del passaporto greco detenuto dal UN (del quale, dunque, non era dato conoscere la reale identità), atteso che tale circostanza, dedotta e valutata, non aveva comportato alcuna contestazione suppletiva o modificativa (dal punto di vista indiziario), ne' una modificazione qualitativa delle esigenze cautelari (non la implementazione o trasmigrazione da una tipologia all'altra delle esigenze contemplate nelle diverse lettere dell'art. 274 c.p.p., ne' una modificazione endogena del singolo tipo di inquinamento probatorio o di reiterazione semplice, specifica o a mezzo di armi ed altri strumenti violenti, a fini eversivi o terroristici); in definitiva, il suddetto novum aveva semplicemente rafforzato la valutazione relativa al mantenimento della misura estrema in atto. Nel merito, i giudici del riesame ritenevano corretta e condivisibile la disamina indiziaria condotta nell'ordinanza custodiale, descrittiva dei plurimi indizi gravi di colpevolezza per il delitto di "trasporto scortato" della notevole quantità di sostanza stupefacente che era stata sequestrata, indizi rinvenibili nel contenuto della comunicazione della notizia di reato e dei verbali di arresto e di sequestro, nell' assunzione di spontanee dichiarazioni e di sommarie informazioni testimoniali ed, infine, nella estrazione di tracciati e tabulati telefonici. Invero, secondo la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile, ed insuscettibile di ricostruzioni alternative altrettanto ragionevoli, LG, AJ e UN, partiti dall'Olanda con l'autovettura Wolkswagen Passat del primo, avevano contattato in Francia, nei pressi di Troyes, LA NG (fratello di LG agente sotto mentite spoglie) per affidargli l'incarico di trasportare a bordo della propria autovettura Citroen Xsara 3 kg. di "bianca" (come da dichiarazioni rese a s.i.t. dal LA), cioè di cocaina, fino a IT RC (al fine verosimile di imbarcarla verso la Grecia, come desumibile dal sequestro di un passaporto greco contraffatto intestato al UN), utilizzando il metodo della cd. "staffetta", e cioè venendo il vettore scortato dall'autovettura in uso agli altri tre indagati onde essere prontamente avvertito di eventuali pericoli di individuazioni e ricevere suggerimenti sui percorsi più sicuri.
Il LA, allettato dalla promessa di un corrispettivo di 6000,00 Euro, aveva accettato la proposta, e per dare meno nell'occhio aveva convocato per l'immediato viaggio verso IT, con transito nel territorio italiano attraverso il confine di Bardonecchia, anche la moglie ed il figlio di sette anni.
Le due autovetture, partite insieme per l'Italia il 27 settembre 2006 verso le ore 14,00 (così dichiarato dalla OR, moglie del NJ, alternatasi con questo alla guida) avevano proceduto (come affermato dalla predetta) "più meno insieme mantenendo contatti telefonici" (come emerso dai tabulati e dalle spontanee dichiarazioni del LA), ed alle prime ore del mattino del giorno successivo l'autovettura del NJ era stata controllata presso l'uscita autostradale di Porto San Giorgio.
La citata autovettura di staffetta, "pulita" - individuata unitamente a quella del LA in prossimità di Pesaro dagli operanti di p.g. i quali erano da giorni sulle tracce degli indagati nell'ambito di una più vasta operazione - era uscita a IT RC ove era predisposto un visibile presidio di controllo, e, secondo quanto percepito dagli operanti e dichiarato dalla OR (nonché successivamente dal LA), i coindagati che si trovavano a bordo della suddetta autovettura, seguiti pedissequamente dall'altro veicolo, avevano prontamente avvertito LA del pericolo di incorrere in un controllo, invitandolo ad uscire al successivo svincolo autostradale (Fermo-Porto San Giorgio), come di fatto era avvenuto.
Due pattuglie "parallele" avevano proceduto a fermare le autovetture e ad accompagnare "i fermati" presso gli uffici di p.g. ubicati in Ancona, ove, a seguito di più approfondite ricerche, era stato reperito lo stupefacente occultato sotto il sedile posteriore dell'autovettura del LA, il quale ultimo aveva spontaneamente indicato negli altri tre individui che erano presenti in stato di fermo i mandanti del trasporto illecito (in particolare, LG quale latore della proposta, AJ quale detentore materiale del pacco, da questi consegnato a LG nel momento stesso del raggiunto accordo, e UN (sia pur non indicato per nome dal LA) quale persona che era stata attivamente presente nell'intero arco temporale decorso dalla proposta di esecuzione dell'incarico fino al fallimento della operazione intrapresa.
Che si fosse trattato di quegli stessi personaggi presenti senza soluzioni di continuità sia al momento della traditio della merce sia al momento dei paralleli controlli di p.g. era - secondo il Tribunale - ipotesi altamente verosimile in assenza di qualsiasi elemento fattuale o spunto di indagine dedotto dalla difesa che fossero capaci di instillare un ragionevole dubbio di avvenuta modificazione in itinere della composizione soggettiva della triade viaggiante a bordo dell'auto "staffetta" in compagnia di LG, avendo inoltre la OR dichiarato che i tre soggetti a bordo della Wolksvagen erano sempre gli stessi e si alternavano alla guida, come percepito in occasione di plurimi passaggi reciproci. Il AJ, individuato per nome dal LA quale parte attiva nel conferimento dell'incarico di trasporto, aveva apportato un contributo rilevante ex art. 110 c.p. che andava oltre la mera presenza rafforzativa del proposito criminoso del LG, e sussistevano nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza (percezione della Polizia Giudiziaria riportata in verbale fidefacente, sommarie informazioni testimoniali della OR, tabulati e tracciati telefonici, sequestro della droga e degli altri documenti a bordo) da considerarsi autonomi ed estranei rispetto alla chiamata in correità operata nei suoi confronti dal LA, chiamata la cui disamina in relazione ai riscontri esterni aveva, dunque, una rilevanza residuale, inerente alla dosimetria della pena irroganda in correlazione al ruolo concorsuale concreto. Quanto al UN valeva il medesimo ragionamento svolto in ordine alla posizione del AJ, essendo inattendibile la versione difensiva secondo la quale egli avrebbe soltanto chiesto per telefono un passaggio al suddetto amico AJ, avrebbe ignorato il fine del viaggio ed avrebbe dormito per quasi tutta la durata del medesimo;
invero nessuna traccia di tale contatto telefonico era emersa in atti (non supportata da un minimo di documentazione ne' dall'esame dei tabulati afferenti all'utenza del AJ la tesi di una chiamata fatta da una cabina telefonica, tanto più che UN era in possesso di un telefono cellulare).
Sussistevano inoltre le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c) nei confronti di entrambi gli indagati instanti per il riesame, posto che sia il UN - il quale appariva essere residente in Grecia sulla base di un documento falso, aveva contattato telefonicamente corrispondenti tedeschi e non era stato in grado di spiegare la propria presenza sui territori francese ed italiano - sia il AJ - la cui asserita situazione familiare con stabile residenza sul territorio marchigiano non era stata sufficientemente allegata in atti - erano indubbiamente in grado, se liberi, di far perdere le proprie tracce, e considerato che essi erano entrambi coinvolti in schemi organizzativi transnazionali del narcotraffico relativo a quantità notevoli di droga. Inoltre, il AJ era gravato da precedenti per reati contro la persona nonché da un episodio della stessa indole commesso sotto altre generalità, ed il UN era soggetto dimostratamente trasgressivo e inaffidabile per l'abitudine di fornire false generalità e di utilizzare documenti contraffatti. L'estrema gravita di dette esigenze, non fronteggiabili con l'uso di misure meno afflittive (assenti, comunque, richieste specifiche in tal senso da parte delle difese) conduceva a condividere la scelta della misura inframuraria operata dal giudice di prime cure. Avverso l'ordinanza sin qui descritta hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, il AJ a mezzo del proprio difensore e, personalmente, il UN.
Il difensore di RA LT ha allegato al ricorso la memoria difensiva presentata a sostegno della richiesta di riesame, nella quale aveva dedotto quanto segue.
1) Violazione dell'art. 27 c.p.p.. In territorio di IT RC era stato eseguito il fermo del Beqjrai, e non già un semplice controllo dell'autovettura sulla quale costui era trasportato, donde la incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari il quale aveva provveduto a convalidare il fermo, incompetenza che aveva reso non applicabile il principio di cui all'art. 27 c.p.p.. 2) Violazione degli artt. 27 e 392 c.p.p., in quanto la invalidità dell'interrogatorio effettuato in sede di convalida da giudice incompetente avrebbe dovuto indurre il giudice ritenuto competente a procedere ad un nuovo interrogatorio - tenuto anche conto della sopravvenienza di nuovi elementi (tabulati telefonici, nuove dichiarazioni rese da LA NG) - la cui mancata effettuazione ha comportato la nullità dell'ordinanza oggetto di riesame. 3) Insussistenza di gravi indizi di colpevolezza,in quanto gli stessi sono stati rinvenuti, nei confronti del Beqjrai unicamente in una chiamata di correo operata dal coindagato LA rimasta priva di riscontri, in un contesto nel quale non sono stati neppure operati quei controlli di attendibilità, personale del dichiarante, intrinseca della dichiarazione ed, appunto, estrinseca della stessa attraverso riscontri che la giurisprudenza di legittimità ritiene debbano essere effettuati ex art. 192 c.p.p., comma 3, seguendo un preciso ordine logico sequenziale (Cass. Sezioni Unite 21-10-1992, n. 1653, Marino ed altri: "In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, a mente del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa".
Orbene, secondo il ricorrente, la chiamata in correità operata dal LA nei suoi confronti non reggeva al vaglio di attendibilità in quanto costui, arrestato perché trovato in possesso dello stupefacente,aveva dapprima rivolto accuse nei confronti del LG, poi le aveva ritrattate e ne aveva mosse nei confronti del AJ, in un contesto nel quale difettava in atti la prova di contatti tra LA ed il ricorrente, mentre erano accertati quelli intercorsi tra il chiamante ed il NI (come da dichiarazione della moglie del LA), dovendosi inoltre ritenere del tutto illogico l'affidamento di un "delicato incarico" a soggetto mai incontrato ne' contattato in precedenza;
donde la non spontaneità e la mancanza di genuinità delle dichiarazioni accusatorie del LA, accompagnate dall'interesse di questi a distogliere le indagini dalla propria persona e ad assecondare gli inquirenti per conseguire vantaggi processuali.
3) Eccessiva gravosità della misura applicata, atteso che i precedenti penali richiamati dal Pubblico Ministero erano non specifici nonché risalenti nel tempo, e la condotta successivamente tenuta dal ricorrente era stata tale da escludere ogni pericolo di fuga (comunque ovviabile con applicazione di altra misura meno gravosa, come quella degli arresti domiciliari) ed il pericolo di reiterazione del reato Tanto premesso, lo stesso difensore ha nuovamente dedotto con il ricorso, in primo luogo, la violazione degli artt. 27 e 302 c.p.p. per le medesime ragioni evidenziate nella suddetta memoria difensiva, ulteriormente specificando che l'obbligo di procedere a nuovo interrogatorio del AJ si imponeva non soltanto per effetto della inidoneità a fungere da valido interrogatorio ex art. 294 c.p.p. di quello avvenuto nella udienza per convalida del fermo avanti il G.I.P. di Ancona funzionalmente incompetente, ma anche in ragione del fatto che l'interrogatorio reso da LA NG al Pubblico ministero in data 9 ottobre 2006 - nel corso del quale la versione del fatto era stata modificata accusando il AJ e non più il LG - aveva comportato una modifica del quadro indiziario e delle esigenze cautelari nei confronti del primo, con il conseguente onere di procedere ad un nuovo interrogatorio (di garanzia) nei confronti del predetto AJ per consentirgli di difendersi da tale accusa mossa nei suoi confronti. Il ricorrente ha dedotto, altresì, carenza e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, affermando che i valorizzati tracciati telefonici e sequestro dello stupefacente e documenti rinvenuti a bordo dell'autovettura Wolkswagen sono stati illogicamente inclusi, nell'ordinanza gravata di ricorso, nel novero dei gravi indizi di colpevolezza sotto l'aspetto di riscontri della chiamata in correità, pur in assenza di prova di contatti fra il predetto ricorrente ed il LA (trasportatore della sostanza) e pur in un contesto nel quale tabulati e tracciamenti non concernevano l'utenza telefonica in uso al AJ, bensì quella del GI, proprietario dell'autovettura sulla quale il ricorrente si era trovato.
Un terzo ed ultimo mezzo di annullamento dedotto dalla difesa di AJ LT attiene alla violazione dell'ari 274 c.p. ed alla motivazione, definita carente ed illogica, resa in punto di esigenze cautelari.
Il ricorrente evidenzia, al riguardo, la insussistenza del pericolo di fuga e di quello di reiterazione di delitti dello stesso tipo posto che: a) era documentalmente provata la stabile residenza del AJ nel comune di IT RC;
b) i precedenti penali del medesimo, richiamati dal Tribunale, sono risalenti nel tempo e, quanto al valorizzato "episodio della stessa indole", è intervenuto decreto di archiviazione del G.I.P. Tribunale di Macerata, prodotto nella udienza del novembre 2006.
Il UN ha anch'egli dedotto, in primis, violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 390, 391, 294 e 302 c.p.p., osservando quanto segue. L'autovettura Citroen condotta da LA NG, al cui interno era stato rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, era stata controllata alle ore 02,20 del 28 Ottobre 2006 in località Fermo-Porto San Giorgio, con conseguente arresto in flagranza del predetto LA, e l'autovettura Volkswagen occupata dal RA e dal UN era stata sottoposta a controllo dieci minuti prima, in prossimità del casello autostradale di IT RC, dopo di che si era proceduto al fermo di polizia giudiziaria dei predetti, fermo che era stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Ancona, previo interrogatorio dei medesimi.
Lo stesso giudice aveva emesso nei confronti dei due suddetti indagati il 30 Ottobre 2006 ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere ed aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e disposto la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Torino il quale ultimo, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, aveva applicato la medesima misura, ai sensi dell'art. 27 c.p.p, ma non aveva proceduto ad un nuovo interrogatorio degli indagati. Ad avviso del ricorrente il giudice di Ancona era "funzionalmente" incompetente a convalidare il suo fermo (tale specifica competenza spettando al Giudice per le indagini preliminari di Macerata), donde la nullità non soltanto dell'interrogatorio da detto giudice effettuato in sede di udienza di convalida del fermo, ma anche quella - per violazione dell'art. 294 c.p.p. - di ambo le ordinanze custodiali, con conseguente perdita dell'efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. Il Collegio investito del riesame aveva disatteso la relativa eccezione propostagli richiamando un indirizzo giurisprudenziale (quello dell'autonomia dei procedimenti di convalida ex art. 390 c.p. e di cognizione cautelare ex artt. 273 e segg. c.p.p.) tutt'altro che incontroverso in giurisprudenza, avendo la Sezione 3^ della Corte di cassazione, in sentenza 10-3-1999, n. 1018, IC, affermato, in una fattispecie analoga a quella in esame nella presente vicenda, che "Nel caso in cui l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo sia tenuta da un giudice incompetente territorialmente, ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 1, non solo l'eventuale ordinanza di convalida costituisce un provvedimento nullo, ma tale deve considerarsi anche l'ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare ex art. 291 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che non possono trovare applicazione i principi, di cui all'art. 27 c.p.p., della protrazione della proroga legale di efficacia della misura e della conservazione degli atti assunti da giudice incompetente. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato dal giudice della convalida del fermo incompetente territorialmente ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 1 non può essere considerato valido ed efficace -
quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. - per il mantenimento o la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente in ordine alla stessa". Soltanto ove il fermo fosse avvenuto in territorio di competenza del Giudice per le indagini preliminari anconetano avrebbe trovato applicazione l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza 14-7-1999, n 17, AL (espressiva, osserva questa Corte, del citato principio "autonomista" laddove afferma che " Le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, ne' sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida") secondo il quale "quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p.". In definitiva - afferma il ricorrente, ripetendo quanto si legge nella citata sentenza IC - la competenza "eccezionale" del giudice incompetente non può essere artificiosamente creata in violazione dei precisi obblighi imposti dagli artt. 386, 390 e 391 c.p.p., se non calpestando il principio del "giudice naturale", e nel caso di specie non soltanto i soggetti fermati o arrestati sono stati posti dalla polizia giudiziaria, in violazione dell'art. 286 c.p.p., a disposizione del P.M. di Ancona anziché di quello di Macerata, e non soltanto il detto P.M. ha chiesto, in violazione del disposto dell'art. 290 c.p.p., la convalida degli operati fermi a tale giudice incompetente, ma quest'ultimo ha tenuto le udienze di convalida interrogando i fermati e l'arrestato (interrogatori da considerarsi tamquam non essent).
Inoltre, il ricorrente sottolinea come erroneamente il tribunale del riesame abbia ritenuto che al giudice ad quem non fosse imposto di sindacare i presupposti di legittimità della convalida ed il riverberarsi degli eventuali vizi derivati sull'interrogatorio (pendente sul punto ricorso per cassazione) e che il competente giudice di Torino fosse esonerato dal rinnovare gli interrogatori in mancanza di elementi nuovi attinenti alla contestazione od alla configurazione concreta delle esigenze cautelari: al contrario, invalido ed inefficace quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. quello effettuato dal giudice della convalida del fermo, e non seguito interrogatorio da parte del G.I.P. di Torino, si è verificata la perdita di efficacia della custodia a norma dell'art.302 c.p.p., con conseguente obbligo di scarcerazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del presente giudizio di legittimità - avente ad oggetto esclusivamente i ricorsi proposti da AJ LT e UN AL avverso l'ordinanza emessa in data 2 novembre 2006 dal tribunale di Torino, reiettiva della richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. del provvedimento applicativo ai predetti della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 13 ottobre 2006 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, territorialmente competente a conoscere del delitto per il quale i predetti AJ e UN sono sottoposti alle indagini - la Sezione l di questa Corte ha, con separate sentenze pronunciate in data 25 ottobre 2007 e depositate il 5 dicembre dello stesso anno, annullato con rinvio per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Macerata le ordinanze di convalida - emesse in data 30 settembre 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona - dei provvedimenti di fermo adottati (nella vicenda che occupa oggi questa Corte) nei confronti dei predetti AJ e UN, ai quali tale giudice ebbe ad applicare, all'esito della udienza di convalida, la misura cautelare della custodia in carcere, dichiarandosi incompetente in ragione del locus commissi delicti e conseguentemente disponendo la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, il quale ha provveduto a norma dell'art. 27 c.p.p.. La Sezione 1^ di questa Corte ha affermato, nelle sopra citate sentenze di annullamento con rinvio delle ordinanze di convalida dei fermi de quibus, quanto segue. Agli effetti dei criteri di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1, quanto alla corretta determinazione della competenza territoriale del G.I.P. al quale il P.M. indirizza la richiesta di convalida del fermo (o dell'arresto), il riferimento è espressamente operato al "luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito", luogo che, nella specie, si individua "in prossimità del casello autostradale di IT RC", essendo del tutto irrilevante il luogo di redazione del verbale di fermo (nella specie, Ancona) e rilevando, invece, il luogo di privazione della libertà personale accertato nel predetto verbale, neppure valendo a modificare la competenza nei termini erroneamente ritenuti dal G.I.P. anconetano la successiva perquisizione operata in Ancona sul veicolo che trasportava la droga oggetto dell'imputazione, ne' la circostanza che in detta città fossero state acquisite le dichiarazioni accusatorie di un coindagato;
la competenza del giudice della convalida è, infatti, inderogabile, così come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche avuto riguardo ai significativi e determinanti effetti, tracciati dall'art. 390 c.p.p., comma 3, ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al citato art. 390 c.p.p., comma 1, sulle condizioni legittimanti la perdurante efficacia del fermo (e dell'arresto). Nelle citate recenti decisioni del Giudice di legittimità è stato, dunque, dunque affermato, senza che ciò sia, pertanto, oggi più discutibile - che le ordinanze di convalida dei fermi degli odierni ricorrenti sono stati adottati da un giudice incompetente a provvedere ex art. 390 c.p.p., il che emerge, del resto, in modo incontroverso anche dagli atti del procedimento interessato dai ricorsi avverso l'ordinanza del tribunale del riesame de qua.
Tanto premesso, questo Collegio deve porsi, in primo luogo, il problema della ammissibilità del motivo di ricorso (che ha, come si vedrà in seguito, le connotazioni di una censura che, ove fondata, assorbirebbe tutte le altre) con il quale è stata dedotta la inefficacia della misura cautelare applicata con l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torino impugnata davanti al Tribunale del riesame il cui provvedimento è oggetto dell'odierno ricorso. Ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 17 aprile 1996, n. 1812, Moni), le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare previste nel Titolo 1^ del Libro 4^ del codice di rito non intaccano la intrinseca legittimità del provvedimento e quindi debbono essere proposte non al Tribunale del riesame, ma al giudice di merito attraverso la richiesta di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p., da decidersi con ordinanza, prima appellabile ex art. 310 c.p.p., indi ricorribile ai sensi del successivo art. 311 c.p.p.. Va tuttavia rilevato che, con la stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno ribadito la vis actractiva del ricorso per cassazione, con radicamento della competenza del giudice di legittimità, quando, come nel caso posto all'esame di questo Collegio, oltre alla inefficacia vengano prospettate questioni relative alla legittimità del provvedimento. Ciò considerato, il motivo di gravame suddetto deve essere ritenuto ammissibile.
Una volta compiuto tale doveroso esame e risolto in senso affermativo il tema concernente l'ammissibilità o meno del motivo di gravame de quo, va quanto segue La sentenza (citata dal ricorrente UN) della sezione 3^ della Corte di cassazione 11 marzo 1999, n. 1018, IC, concerne il ricorso per cassazione proposto avverso ordinanza del tribunale del riesame, confermativa di misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di tale IC Cela, persona sottoposta alle indagini per delitto commesso in Milano. Costui, pur essendo stato "fermato" in detta città, era stato portato, per la convalida, avanti alle Autorità giudiziarie di Bergamo, incompetenti sia in ordine al procedimento ex artt. 390 e 391 c.p.p., sia in relazione al reato ipotizzato, dopo di che il G.I.P. di Bergamo, interrogato lo IC, non aveva convalidato il fermo (avendo rilevato la propria incompetenza territoriale) ma aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, ex art. 291 c.p.p., comma 2, dichiarandosi territorialmente incompetente e trasmettendo gli atti al suo omologo milanese, il quale tempestivamente aveva emesso nuova ordinanza custodiale ex art. 27 c.p.p., senza procedere allo l'interrogatorio di garanzia. Nella
citata sentenza il giudice di legittimità ha rilevato essere stati proposti, con il ricorso per cassazione, due distinti temi:
1) se il giudice non competente per la convalida dell'arresto o del fermo (in relazione al luogo di esecuzione dell'atto coercitivo da parte della polizia giudiziaria) possa applicare una misura cautelare ex art. 291 c.p.p., comma 2;
2) se l'interrogatorio, effettuato in sede di convalida dal giudice incompetente ratione loci, possa non essere reiterato dal giudice competente, in sede di riapplicazione della misura, ex art. 27 c.p.p.. A tali quesiti è stata data, nella sentenza in esame, la seguente risposta.
1) Quando l'udienza di convalida dell'arresto sua tenuta da giudice incompetente ratione loci ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 1, (norma che indica il giudice funzionalmente, ed inderogabilmente, competente per la convalida dell'arresto o del fermo), non solo l'eventuale ordinanza di convalida costituisce un provvedimento nullo, ma tale deve considerarsi anche l'ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare ex art. 291 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che non possono trovare applicazione i principi (di cui all'art. 27 c.p.p.) della protrazione della proroga legale di efficacia della misura e della conservazione degli atti assunti da giudice incompetente. In definitiva, la competenza "eccezionale" del giudice incompetente non può essere artificiosamente creata in violazione dei precisi obblighi imposti dagli artt. 386, 390 e 391 c.p.p., se non calpestando il principio del giudice naturale, cardine dell'ordinamento.
2) L'interrogatorio del fermato in sede di udienza di convalida celebrata nella specie dal giudice per le indagini preliminari funzionalmente incompetente deve essere considerato tamquam non esset per gli effetti che interessano la questione in esame vano;
esso non può essere considerato valido ed efficace - quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. - per il mantenimento o la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente in ordine alla stessa. Ove il giudice della convalida del fermo fosse stato competente a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1 non vi sarebbe stato bisogno della rinnovazione del provvedimento custodiale da parte del giudice competente a conoscere del reato in oggetto (invero, nel caso di misure cautelari disposte dal G.I.P. del luogo dell'arresto o del fermo non si è in presenza di un intervento surrogatorio o d'urgenza, bensì dell'esercizio di giurisdizione da parte di organo competente, con esclusione dell'operatività del disposto dell'art.21 c.p.p.: Sez. 2^, 16 ottobre 1997, n. 1286, Ciotola;
Sez. 5^, 11
febbraio 1994, n. 180, De Masi), e nella predetta ipotesi, dunque, non sarebbe stato necessario, da parte del giudice che ha rinnovato l'ordinanza impositiva della misura, neppure un ulteriore interrogatorio di garanzia dell'indagato, dovendosi ritenere l'interrogatorio effettuato da parte del giudice della convalida valido ed efficace purché, appunto, effettuato nel rispetto della competenza di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1. Non essendo tale competenza stata rispettata nel caso in esame, l'interrogatorio dell'indagato in sede di udienza per convalida del fermo non poteva valere come valido interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., donde - non reiterato l'interrogatorio da parte del giudice che aveva emesso ai sensi dell'art. 27 c.p.p. nuova ordinanza applicativa di misura custodiale - la perdita di efficacia della custodia, ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. Di diverso avviso rispetto ai principi di diritto enunciati nella decisione sopra richiamata è stata la stessa sezione 3^ della Corte di cassazione nella successiva sentenza 4 dicembre 2000, n. 3550, Lleshaj ed altro.
Va subito rilevato che la sentenza n. 3550/200 riguarda, a differenza di quella 1018/1999 (che si è pronunciata su di un ricorso avverso ordinanza reiettiva del riesame di provvedimento custodiale) una fattispecie nella quale i due soggetti indagati avevano proposto separati ricorsi per cassazione avverso ordinanza di convalida dell'arresto emessa dal giudice per le indagini preliminari di La Spezia, ricorsi nei quali si era dedotta, tra l'altro, la violazione dell'art. 390 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 25 Cost., poiché l'arresto era stato operato in Marina di Carrara, sicché competente territorialmente era il G.I.P. del Tribunale di Massa. La sentenza AJ ed altro, con la quale è stata annullata senza rinvio l'impugnata ordinanza di convalida, presenta aspetti di indubbio interesse ai fini della decisione rimessa a questo Collegio laddove il giudice di legittimità - nell'affermare che l'adottata statuizione non comportava la rimessione in libertà degli indagati, non perdendo di validità la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice dei luoghi di commissione dei delitti contestati - ha preso in esame la sentenza IC dichiarando di non condividerne i dieta, innanzitutto perché, a differenza di quanto ivi affermato, non può configurarsi una "competenza funzionale" del giudice della convalida a disporre la misura cautelare coercitiva, e non può quindi ritenersi, in caso di mancato rispetto del criterio determinativo della competenza ex art. 390 c.p.p., una nullità derivata di quest'ultimo provvedimento.
Inoltre - si legge ancora nella motivazione della sentenza in esame - l'orientamento largamente maggioritario sostiene che permane la validità dell'interrogatorio di garanzia, effettuato dal giudice della convalida dichiaratosi successivamente incompetente, qualora il provvedimento emesso si fondi sugli stessi elementi e riguardi i medesimi reati contestati nella precedente ordinanza cautelare, giacché secondo quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77 del 1997) e dalle sezioni unite della Corte di cassazione 8
aprile 1998 n. 4, Sassosi), il predetto interrogatorio ha ad esclusivo oggetto la verifica, da parte del giudice, della sussistenza e del permanere delle condizioni legittimanti la custodia in carcere, sicché l'indagato ha avuto modo di rappresentare le proprie ragioni al giudice che ha applicato per primo la misura, ove il secondo provvedimento non modifichi l'originaria impostazione. Infatti attraverso l'interrogatorio di garanzia l'indagato o l'imputato è messo in condizione di chiarire i fatti, di addurre elementi a propria discolpa e di esporre le proprie argomentazioni non solo in relazione alle accuse mossegli, ma anche per contestare la sussistenza delle condizioni per applicare la misura privativa della libertà personale al fine di riacquistarla rapidamente. Tale indirizzo - basato anche sul principio della conservazione degli atti e su espresse disposizioni di legge, giacché l'art. 27 c.p.p., pur richiamando l'art. 292 c.p.p., non fa menzione dell'art. 294 c.p.p., sicché il complesso normativo degli artt. 27, 292, 294 e 302 c.p.p. evidenzia in modo indubbio l'efficacia dell'interrogatorio assunto dal giudice incompetente, ove intervenga una tempestiva adozione della misura cautelare da parte del giudice competente - deve essere ritenuto ancor più applicabile nella fattispecie in cui l'interrogatorio di garanzia è stato effettuato dal giudice competente a disporre la misura cautelare, pur se incompetente in ordine alla convalida.
All'esito dell'esame delle motivazioni delle due suddette decisioni questo Collegio ritiene di dover sostenere quanto segue. È sicuramente infondato l'assunto di chi pretende di far discendere dalla nullità del procedimento di convalida per mancato rispetto del criterio di individuazione del giudice competente a norma dell'art.390 c.p.p., comma 1.
Ciò in quanto (vedasi Cass. Sezioni Unite 14-7-1999, n. 17, AL) le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con le stesse in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, ne' sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida. Osserva questo Collegio che, come si evince agevolmente dalla normazione codicistica in materia, trattasi di provvedimenti (e di procedimenti) autonomi, differenti essendo i presupposti e le finalità nonché diversificati i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, sicché che afferiscono alla convalida non si riversano automaticamente sul provvedimento coercitivo nel senso che quest'ultimo debba ritenersi affetto da nullità insorte nel giudizio di convalida;
ciò neppure quando il vizio concernente tale giudizio consista nella incompetenza del giudice a provvedere sulla convalida.
È del pari infondata la ulteriore tesi, prospettata con i ricorsi che sono all'esame di questo Collegio, secondo la quale dalla incompetenza ex art. 390 c.p.p., comma 1, discenderebbe la inapplicabilità dell'art. 27 c.p.p., a tenore del quale "Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.", dal momento che l'art. 291 c.p.p., comma 2, dispone che si applicano le disposizioni dell'art.27 c.p. qualora il giudice disponga la misura cautelare richiestagli e dichiari contestualmente la propria incompetenza, da lui riconosciuta "per qualsiasi causa".
Tanto premesso, va osservato essere però indubbio che - contrariamente a quanto si afferma nella sentenza n. 3550/2000, n. 3550, Lleshaj ed altro, della quale è stata sopra riportata ampia parte della motivazione - la competenza del giudice indicato nell'ari. 390 comma 1 c.p.p. ha carattere funzionale ed inderogabile, ciò essendo stato espressamente affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite AL pur se nella medesima si è sottolineato che la competenza funzionale per la convalida dell'arresto non si traduce automaticamente in competenza esclusiva e derogatoria riferita al potere di disporre (eventualmente) un provvedimento coercitivo.
Tale ultima affermazione ha risolto il contrasto di giurisprudenza insorto sul tema se dalla natura funzionale della suddetta competenza - la quale comportava la non configurabilità di un caso d'intervento surrogatorio urgente in quello operato dal giudice della convalida ancorché diverso da quello competente in relazione al luogo del commesso reato - fosse consentito far discendere (come ritenuto dall'orientamento in allora maggioritario), o meno, la non necessità di una declaratoria d'incompetenza a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1, del giudice della convalida (appunto non coincidente con il
"giudice competente" ai sensi dell'art. 279 c.p.p., correlato agli artt. 4 c.p.p. e ss.), sicché la misura cautelare disposta dal medesimo non sarebbe stata soggetta a caducazione se non rinnovata entro venti giorni dalla trasmissione degli atti al giudice competente. È il caso di rilevare che le Sezioni Unite non si sono occupate, nella citata sentenza AL, (massimata come segue:
"Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p.") del caso di incompetenza del giudice ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 1, ma del diverso caso in cui si discuteva se l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice previsto ed individuato nella suddetta norma processuale (il quale quindi legittimamente si era pronunciato sulla convalida) necessitasse o meno, una volta intervenuta declaratoria di incompetenza da parte di tale giudice, della rinnovazione ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. Va ulteriormente osservato che, se, per quanto detto sopra, non si può ritenere che la incompetenza funzionale ex art. 390 c.p.p., comma 1, determini la nullità della misura cautelare emessa da questo, e tanto meno la nullità della nuova misura successivamente applicata a norma dell'art. 27 c.p.p. dal diverso "giudice che procede", tuttavia resta ineludibile la considerazione della la invalidità-nullità dell'interrogatorio dell'arrestato o del fermato quando lo stesso sia stato effettuato in sede di convalida da un giudice diverso da quello competente in base al luogo dell'arresto o del fermo, competenza - questa - funzionale ed inderogabile come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e, come si è detto, dalle stesse Sezioni Unite.
Se tale invalidità non rende nulla l'ordinanza applicativa della misura (attesa la giuridica autonomia dei, pur connessi, procedimenti di convalida e di applicazione della misura cautelare) tuttavia occorre chiedersi se essa non rilevi, invece, in ordine alla necessità della ripetizione, da parte del giudice che ha emesso la nuova misura a norma dell'art. 27 c.p.p., dell'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art. 294 c.p.p.. Va allora considerato che a fronte della specifica causa di nullità dell'interrogatorio reso dall'arrestato o fermato non già davanti a giudice competente per la convalida (e quindi legittimato ad effettuare l'interrogatorio in tale sede) anche se non tale in relazione al luogo del commesso - nel qual caso ha pieno valore tutta la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi per tutte, Cass. Sezioni Unite 26-9-2001, n. 26-9-2001, n. 39618, Zaccardi) che esclude la necessità di detta rinnovazione a meno che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento emesso ex art. 27 c.p.p. non sia fondato su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice incompetente - bensì davanti ad altro giudice che era funzionalmente privo di competenza a provvedere sulla richiesta di convalida nonché ad effettuare, in quella sede, l'interrogatorio dei fermati previsto dall'art. 391 c.p.p., comma 3, si tratta non già di decidere la conseguente nullità dell'intero procedimento di convalida siasi comunicata all'ordinanza cautelare rendendola a sua volta nulla (il che va escluso, alla luce della sopra illustrata e qui condivisa tesi "autonomista"), bensì di stabilire, diversamente, se un atto di interrogatorio radicalmente nullo per la specifica ragione suddetta possa essere utilizzato per affermare la non necessità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente in relazione al locus commissi delicti il quale ha emesso la nuova ordinanza impositiva di misura cautelare;
se cioè, l'interrogatorio, nullo per la ragione suddetta, possa essere nondimeno qualificato come (valido) interrogatorio pregresso che non rende necessario uno nuovo ai fini di cui all'art. 294 c.p.p.. Qui la tesi autonomista non soccorre, in quanto l'interrogatorio pregresso non rimane, per così dire, confinato all'interno del procedimento di convalida (illegittimamente svoltosi avanti a un giudice funzionalmente incompetente per la convalida stessa), ma viene chiamato ad assumere rilevanza quale interrogatorio ex art. 294 c.p.p. in relazione alla efficacia della ordinanza impositiva della custodia in carcere, e non pare a questo Collegio contestabile che, affetto da radicale nullità l'interrogatorio effettuato in sede di convalida dell'arresto o del fermo, il giudice competente che ha reiterato l'ordinanza applicativa della misura debba, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., procedere al nuovo interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere nel termine di cui alla norma appena citata, onde non dar luogo all'applicabilità del disposto dell'art. 302 c.p.p., comma 1, a tenore del quale la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p.. Pacifica in giurisprudenza (vedasi, tra le ultime, Cass. sez. 4^ 14-6- 2007, n. 42686, Kurti) la inefficacia della custodia cautelare quale conseguenza della nullità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, al pari di quanto si da nel caso in cui tale interrogatorio venga omesso (o vanga assunto oltre il termine previsto dall'art. 294 c.p.p.), non vi è ragione per ritenere che la stessa causa di inefficacia che vale ove il giudice competente in relazione al luogo di consumazione del reato abbia effettuato ex art.294 c.p.p. un interrogatorio affetto da nullità non debba valere anche quando la nullità concerna l'interrogatorio in quanto effettuato in sede di procedimento per convalida da parte di giudice funzionalmente incompetente (per non essere quello "competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito": ari. 290 c.p.p., comma 1) il quale abbia emesso l'ordinanza custodiale a validità provvisoria ed abbia, ai sensi dell'ari. 291, comma 2, c.p.p. trasmesso gli atti al "giudice che procede", competente in relazione al luogo del commesso reato (artt. 279, 4 c.p.p. e ss.). Quod nullum est nullum producit effectum e di conseguenza in tale seconda ipotesi (che è quella verificatasi nel caso concreto in esame) l'interrogatorio affetto da nullità effettuato in sede di convalida da giudice funzionalmente incompetente, il quale abbia di seguito provveduto ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 2 non può sortire l'effetto di rendere superflua la rinnovazione dell'atto, ai sensi ed ai fini dell'art. 294 c.p.p., da parte del giudice cui gli atti siano stati trasmessi per competenza e che abbia emesso nuova ordinanza custodiale ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. Pertanto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - il quale ha emesso, nel rispetto del termine previsto dall'art. 23 c.p.p., in data 13 ottobre 2006 nei confronti di AJ LT e UN AL ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere dopo che l'omologo giudice del Tribunale di Ancona aveva applicato ai predetti la medesima misura con ordinanza del 30 settembre 2006, dichiarandosi contestualmente incompetente - avrebbe dovuto (a prescindere dall'essere la seconda ordinanza, con la quale è stato contestato il medesimo delitto di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, fondata o meno che essa fosse anche su indizi sopravvenuti o nuovi o diversi da quelli posti a sostegno della prima delle due ordinanze custodiali de quibus) procedere agli interrogatori degli indagati ai sensi, e nel termine, di cui all'art.294 c.p.p.. L'omissione di tale adempimento ha comportato, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., comma 1, la perdita di efficacia della custodia cautelare in atto nei confronti degli indagati odierni ricorrenti AJ e UN.
Devesi pertanto - in un contesto nel quale l'accoglimento del comune motivo di ricorso invocante la declaratoria di inefficacia della suddetta misura assorbe ogni altro profilo di censura dedotto con i ricorsi in esame - annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza 13 ottobre 2006 del G.I.P. di Torino e disporre la immediata rimessione in libertà dei suddetti indagati se non detenuti anche per altra causa.
La Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dichiara la inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino con ordinanza del 13-10-2006 nei confronti di EQ IN e UN LE e per l'effetto ordina l'immediata scarcerazione degli stessi se non detenuti per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli urgenti adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008