Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2007, n. 42686
CASS
Sentenza 14 giugno 2007

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Massime1

L'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, qualora al difensore dell'indagato venga impedito di accedere agli atti depositati dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice unitamente alla richiesta cautelare, a meno che degli stessi il medesimo difensore non abbia già avuto precedentemente formale conoscenza. (Nel caso di specie la Corte ha escluso la nullità dell'interrogatorio in quanto l'accusa recepita nel provvedimento cautelare trovava fondamento in un verbale di perquisizione e di sequestro del cui deposito il difensore era stato avvisato due settimane prima dell'adozione della misura).

Commentario1

  • 1Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2007, n. 42686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42686
Data del deposito : 14 giugno 2007

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