Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
DIRITTI CANCE IN NOME DEL POPOL 9 5 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA, LA CORTE SU FEMA DICASSAZIONE 00672235 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REALE - Presidente Dott. Pasquale R.G.N. 7488/99 Cron. 232+ Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Rep. 354 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: "26 GEN 2001- NECTOS Srl, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA, VIA elettivamente tempore, LIRE 3000 CANCELLERCELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZO GIOVANNA, giusta procura a margine del ricorso;
CG575711 ricorrente CG575712
contro
FALLIMENTO SANAPO Sas;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- intimato -
UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 84/99 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal Sig. PA 2000 TRIESTE, depositata 1'11/02/99; per diritty L. belo 571LCAN 1892 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE -1- udienza del 19/10/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Rizzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. EC proponeva dinanzi alla Corte di Appello di Trieste impugnazione per revocazione avverso il lodo in data 26 gennaio 1996 con il quale era stata risolta la controversia insorta tra detta società e la s.a.s. SA, successivamente fallita, in relazione alla cessione in proprietà da parte di quest' ultima società alla prima di parte di un edificio ad uso parcheggio, con l' accoglimento della # domanda di rescissione per lesione" ultra dimidium e la condanna della s.a.s. SA alla restituzione della somma di L. 168.900.000. Nella domanda di revocazione si deduceva che in detta decisione, avverso la quale non era stata proposta impugnazione per nullità, gli arbitri avevano ritenuto provato l' approfittamento dello stato di bisogno della s.a.s. SA sulla base della circostanza che questa necessitava, per svincolare i propri beni dal sequestro conservativo disposto nell' ambito della controversia insorta con l' impresa costruttrice, della somma di L. 70.000.000, poi reperita con l'aiuto del legale rappresentante della s.r.l. EC, mentre nel corso della procedura fallimentare era risultato che altro soggetto, e non essa deducente nè il suo legale rappresentante Luciano TO, aveva fornito alla società poi fallita la somma suindicata. Si prospettava pertanto la configurabilità dei requisiti per la revocazione ai sensi del n. 1 dell' art. 395 c.p.c., per essere la pronunzia arbitrale effetto di dolo dell' altra parte, del n. 2 dello stesso art. 395 c.p.c., per essersi giudicato in base a prove riconosciute false, e del n. 3 dell' art. 395 c.p.c., per essere stati reperiti dopo la decisione documenti decisivi non potuti produrre dinanzi agli arbitri. Con sentenza dell' 8 gennaio - 11 febbraio 1999 la Corte di Appello rigettava la domanda di revocazione. In motivazione la Corte territoriale, premesso che l' attività idonea ad integrare il dolo revocatorio deve essere diretta ad ingannare non tanto il giudice, bensì l' avversario, così da pregiudicarne la difesa, rilevava che nella specie, ferma la prova dello stato di bisogno riscontrata dagli arbitri, la non veritiera affermazione della s.a.s. SA, suffragata da false dichiarazioni di testimoni, che la somma necessaria a svincolare i beni sequestrati era stata fornita dalla s.r.l. EC o dal suo legale rappresentante non poteva certamente trarre in inganno la difesa della stessa, la quale peraltro aveva contestato espressamente dinanzi agli arbitri la circostanza dedotta e ben avrebbe potuto eventualmente predisporre sul punto una difesa più adeguata. In relazione alla ipotesi di cui al n. 2 dell' art. 395 c.p.c., prospettata con riferimento alla falsità delle dichiarazioni dei testi NA SA ed AN ST, i quali avevano dichiarato che la somma di L. 70.000.000 era stata fornita dalla s.r.l. EC o dal suo legale rappresentante, osservava in primo luogo che la norma innanzi richiamata impone che le prove siano state accertate false per convenzione tra le parti interessate o siano state dichiarate tali con sentenza all' esito di un procedimento avente ad oggetto appunto la loro falsità, mentre nella specie la s.r.l. EC argomentava della ་ falsità delle dichiarazioni testimoniali solo perchè in altro procedimento il giudice fallimentare ne aveva operato un diverso apprezzamento. Aggiungeva che i due testi si erano limitati a riferire circostanze apprese dal legale rappresentante della s.a.s. SA e 2 che gli arbitri avevano valutato dette deposizioni nei limiti della loro natura di indizi, da apprezzare unitamente agli altri elementi probatori acquisiti. Quanto infine all' ipotesi di cui al n. 3 dell' art. 395 c.p.c., rilevato che il documento asseritamente decisivo ritrovato si identificava nel tabulato bancario sul quale era riportato il nome del soggetto che aveva fornito alla s.a.s. SA la somma da depositare sul libretto bancario afferente al sequestro dei beni, e che ai fini della revocazione è necessario che il documento non possa essere stato prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell' avversario, osservava in primo luogo che l' attrice non aveva specificato quale tipo di comportamento l' altra parte avesse posto in essere, tale da impedire la sua produzione, e che d' altro canto non poteva ravvisarsi un comportamento ostativo alla produzione stessa nel non avere la s.a.s. SA depositato un documento che avrebbe potuto nuocere alla sua difesa. Aggiungeva che dagli atti del giudizio arbitrale emergeva che l' attrice sapeva quale fosse l' istituto di credito coinvolto nell' operazione e quindi in possesso di tutta la documentazione commente il versamento della somma nel libretto depositato in relazione al sequestro conservativo. E pertanto, potendo la medesima avvalersi della gamma degli strumenti probatori predisposti dall' ordinamento processuale per acquisire documenti ed informazioni in possesso di terzi, l' omessa acquisizione del documento bancario portante le generalità del soggetto erogatore della somma si configurava come scelta difensiva, e non come 3 condotta fondata sull' ignoranza determinata da comportamento artificioso dell' avversario. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. EC deducendo tre motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto rilevata l' irricevibilità dei documenti depositati in questa sede dalla ricorrente, in quanto non riconducibili alla tipologia di documenti la cui produzione è eccezionalmente consentita dall' art. 372 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 395 n. 1 e 88 c.p.c., 2697 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il dolo revocatorio deve essere idoneo ad ingannare non già il giudice, ma l'avversario, atteso che secondo il più recente e più autorevole orientamento giurisprudenziale - che fa leva su una più rigorosa esegesi del dovere di lealtà e probità delle parti anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi possono - realizzare il presupposto della fattispecie, ove costituiscano elementi essenziali di un' attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonei a sviarne e pregiudicarne la difesa, e comunque ad ostacolare l'accertamento della verità. Si rileva al riguardo che secondo tale indirizzo il nesso eziologico tra il comportamento della parte ed il contenuto della sentenza è diretto, e non più necessariamente mediato dalla difesa dell' avversario, nella prospettiva di un processo funzionalmente rivolto non solo alla difesa del proprio interesse, ma ----- anche alla leale collaborazione nello svolgimento dell' attività giurisdizionale. Si osserva altresì che in tale quadro di riferimento anche il principio ་་nemo tenetur edere contra se " deve trovare un limite nella sanzione di condotte manifestamente dolose. Si aggiunge che nella specie la Corte di Appello non ha considerato che gli arbitri avevano ammesso la prova testimoniale, nonostante l' opposizione della s.r.l. EC, in ordine al versamento di una cospicua somma di danaro, senza approfondire l' esame - sollecitato dalla medesima società - delle modalità di detto versamento, ed ha quindi mancato di avvertire che i principi regolatori dell' onere della prova erano stati palesemente alterati a causa del doloso comportamento della s.a.s. SA. Il motivo è infondato. Va al riguardo ricordato che secondo l' orientamento di questa Suprema Corte, consolidatosi dopo la nota sentenza a Sezioni Unite n. 9213 del 1990, richiamata dalla stessa ricorrente, ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e probità, ma si richiede un' attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e quindi da impedire al giudice l' accertamento della verità. Si è in proposito precisato che anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi della causa possono integrare tali requisiti, ove costituiscano elementi essenziali di un' attività diretta a trarre in inganno la controparte ed idonea a determinare le 5 conseguenze suindicate, come in particolare si verifica nell' ipotesi in cui la stessa domanda giudiziale trovi fondamento sul mendacio o sull' occultamento del vero ed il successivo comportamento processuale, attuativo dell' iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un' efficiente attività difensiva dell' avversario, o comunque da pregiudicare l' accertamento della verità ( v., tra le altre, Cass. 1993 n. 6322; 1994 n. 7576). La sentenza impugnata non ha disatteso tale orientamento, ma al contrario ne ha compiuto una puntuale applicazione nell' escludere nella specie la sussistenza del dolo revocatorio identificato dalla - s.r.l. EC nella falsa prospettazione dello stato di bisogno e nella falsa asserzione che la somma necessaria per svincolare il bene sequestrato era stata erogata dalla medesima società o dal suo legale rappresentante TO rilevando quanto al primo profilo che l' - insussistenza di detto stato di bisogno, da valutare necessariamente con riferimento all' epoca anteriore alla stipula del contratto, non era stata in alcun modo provata, e quanto al secondo aspetto che la falsa affermazione circa la provenienza della somma versata alla s.n.c. SA non era chiaramente idonea a trarre in inganno la difesa della s.r.l. EC, investendo tale dichiarazione un comportamento attribuito alla stessa parte avversaria, la quale pertanto avrebbe potuto agevolmente verificarne la veridicità e predisporre così - come aveva effettivamente predisposto nel corso del giudizio arbitrale tutti gli strumenti difensivi al riguardo. - La motivazione resa sul punto, congrua e logica, sfugge a censure in sede di legittimità, atteso che spetta al giudice della revocazione l' indagine sulla ricorrenza degli elementi necessari ad integrare il dolo revocatorio e che il relativo accertamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi ( v. Cass. 1990 n. 8342). Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 395 n. 2 e 324 c.p.c., si deduce l'errore della Corte di Appello nell' aver negato che la falsità delle prove fosse stata accertata in giudizio, atteso che in sede di procedura ai sensi dell' art. 147 1. fall., promossa nei confronti del TO sulla base dell' asserita qualità di socio occulto, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano disatteso la pronuncia degli arbitri con affermazioni chiaramente declaratorie della falsità degli elementi fattuali sui quali essa si era fondata e si sostiene che le relative pronunce dovevano ritenersi vincolanti per il giudice del rescindente, per la loro funzione di giudicato esterno. Anche tale motivo è infondato. Va precisato al riguardo che la Corte territoriale, premesso che nella prospettazione della ricorrente le prove false poste a base del convincimento degli arbitri andavano individuate nelle dichiarazioni rese dai testi NA SA ed AN ST, ha escluso la configurabilità dell' ipotesi di revocazione di cui all' art. 395 n. 2 c.p.c. sul corretto rilievo che la prova falsa che consente l' esperibilità del rimedio di cui alla norma suindicata è quella che sia stata dichiarata tale, all' esito di un giudizio avente ad oggetto appunto la sua falsità, con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell' impugnazione, ovvero quella la cui falsità sia stata riconosciuta dalla parte a vantaggio della quale 7 essa è stata utilizzata dal giudice, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la domanda di revocazione fondata sulla falsità di un atto da accertare nello stesso giudizio (Cass. 1992 n. 1538; 1994 n. 7576; 1995 n. 6028; 1996 n. 4566; 1998 n. 8650). La ricorrente non ha contestato l'esattezza di tali principi di diritto, che ha anzi dichiarato di condividere, ma ne ha contraddittoriamente ed inammissibilmente invocato la disapplicazione attraverso la deduzione di ulteriori riscontri di falsità delle richiamate deposizioni, che emergerebbero dalla diversa valutazione resa al riguardo dal giudice del fallimento della. s.a.s. SA in sede di rigetto dell' istanza di cui all' art. 147 1. fall., ossia in un contesto chiaramente non identificabile con il giudizio avente ad oggetto la falsità delle prove. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni dell' esclusione dei mezzi istruttori richiesti, diretti a dimostrare circostanze decisive concernenti sia l' intento doloso della s.a.s. SA sia l'identità del soggetto che aveva versato la somma di L. 70.000.000. esame diSi deduce altresì difetto di motivazione per omesso documenti decisivi stante la dichiarata disponibilità dell' istituto bancario coinvolto nell' operazione a riferire sulla vicenda a semplice richiesta del giudice, e per aver mancato di esaminare la relazione del curatore, dalla quale emergeva la conferma della insussistenza dello stato di bisogno, nonchè di indagare sulla consistenza patrimoniale della s.a.s. SA, e per aver imputato la soccombenza della s.r.l. 8 EC in sede arbitrale alla difesa della stessa, piuttosto che alla ammissione della prova testimoniale da parte degli arbitri. Si osserva ancora che la sentenza impugnata, pur dando atto che nè il TO nè la s.r.l. EC avevano versato la somma in oggetto, ha inspiegabilmente negato l' assunzione della prova della conoscenza del "solvens," ponendo anche in dubbio la natura del tabulato della Rolo Banca di cui era stata chiesta l' ammissione e non considerando che detto documento, se pure non valorizzabile ai fini dell' art. 395 n. 3 c.p.c., avrebbe potuto rilevare ai fini dell' art. 395 n. 1 e 2 c.p.c. Anche tale motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni. Ed invero la mancata ammissione delle prove invocate dalla s.r.l. EC trova implicita, ma evidente ragione nelle stesse argomentazioni svolte dalla Corte di Appello nell' escludere la configurabilità del dolo: è invero evidente che una volta negata l'intrinseca attitudine della falsa affermazione circa la provenienza dalla s.r.l. EC o dal suo legale rappresentante della somma di L. 70.000.000 percepita dalla s.a.s SA ad integrare un' ipotesi di dolo revocatorio restava priva di ogni rilievo l' individuazione dell' effettivo autore di tale erogazione. Analogamente, la mancanza del previo accertamento con efficacia di giudicato della falsità delle prove raccolte, ai fini della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., escludeva in radice che potesse darsi ingresso all' accertamento di detta falsità nel corso del giudizio. Va infine dichiarata l' inammissibilità delle ulteriori censure articolate nello stesso motivo, dirette a contestare non tanto la 9 legittimità della sentenza impugnata, quanto gli accertamenti compiuti dagli arbitri in ordine allo stato di bisogno posto a base della pronuncia di rescissione del contratto. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Non vi è luogo a regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Parquet Pole Росим Muccio Caut APR. 200 O 60000 D DAVI еду л (lire 10