Sentenza 14 giugno 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
AND 8 2 7 / 0 0 REPUBBL NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RIDUZIONE IN SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRISTINO R.G.N. 800/97 Presidente Dott. IC LUGARO Cron.17-228 Dott. Mario SPADONE Consigliere Rep. 2553 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Ud. 28/01/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA Ана sul ricorso proposto da: elettivamentORTE SUPREMA OL CASSAZIONE AN AO, IS VINCENZA, domiciliati in ROMA, P.ZZA DIGIONE 1, presso lo studio UFFICI Richiest IL SOLE 24 ORE ALBANESE, difesi dall'avvocato Sig.. 3000 dell'avvocato ROBERTO X4 G 1999 per ARNALDO MILONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro elettivamente CAPRIGLIONE LUCIA, LIRE 3000 LAVORO MICHELE, domiciliati in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato ERNESTO PALATTA, difesi dall'avvocato ANTONIO DI MODUGNO, giusta delega in atti;
CC184231 controricorrenti 1999 203 avversO la sentenza n. 1017/96 della Corte d'Appello -1- di BARI, depositata il 25/10/96; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia esecutiva Consigliere Dott. Alfredo day Sig. D. MUDUENO udienza del 28/01/99 dal per diritti L. MENSITIERI;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato DI MODUGNO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIA GOLIA che ha concluso per il Generale Dott. Aurelio ecutiva copia Richiest dal Sig. MODUGNO rigetto del ricorso. per diritti L/2000+3 24 SET. 1999 IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE CANCELLERIA AY096486 E377323 T373024 E377322 LIRE 5000 AW939017 AN939016 T973025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Richiesta copia studio Con citazione del 5 marzo 1985 IC OR e dal Sig. VERTICCHIO 300per diritti L. CI ON convenivano in giudizio, dinanzi 06 APR. 2000 IL CANCELLIERE al Tribunale di Lucera, OL RA e IN LIRE 1500 Piscitelli per sentirli condannare alla demolizione CANCELLER della veranda in alluminio e vetri, coperta con la- miera ondulata, che i convenuti avevano realizzato E482661 sulla terrazza dell'appartamento di loro proprietà, E482662 sito in Marina di Lesina, Residence Sole Mare, Via E482663 E482664 dei Gigli n. 38. E482665 Assumevano gli attori che tale manufatto, come E497728. rilevato nel corso di un accertamento tecnico pre- ы н ventivo, era stato realizzato in violazione del re- golamento condominiale dello stabile (di una unità del quale erano anch'essi proprietari), ed appariva abusivo e in contrasto con le norme comunque civilistiche. I convenuti, costituitisi, contestavano la pre- tesa avversaria, deducendo in particolare che ave- vano acquistato l'appartamento in questione - con dalla S.A.S. Edil- la relativa veranda a livello sole di LO GI e C. (che era la costrut- trice dell'intero residence), quando ancora la sud- detta società era proprietaria di quasi tutti gli appartamenti;
che al moment) della vendita era sta- 3 ta verbalmente convenuta la facoltà di essi acqui- renti di coprire la veranda annessa all'appartamento; che conseguentemente l'opera "de qua" era stata autorizzata e rispondeva peraltro all'esigenza di preservare la parte dell'appartamento più esposta alle intemperie. Negata l'acquisibilità nel giudizio degli atti relativi all'accertamento tecnico preventivo, espletata prova testimoniale, eseguita C.T.U., il Tribunale, con sentenza 4 maggio 29 giugno 1994, accoglieva la domanda attrice condannando i conve- nuti al pagamento delle spese di lite. lasoccombenti, Corte Proposto gravame dai d'appello di Bari, con 9sentenza 25 ottobre 1996, rigettava l'impugnazione, condannando gli ap- pellanti alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione OL RA e IN Piscitelli sulla base di un unico articolato motivo. Resistono con controricorso, illustrato da memo- ria, IC OR e CI ON. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1122 C.C. e 4 13 del regolamento condominiale, nonché insuffi- ciente se non proprio omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Censurano i ricorrenti la gravata decisione laddove essa statuisce che il deprezzamento dell'estetica del decoro architettonico dell'edificio deriverebbe esclusivamente dalla com- promissione della "simmetria" e deducono, da un la- to, che estetica о decoro si concretizzano nell'insieme delle linee e delle strutture che co- stituiscono la nota dominante dell'edificio ed im- primono allo stesso una sua determinata, armonica senza alcun rilievo alla quindi fisionomia, dall'altro,e che la cennata "simmetria", "simmetria" non risulterebbe minimamente turbata dalla trasformazione della veranda da scoperta in coperta, specialmente tenuto conto delle modalità costruttive e dei materiali adoperati;
tutto ciò non senza considerare che la "asimmetria" non rap- presenterebbe sempre e solo un danno all'estetica o decoro architettonico, potendone al contrario essa stessa rappresentare un'esaltazione, un arricchi- mento, ed un miglioramento. I ricorrenti contestano altresì il mancato ri- lievo dato dai giudici del gravame di merito sia 5 alla circostanza che il manufatto "de quo" investi- facciata principale (prospiciente va non la la strada) ma quella opposta (prospiciente i cortili ed il mare Adriatico) sia al fatto che esso avesse la funzione (asseritamente non provata) di preser- vare l'appartamento dall intemperie. Osservano, in proposito, che è ritenuto lecito dalla giurisprudenza il mutamento estetico che non cagioni un apprezzabile pregiudizio economicamente valutabile ed obiettivamente rilevante, о che (pur arrecando un pregiudizio) si accompagni ad una uti- s lità che compensi l'alterazione architettonica che u A non infine,sia grave ed appariscente;
rilevano, che esisteva agli atti del giudizio (v. sentenza del Pretore di Apricena) la prova che il manufatto in discorso si era reso necessario per preservare dall intemperie la facciata prospiciente i cortili ed il mare Adriatico. Le censure non hanno pregio. La Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che il manufatto ogget- to di causa violasse l'estetica dell'edificio in quanto, come evidenziato dalle fotografie in atti, esso rappresentava una evidente compromissione del- la simmetria e dell'architettura dello stabile, che 6 in conseguenza ne rimaneva deprezzato (non avendo alcun rilievo, ai fini della decisione, che la fac- ciata compromessa fosse quella retrostante, posto che anch'essa aveva una sua obiettiva euritmia estetica, e che il manufatto medesimo avesse la funzione, peraltro non provata, di preservare l'appartamento dall'umidità). L'affermazione della Corte barese appare giuri- dicamente corretta in quanto fa leva su un generale principio che ha trovato riconoscimento nella giu- risprudenza di questa Suprema Corte, che ha già af- а fermato come l'esigenza del mantenimento del rap- н porto di equilibrio tra i diritti esclusivi di cia- scun partecipante alla comunione con quelli spet- tanti agli altri condomini sulle cose comuni com- porti che l'esercizio del diritto del singolo sulle parti di sua esclusiva proprietà non possa ledere il godimento dei diritti che gli altri partecipanti alla comunione abbiano sulle cose comuni (sent. n. 230/57, n. 3168/44, n. 3872/75, n. 4861/81, n. 1132/85, n. 1947/89). Il principio trae fondamento dall'art. 1122 C.C. il quale stabilisce che ciascun condomin✓✓ nel piano o porzione di piano di sua proprietà esclusi- va non può eseguire opere che arrechino danno ad 7 una parte comune dell'edificio. Ed il concetto di danno cui la norma fa riferimento non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come mo- dificazione della conformazione esterna o della in- trinseca natura della cosa comune, ma anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono ap- prezzabilmente delle utilità ritraibili dalla cosa di ordine edonistico of estetico comune, anche se (in proposito sent. citate n. e3872/75 n. 1947/89). t Si spiega in tal modo come il condominⒸ, anche u A quando utilizza le cose di sua proprietà esclusiva, sia tenuto al rispetto della qualità della cosa CO- mune, quale appunto il rispetto del decoro archi- tettonico, compromesso nel caso di specie sul piano estetico, come ha ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile nella attuale sede di legit- timità, il giudice del merito che ha disapprovato la costruzione della veranda in alluminio e vetro, con copertura in lamiera ondulata, realizzata dagli attuali ricorrenti sulla terrazza di loro proprie- tà. stem Né ha consistenza l'assunto degli interessi ri- correnti, secondo cui il giudice del gravame di me- rito avrebbe erroneamente correlato lo statuito 8 "deprezzamento dell'estetica o del decoro architet- tonico" dello stabile esclusivamente alla compro- missione della "simmetria" dello stesso, elemento questo di nessun rilievo nel concetto di decoro ar- chitettonico di un fabbricato. Vero è, al contrario, che quel giudice, nello statuire la violazione della suindicata norma da parte dei condomini costruttori della veranda, non si è richiamato soltanto alla compromissione della simmetria dello stabile, ma si è riferito anche - all'estetica ed all'architettura t dello stesso;
a parte ciò, e risaputo che alla qua- più in generale l A lificazione del decoro architettonico di un fabbri- cato concorrono, oltre agli elementi attinenti all'estetica ed all'architettura in generale, anche quelli attinenti alla simmetria, onde l'alterazione del decorso è ravvisibile, con conseguente operati- vità della norma in discorso, nella menomazione an- che di uno solo dei predetti elementi, (v. Cass. n. 1918/81, n. 8861/87). Quanto, poi, alla contestata statuizione della Corte pugliese in ordine alla irrilevanza dell'ubicazione del manufatto, osserva il Collegio che quel giudice ha adeguamente motivato il suo as- sunto sul rilievo che anche la facciata retrostante su cui insisteva la veranda presentava una sua obiettiva euritmia estetica, mentre, con riguardo 103T 250000 alla asserita utilità della eseguita costruzione ai DOT Cowo fini di preservare la facciata medesima dalle in- C lo s temperie (a parte la mancata prova, statuita dal giudice d'appello, della esistenza di tale funzio- ne) non è stato dedotto in giudizio elemento alcuno dal quale possa evincersi che essa sia tale da com- pensare adeguatamente l'operata alterazione archi- tettonica. ilAlla stregua delle svolte argomentazioni, proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispo- sitivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ri- 5 - correnti, in solido, al pagamento, in favore di Mi- chele OR e CI ON, delle spese di questo giudizio, che liquida in Lire 214.600 oltre a L.
2.500.000 per onorari. Roma 28 gennaio 1999. I Trendente шкир Menitioni e Alla аеров IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Francesco CATANIA Depositato in Cancelleria 14 GU A 10