Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
L'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, qualora al difensore dell'indagato venga impedito di accedere agli atti depositati dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice unitamente alla richiesta cautelare, a meno che degli stessi il medesimo difensore non abbia già avuto precedentemente formale conoscenza. (Nel caso di specie la Corte ha escluso la nullità dell'interrogatorio in quanto l'accusa recepita nel provvedimento cautelare trovava fondamento in un verbale di perquisizione e di sequestro del cui deposito il difensore era stato avvisato due settimane prima dell'adozione della misura).
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2007, n. 42686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42686 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/06/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1111
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 007146/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI FR, N. IL 28/06/1982;
avverso ORDINANZA del 05/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/12/2006 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta avanzata da TI ED e da EL FE volta ad ottenere il riesame dell'ordinanza del 15/11/2006 con la quale il GIP del Tribunale di Verona aveva applicato al primo la custodia in carcere ed al secondo la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. per il reato, contestato ad entrambi, di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 di detenzione, in concorso, al fine di spaccio,
di circa gr. 9 di cocaina e, quanto al TI, anche per due episodi di detenzione a fine di spaccio presso la propria abitazione di ulteriori gr. 82,4 lordi della medesima sostanza e di cessione della stessa per un corrispettivo di Euro 1025,00.
Per l'effetto, il collegio confermava il provvedimento cautelare. Di tale decisione si doleva con ricorso per cassazione il difensore del TI deducendo violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 293 c.p.p., comma 3 concernente l'obbligo di deposito in cancelleria degli atti sui quali era fondata la richiesta del P.M. di convalida dell'arresto in flagranza del TI e del EL e di emissione di misura cautelare nei confronti dei predetti. Si rilevava che all'udienza di convalida, celebrata senza la presenza del P.M., il difensore di ufficio, considerata la mancata comunicazione dell'avviso di deposito degli atti, aveva chiesto di poterli visionare ed, a seguito del rigetto delle richiesta da parte del GIP, aveva eccepito la nullità dell'interrogatorio per la violazione del diritto di difesa con la conseguente inefficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 302 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Correttamente il ricorrente ha rilevato che nell'ipotesi in cui si disponga l'applicazione di una misura cautelare all'esito di udienza di convalida dell'arresto sulla base della richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 3 bis, dal pubblico ministero e non si permetta al difensore di prendere visione prima dell'interrogatorio di detta richiesta e della documentazione allegata, si verifica una nullità dell'interrogatorio stesso, il che comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura (Cass. Sez. 2, Sent. 104921 del 23/2/2006 CC, Basile). Anche nel caso in esame non è stata data al difensore dell'arrestato la possibilità di prendere conoscenza tempestivamente del contenuto degli atti posti a fondamento della richiesta della misura cautelare presentata dal P.M.. Ciò però non ha comportato una violazione del diritto di difesa che ha avuto ripercussioni sull'interrogatorio, causandone la nullità di carattere generale a regime intermedio che il difensore del TI ha subito eccepito.
A tale conclusione può pervenirsi per la particolarità della situazione determinatasi nella specie, quale evidenziata dal Tribunale nel provvedimento impugnato.
Ed invero, l'accusa mossa di detenzione a fine di spaccio di cocaina era in maniera dettagliata e precisa illustrata in tutti i particolari nei verbali di perquisizione personale e di contestuale sequestro redatti a carico del TI dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio in data 13/11/2006 che sono stati convalidati dal P.M. il 14/11/2006 con avviso in pari data al difensore della facoltà di estrarre copia dei verbali medesimi depositati presso la segreteria.
Poiché la richiesta del P.M. di misura cautelare non si basava su elementi diversi da quelli risultanti dai detti verbali il cui contenuto era stato posto a disposizione della difesa ma era esclusivamente fondata su questi ultimi, correttamente i giudici hanno ritenuto che il difensore era stato messo in condizione di conoscere, prima dell'interrogatorio, gli atti su cui era fondata l'accusa elevata per i fatti che avevano determinato l'arresto del TI e per i quali vi era stata richiesta di misura cautelare. Al rigetto del gravame consegue la condanna del TI al pagamento delle spese processuali. Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 bis, come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007