Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
In tema di richiesta di revoca della misura cautelare in carcere, il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato non certo "ex se" ma solo se accompagnato da altri elementi che siano sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2005, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 03/11/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1825
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 30433/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
TAMUZZA Pellegrino, n. a Hattingen il 08/09/1977:
avverso l'ordinanza in data 29/06/2005 del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Palermo ha parzialmente modificato il provvedimento emesso in data 30/05/2005 dal G.I.P. presso il Tribunale di Sciacca, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Tamuzza Pellegrino, indagato dei reati di detenzione continuata ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana ex artt. 81 cpv. c.p., e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Propone ricorso per Cassazione l'imputato articolando un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari, erroneamente fondate sul pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c), nonostante la mancanza di attualità della attività criminosa, risalendo le ultime intercettazione al primo semestre del 2004, avendo l'indagato successivamente troncato ogni rapporto con l'ambiente.
Ci si duole, inoltre, della motivazione laddove il Tribunale aveva illogicamente desunto la pericolosità sociale "dalle specifiche modalità e circostanze del fatto" senza tenere in considerazione lo stato di incensuratezza e mancando ogni dimostrazione della cessione, essendo solo certa l'assunzione da parte del ricorrente di sostanza stupefacente, per un breve e limitato periodo.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto si risolve in una censura di merito sulla valutazione delle esigenze cautelari posta a fondamento del provvedimento de liberate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne' manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore. Il tribunale ha ampiamente motivato sulla pericolosità sociale dell'indagato (in particolare, evidenziando negativamente le specifiche modalità del fatto sub iudice, caratterizzato dalla "continuità" dell'attività di spaccio", in tal modo giustificando l'applicazione della misura gradata (peraltro, quella gradata degli arresti domiciliari), ritenuta necessaria per elidere il rischio concreto di recidiva.
In questa prospettiva e a fronte di una motivazione di tal genere, con la doglianza in esame, il ricorrente vorrebbe, inammissibilmente, che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio cautelare, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo (art. 274 c.p.p.). Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della vantazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2003, Franchi;
più di recente, Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2005, Pezzano). È quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, per le ragioni suindicate. Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione, anche perché il giudicante non ha trascurato neppure di considerare il profilo della formale incensuratezza del prevenuto, ritenendolo subvalente e non tale da escludere il rischio di recidiva in ragione dell'assorbente gravità della condotta. Del resto, come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole (art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c)), non può ritenersi che tale pericolo sia escluso in modo automatico dallo stato di incensuratezza, giacché la pericolosità sociale dell'indagato (o dell'imputato) può essere desunta oltre che dai precedenti penali, anche dai comportamenti o dagli atti concreti posti in essere dall'agente (ex pluribus, Cass., Sez. 4^; 10 giugno 2003, Ndreu).
Nè potrebbe ritenersi che il giudice abbia trascurato di considerare anche il "tempo trascorso dalla commissione del reato", ove si consideri che, sia pure con motivazione implicita, ha ritenuto significativamente prevalenti l'abitualità e la stabilità della condotta incriminata.
È una motivazione che, per la sua complessiva logicità, non può essere qui censurata, anche perché non va dimenticato che il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di recidiva non certo ex se ma solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato (cfr. Cass., Sez. 6^, 4 marzo 1977, Serrapica;
Sez. 3^, 21 dicembre 1998, Derzsiova). Elementi che, per quanto detto, il tribunale non solo non ha rinvenuto, ma anzi ha decisamente escluso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende in considerazione delle ragioni del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006